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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del 04/07/25
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 5274/2021 tra le parti:
. (C.F.: ), in persona del Liquidatore pro tempore dott. Pt_1 CP_1 P.IVA_1
con sede in Livorno, via di Franco, n. 9, con l'avv. Marina Giannessi, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Piazza delle Vettovaglie n. 35 ATTRICE (C.F.: e (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
), in persona del rappresentante legale pro tempore con P.IVA_2 Parte_2 sede a Livorno, via delle Cateratte n. 90/6, entrambi con gli avv. Giuseppe Ales e Silvia Del Corso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Livorno, via delle Cateratte n. 90/6; OGGETTO: Cause in materia di patti parasociali Decisa a Firenze nella Camera di Consiglio del04/07/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“)previa istruttoria di rito, accertare e dichiarare che le condotte sopraestese in narrativa poste in essere dai convenuti costituiscono violazione dell'art. 2598 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che con le condotte sopra descirtte in narrativa e poste in essere da sia in qualità di socio di che di
Parte_2 Pt_1 CP_1 rappresentante legale di ratio S.r.l.s. costituiscono una complessiva condotta di concorrenza sleale e per l'effetto voglia dichiarare i convenuti tenuti al pagamento in favore di del danno nella Pt_1 CP_1 misura che risulterà quantificata ad esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi e spese di lite.B) previa istrutttoria di rito, accertare e dichairare che le condotte sopraestese in narrativa poste in essere dal convenuto
Parte_2 costituiscono violazione del patto parasociale del 25.03.2021 (doc. n. 29 stipulato tra soci sottoscritto dai soci e e per l'effetto voglia
Parte_2 Controparte_3 dichiarare il convenuto tenuto al pagamento in favore di e
Parte_2 Pt_1 CP_1
1 in favore della socia del danno nella misura che risulterà quantificata Controparte_3 ad esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi e spese di lite” In via istruttoria la Società conclude nella richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi così come formulata: In via istruttoria chiede ammettersi la prova per Pt_1 Controparte_4 interrogatorio del Rag. su tutti i capitoli di seguito formulati. Pt_2
Indica a teste il Dott. con studio in 57123 Livorno via Cairoli n. 21 sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova:
1) “DCV che ha redatto la perizia che Le si mostra – Documento n. 14”
2) “DCV che conferma i contenuti della suddetta perizia”
3) “DCV che ha effettuato le verifica dell'estratto conto dei crediti di Pt_1 CP_4
su incarico del liquidatore rag.
[...] Controparte_2
4) “DCV che ha espresso il parere sulla esigibilità dei crediti presenti sulla documentazione ricevuta, documento n. 15 che Le si mostra”
5) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “Carrozzeria 3 Ponti di Vaccari e Cirinei S.n.c.”
6) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
7) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile”
8) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “ Parte_4
9) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
10) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile”
11) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “ semplificata” CP_6
12) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
13) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile”
14) DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “G.V.S. S.r.l. semplificata”
15) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
16) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile
17) DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “Aurelia Controparte_7
2 18) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
19) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile
20) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “Nolo & Service S.r.l. semplificata”
21) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
22) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile
23) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “Fil Multiservice S.r.l. semplificata”
24) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
25) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile
26) “DCV che nell'esprimere il parere suddetto ha analizzato le registrazioni contabili del cliente “Baracchina Rossa S.r.l.”
27) “DCV che in tale analisi ha riscontrato la presenza di fatture della Società CP_5 per costi afferenti la contabilità di tale cliente”
[...]
28) “DCV che tale circostanza l'ha fatta concludere nel senso di non avere la certezza che il servizio contabile sia stato svolto da Soudert. in quanto due Controparte_4 soggetti distinti avrebbero svolto il medesimo servizio contabile.” Indica a testimone il legale rappresentante di AL con sede in Livorno via CP_8
Grotta delle Fate n. 41 e le SIg.re , residente in [...]
27, 5712 ed residente in [...] sui seguenti capitoli CP_9 di prova:
29) “DCV che ha fornito il gestionale a Soudert. ora in Controparte_10 CP_5 liquidazione”
30) “DCV che la SI.ra , dipendente di Soudert. ora in liquidazione Testimone_2 CP_5 contattava in quanto una mattina mentre era al lavoro non riusciva Controparte_10 ad accedere al gestionale”
31) “DCV che in tale occasione apprendeva dalla SI.ra Parte_5 che il Rag. aveva modificato le credenziali di accesso al getionale, password e Pt_2 pin, dichiarando di avere i poteri per fare la detta modifica”
32) “DCV che è stato necessario ripristinare le credenziali del gestionale per consentire l'accesso al gestionale in Souder. ora in liquidazione ai dipendenti CP_1 della stessa società”.”
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI:
3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le richieste ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, anche del liquidatore personalmente, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., spese generali, IVA e CAP come per legge.” In via istruttoria, si richiede ammettersi i capitoli di prova per testimoni formulati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.”
FATTO E PROCESSO Pa Souder. (d'ora innanzi, ), svolgente attività di centro elaborazione dati in CP_1 materia di contabilità e di buste paga e posta in liquidazione nelle more del giudizio, ha convenuto in giudizio il rag. suo socio al 50%, e (d'ora Parte_2 CP_5
R), di cui il primo convenuto è socio unico e AU, allegando: Controparte_11
Pa
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte dei due soci di , sig. e sig.ra Parte_2
, in data 25/03/11, di un patto parasociale volto alla ripartizione, tra Controparte_3 gli stessi, degli ambiti di attività prestata dalla società verso terzi e dei relativi proventi, con attribuzione al sig. della “gestione del settore paghe” e di un Pt_2
“marginale del settore contabilità”, e alla sig.ra della “gestione del settore CP_3 contabilità e redditi”, e con previsione, altresì, di un “patto di non concorrenza tra i due soci per tutti i clienti che ad oggi ed in futuro hanno dato o daranno mandato alla società”;
- l'avvenuta costituzione in data 22/01/18, da parte del rag. manente Pt_2 Pa R, avente identico oggetto sociale e identica sede della , e Controparte_11 Pa usufruente gratuitamente di personale, attrezzature e locali della;
Pa R, realizzato dal Controparte_11 rag. sfruttando le conoscenze e i contatti già in suo possesso quale Pt_2 Pa Pa ragioniere dipendente di , e falsamente rappresentando ai clienti già di di essere divenuto libero professionista, operante tramite la sola R, laddove, invece, Pa
, prospettata come “sua società”, sarebbe stata dedita alla sola elaborazione dati;
- l'avvenuta sottoscrizione da parte del rag. nel campo riservato all'AU di Pt_2 Pa
, di un atto di sub-affidamento a R della licenza del software nella titolarità di S, Pa con conseguente accredito di R al gestionale di contenente gli archivi dei dati dei clienti, e con successiva modifica non autorizzata delle credenziali di accesso al Pa medesimo sistema gestionale, causativa di un temporaneo blocco dell'attività di;
Pa
- l'omessa diligenza dovuta nel trattamento riservato ai clienti , causativa di lamentele verso la società a causa della perdita di fiducia dei clienti nel rag. Pt_2
e dell'attrazione di tali clienti alla R;
Pa R, anziché per;
Controparte_11
- l'operato auto-accreditamento da parte del socio di euro 36.000, tramite indebito Pa impiego delle credenziali home banking di;
deducendo, cumulativamente:
4 R, Controparte_11 che da parte del rag. in proprio, a titolo di concorso nella condotta di R;
Pt_2
- l'avvenuta violazione, da parte del socio rag. del patto parasociale, nella Pt_2 parte in cui avrebbe previsto il divieto di concorrenza, nonché in quella in cui il socio si sarebbe impegnato “a seguire la consulenza di entrambi i settori contabilità e paghe, al fine di conservare nel tempo la fiducia che ciascun cliente ha riposto nella struttura organizzativa del centro elaborazioni dati”;
- la provocata perdita della clientela e del fatturato, attesa l'intervenuta riduzione dei ricavi da euro 114.347 nel 2017, a euro 47.326,24 nel 2018, e con ulteriore riduzione dell'utile, a fine 2018, da euro 46.739 a euro 35.598;
e chiedendo, pertanto, l'accertamento dell'avvenuto compimento di atti di concorrenza sleale e della violazione del patto parasociale e la condanna al risarcimento del danno Pa nella misura determinata di giustizia, in favore di , con riguardo alla prima condotta, Pa e in favore di e della sig.ra , quanto alla seconda condotta. CP_3
Entrambi i convenuti, costituitisi con difesa congiunta, hanno resistito, eccependo:
Pa
- il difetto di legittimazione di a fare valere eventuali violazioni del patto parasociale rispetto al quale essa risulterebbe terza;
- l'insussistenza di alcun divieto di concorrenza a carico del socio, né di fonte legislativa, né di fonte statutaria, né, tantomeno, traente titolo nel dedotto patto parasociale, contenente, invece, a detta degli eccipienti, una mera regolamentazione dei rapporti tra i settori professionali idealmente assegnati ai due soci nell'ambito delle attività di competenza della società, senza, peraltro, alcuna assunzione di impegni o di limitazioni in merito a eventuali attività svolte in proprio o per conto di terzi;
- l'inconfigurabilità di atti di concorrenza sleale tra soggetti svolgenti, anche in forma societaria, professioni intellettuali;
- l'insussistenza di una condotta anticoncorrenziale attuata mediante indebito Pa sfruttamento del gestionale di , atteso che, anzitutto, l'impiego del gestionale da Pa parte di R era stato assentito dalla , e che, inoltre, i dati relativi ai clienti sarebbero stati comunque in possesso del rag. in ragione della professione Pt_2 intellettuale esercitata, essendo egli l'unico professionista abilitato al quale tutti i Pa clienti di , anche quelli assegnati alla sig.ra in base al patto parasociale, CP_3 avrebbero sempre fatto riferimento;
- l'insussistenza di una condotta generatrice di confusione tra le due società, atteso R, al pari delle fatture dalla stessa emesse, Controparte_11 indicherebbero l'intestazione di quest'ultima; R, lungi dal configurare un atto anticoncorrenziale, Controparte_11 costituirebbe, invece, la modalità scelta dal rag. a ciò legittimato dal patto Pt_2 parasociale, per dare attuazione alla pattuizione ivi contenuta che attribuiva ai soci il potere discrezionale di scegliere le modalità con cui percepire i proventi delle attività a ciascuno attribuite sulla base del riparto ivi stabilito;
riparto che, peraltro, non avrebbe escluso la possibilità per il rag. professionista abilitato, a Pt_2
5 differenza della sig.ra , di svolgere attività di consulenza anche in relazione ai CP_3 settori in cui la mera attività esecutiva di elaborazione dati risultava assegnata a quest'ultima;
- l'ascrivibilità della perdita del fatturato ex adverso lamentata all'assenza della sig.ra dal lavoro dal 2013 e all'inadeguatezza del personale addetto alla relativa CP_3 sostituzione;
- l'inconferenza dell'avverso richiamo alla violazione degli obblighi di fedeltà ed ex art. 2105 c.c. incombenti sul prestatore di lavoro nei confronti del datore.
Fallito il tentativo di mediazione volontaria instaurato dalle parti nelle more del giudizio, rigettate le istanze di prova orale avanzate hinc et inde, ed esaurita l'istruttoria con le produzioni documentali, le parti, all'udienza del 04/03/25, hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice assegnatario del fascicolo a far data dal 20/09/22.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale
In limine litis, ritiene il Collegio non preclusiva della disamina nel merito delle domande attoree la circostanza del mancato deposito del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione, a cagione della cui pur comprovata pendenza (doc. allegati alla comparsa di costituzione del liquidatore), su istanza delle parti, la celebrazione dell'udienza di prima comparizione ha subito plurimi differimenti: trattandosi, infatti, di tentativo di mediazione intrapreso dalla parte attrice (oltretutto nei confronti del solo rag. e solamente in relazione all'addebito di concorrenza Pt_2 sleale) su base volontaria, ancorché in corso di causa, il relativo esperimento non può valutarsi alla stregua di una condizione di procedibilità, talché la prova della relativa effettività deve in effetti ritenersi neutra ai fini della definibilità nel merito del presente giudizio.
Sempre in punto di rito, l'atto denominato “comparsa di costituzione del liquidatore”, depositato successivamente alla costituzione della parte attrice e nelle more della costituzione del convenuto, a seguito dello scioglimento della società intervenuto nelle more del procedimento di mediazione (e proprio in ragione di una decisione in tale sede assunta dalle parti), lungi dal potere essere valutato alla stregua di un atto di intervento, deve invece essere riqualificato come atto di costituzione di nuovo difensore, avendo in effetti il nuovo LRPT della società attrice conferito mandato a un nuovo procuratore, ma non potendosi, d'altro canto, ritenere intervenuto in giudizio un soggetto diverso da quello originariamente costituito: invero, come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2448 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione
6 sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi (Cass. n. 24045/15).
2. Nel merito. Sull'addebito relativo alla violazione del patto parasociale
Venendo, dunque, alla disamina del merito, non merita, anzitutto, accoglimento la domanda di risarcimento del danno da asserita violazione del patto parasociale, pur Pa correttamente rivolta da parte di al solo convenuto sig. unico effettivo Pt_2 soggetto legittimato dal lato passivo rispetto alla stessa, attesa la pacifica terzietà di R rispetto alla pattuizione asseritamente violata.
Il patto parasociale datato 25/03/11 (doc. 2 attrice), stipulato e sottoscritto dai soci Pa al 50% di , sig. e sig.ra nell'ambito e in contestualità della conclusione Pt_2 CP_3 inter se degli accordi di separazione consensuale, recita, per quanto in questa sede di interesse, che: “La gestione del settore paghe ed un marginale del settore contabilità viene affidata dal sig. il quale accetta l'incarico di seguirla al meglio e Parte_2 con coscienza nel rispetto e nell'interesse della società, assumendo personalmente tutte le responsabilità per l'attività svolta. I proventi del settore paghe / contabilità saranno assegnati al IG che ne disporrà a suo piacimento decidendo a sua Parte_2 discrezione le modalità con cui percepire tali proventi, ovvero quali utili di fine anno, compensi professionali oppure stipendi mensili. L'attribuzione dei proventi verrà comunque computata al costo azienda e conseguentemente nel caso in cui venga scelta la modalità tramite l'attribuzione di uno stipendio mensile i contributi a carico azienda verranno decurtati dai proventi del settore. La gestione del settore contabilità e redditi viene affidata e gestita dalla IGa , la quale accetta l'incarico di Controparte_3 seguirla al meglio e con coscienza nel rispetto e nell'interesse della società assumendo personalmente tutte le responsabilità per l'attività svolta. I proventi del settore contabilità e redditi saranno assegnati alla IGa che ne disporrà a Controparte_3 suo piacimento decidendo a sua discrezione le modalità con cui percepire tali proventi ovvero quali utili di fine anno oppure stipendi mensili. L'attribuzione dei proventi verrà comunque computata al costo azienda e conseguentemente nel caso in cui venga scelta la modalità tramite l'attribuzione di uno stipendio mensile i contributi a carico azienda verranno decurtati dai proventi del settore. Il sig. svolgerà in autonomia Parte_2 il suo incarico da solo o in collaborazione di personale concordemente scelto con l'altro socio. Gli stipendi o i compensi degli eventuali collaboratori rimarranno a carico della gestione seguita dal IG . La IGa Parte_2 Controparte_3 svolgerà in autonomia il suo incarico da solo in collaborazione con la IGa
[...]
che svolgerà sua attività esclusivamente nel settore contabilità e redditi- il Parte_7 compenso dovuto alla IGa rimarrà esclusivamente a carico del Parte_7 settore contabilità. Anche la IGa avrà la facoltà di incaricare altri Controparte_3 collaboratori scelti concordemente con l'altro socio che rimarranno a carico della gestione da lei seguita (…) Entrambi i soci si impegnano a gestire con professionalità e serietà necessari allo scopo, il proprio settore di competenza ed i clienti in carico, collaborando reciprocamente al fine di andare in contro alle richieste dei clienti comuni.(…) Ciascuno dei due soci si impegna a non interferire nella gestione dell'altro,
7 sempre che non vi siano delle palesi lamentele da parte dei clienti comuni che andrebbero a compromettere i ricavi di entrambi. Si stabilisce quindi un patto di non concorrenza tra i due soci per tutti i clienti che ad oggi ed in futuro hanno dato o daranno mandato alla società (…) Il SI. si impegna altresì con il Parte_2 presente accordo a seguire la consulenza di entrambi i settori contabilità e paghe, al fine di conservare nel tempo la fiducia che ciascun cliente a riposto nella struttura organizzativa del centro elaborazioni dati”.
Ora, in base alle prospettazioni attoree, l'inadempienza del convenuto sig. Pt_2 rispetto alla predetta pattuizione si sarebbe inverata sotto un duplice ordine di profili:
- in primo luogo, a detta di parte attrice, il convenuto, nel momento in cui ha costituito la società per l'espletamento dei servizi di elaborazione dati nel CP_5 settore buste paga, ossia per lo svolgimento di un'attività già appartenente Pa all'oggetto sociale di , nella permanenza del rapporto sociale con quest'ultima, sarebbe incorso nella violazione della clausola negoziale fondante un obbligo di non concorrenza;
- inoltre, sempre secondo la ricostruzione attorea, il convenuto avrebbe violato l'assunta obbligazione pattizia di offrire prestazioni di consulenza nei settori contabilità e paghe in modo da conservare la fiducia dei clienti sul CED, e tale violazione avrebbe commesso tenendo una condotta negligente e imperita nel Pa rapporto con alcuni clienti , tanto da indurli a revocare l'incarico della tenuta di contabilità e buste paga già affidato alla società attrice.
2.1. Sulla violazione del patto di non concorrenza Pa Sennonché, sotto il primo dei suindicati profili, difettano, a ben vedere, in :
- da un lato, la legitimatio ad causam rispetto alla richiesta condanna del convenuto alla rifusione del danno occorso alla terza socia sig.ra , avendo in questo caso CP_3 la società agito in nome proprio per fare valere un diritto altrui al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di legittimazione straordinaria ai sensi dell'art. 81 c.p.c.: donde, a fronte della divergenza tra la titolare affermata del diritto Pa risarcitorio azionato (la socia) e l'intestataria della domanda proposta ( ), la necessaria declaratoria di inammissibilità di tale domanda (Cass. SSUU. n. 2591/16);
- dall'altro lato, la titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio a fondamento della spiegata domanda di risarcimento in proprio favore del danno da inadempimento: a ben vedere, infatti, la pattuizione di cui è allegata l'inadempienza fonda un rapporto negoziale rispetto al quale la società attrice rimane terza estranea, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 1372 c.c.; e ciò non soltanto in quanto trattasi di contratto sottoscritto dai soli soci, ma anche, e soprattutto, in quanto l'interesse che lo stesso accordo è teso a perseguire è soltanto quello individuale dei singoli paciscenti, difettando, invece, qualsivoglia attitudine della clausola rispetto al perseguimento di un interesse sociale:
✓ invero, il significato da ascrivere all'impegno alla “non concorrenza” deve essere inteso quale sinonimo di non interferenza reciproca dei due soci nei
8 rispettivi settori di pertinenza;
e tanto, in ossequio al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. (in base al quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre avuto altresì riguardo al senso complessivo dell'atto), si evince dalla considerazione, in particolare: i. del periodo precedente la clausola in esame, contenente l'impegno reciproco di ciascun socio a non interferire nella gestione dell'altro, salve ipotesi di palesate lamentele dei clienti comuni potenzialmente interferenti sulle potenzialità di ricavo dell'altro socio;
ii. della clausola successiva a quella in esame, tesa a fornire un ulteriore chiarimento alla portata e al significato del patto di non concorrenza, mediante indicazione dello specifico caso di consentita ingerenza di un socio nella gestione del settore di pertinenza dell'altro; iii. della ratio complessiva sottesa all'intero patto parasociale, teso alla ripartizione tra i soci degli incombenti e dei clienti relativi ai settori professionali di competenza della società, nonché dei correlati proventi, nell'ambito di una regolamentazione delle condizioni di separazione personale inter se, Pa contemplante anche la alla stregua di un cespite del patrimonio familiare;
✓ ciò posto, pertanto, il divieto di concorrenza deve essere inteso come pattuito dai due soci di se, e come afferente all'ambito di attività svolta da ciascun CP_12 Pa paciscente uti socio all'interno di , e non già, invece, quale divieto di ciascun socio di entrare in concorrenza con la società, nell'ambito dell'esercizio di un'eventuale diversa attività in proprio;
✓ né, tantomeno, si verte al cospetto di un contratto in favore di terzo, ai sensi dell'art. 1408 c.c. rispetto al quale la società potrebbe ritenersi terza beneficiaria, non ponendosi il divieto pattuito nel senso di tutelare l'interesse della società a prevenire possibili condotte anticoncorrenziali a suo danno;
Pa
✓ posto, dunque, che nessun danno potrebbe derivare alla dalla violazione del predetto patto - ipotesi che potrebbe verificarsi soltanto laddove questo si configurasse quale contratto in favore e nell'interesse della società quale terzo beneficiario e fondasse, pertanto, un diritto della stessa terza alla relativa attuazione - , ne consegue la necessaria esclusione di qualsivoglia legittimazione Pa (intesa quale sinonimo di titolo) in capo a a farne valere l'eventuale inadempienza di una parte, titolati in tale senso essendo soltanto i due paciscenti.
2.2. Sull'addebito di incuria nei confronti dei clienti
Per contro, il patto parasociale in esame deve ritenersi, in effetti, configurare un Pa contratto in favore del terzo beneficiario nella parte, asseritamente rimasta inadempiuta, in cui “Il SI. si impegna altresì con il presente Parte_2 accordo a seguire la consulenza di entrambi i settori contabilità e paghe, al fine di conservare nel tempo la fiducia che ciascun cliente a [così nel testo]riposto nella struttura organizzativa del centro elaborazioni dati”, vertendosi, nella specie, al cospetto di una pattuizione posta nel perseguimento di un interesse facente capo alla società, ossia quello alla conservazione e alla fidelizzazione della clientela dell'intero Centro Elaborazione Dati, alla quale i soci hanno inteso fornire un servizio completo,
9 siccome comprensivo, oltreché della mera attività di elaborazione dati fornita dalla società, anche delle complementari prestazioni professionali fornite dal rag. in Pt_2 Pa proprio e a latere al servizio prestato da tanto nel settore, di spettanza del medesimo, relativo al settore buste paga, quanto a quello, di spettanza alla sig.ra , relativo alla CP_3 contabilità.
Peraltro:
- pur dovendosi ritenere, pertanto, fornita dalla società attrice (a ciò onerata in base ai criteri di riparto invalsi in tema di azioni contrattuali: Cass. SSUU. n. 13533/01) la prova del titolo negoziale sotteso alla pretesa risarcitoria azionata;
- e pur dovendosi ritenere, altresì, pacifico il dato fattuale costituito dalla perdita di alcuni clienti negli anni successivi alla stipula del patto parasociale - come riconosciuto dallo stesso convenuto sig. con ammissione resa anche nei Pt_2 confronti della sua odierna controparte, nel ricorso ex art. 2476, comma 3 c.c. Pa proposto contro l'AU pro tempore di e prodotto in allegato sia alla comparsa di Pa risposta che alla citazione (doc. 1 , pagg. 5-6);
- deve, nondimeno, rammentarsi come incomba a carico al soggetto che agisca per il risarcimento del danno l'ulteriore onere della prova del danno consequenziale all'inadempimento e del suo nesso causale con la condotta inadempiente, non potendosi tale danno ritenersi in re ipsa nel mero fatto dell'inadempimento;
- e deve, altresì, rilevarsi come, a fronte della contraria allegazione dell'odierno convenuto per cui la perdita di clientela pur pacificamente verificatasi sarebbe da ascriversi, all'opposto, a un atteggiamento di incuria tenuto dall'altra socia, sig.ra
, nell'espletamento delle prestazioni di sua spettanza, nessuna prova della CP_3 derivazione causale dell'evento dannoso da un inadempimento del convenuto risulti, in effetti, fornita, né offerta dalla parte onerata, non reperendosi in atti alcuna capitolazione di prova testimoniale sul punto, né alcuna produzione delle Pa pur allegate lamentele ricevute da ai danni del sig. o di alcuna delle pur Pt_2 pacifiche dichiarazioni di recesso da parte di clienti recanti riferimento alle Parte motivazioni sottese alla revoca degli incarichi a suo tempo affidati al;
- donde, non potendosi ritenere dimostrato alcun nesso di derivazione eziologica tra la pur incontroversa perdita di clientela e l'allegata incuria del convenuto nell'espletamento della prestazione che si era impegnato ad assolvere in proprio, ma nell'interesse della società, detta perdita non potrà essere valutata alla stregua di un pregiudizio patrimoniale risarcibile alla cui rifusione la società possa vantare un diritto.
3. Sull'addebito relativo all'illecito anticoncorrenziale
Parimenti non meritevole di accoglimento risulta, a opinione del Collegio, l'addebito relativo a un preteso illecito anticoncorrenziale, i cui destinatari passivi sono stati pur correttamente individuati:
- nella R, quale impresa direttamente concorrente, non pertinente essendo l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine a una pretesa inoperatività della disciplina in
10 tema di illecito anticoncorrenziale alle società di professionisti intellettuali, atteso che non si verte, nella specie, al cospetto di società concorrenti esercitanti attività Pa qualificabili come professionali: non è in atti, invero, la visura di , ma è rimasta, del resto, incontestata l'affermazione attorea per cui l'oggetto sociale e l'attività prevalente svolta in forma imprenditoriale dalla società attrice sarebbero identici a R, i quali, come evincibile dalla lettura della relativa visura camerale, Controparte_11 invece prodotta da parte attrice (doc. 3), consistono nell'elaborazione dati contabili, con esplicita e puntuale esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività necessitanti iscrizione ad albi professionali;
- nonché nel sig. Pt_2
✓ sia quale terzo interposto concorrente nell'illecito per avere materialmente posto in essere l'asserita condotta anticoncorrenziale in nome e per conto dell'impresa concorrente, con cui si trova, pacificamente, in un rapporto di cointeressenza (ex multis, Cass. n. 12092/23);
✓ sia nella qualità di socio infedele: pur, non esistendo, infatti, nell'ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà, in linea astratta e di principio, essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali, alternativamente, nell'ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale, ma nella specie, come già osservato, non ricorrente: cfr. supra, § 2.1.) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, e in quella, nella specie invocata, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).
Com'è noto, l'illecito di cui all'art. 2598 c.c. integra una species¸ riferita al settore della tutela dei prodotti dell'azienda e dell'attività di impresa, del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere (ex multis, Cass. n. 5901/01); in particolare, la norma, dopo avere delineato, ai nn. 1 e 2, figure specifiche – nella specie, non invocate - di concorrenza sleale, contiene, al n. 3, una previsione aperta, che il giudice deve riempire con riferimento alla naturale atipicità della realtà del mercato, in cui devono farsi rientrare tutte le condotte, ancorché non tipizzate, che siano coerenti con la descritta ratio legis e che abbiano quale effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato dell'impresa concorrente (Cass. n. 18034/22; Cass. n. 3787/96; Cass. n. 182/88). Vertendosi al cospetto di un'ipotesi speciale di illecito extracontrattuale, incomberà, quindi, sulla parte attrice l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie, id est, in particolare:
- della condotta costituita dall'avvalimento di mezzi non conformi a correttezza professionale,
- dell'evento dannoso, costituito dall'appropriazione del risultato di mercato,
- delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento;
11 laddove, invece, in deroga alla regola generale (e in conformità alle varie ipotesi codicistiche di responsabilità extracontrattuale speciali), l'elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).
Detto onere probatorio, tuttavia, nell'ipotesi di specie, non può ritenersi assolto da parte attrice, per i motivi di seguito illustrati.
3.1. Sull'elemento oggettivo della condotta
Innanzitutto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non risulta dimostrata, a opinione del Collegio, nessuna delle allegazioni attoree relative a un preteso avvalimento, da parte dei convenuti, di mezzi contrari a correttezza professionale, specificamente individuati in un triplice ordine di condotte, quali:
- la sottrazione, invito domino, e lo sfruttamento di informazioni riservate – sub specie, in particolare, della lista clienti contenuta nel software gestionale in uso alla società attrice;
- la diffusione di informazioni false atte a diffondere discredito sull'impresa attrice;
- lo sfruttamento sine titulo e gratuito degli assets aziendali per l'esercizio dell'attività concorrenziale.
3.1.a. Sulla sottrazione di informazioni riservate
Il primo e principale contegno anticoncorrenziale attuato dai convenuti, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe consistito:
- nell'avere ottenuto R, tramite il proprio AU rag. l'accreditamento come Pt_2 operatore sul gestionale di S contenente gli archivi contabili e i dati delle paghe dei clienti, mediante l'apposizione fraudolenta e clandestina di una sottoscrizione, da parte del sig. nel campo dedicato alla firma dell'AU di S, di un atto di Pt_2 affidamento, condotta idonea a indurre in errore la società licenziataria del gestionale in ordine al possesso, da parte del convenuto, della qualifica di LRPT dell'impresa titolare della banca dati;
- nell'avvenuto sfruttamento, in conseguenza di tale accesso, delle informazioni riservate già in possesso dell'attrice allo scopo di nuocere a quest'ultima e di favorire, invece, l'impresa concorrente.
Sennonché, come emergente ex actis, pur pacifici essendo il dato del conseguito possesso, da parte del convenuto rag. dell'archivio contenenti i dati dei clienti di Pt_2
R per l'esercizio della propria impresa: Controparte_11
- anzitutto, non sussiste la prova dell'asserito conseguimento della disponibilità della predetta informazione mediante mezzi fraudolenti:
✓ non risulta in atti alcuna prova dell'avvenuta apposizione, da parte del rag.
di una sottoscrizione apocrifa a nome dell'AU di S, o tantomeno di una Pt_2
12 sottoscrizione a nome proprio ma nella spendita, senza autorizzazione, dei poteri propri dell'organo gestorio di S;
✓ è stata, invece, prodotta, al doc. 3 di parte attrice, la prova dell'avvenuta sottoscrizione di un foglio prestampato denominato “atto di affidamento”, da parte del convenuto, nella sua legittima qualità di AU di R, e quale terzo beneficiario di un presupposto accordo a monte tra S e la società affidataria della gestione della banca dati - accordo, in effetti, non prodotto, ma di cui ben può presumersi l'esistenza, posto che, diversamente, la terza società delegata alla gestione dell'archivio non avrebbe, verosimilmente, accettato di erogare analogo R, in assenza di un apposito Controparte_11 contratto e, soprattutto, di corrispettivo;
- parimenti, è rimasta sfornita di prova l'allegazione attorea in ordine a una pretesa sottrazione momentanea della disponibilità dell'archivio dati clienti al personale della società attrice;
allegazione contestata da controparte, e alla quale, invece, il rag. ha contrapposto, nel già menzionato ricorso ex art. 2476, comma 3 c.c. Pt_2 prodotto in giudizio anche dalla stessa attrice, una ricostruzione del tutto divergente, secondo cui, anzi, sarebbe stata S a sottrarre al convenuto indebitamente la disponibilità dei medesimi dati;
- del resto, non ha costituito oggetto di specifica contestazione nel primo atto difensivo, così come negli atti successivi, l'asserzione di parte convenuta per cui l'avvenuto conseguimento della disponibilità della lista clienti da parte del rag. R, lungi dal costituire l'effetto di un atto di Pt_2Controparte_11 sottrazione invito domino e operato clandestinamente, sarebbe stata, invece, Pa circostanza nota e assentita dalla stessa nella persona del precedente LRPT, sig.ra , già suocera del rag. Per_1 Pt_2 Pa
- invero, come incontroverso in atti, mentre si configurava quale CED, svolgente esclusivamente prestazioni di servizio di elaborazione dati – con specifica ripartizione, in base al patto parasociale, in capo alla sig.ra della materia CP_3 contabilità, e in capo al sig. del settore relativo alle buste paga - , per contro, Pt_2 tutta la parallela e complementare attività di consulenza sia contabile che Pa lavoristica, estranea all'oggetto sociale di , risultava svolta, in favore del medesimo novero di clienti, dal solo rag. unico professionista a ciò Pt_2 abilitato, impegnatosi, oltretutto, in tale senso, nei confronti dell'altra socia, ma anche nell'interesse della società, in base al citato patto parasociale: donde, seppure Pa materialmente conservata sul server di , la lista clienti risultava pacificamente attinta, da sempre, tanto dalla società attrice, quanto dal rag. ciascuno per lo Pt_2 svolgimento delle prestazioni di rispettiva spettanza e doveva, pertanto, ritenersi alla stregua di informazione condivisa e non già nelle esclusive titolarità e disponibilità della sola società svolgente servizio CED;
- ora, è pur vero che il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale (cfr., sul punto, Cass. n. 6274/16);
13 - ed è altresì vero che, nel caso di specie, l'archivio contenente i dati relativi ai clienti presentava i connotati di un'informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all'impresa, doveva nondimeno ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell'art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest'ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio (Cass. n. 18772/19);
- ma è d'altro canto da osservarsi come l'uso in concreto compiuto di tali Pa informazioni da parte del rag. tanto nella sua qualità di socio svolgente Pt_2 attività di elaborazione buste paga, quanto nella sua qualità di professionista abilitato alla prestazione di servizi di consulenza (e a ciò impegnatosi, per espressa Pa pattuizione, proprio allo scopo di fidelizzazione della clientela di , e dunque nell'interesse della stessa società attrice), sia stato comunque devoluto a un fine Pa convergente con l'interesse sociale e dalla stessa assentito, ossia al Pa perseguimento di interessi condivisi dalla stessa , in quanto volto all'espletamento di servizi e prestazioni in favore di clienti che, stante quanto di Pa seguito esposto, risultavano sempre avere mantenuto quale principale referente Pa (sul punto, cfr. amplius, infra, § 3.2.): ragione per cui non può la stessa , dapprima, consentire al rag. di attingere dalla lista clienti onde proporre e Pt_2 fornire alla clientela il servizio aggiuntivo, il cui espletamento indirettamente giovava anche alla stessa, per poi dolersi della scorrettezza dell'avvenuto uso di tale lista da parte del medesimo socio per il compimento dell'attività di sua spettanza sia in base al titolo posseduto che in base agli accordi parasociali dalla stessa società implicitamente assentiti, a fortiori nella parte in cui essa ne risultava proprio il terzo beneficiario.
3.1.b. Sulla diffusione di informazioni false Parimenti sfornita di prova deve ritenersi essere rimasta, all'esito dell'istruttoria, l'allegazione in ordine a una pretesa condotta anticoncorrenziale di diffusione, tra i clienti e nel mercato, da parte del rag. di una falsa informazione in ordine a un Pt_2 passaggio definitivo di consegne tra le due società , quanto alle prestazioni di CP_13 elaborazione dati buste paga, tale per cui, mentre la newco avrebbe costituito la società Pa professionale del rag. la avrebbe mantenuto la mera funzione di centro Pt_2 tecnico;
allegazione in effetti:
- contestata sia in atti che mediante la già menzionata produzione – oltretutto ad opera di entrambe le parti - del citato ricorso ex art. 2476, comma 3 c.c., contenente la contraria allegazione, da parte del rag. del fatto che sarebbe, invece, stata Pt_2 Pa una dipendente di (sig.ra , già cognata del convenuto) a diffondere Testimone_2 tra i clienti, dalla stessa contattati, la falsa informazione della cessazione del Pa rapporto con da parte del medesimo convenuto;
- non supportata da alcun documento od offerta di prova orale;
14 - e comunque afferente a circostanza che, ove anche effettivamente diffusa, sarebbe stata, di per sé, inidonea alla produzione di effetti anticoncorrenziali ai danni dell'attrice, siccome: Pa
✓ in primo luogo, in parte corrispondente al vero, nella parte in cui sarebbe stata presentata quale società svolgente il mero servizio di CED, laddove, invece, le prestazioni di consulenza sarebbero state fornite, a latere e separatamente, dal solo rag. in proprio (non rispondenti al vero essendo, Pt_2 semmai, il fatto, smentito dalla già esaminata visura di R, dell'avvenuto svolgimento di tale prestazione di consulenza tramite R, società anch'essa destinata a mero servizio CED, così come quello dell'avvenuto passaggio definitivo di consegne a R delle commissioni relative al servizio di elaborazione dati buste paga, su cui cfr. amplius infra, § 3.2., sulla mancata prova della Pa sottrazione di clientela da parte di R a );
✓ in secondo luogo, in quanto, ove anche effettivamente le false informazioni di cui sopra fossero state diffuse, la clientela non sarebbe stata comunque indotta Pa ad abbandonare , permanendo in capo alla stessa, anche secondo le predette informazioni ascritte al convenuto, quantomeno lo svolgimento in via esclusiva del servizio di elaborazione dati nelle materie contabilistiche. Pa
3.1.c. Sull'avvalimento di assets aziendali di Egualmente priva di pregio risulta l'allegazione attorea, nella parte in cui rinviene R, per il Controparte_11 Pa tramite del rag. avvalsa gratuitamente dei beni componenti l'azienda di Pt_2
(locali, personale dipendente, recapiti, avviamento) per l'esercizio di attività in concorrenza con quest'ultima:
- innanzitutto, anche in questo caso, detto avvalimento, come nel caso dell'archivio dei dati relativi ai clienti, risulta trarre origine da una condotta posta in essere non invito domino né clandestinamente, ma anzi, come allegato dal convenuto e rimasto incontestato, funzionale all'attuazione della pattuizione parasociale - nota e Pa assentita dall'AU di , al pari del patto stesso - nella parte afferente al riparto tra i soci delle attività di prestazione servizi costituenti oggetto sociale;
- inoltre, laddove funzionale allo svolgimento di prestazioni nei confronti di clienti Pa comuni a , non si tratterebbe comunque di contegno idoneo alla produzione di effetti anticoncorrenziali ma, anzi, di condotta tesa al perseguimento di interessi convergenti con quelli della società attrice (cfr., amplius, infra, 3.2 sulla mancata Pa R a ); Controparte_11
- del resto, sebbene, in effetti, il consenso prestato all'uso dei beni aziendali dovesse ritenersi comunque circoscritto al solo avvalimento funzionale a interessi condivisi con la titolare dei beni stessi, e quantunque risulti, in effetti, pacifico l'avvenuto impiego di tali beni anche in funzione di attività resa in favore di un'ulteriore fetta R e rimasta di sua esclusiva pertinenza, Controparte_11 nondimeno, il fatto in sé dell'avvenuto procacciamento di nuova clientela (in ragione di una percentuale pari al 10% del fatturato di R, per il restante 90% Pa derivante da prestazioni rese ai clienti comuni con , come attestato anche dalla relazione di parte attrice di cui al citato doc. 14, sul punto non oggetto di contrarie
15 osservazioni) non può ritenersi configurare alcun danno ingiusto né alcun effetto anticoncorrenziale, non sussistendo alcun obbligo, né ex lege, né di fonte contrattuale, in capo alla neocostituita società di condividere la propria clientela con la sua diretta concorrente e non potendosi, pertanto, ritenere sine iure tale mancata condivisione;
- semmai, l'uso dell'azienda sociale per scopi diversi dall'esercizio dell'impresa facente capo alla società titolare integra, a ben vedere, una condotta distrattiva di risorse sociali: Pa R, terza rispetto alla compagine di ) Pt_2Controparte_11 potrebbe essere chiamato a rispondere, quale socio, ai sensi del disposto, nella specie non invocato, dell'art. 2476, comma 8 c.c., e comunque (anche a volere obliterare la natura ultra petita di un siffatto accertamento, a fronte della mancata allegazione di siffatta differente fattispecie illecita), a titolo di concorso in una condotta di mala gestio consistita nella tolleranza o nell'omesso impedimento di tale distrazione, necessariamente da ascriversi, in prima battuta, Pa proprio all'AU di - condotta, tuttavia, nella specie, non allegata e, dunque, nella presente sede non accertabile, pena l'incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.;
✓ e che, a ogni buon conto, risulterebbe, al più, idonea a produrre un danno risarcibile pari alla misura del compenso non corrisposto per l'uso dei beni medesimi, unica deminiutio patrimonii sociale direttamente e immediatamente consequenziale alla distrazione;
laddove, per contro, nessun risarcimento potrebbe essere commisurato all'effetto di mercato (aumento di fatturato per acquisizione di nuova clientela) da tale avvalimento discendente, dacché detto effetto non configurerebbe un evento in sécontrario a precetti ordinamentali, e comunque non potrebbe ritenersi necessariamente comportante una correlata contrazione di fatturato della società attrice – evento, quest'ultimo, invece potenzialmente e astrattamente derivante, secondo l'id quod plerumque accidit, da una sottrazione di clienti preesistenti, ma giammai dall'altrui acquisizione di clienti nuovi, impossibile essendo dimostrare che, in assenza dell'offerta di R CP_ questi si sarebbero con certezza rivolti a
[...
. Sull'evento dannoso di sottrazione di clientela
Inoltre, e soprattutto, ostano alla configurabilità, in concreto, di una fattispecie di illecito anticoncorrenziale la mancata dimostrazione dell'asserito sviamento di clientela, Pa operato dal rag. in concorso e nell'interesse di R, ai danni di e, anzi, la Pt_2 ricavabilità, ex actis, di un plurimo ordine di convergenti indici nel senso della Pa permanenza in capo a dei clienti già di sua pertinenza, anche una volta divenuti beneficiari delle prestazioni rese dai convenuti:
Pa
- innanzitutto, la permanenza di una residua sfera di operatività di , anche all'indomani della costituzione di R, in relazione agli incarichi di elaborazione dati affidati dai clienti preesistenti, emerge dalla stessa produzione documentale attorea: Pa
✓ dalla lettura della perizia di parte attrice prodotta al doc. 14 , costituente mera allegazione a contenuto tecnico riferibile alla stessa parte che ne ha
16 commissionato la stesura e che ha deciso di avvalersene in giudizio (Cass. n. 31964/23), emerge, infatti, l'affermazione per cui R svolgeva esclusivamente attività di elaborazione dati nel settore buste paga e non anche nell'ulteriore Pa settore della contabilità in cui tale attività di CED era da sempre svolta da;
R Controparte_11 Pa Pa R svolgesse e fatturasse Controparte_11 unicamente prestazioni rese come CED nel settore buste paga – quello riservato dal patto parasociale al socio rag. e che quest'ultimo avrebbe potuto Pt_2 gestire e organizzare in piena autonomia proprio in base al medesimo negozio del 25/03/11; R, per i Controparte_11 Pa medesimi clienti già di , di attività svolte in settori già rientranti nella sfera di operatività della società attrice e diversi da quelli affidati al rag. in base Pt_2 al riparto operato nel patto parasociale;
✓ ebbene, le predette circostanze valgono a comprovare, oltreché l'aderenza della condotta del convenuto al sottoscritto patto parasociale, anche e soprattutto la Pa necessità, di fatto, del mantenimento di un rapporto con , per i clienti che intendessero avvalersi delle prestazioni di R, onde ottenere un servizio completo di elaborazione dati: ciò in quanto in capo alla sola società attrice permaneva la competenza allo svolgimento degli incarichi della tenuta della contabilità e dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali (cfr. ricorso ex art. 2476, comma 3 c.c., pag. 14);
- del resto, l'offerta del servizio di consulenza professionale, che il convenuto rag. Pa in proprio si era impegnato a fornire alla clientela già allo scopo della Pt_2 relativa fidelizzazione, nell'ambito di una pattuizione stipulata, come già osservato, Pa proprio nell'interesse del terzo e dallo stesso terzo conosciuta e pacificamente assentita, imponeva ex lege una fatturazione differenziata delle competenze spettanti al convenuto per le prestazioni professionali, pena altrimenti il potenziale Pa incorrere di nel reato di abusivo esercizio della professione intellettuale, dovendo, ex lege, le operazioni svolte dai CED limitarsi a elaborazioni di tipo meramente meccanico ed esecutivo - quali, ad esempio, la sola imputazione di dati (c.d. data entry) e il relativo calcolo e stampa degli stessi – del tutto scevre da attività di tipo valutativo e interpretativo (cfr. L. n. 12/79, art. 1, comma 5; D.Lgs. n. 139/05, artt. 1 e 4, quanto alla materia contabilistica;
Note nn. 7195/07; 7857/10, e circolari nn. 12649/07 e 17/13 del Min. Lavoro, quanto alla materia della consulenza del lavoro); d'altro canto, la contropartita di tale rigida ripartizione di prestazioni e correlate fatturazioni era costituita proprio dalla necessaria Pa permanenza in capo alla del ruolo, complementare e parallelo a quello del professionista intellettuale, di affidatario di commissioni di incarichi di mera elaborazione dati;
- né, peraltro, costituisce indice sintomatico di sottrazione di clientela l'avvenuta Pa emissione da parte di R, a nome proprio, di fatture intestate ai clienti già di in relazione a prestazioni di servizi di elaborazione dati inclusi in quelli di sua
17 spettanza, e corrispondenti a quelli affidati al socio rag. in base al patto Pt_2 parasociale:
✓ non è stato neppure oggetto di allegazione il fatto che, a seguito della ricezione R, i clienti avessero cessato di conferire gli incarichi di Controparte_11 Pa R, tanto per l'attività del Controparte_11 settore lavoristico (di spettanza del rag. in base ai patti parasociali), Pt_2 quanto, a fortiori, per l'attività nel settore contabile, nel quale mai risulta essere R;
Controparte_11 Pa
✓ anzi, a ben vedere, proprio la circostanza allegata da per cui a fine 2018, e quindi in epoca posteriore alla costituzione e all'inizio dell'attività e della Pa fatturazione a proprio nome di R, alcuni clienti già di si erano rivolti a quest'ultima per esprimere lamentele in merito a non meglio precisate negligenze del rag. nello svolgimento delle attività allo stesso Pt_2 commissionate (svolgimento che deve presumersi all'epoca prestato tramite R) Pa indica univocamente come i clienti già avessero continuato a considerare tale Parte R quale esclusiva referente per tutte le attività di , ivi Controparte_11
R: in altri termini, la percepita Controparte_11 Pa permanenza dell'impegno verso il cliente in capo a denota come la sola società attrice avesse conservato la titolarità del rapporto commerciale con l'utente finale;
- altro è, del resto, lo sviamento di clientela, effetto di mercato tipicamente conseguente a un illecito anticoncorrenziale, rispetto alla mera sottrazione di ricavi e di fatturato, conseguenza propriamente riferibile a una diversa condotta di mala gestio (consistente nella tolleranza o nell'omesso impedimento di distrazioni) imputabile, ai sensi dell'art. 2476, comma 1 e comma 3 c.c. all'amministrazione della società depauperata, eventualmente in concorso, ai sensi dell'art. 2476, comma 8 c.c. con quella del socio che ha autorizzato o addirittura deciso a monte la vicenda distrattiva – condotte, peraltro, nella presente causa non oggetto di doglianza attorea e, come tali, esulanti dal thema decidendum:
✓ tra le varie possibili modalità attuative del riparto di attribuzioni di attività di Pa prestazioni di servizi integranti l'oggetto sociale di , nonché dei relativi proventi, tra i due suoi soci, previsto dal patto parasociale (per es., devoluzione di stipendi da lavoro dipendente, pagamento di compensi professionali, ripartizione di utili, ecc.), infatti, era stata espressamente contemplata la diretta spartizione inter se di ricavi spettanti al patrimonio della società di R e dei Controparte_11 suoi rapporti con la società S, come emergente dagli atti, comprova proprio l'aderenza della condotta delle parti, con l'avallo della società terza nella persona del suo organo amministrativo, alle pattuizioni parasociali citate (sul punto, in effetti, configuranti un pactum sceleris, in spregio a ogni precetto di conservazione del patrimonio sociale gravante sull'amministratore e a ogni regola di ripartizione degli utili sociali incombente sui soci, come ammesso dallo stesso convenuto sia nella memoria di replica depositata nel presente giudizio,
18 pagg. 1-2 , che nel pluricitato ricorso per la revoca dell'AU pro tempore, pag. 12);
✓ per vero, una corretta contabilizzazione della remunerazione al rag. Pt_2 tramite R, dell'esternalizzazione del servizio di CED per il settore lavoristico Pa avrebbe imposto una fatturazione da R alla , e da questa al cliente finale, con Pa conseguente contabilizzazione da parte di , in entrata, di fatture provenienti da R, e in uscita, di fatture emesse verso i clienti beneficiari delle prestazioni di R, senza alcuna fatturazione diretta da parte di R verso i clienti;
R nei confronti Controparte_11 dei clienti, oltre a costituire una scorrettezza contabile, in quanto configurante una deviazione dal corretto iter testé descritto, potrebbe in effetti ingenerare Pa R ai danni di;
Controparte_11
✓ sennonché, tale apparenza appare superata e smentita proprio dal contestuale inserimento di tali fatture emesse da R (come attestato dallo stesso perito di Pa Pa parte nelle prodotte relazioni di cui ai docc. 14 e 15) nella contabilità di , tra le voci relative ai costi;
operazione contabile, questa, inverante la previsione del patto parasociale per cui, per ciascuno dei settori di attività ripartiti tra i due soci, “l'attribuzione dei proventi verrà comunque computata al costo azienda”, e comprovante, contestualmente: i. l'attuazione della totale e illegittima devoluzione ai due soci dei proventi Pa Parte spettanti a per le attività di come prevista dal patto;
ii. l'avallo per facta concludentia prestato dall'AU, materiale redattore o Pa comunque responsabile della tenuta della contabilità di , alle previsioni del patto parasociale (come asserito dallo stesso convenuto in atti e nel citato ricorso ex art. 2476, comma 3 c.c.) e all'attuazione in concreto datane dal convenuto mediante la costituzione di R e la fatturazione da parte di quest'ultima delle prestazioni di CED buste paga;
Pa iii. la permanenza del rapporto commerciale con il cliente in capo alla , costituente il presupposto implicito dell'operazione di registrazione contabile testé menzionata e volta a consentire la remunerazione in favore del socio del servizio allo stesso esternalizzati - operazione che, diversamente, ove i clienti intestatari delle fatture non fossero rimasti legati da rapporto di committenza Pa con , si paleserebbe, in effetti, come destituita di significato.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi alle cause di valore indeterminabile di media complessità, per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi relativi al medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della natura documentale della causa, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della società attrice.
Non accoglibile risulta, invece, la domanda di condanna del Liquidatore pro tempore personalmente, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al rimborso delle spese di lite (motivata con l'argomento per cui “condannandosi solo la società al pagamento delle
19 spese di lite il liquidatore andrebbe esente dalle sue responsabilità, atteso che, in definitiva, tali spese finirebbero per essere sopportate esclusivamente dai soci ed, in particolare, proprio dal Rag. ”): Pt_2
- la condanna alle spese, in solido con l'ente soccombente, del suo legale rappresentante come persona fisica si giustifica in via astratto con il fatto che tale rappresentante, pur non assumendo la veste di parte processuale, esplica purtuttavia, ancorché nomine alieno, un'autonoma attività processuale, e postula, in ogni caso, la ricorrenza di gravi motivi, da allegarsi in modo specifico a opera della parte istante, sostanziantisi nella trasgressione del dovere di lealtà e processuale sancito all'art. 88 c.p.c., o nella mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9203/20);
- sennonché, nell'ipotesi di specie, non è possibile ravvisare una specifica allegazione atta a sorreggere, nel caso in esame, la ricorrenza di una condotta processuale di tal fatta;
e ciò, vieppiù, impossibile essendo ascrivere a una scelta del medesimo Liquidatore l'iniziativa giudiziale già avviata al momento del suo Pa subentro nell'amministrazione e nella legale rappresentanza di , e giustificabile essendo, altresì, la relativa prosecuzione, oltretutto in pendenza di un parallelo procedimento di mediazione volontaria avviato dalla stessa parte attrice nella persona del precedente LRPT, atteso che, verosimilmente, l'abbandono del procedimento contenzioso avrebbe disincentivato la parte invitata, e al contempo convenuta, dal proseguire il percorso di conciliazione.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda di condanna del rag. e di Parte_2 CP_5 alla rifusione di danni in favore della sig.ra ;
[...] Controparte_3
- rigetta le restanti domande avanzate da nei confronti del rag. Pt_1 CP_1 Pt_2
e di
[...] CP_5
- condanna alla rifusione, in favore del rag. e di Pt_1 CP_1 Parte_2 CP_5
delle spese di lite, che liquida in euro 7.202, per compensi, oltre IVA e CPA
[...] come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- rigetta la domanda di condanna del Liquidatore pro tempore di in Pt_1 CP_1 proprio alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Firenze, camera di consiglio del 04/07/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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