Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03495/2025REG.PROV.COLL.
N. 05934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Francioso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La sig.ra -OMISSIS- era dipendente del Ministero della Difesa, dapprima come volontaria in ferma breve a decorrere dal 12 settembre 2005, successivamente transitata nei volontari in servizio permanente dal 12 settembre 2009.
2. - La stessa impugnava dinanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce, il verbale BL/S n. 746 datato 11 dicembre 2020, notificato in data 16 dicembre 2020, della 5^ Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di NT - Distaccamento del D.M.M.L. di -OMISSIS- (di temporanea non idoneità al servizio fino al 12 gennaio 2021) e il giudizio, espresso con verbale BL/S n. 254 dell’8 aprile 2021 della 5^ Commissione Medica Ospedaliera di NT - Distaccamento del D.M.M.L. di -OMISSIS-, di:
- a) permanente non idoneità al servizio nella Marina Militare incondizionato;
- b) idoneità alla riserva;
- c) idoneità all’impiego nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa, con controindicazione di lavori che comportino intensi stress psico-fisici.
Il suddetto giudizio, decorrente dall’8 aprile 2021, era stato reso sulla base della diagnosi di “ -OMISSIS-- ”.
La sig.ra-OMISSIS- articolava in primo grado le seguenti doglianze:
« I. Nullità dei Verbali BL/S n. 746 datato 11.12.2020 e 254 datato 08.04.2021 della 5^ C.M.O. di NT, Distaccamento del D.M.M.L. di -OMISSIS- Nullità dipendente dalla irregolare composizione delle Commissioni visto che, così come è risultato dall’accesso agli atti effettuato dalla ricorrente, non risulta nessun atto di delega delle funzioni di Presidente della C.M.O. a firma del Colonnello -OMISSIS- Diego, Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale in carica. Violazione e falsa applicazione degli art.li 193, d.lgs.15.3.2010 n.66, Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione.
II. Nullità dei Verbali BL/S n. 746 datato 11.12.2020 e 254 datato 08.04.2021 della 5^ C.M.O. di NT, Distaccamento del D.M.M.L. di -OMISSIS-. Nullità dipendente da conflitto d’interesse. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della Legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
III. Nullità dei Verbali BL/S n. 746 datato 11.12.2020 e 254 datato 08.04.2021 della 5^ C.M.O. di NT, Distaccamento del D.M.M.L. di -OMISSIS-. Nullità dipendente da travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. e 21 octies della legge 241/90. ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato Ministero della Difesa, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello la sig.ra-OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«- Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di trasparenza. Mancata disamina dei documenti depositati da parte appellante nel giudizio n. 968 del 2021. Violazione dell’art. 8 comma 2 c.p.a. “Restano riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria … la risoluzione dell’incidente di falso”. Violazione dell’art. 77 commi 1 e 2 c.p.a. Violazione dell’art. 79 c.p.a.. Violazione art. 97 della Costituzione in relazione al principio generale di trasparenza, buon andamento del procedimento e imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione degli art.li 193, d.lgs.15.3.2010 n.66, Violazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della Legge 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 decies e 2 quaterdecies Dlgs 196 del 30.06.2003 .».
5. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
In sostanza con l’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- insiste nel sostenere la falsità del verbale dell’8 aprile 2021 per non avere la Commissione medica considerato la documentazione dalla stessa prodotta e l’erronea composizione della medesima Commissione che ha valutato il suo caso. Secondo la prospettazione della appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto procedere alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 77 del codice del processo amministrativo affinché fosse rimesso all’Autorità giudiziaria ordinaria il giudizio in ordine all’asserita falsità dei documenti contestati. Inoltre, essendo il verbale BL/S n. 254 dell’8 aprile 2021 firmato dal presidente della CMO, C.F. -OMISSIS-, e dai due componenti, T.V. -OMISSIS- e C.F. -OMISSIS-, tale verbale sarebbe illegittimo poiché firmato da Ufficiali privi del relativo atto di nomina promanante dal nuovo direttore del Dipartimento (Col. -OMISSIS-).
Ritiene, tuttavia, questo Collegio che le doglianze non siano meritevoli di positivo apprezzamento.
7.1. - Quanto alla asserita falsità dell’impugnato verbale dell’8 aprile 2021 (per non aver riportato le visite mediche intermedie ovvero le dichiarazioni del medico di fiducia della-OMISSIS-), non può non condividersi l’osservazione del primo Giudice in ordine al carattere generico ed esplorativo della istanza di fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso, poiché in ogni caso - come correttamente evidenziato dal T.a.r. - la ricorrente continua a non dedurre in che termini l’omesso esame di parte della documentazione sanitaria avrebbe poi inciso sul giudizio reso.
Inoltre, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di primo grado con riferimento alla presunta omessa indicazione nel verbale n. 254 dell’8 aprile 2021 della documentazione medica prodotta dalla sig.ra-OMISSIS-, va sul punto rimarcato che la stessa ricorrente era stata convocata a visita per le ore 8:00 del giorno 8 aprile 2021 (cfr. convocazione del 25 marzo 2021 in allegato 9 al ricorso di primo grado), mentre la pec di invio di tale documentazione reca la data dell’8 aprile 2021 alle ore 10:26 (cfr. allegato 10 al ricorso).
Ne consegue che - come sottolineato dal T.a.r. - l’odierna istante non poteva pretendere che la Commissione medica ospedaliera prendesse in esame una documentazione inviata tardivamente rispetto all’orario di convocazione, anche alla luce del fatto che la-OMISSIS- era consapevole di tale convocazione - come detto - sin dal 25 marzo 2021.
7.2. - Inoltre, quanto alla asserita posizione di conflitto di interessi del CF -OMISSIS- (presidente della CMO), l’appellante non specifica in che modalità la stessa si sarebbe concretizzata, posto che lo stesso -OMISSIS- in quanto presidente della CMO era inevitabilmente tenuto e legittimato a raccogliere certificazioni mediche.
Peraltro sia le conclusioni di cui al verbale dell’11 dicembre 2020, sia quelle di cui al verbale dell’8 aprile 2021 si fondano su accertamenti sanitari (ivi menzionati) che ovviamente hanno comportato il coinvolgimento diretto della sig.ra-OMISSIS-. Ne discende che - come visto - non vi è alcuna prova del fatto che la documentazione prodotta dalla stessa ricorrente avrebbe in qualche modo potuto incidere sul giudizio finale reso dalla Commissione.
7.3. - Secondo quanto correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata, la deduzione per cui gli ufficiali che hanno firmato il verbale impugnato sarebbero privi di nomina, in ragione del mutamento del direttore del Dipartimento, presuppone la dimostrazione di un meccanismo di spoils system che invece non è contemplato nella fattispecie oggetto della presente controversia, riguardando tale sistema i soli organi apicali delle Amministrazioni (cfr. art. 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 165/2001).
Ne discende che legittimamente il precedente Direttore del Dipartimento (-OMISSIS-) aveva nominato con atto del 18 novembre 2019 il presidente della quinta CMO di NT (-OMISSIS-) e come componenti lo CA e il AN e, conseguentemente, che non è condivisibile quanto affermato dalla interessata a pag. 10 dell’atto di appello secondo cui “… la delega delle funzioni effettuata dal predicente Direttore decade con la naturale cessazione dall’incarico …”.
Non esistendo un meccanismo di spoils system , il mutamento del Direttore del Dipartimento (da -OMISSIS- a -OMISSIS-) non comportava, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, l’automatica caducazione dei componenti della CMO designati dallo stesso -OMISSIS- con atto dispositivo del 18 novembre 2019.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo Giudice, il presidente della CMO poteva nominare non già un solo supplente, ma ogni supplente che si rendesse all’uopo necessario, come del resto si desume chiaramente dal provvedimento di nomina del 18 novembre 2019 (a firma Col. -OMISSIS-), in cui si prevede, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, che il presidente può nominare un sostituto tra gli ufficiali della CMO in caso di impedimento di uno dei componenti della commissione.
Ciò evidentemente non esclude affatto che in caso di impedimento contemporaneo di due componenti si possano nominare i due rispettivi sostituti (nel caso di specie -OMISSIS- e -OMISSIS-) in relazione alla seduta dell’8 aprile 2021.
7.4. - Infine, va rilevato che l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, prevede che le Commissioni mediche siano “ interforze ”.
Pertanto, non è condivisibile l’affermazione della parte ricorrente (cfr. pag. 11 dell’atto di appello) secondo cui i componenti della CMO di NT devono essere scelti solo tra gli effettivi al Dipartimento militare di medicina legale di Bari, funzionalmente dipendente dall’Aeronautica Militare, e non già presso il Centro Ospedaliero Militare di NT, funzionalmente dipendente dalla Marina Militare.
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
9. - Stante la peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.