Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1955, n. 1309
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1955
Art. 1.
Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, per una durata fino a due anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonche' prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1955