Art. 7.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Universita' di Catania sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopraindicata che gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all' art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106 , che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
L'accennata riduzione di lire 3.000.000 incidera' sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Universita' di Catania sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopraindicata che gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all' art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106 , che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
L'accennata riduzione di lire 3.000.000 incidera' sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.