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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 3045 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1 Ippolito e Francesca Romana Ippolito, opponente E (c.f. ), in qualità di procuratrice della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Petra Bassani,
[...] opposta All'udienza del 04.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 514/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale (proc. n. 1797/2024 r.g.), con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente, odierna opposta, nella qualità indicata, la somma di € 53.596,39, oltre interessi e spese;
rilevato che l'opposta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa iniziativa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente;
ritenuto che
l'eccezione preliminare sollevata dall'opposta sia fondata, in quanto, come pure, tra l'altro, rilevato con l'ordinanza del 18.09.2025, la citazione in opposizione è stata notificata in data 20.06.2024 e la causa è stata iscritta al ruolo in data 02.07.2024 (che cadeva di martedì) e, pertanto, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.; l'improcedibilità dell'opposizione consegue all'applicazione della disciplina speciale prevista per detto giudizio dall'art. 647, comma 1, c.p.c., che rende inapplicabile in tal caso quanto previsto dall'art. 171 c.p.c.; la Corte Suprema ha, infatti, affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto” (Cass. n. 16117/2006; cfr. anche, ex pluribus, Cass. n. 849/2000); rilevato, pertanto, che l'opposizione proposta deve essere dichiarata improseguibile e che l'opponente deve essere condannato a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'improseguibilità dell'opposizione proposta;
b) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 04.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Petra Bassani,
[...] opposta All'udienza del 04.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 514/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale (proc. n. 1797/2024 r.g.), con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente, odierna opposta, nella qualità indicata, la somma di € 53.596,39, oltre interessi e spese;
rilevato che l'opposta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa iniziativa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente;
ritenuto che
l'eccezione preliminare sollevata dall'opposta sia fondata, in quanto, come pure, tra l'altro, rilevato con l'ordinanza del 18.09.2025, la citazione in opposizione è stata notificata in data 20.06.2024 e la causa è stata iscritta al ruolo in data 02.07.2024 (che cadeva di martedì) e, pertanto, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.; l'improcedibilità dell'opposizione consegue all'applicazione della disciplina speciale prevista per detto giudizio dall'art. 647, comma 1, c.p.c., che rende inapplicabile in tal caso quanto previsto dall'art. 171 c.p.c.; la Corte Suprema ha, infatti, affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto” (Cass. n. 16117/2006; cfr. anche, ex pluribus, Cass. n. 849/2000); rilevato, pertanto, che l'opposizione proposta deve essere dichiarata improseguibile e che l'opponente deve essere condannato a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'improseguibilità dell'opposizione proposta;
b) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 04.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco