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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Messina Luigi Giacomo e dell'Avv. Ardagna Ignazio
E
(C.F. Controparte_1
, mandataria con rappresentanza del P.IVA_1 [...]
(C.F. con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. Valenti Vita Patrizia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate in via telematica.
Corte di Appello di Palermo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 luglio 2019 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, re- vocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 42.232,64 oltre inte- ressi al tasso legale dalla decisione fino al soddisfo;
poneva le spese di
CTU come liquidate in corso di causa a carico di parte opponente;
con- dannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spe- se di lite che liquidava in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
(in qualità di mandataria con rappresen- Controparte_1
tanza del Fondo Temporaneo Del Credito Cooperativo, cessionario del credito originariamente vantato da Sen. Controparte_3
Pietro Grammatico”) resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 19 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2297/2016 emesso dal Tribunale di Trapani con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Banca di Credito Coop.
Sen. della complessiva somma di € Parte_2
42.697,81 (di cui € 24.565,21, oltre interessi di mora al tasso convenzio- nale dell'8,25%, a titolo di esposizione debitoria maturata sul conto cor-
- 2 - Corte di Appello di Palermo rente n. 84574 stipulato il 25.3.2010 ed € 18.132,60, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'6,053%, a titolo di esposizione debito- ria derivante dal contratto di mutuo chirografario concesso per € 80.000 il 25.3.2010).
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ec- cependo il difetto di forma del contratto di conto corrente per essere stato sottoscritto esclusivamente dal cliente, oltre che la nullità parziale del rapporto per illegittima applicazione di interessi ultralegali o co- munque usurari, della c.m.s., di spese e oneri vari privi di espressa pat- tuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Quanto al rapporto di mutuo deduceva l'invalidità della clausola di de- terminazione del tasso di interesse in quanto parametrato al tasso Euri- bor.
Costituitasi in giudizio, Banca di Credito Coop. Sen. Parte_2
contestava le avverse allegazioni chiedendone l'integrale
[...]
rigetto.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, avendo riguardo al rapporto il conto corrente, disattendeva l'eccezione di nullità del conto corrente per essere stato sottoscritto solo dal cliente;
riconosceva la legittimità della c.m.s. solo nella parte in cui costituisce corrispettivo per l'utilizzo da parte del cliente di importi superiori al credito a sua disposizione, mentre accertava l'illegittimità di detta com- missione ove ponga a carico del cliente il pagamento di una somma da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido;
in merito all'usura, inclusa la c.m.s. nel calcolo del tasso convenzionale dato che il conto
- 3 - Corte di Appello di Palermo corrente era stato stipulato sotto la vigenza del DL 185/2008, escludeva l'applicazione di interessi usurari da parte della banca per tutta la durata del rapporto.
Pertanto, il Tribunale, espunti dal ricalcolo del saldo il corrispettivo su accordato applicato in assenza di pattuizione, la c.m.s. applicata intra- fido, la capitalizzazione della c.m.s. applicata extra-fido, la capitalizza- zione di tutte le competenze per il periodo dall'1/1/2014 in applicazio- ne della L. 147/2013, rideterminava un saldo a debito per il correntista pari ad € 23.495,05, calcolato includendovi gli interessi di mora dalla da- ta del passaggio a sofferenza fino alla data dell'atto di citazione in oppo- sizione al decreto ingiuntivo, come richiesti dalla banca.
Quanto al contratto di mutuo, disattendeva l'eccezione di indetermina- tezza del tasso di interesse parametrato all'Euribor e, verificata la con- formità del tasso applicato al contratto con i limiti fissati dalla normati- va antiusura, accertava che residuava un debito a carico del mutuatario pari ad € 18.487,99, calcolato al netto della garanzia escussa nei con- fronti del fideiussore per € 54.053,20 ed includendovi Controparte_4
gli interessi di mora dalla data dell'opposizione fino alla notifica del de- creto ingiuntivo, come richiesti dalla banca.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della c.m.s. per difet- to di causa e non ha accertato l'irregolarità della suddetta commissione ove applicata intra-fido.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve essere disattesa la doglianza sotto il profilo
- 4 - Corte di Appello di Palermo dell'insussistenza di causa.
Infatti, secondo la tesi maggioritaria della giurisprudenza di legittimità la commissione di massimo scoperto riveste una funzione “remunerativa” dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Cass. n. 11772 del 2002).
Siffatto ultimo indirizzo è stato ribadito con la sentenza n. 870/2006 – richiamata anche dal giudice di primo grado – secondo cui la c.m.s. è
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo preleva- mento della somma”.
La legittimità della sua previsione, inoltre, è stata stabilita a seguito dall'introduzione dell'art. 117 bis TUB (d.l. n. 201/2011, convertito in l.
22.12.2011 n. 214) che, pure omettendo ogni definizione più puntuale della c.m.s., ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della man- canza di causa (Cass. n. 12965/2016).
Pur essendo collegata agli interessi, infatti, la opera su un piano diverso e costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi.
Per quanto attiene la censura concernente l'illegittima applicazione della c.m.s. per scoperti entro i limiti del fido, la doglianza non tiene conto di quanto osservato sul punto dal Tribunale il quale, a pag. 8 della senten- za impugnata, ha già riconosciuto l'illegittima applicazione della c.m.s.
- 5 - Corte di Appello di Palermo calcolata su importi entro i limiti del fido e ne ha disposto l'espunzione dal ricalcolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha svolto la verifica della c.d. usura sopravve- nuta, individuando il tasso applicato secondo la formula indicata dalle istruzioni della Banca D'Italia.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prediligere la formula cd. del TAEG includendovi al c.m.s. e, nei trimestri in cui aves- se riscontrato l'applicazione di interessi usurari, avrebbe dovuto dispor- ne il ricalcolo nella misura del tasso soglia.
Evidenzia che non collegare alcuna conseguenza all'applicazione, nelle more dei rapporti di conto corrente affidati, di interessi usurari, signifi- cherebbe giustificare un comportamento illegittimo degli istituti di cre- dito, che ben potrebbero prevedere nei contratti tassi entro il tasso so- glia, applicando poi interessi elevati.
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite n.
24675/2017 le quali hanno escluso ogni rilevanza della cd. usura so- pravvenuta dato che, ai fini del giudizio sulla misura usuraria del tasso, deve sempre farsi riferimento solo alla pattuizione originaria di interessi usurari, dovendo considerarsi valida la clausola contrattuale contenente un tasso che abbia superato quello soglia a causa di una diminuzione di quest'ultimo stabilito dalla legge successivamente alla stipula del con- tratto.
Dall'impossibilità a monte di predicare l'usura sopravvenuta consegue
- 6 - Corte di Appello di Palermo che ogni deduzione concernente il metodo di calcolo da utilizzarsi per il suo accertamento è priva di rilievo.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'applicazione degli interessi di mora al saldo debitorio del conto corrente.
Assume che il giudice di primo grado così operando ha determinato un aumento del presunto debito della correntista, già inficiato dall'applicazione di competenze illegittime.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado, ove ha quantificato il debito del correntista calcolando anche gli interessi di mora dalla data del passaggio a soffe- renza fino alla data dell'atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo del 16 settembre 2016, si è limitato ad accogliere la domanda espressamente formulata dalla banca, nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Inoltre, la debenza degli interessi di mora come richiesti dall'istituto di credito è confermata dalle risultanze documentali. A riguardo il c.t.u. ha osservato (p. 24 della relazione) che “Gli interessi di mora pattuiti alla data di apertura del contratto del 25 marzo 2010 sono stati convenuti nella misura del 7,750%, successivamente il suddetto valore viene rimo- dulato dalla banca con comunicazioni ex art. 119 T.U.B. assestandosi in ultimo nella misura del 8,250%”.
Con il quarto motivo, l'appellante reitera la domanda di nullità parziale del mutuo con ammortamento alla francese stipulato il 25 marzo 2010 per illegittima applicazione di interessi composti in violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c.
- 7 - Corte di Appello di Palermo La censura non merita accoglimento.
È noto che le Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, con riferi- mento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizio- nali a tasso fisso, hanno escluso che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al pe- riodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e ciò in quanto “l'ammortamento alla francese pre- vede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esi- gibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subi- to sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non preve- de che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizio- ne ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammor- tamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi”.
Orbene, la successiva giurisprudenza di legittimità ha esteso l'applicazione di tali principi anche nel caso– come quelli di specie – in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento sia variabile e ciò ri- levando che “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è per- ciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantifi-
- 8 - Corte di Appello di Palermo cazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'impor- to complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tas- so di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (cfr. Cass.
n. 7382/2025 e Cass. n. 8322/2025).
Infine, l'appellante reitera la domanda di nullità del tasso di interessi praticato sul mutuo chirografario parametrato all'Euribor, assumendone sia l'indeterminatezza/indeterminabilità, sia l'aleatorietà atteso che, in violazione del dovere di trasparenza, è totalmente controllato dalle ban- che lo modificano arbitrariamente a discapito del cliente.
Anche tale doglianza è infondata.
In ordine al primo profilo, secondo la recente giurisprudenza della Su- prema Corte, l'indicazione del tasso di interessi può essere fatta attra- verso “il richiamo, per iscritto, anche per relationem, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. n. 20555/2020).
La determinazione del tasso di interesse all'indice Euribor risponde, quindi, alle esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola atteso che, come anche osservato dal giudice di primo grado, si collega ad un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla E.B.F.
- 9 - Corte di Appello di Palermo (European Banking Federation) sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle varia- zioni del tasso ufficiale BCE e, dunque, sulla scorta di dati oggettivi.
In ordine al secondo profilo (aleatorietà della previsione), pur se è vero che le singole banche contribuiscono alla determinazione dell'Euribor, ciò non dimostra per ciò solo l'esistenza di accordi tra gli istituti di cre- dito diretti ad influenzarne la misura.
Né risulta prospettata una condotta degli istituti bancari posta in essere in violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust nel periodo (25.3.2010) in cui è stato stipulato il contratto di mutuo chirografario oggetto di causa.
Secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez.
III, 3/5/2024 n. 12007), invero, “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta 'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la pro- va che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consape- vole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuiti-
- 10 - Corte di Appello di Palermo vo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso po- trebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifesta- zione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia in- teso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da prati- che anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti.
Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti
(o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del para- metro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applica- zione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a val- le" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingres- so tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evi- dentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova non solo dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alte- rato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conse- guenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo
- 11 - Corte di Appello di Palermo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite han- no avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in es- sere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla
Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo si- gnificativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nulli- tà parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sul- la possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n.
12007).
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi l'infondatezza delle allega- zioni dell'appellante atteso che nulla viene addotto sullo specifico con- tratto di mutuo chirografario e sul ruolo della Banca mutuante la quale, peraltro, neanche risulta essere fra quelle partecipanti all'intesa manipo- lativa dell'Euribor in essere tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008 e sanzionato dalla Commissione europea con decisione del 4 di- cembre 2013.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste
- 12 - Corte di Appello di Palermo a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da €
26.001 d € 52.000; valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 2
[...]
luglio 2019.
Condanna il predetto appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre spese generali, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 13 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Messina Luigi Giacomo e dell'Avv. Ardagna Ignazio
E
(C.F. Controparte_1
, mandataria con rappresentanza del P.IVA_1 [...]
(C.F. con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. Valenti Vita Patrizia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate in via telematica.
Corte di Appello di Palermo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 luglio 2019 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, re- vocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 42.232,64 oltre inte- ressi al tasso legale dalla decisione fino al soddisfo;
poneva le spese di
CTU come liquidate in corso di causa a carico di parte opponente;
con- dannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spe- se di lite che liquidava in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
(in qualità di mandataria con rappresen- Controparte_1
tanza del Fondo Temporaneo Del Credito Cooperativo, cessionario del credito originariamente vantato da Sen. Controparte_3
Pietro Grammatico”) resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 19 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2297/2016 emesso dal Tribunale di Trapani con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Banca di Credito Coop.
Sen. della complessiva somma di € Parte_2
42.697,81 (di cui € 24.565,21, oltre interessi di mora al tasso convenzio- nale dell'8,25%, a titolo di esposizione debitoria maturata sul conto cor-
- 2 - Corte di Appello di Palermo rente n. 84574 stipulato il 25.3.2010 ed € 18.132,60, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'6,053%, a titolo di esposizione debito- ria derivante dal contratto di mutuo chirografario concesso per € 80.000 il 25.3.2010).
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ec- cependo il difetto di forma del contratto di conto corrente per essere stato sottoscritto esclusivamente dal cliente, oltre che la nullità parziale del rapporto per illegittima applicazione di interessi ultralegali o co- munque usurari, della c.m.s., di spese e oneri vari privi di espressa pat- tuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Quanto al rapporto di mutuo deduceva l'invalidità della clausola di de- terminazione del tasso di interesse in quanto parametrato al tasso Euri- bor.
Costituitasi in giudizio, Banca di Credito Coop. Sen. Parte_2
contestava le avverse allegazioni chiedendone l'integrale
[...]
rigetto.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, avendo riguardo al rapporto il conto corrente, disattendeva l'eccezione di nullità del conto corrente per essere stato sottoscritto solo dal cliente;
riconosceva la legittimità della c.m.s. solo nella parte in cui costituisce corrispettivo per l'utilizzo da parte del cliente di importi superiori al credito a sua disposizione, mentre accertava l'illegittimità di detta com- missione ove ponga a carico del cliente il pagamento di una somma da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido;
in merito all'usura, inclusa la c.m.s. nel calcolo del tasso convenzionale dato che il conto
- 3 - Corte di Appello di Palermo corrente era stato stipulato sotto la vigenza del DL 185/2008, escludeva l'applicazione di interessi usurari da parte della banca per tutta la durata del rapporto.
Pertanto, il Tribunale, espunti dal ricalcolo del saldo il corrispettivo su accordato applicato in assenza di pattuizione, la c.m.s. applicata intra- fido, la capitalizzazione della c.m.s. applicata extra-fido, la capitalizza- zione di tutte le competenze per il periodo dall'1/1/2014 in applicazio- ne della L. 147/2013, rideterminava un saldo a debito per il correntista pari ad € 23.495,05, calcolato includendovi gli interessi di mora dalla da- ta del passaggio a sofferenza fino alla data dell'atto di citazione in oppo- sizione al decreto ingiuntivo, come richiesti dalla banca.
Quanto al contratto di mutuo, disattendeva l'eccezione di indetermina- tezza del tasso di interesse parametrato all'Euribor e, verificata la con- formità del tasso applicato al contratto con i limiti fissati dalla normati- va antiusura, accertava che residuava un debito a carico del mutuatario pari ad € 18.487,99, calcolato al netto della garanzia escussa nei con- fronti del fideiussore per € 54.053,20 ed includendovi Controparte_4
gli interessi di mora dalla data dell'opposizione fino alla notifica del de- creto ingiuntivo, come richiesti dalla banca.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della c.m.s. per difet- to di causa e non ha accertato l'irregolarità della suddetta commissione ove applicata intra-fido.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve essere disattesa la doglianza sotto il profilo
- 4 - Corte di Appello di Palermo dell'insussistenza di causa.
Infatti, secondo la tesi maggioritaria della giurisprudenza di legittimità la commissione di massimo scoperto riveste una funzione “remunerativa” dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Cass. n. 11772 del 2002).
Siffatto ultimo indirizzo è stato ribadito con la sentenza n. 870/2006 – richiamata anche dal giudice di primo grado – secondo cui la c.m.s. è
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo preleva- mento della somma”.
La legittimità della sua previsione, inoltre, è stata stabilita a seguito dall'introduzione dell'art. 117 bis TUB (d.l. n. 201/2011, convertito in l.
22.12.2011 n. 214) che, pure omettendo ogni definizione più puntuale della c.m.s., ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della man- canza di causa (Cass. n. 12965/2016).
Pur essendo collegata agli interessi, infatti, la opera su un piano diverso e costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi.
Per quanto attiene la censura concernente l'illegittima applicazione della c.m.s. per scoperti entro i limiti del fido, la doglianza non tiene conto di quanto osservato sul punto dal Tribunale il quale, a pag. 8 della senten- za impugnata, ha già riconosciuto l'illegittima applicazione della c.m.s.
- 5 - Corte di Appello di Palermo calcolata su importi entro i limiti del fido e ne ha disposto l'espunzione dal ricalcolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha svolto la verifica della c.d. usura sopravve- nuta, individuando il tasso applicato secondo la formula indicata dalle istruzioni della Banca D'Italia.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prediligere la formula cd. del TAEG includendovi al c.m.s. e, nei trimestri in cui aves- se riscontrato l'applicazione di interessi usurari, avrebbe dovuto dispor- ne il ricalcolo nella misura del tasso soglia.
Evidenzia che non collegare alcuna conseguenza all'applicazione, nelle more dei rapporti di conto corrente affidati, di interessi usurari, signifi- cherebbe giustificare un comportamento illegittimo degli istituti di cre- dito, che ben potrebbero prevedere nei contratti tassi entro il tasso so- glia, applicando poi interessi elevati.
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite n.
24675/2017 le quali hanno escluso ogni rilevanza della cd. usura so- pravvenuta dato che, ai fini del giudizio sulla misura usuraria del tasso, deve sempre farsi riferimento solo alla pattuizione originaria di interessi usurari, dovendo considerarsi valida la clausola contrattuale contenente un tasso che abbia superato quello soglia a causa di una diminuzione di quest'ultimo stabilito dalla legge successivamente alla stipula del con- tratto.
Dall'impossibilità a monte di predicare l'usura sopravvenuta consegue
- 6 - Corte di Appello di Palermo che ogni deduzione concernente il metodo di calcolo da utilizzarsi per il suo accertamento è priva di rilievo.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'applicazione degli interessi di mora al saldo debitorio del conto corrente.
Assume che il giudice di primo grado così operando ha determinato un aumento del presunto debito della correntista, già inficiato dall'applicazione di competenze illegittime.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado, ove ha quantificato il debito del correntista calcolando anche gli interessi di mora dalla data del passaggio a soffe- renza fino alla data dell'atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo del 16 settembre 2016, si è limitato ad accogliere la domanda espressamente formulata dalla banca, nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Inoltre, la debenza degli interessi di mora come richiesti dall'istituto di credito è confermata dalle risultanze documentali. A riguardo il c.t.u. ha osservato (p. 24 della relazione) che “Gli interessi di mora pattuiti alla data di apertura del contratto del 25 marzo 2010 sono stati convenuti nella misura del 7,750%, successivamente il suddetto valore viene rimo- dulato dalla banca con comunicazioni ex art. 119 T.U.B. assestandosi in ultimo nella misura del 8,250%”.
Con il quarto motivo, l'appellante reitera la domanda di nullità parziale del mutuo con ammortamento alla francese stipulato il 25 marzo 2010 per illegittima applicazione di interessi composti in violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c.
- 7 - Corte di Appello di Palermo La censura non merita accoglimento.
È noto che le Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, con riferi- mento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizio- nali a tasso fisso, hanno escluso che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al pe- riodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e ciò in quanto “l'ammortamento alla francese pre- vede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esi- gibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subi- to sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non preve- de che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizio- ne ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammor- tamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi”.
Orbene, la successiva giurisprudenza di legittimità ha esteso l'applicazione di tali principi anche nel caso– come quelli di specie – in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento sia variabile e ciò ri- levando che “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è per- ciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantifi-
- 8 - Corte di Appello di Palermo cazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'impor- to complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tas- so di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (cfr. Cass.
n. 7382/2025 e Cass. n. 8322/2025).
Infine, l'appellante reitera la domanda di nullità del tasso di interessi praticato sul mutuo chirografario parametrato all'Euribor, assumendone sia l'indeterminatezza/indeterminabilità, sia l'aleatorietà atteso che, in violazione del dovere di trasparenza, è totalmente controllato dalle ban- che lo modificano arbitrariamente a discapito del cliente.
Anche tale doglianza è infondata.
In ordine al primo profilo, secondo la recente giurisprudenza della Su- prema Corte, l'indicazione del tasso di interessi può essere fatta attra- verso “il richiamo, per iscritto, anche per relationem, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. n. 20555/2020).
La determinazione del tasso di interesse all'indice Euribor risponde, quindi, alle esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola atteso che, come anche osservato dal giudice di primo grado, si collega ad un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla E.B.F.
- 9 - Corte di Appello di Palermo (European Banking Federation) sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle varia- zioni del tasso ufficiale BCE e, dunque, sulla scorta di dati oggettivi.
In ordine al secondo profilo (aleatorietà della previsione), pur se è vero che le singole banche contribuiscono alla determinazione dell'Euribor, ciò non dimostra per ciò solo l'esistenza di accordi tra gli istituti di cre- dito diretti ad influenzarne la misura.
Né risulta prospettata una condotta degli istituti bancari posta in essere in violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust nel periodo (25.3.2010) in cui è stato stipulato il contratto di mutuo chirografario oggetto di causa.
Secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez.
III, 3/5/2024 n. 12007), invero, “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta 'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la pro- va che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consape- vole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuiti-
- 10 - Corte di Appello di Palermo vo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso po- trebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifesta- zione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia in- teso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da prati- che anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti.
Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti
(o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del para- metro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applica- zione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a val- le" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingres- so tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evi- dentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova non solo dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alte- rato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conse- guenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo
- 11 - Corte di Appello di Palermo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite han- no avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in es- sere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla
Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo si- gnificativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nulli- tà parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sul- la possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n.
12007).
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi l'infondatezza delle allega- zioni dell'appellante atteso che nulla viene addotto sullo specifico con- tratto di mutuo chirografario e sul ruolo della Banca mutuante la quale, peraltro, neanche risulta essere fra quelle partecipanti all'intesa manipo- lativa dell'Euribor in essere tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008 e sanzionato dalla Commissione europea con decisione del 4 di- cembre 2013.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste
- 12 - Corte di Appello di Palermo a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da €
26.001 d € 52.000; valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 2
[...]
luglio 2019.
Condanna il predetto appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre spese generali, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 13 - Corte di Appello di Palermo