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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE IMPRESE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 354/2024 promossa da:
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Macina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.1, con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Iannotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via La Spezia, 43, indirizzo pec Email_2
pagina 1 di 8 APPELLATA
avente ad
OGGETTO:
diritto d'autore e diritti connessi - impugnazione della sentenza n. 736/2024 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 07.05.2024
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda di , l'ha condannata a CP_1 pagare a quest'ultima a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro
11.405,90 per aver illecitamente pubblicato nel proprio sito web delle fotografie in assenza dell'autorizzazione del titolare , tra agosto 2014 e novembre 2017. CP_1
L'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese del giudizio di appello e della fase cautelare, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita resistendo e concludendo per il rigetto dell'interposto CP_1 appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, quindi, per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di appello e della fase cautelare.
Con ordinanza del 27.11.2024, nell'ambito del sub procedimento ex art. 283 c.p.c., la
Corte ha revocato il provvedimento di provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata reso inaudita altera parte dal Presidente in data 21.06.2024.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 7.07.2025, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per essersi avvalso il giudice di una testimonianza processualmente non valida perché, come emergerebbe dal verbale di udienza del 7.07.2022, controparte era decaduta dalla assunzione della prova, non avendo provveduto a citare i testi nei termini di legge e per non essere gli stessi comparsi pagina 2 di 8 personalmente all'udienza. Pur avendo preso atto dell'eccezione sollevata sul punto da parte Parte della difesa dell' all'udienza del 3.06.2021, il giudice nulla ha disposto a riguardo ed ha disposto il rinvio ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, che ha però revocato dando corso all'espletamento della fase istruttoria.
Inoltre lamenta che il giudice di primo grado avrebbe disatteso la copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta e in particolare: il contenuto dello statuto dell' ; il report che indica, in dettaglio il modus operandi della predetta;
la Parte_1
Parte circostanza relativa al fatto che le foto utilizzate dai collaboratori dell' engono prelevate esclusivamente dall'archivio predisposto dai giornalisti che collaborano con essa e/o direttamente dai siti istituzionali;
lo screen shot dal quale si evince che un identico articolo è stato manipolato con l'inserimento del logo RM (all. 5 comparsa); il contenuto della Parte circolare el 9.01.2016; il contenuto della mail del 24.10.2017 e della mail del 2.11.2017 Parte da alla Imago;
la contestazione relativa al fatto che l per essa non ha CP_2 CP_2 mai ricevuto la comunicazione del 5.02.2016 e con la quale Imago tramite avrebbe CP_1 contestato l'illegittimo utilizzo delle immagini presenti nel sua data – base;
la circostanza che
, se fosse vero che una prima contestazione fosse stata avanzata nel 2016, non si spiegherebbe come mai la abbia agito in giudizio solo dopo circa tre anni;
la CP_1 corrispondenza intercorsa via mail in data 12.04.2019 tra e l'On con cui CP_2 Tes_1
Parte questi autorizza espressamente l lla pubblicazione dei suoi comunicati stampa corredati dalle foto;
quella intercorsa il 5.03.2016 con l'On. con il quale anch'esso Controparte_3 autorizza la pubblicazione del proprio servizio unitamente alle foto, nonché quella del
21.05.2019 dell'On. oltre a quelle di pari contenuto rese dagli On. , Persona_1 Pt_3
e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice;
a Per_1 Pt_4
Parte dimostrazione della propria buona fede, la ha preferito non accettare alcuna proposta transattiva preferendo attendere la decisione del Tribunale.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura professionale delle foto asseritamente utilizzata da ed erroneamente Parte_1 applicando l'art. 88 LDA. Il giudice di primo grado avrebbe errato per non aver tenuto conto del richiamo operato dall'Art. 96 L.d.A a mente del quale: “il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o, ancora, se la riproduzione è legata ad avvenimenti cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico”, come nel caso delle foto oggetto di causa. pagina 3 di 8 Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento di un equo compenso quantificato nella misura di euro 150,00 per ciascuna foto pubblicata, oltre rivalutazione ed interessi e così per complessivi euro 11.405,90. Il valore delle foto in quanto non artistiche ammonterebbe ad euro 10,00 caduna. Inoltre, trattandosi di
24 foto l'importo al quale la convenuta avrebbe dovuto essere eventualmente condannata ammonterebbe ad euro 3.750,00.
Preliminarmente, è infondato il rilievo circa l'invalidità della testimonianza resa all'udienza del 7.07.2022. Il giudice di primo grado ha motivato la revoca della precedente ordinanza di rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, sulla base della circostanza che l'ordinanza assunta all'udienza a trattazione cartolare del 3.12.2020 di ammissione delle prove non era stata comunicata alle parti. Conseguentemente ha revocato la precedente ordinanza rinviando per l'espletamento della prova già ammessa.
Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente vista la stretta connessione.
In primo luogo, deve ribadirsi, come già ritenuto dal Giudice di primo grado, che le fotografie oggetto di causa rientrano nella categoria delle fotografie “semplici” ovvero prive del carattere creativo e considerate mere riproduzioni di aspetti della vita naturale o sociale.
Invero, si tratta di immagini che ritraggono principalmente soggetti pubblici in ambito istituzionale. Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui agli articoli 87 – 92 della legge n.
633/1941 sul diritto di autore che apporta a questa categoria di fotografie una tutela minore rispetto alle fotografie artistiche;
il fotografo ha comunque diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Parte Del tutto irrilevante la circostanza che le foto utilizzate dall' non sono state sottratte dal data – base della “ ” in quanto, come chiarito dal Tribunale, ai fini della CP_1 diffusione di materiale altrui suscettibile di fruttamento economico non è necessario che il soggetto che provvede alla pubblicazione abbia provveduto direttamente e materialmente all'estrazione illecita in quanto la diffusione non autorizzata ben può riguardare materiale messo a disposizione da terzi che sia stato pubblicato senza il necessario e doveroso controllo della mancata lesione dei diritti di privativa altrui…” .
L'art. 90, comma 2, stabilisce che, in assenza dell'indicazione dell'autore e della data di produzione, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi, a meno che il fotografo non dimostri la mala fede dell'utilizzatore. Non trova invece applicazione pagina 4 di 8 l'art. 96 della citata legge, il quale riguarda i rapporti tra cliente e fotografo, in particolare il consenso del soggetto ritratto alla esposizione e riproduzione della propria immagine.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie in esame, è risultato provato che le fotografie oggetto di causa appartengono all'archivio riservato dell'agenzia fotografica
. In particolare, tanto è emerso dalla produzione degli screen shot delle foto CP_1 dell'archivio della e delle foto pubblicate nel sito della testata (doc. 2 e 3 CP_1 atto di citazione). La coincidenza tra le immagini è stata confermata dalla teste Tes_2
- della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare né le dichiarazioni appaiono
[...] contraddittorie fra tro loro - (verbale di udienza del 7.07.2022) impiegata della con diritto di accedere all'archivio fotografico e che ha personalmente CP_1 verificato che le foto indicate nel doc. 2 dell'atto di citazione, e presenti nell'archivio di Imago, erano state utilizzate a corredo di articoli giornalistici da parte della Agenzia di stampa convenuta.
Inoltre, è risultato che le suddette foto sono state reperite o su altri siti internet oppure inviate all'agenzia di stampa da terzi (in genere dal soggetto politico rappresentato in foto insieme al comunicato stampa).
Ebbene, l'agenzia di stampa, in quanto soggetto professionale, aveva il dovere di verificare i termini di utilizzabilità delle foto che intendeva pubblicare, anche se facilmente, e in apparenza liberamente, reperibili su internet o ricevute da terzi, a maggior ragione in considerazione del fatto che i motori di ricerca indicavano che “l'immagine potrebbe essere soggetta a copyright”.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 90, in caso di mancanza sulle foto del contrassegno digitale con indicazione dell'autore è necessario che questi provi la mala fede dell'utilizzatore1.
Dal dettato normativo si evince che la mala fede non può essere presunta, né può coincidere con la mera imprudenza del riproduttore nell'utilizzare immagini reperite online senza accertarsi della loro provenienza e del rispetto dei diritti d'autore. Al contrario, è necessario che sia provata la consapevolezza, da parte del riproduttore, dell'altrui diritto sulle fotografie.
pagina 5 di 8 L'agenzia attrice pur avendo dimostrato la titolarità dei diritti sulle fotografie e la loro pubblicazione da parte della convenuta, in assenza di un contrassegno digitale sulle stesse, non ha fornito la prova che quest'ultima avesse agito in mala fede. In particolare, non è stato dimostrato che la testata online fosse a conoscenza della titolarità dei diritti in capo al fotografo al momento della pubblicazione delle immagini. Almeno fino alla comunicazione via mail da parte della del 5.02.2016 (doc. 4 atto di citazione), con la quale CP_1 veniva anche comunicata la password dell'archivio.
Infatti, precedentemente a tale data, sebbene sia riscontrabile un comportamento imprudente da parte dell'agenzia di stampa, questo non può definirsi di mala fede, tenuto conto anche della circolare n. 1 del 9.01.2016 (all. 4 comparsa costituzione primo grado) diffusa dalla direzione della Agenzia di stampa, con la quale si raccomandava la pubblicazione esclusivamente di foto non coperte da diritti di autore. Tanto fa presumere che precedentemente all'avviso e alla possibilità di accedere all'archivio fotografico per verificare la paternità delle foto pubblicate o che si sarebbero in seguito pubblicate, l'agenzia di stampa avesse utilizzato le immagini senza la consapevolezza dell'altrui titolarità.
Risulta invece provata la mala fede dell'agenzia di stampa appellante in relazione alla condotta dalla stessa tenuta successivamente al ricevimento della mail del 5.02.2016. Invero, deve ritenersi che la stessa sia stata correttamente ricevuta in quanto con mail del 24 ottobre
2017 il direttore affermava di aver eseguito “a suo tempo” un lavoro di revisione e CP_2 bonifica generale dell'iconografia utilizzata dalla testata. Nonostante i ripetuti inviti ed avvisi
(tra i quali mail del 17.10.2017, doc. 5 atto di citazione) per ottenere la verifica e la rimozione di foto soggette al diritto di autore, l'agenzia ha perseverato nella pubblicazione di foto contenute nell'archivio della , limitandosi a fornire delle scuse ma CP_1 esimendosi dal rimuovere le immagini.
A partire dalla comunicazione l'agenzia di stampa era sicuramente consapevole che quelle foto erano sottoposte a diritti esclusivi di riproduzione, deve quindi considerarsi come abusivo il loro utilizzo, diretto allo sfruttamento delle immagini senza la dovuta autorizzazione.
Mentre appare inverosimile che eventuali attacchi hacker abbiano colpito proprio le foto che la Imago lamenta essere state illegittimamente pubblicate e, in ogni caso, i fatti denunciati dalla Agenzia di stampa riguardano periodi precedenti (2013 e 2014) o successivi (2028) la pubblicazione delle foto oggetto di causa (all. 8 comparsa costituzione primo grado). Né assume rilievo la circostanza che un articolo è stato manipolato con l'inserimento del logo
“Superman”, in quanto in realtà non viene validamente contestato l'argomento del Giudice di pagina 6 di 8 prime cure secondo cui non è verosimile la tesi dell'hackeraggio in quanto questo avrebbe dovuto consistere nel pubblicare a riscontro dei vari articoli giornalistici proprio le foto che, puntualmente, riproducevano personaggi o fatti attinenti all'articolo.
Non rilevano, inoltre, gli ulteriori elementi in fatto dedotti e richiamati nel primo motivo di appello. In particolare, non rileva la natura né il modus operandi avvalendosi esclusivamente della collaborazione occasionale di professionisti con partita IVA, e/o di agenzie che inviano i loro articoli e/o comunicati stampa già corredati delle relative foto in quanto ciò non esonera l'editore dal controllo.
I file che risultano pubblicati dopo la mail del 5.02.2016 sono: file 390980, il 4.11.2016 e l'8.08.2017; file 799669 il 9.05.2017; file 810073 il 7.05.2016, 16.06.2016, 19.08.2016,16.09.2016, 6.10.2016, 12.06.2017,
22.09.2017;
file 892716 il 6.07.2017;
file 670143 il 4.09.2017;
file 529617 il 9.9.2017;
file 546696 il 6.11.2017;
file 792524 il 5.03.2016;
file 644993 il 3.09.2016;
file 11025 il 3.11.2016, per un totale di 15 pubblicazioni.
Il terzo motivo è infondato.
Considerato che le foto in esame sebbene inquadrabili nella categoria delle foto semplici, sono foto i cui diritti di riproduzione trovano tutela nella legge sul diritto di autore, appare congruo utilizzare come parametro il listino dei prezzi prodotto dall'attrice (doc. 8) che prevede l'importo di euro 150,00 Iva esclusa “per la pubblicazione di foto per il web”. Il titolare ha infatti diritto ad un euro compenso ai sensi dell'art. 91, comma 3, L. n. 633/1941 (“La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”).
L'importo è dovuto per ogni pubblicazione anche della stessa foto, configurandosi un distinto atto di utilizzo dell'immagine.
pagina 7 di 8 Il danno patrimoniale, consistente nella remunerazione che l'Agenzia di stampa sarebbe stata tenuta a pagare alla controparte se avesse ottenuto l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto, è dunque pari ad euro 2.250,00 (150 x 15 pubblicazioni), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali spettanti anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'ultima illecita pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della sentenza.
L'appello va quindi parzialmente accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c. essendo stata la domanda parzialmente accolta.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e dell'accoglimento della domanda attorea per importi ridotti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio per la misura di ½. Il residuo mezzo grava Parte a carico di
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
- condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 2.250,00 oltre iva e rivalutazione monetaria e interessi legali spettanti anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'ultima illecita pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della sentenza.
- compensa tra le parti ½ delle le spese di entrambi i gradi del giudizio, pone il residuo Parte mezzo a carico di liquidato per l'intero quanto al giudizio di primo grado in €
2.552 per compenso professionale ed 474,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e non detraibile, come per legge e quanto al presente grado di giudizio in € 962. per compenso professionale oltre rimborso forfettario per spese, CPA ed IVA, se dovuta e non detraibile, come per legge
Perugia, 25.8.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.Claudio Baglioni
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 90 LdA prevede: Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE IMPRESE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 354/2024 promossa da:
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Macina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.1, con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Iannotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via La Spezia, 43, indirizzo pec Email_2
pagina 1 di 8 APPELLATA
avente ad
OGGETTO:
diritto d'autore e diritti connessi - impugnazione della sentenza n. 736/2024 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 07.05.2024
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda di , l'ha condannata a CP_1 pagare a quest'ultima a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro
11.405,90 per aver illecitamente pubblicato nel proprio sito web delle fotografie in assenza dell'autorizzazione del titolare , tra agosto 2014 e novembre 2017. CP_1
L'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese del giudizio di appello e della fase cautelare, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita resistendo e concludendo per il rigetto dell'interposto CP_1 appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, quindi, per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di appello e della fase cautelare.
Con ordinanza del 27.11.2024, nell'ambito del sub procedimento ex art. 283 c.p.c., la
Corte ha revocato il provvedimento di provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata reso inaudita altera parte dal Presidente in data 21.06.2024.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 7.07.2025, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per essersi avvalso il giudice di una testimonianza processualmente non valida perché, come emergerebbe dal verbale di udienza del 7.07.2022, controparte era decaduta dalla assunzione della prova, non avendo provveduto a citare i testi nei termini di legge e per non essere gli stessi comparsi pagina 2 di 8 personalmente all'udienza. Pur avendo preso atto dell'eccezione sollevata sul punto da parte Parte della difesa dell' all'udienza del 3.06.2021, il giudice nulla ha disposto a riguardo ed ha disposto il rinvio ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, che ha però revocato dando corso all'espletamento della fase istruttoria.
Inoltre lamenta che il giudice di primo grado avrebbe disatteso la copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta e in particolare: il contenuto dello statuto dell' ; il report che indica, in dettaglio il modus operandi della predetta;
la Parte_1
Parte circostanza relativa al fatto che le foto utilizzate dai collaboratori dell' engono prelevate esclusivamente dall'archivio predisposto dai giornalisti che collaborano con essa e/o direttamente dai siti istituzionali;
lo screen shot dal quale si evince che un identico articolo è stato manipolato con l'inserimento del logo RM (all. 5 comparsa); il contenuto della Parte circolare el 9.01.2016; il contenuto della mail del 24.10.2017 e della mail del 2.11.2017 Parte da alla Imago;
la contestazione relativa al fatto che l per essa non ha CP_2 CP_2 mai ricevuto la comunicazione del 5.02.2016 e con la quale Imago tramite avrebbe CP_1 contestato l'illegittimo utilizzo delle immagini presenti nel sua data – base;
la circostanza che
, se fosse vero che una prima contestazione fosse stata avanzata nel 2016, non si spiegherebbe come mai la abbia agito in giudizio solo dopo circa tre anni;
la CP_1 corrispondenza intercorsa via mail in data 12.04.2019 tra e l'On con cui CP_2 Tes_1
Parte questi autorizza espressamente l lla pubblicazione dei suoi comunicati stampa corredati dalle foto;
quella intercorsa il 5.03.2016 con l'On. con il quale anch'esso Controparte_3 autorizza la pubblicazione del proprio servizio unitamente alle foto, nonché quella del
21.05.2019 dell'On. oltre a quelle di pari contenuto rese dagli On. , Persona_1 Pt_3
e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice;
a Per_1 Pt_4
Parte dimostrazione della propria buona fede, la ha preferito non accettare alcuna proposta transattiva preferendo attendere la decisione del Tribunale.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura professionale delle foto asseritamente utilizzata da ed erroneamente Parte_1 applicando l'art. 88 LDA. Il giudice di primo grado avrebbe errato per non aver tenuto conto del richiamo operato dall'Art. 96 L.d.A a mente del quale: “il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o, ancora, se la riproduzione è legata ad avvenimenti cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico”, come nel caso delle foto oggetto di causa. pagina 3 di 8 Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento di un equo compenso quantificato nella misura di euro 150,00 per ciascuna foto pubblicata, oltre rivalutazione ed interessi e così per complessivi euro 11.405,90. Il valore delle foto in quanto non artistiche ammonterebbe ad euro 10,00 caduna. Inoltre, trattandosi di
24 foto l'importo al quale la convenuta avrebbe dovuto essere eventualmente condannata ammonterebbe ad euro 3.750,00.
Preliminarmente, è infondato il rilievo circa l'invalidità della testimonianza resa all'udienza del 7.07.2022. Il giudice di primo grado ha motivato la revoca della precedente ordinanza di rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, sulla base della circostanza che l'ordinanza assunta all'udienza a trattazione cartolare del 3.12.2020 di ammissione delle prove non era stata comunicata alle parti. Conseguentemente ha revocato la precedente ordinanza rinviando per l'espletamento della prova già ammessa.
Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente vista la stretta connessione.
In primo luogo, deve ribadirsi, come già ritenuto dal Giudice di primo grado, che le fotografie oggetto di causa rientrano nella categoria delle fotografie “semplici” ovvero prive del carattere creativo e considerate mere riproduzioni di aspetti della vita naturale o sociale.
Invero, si tratta di immagini che ritraggono principalmente soggetti pubblici in ambito istituzionale. Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui agli articoli 87 – 92 della legge n.
633/1941 sul diritto di autore che apporta a questa categoria di fotografie una tutela minore rispetto alle fotografie artistiche;
il fotografo ha comunque diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Parte Del tutto irrilevante la circostanza che le foto utilizzate dall' non sono state sottratte dal data – base della “ ” in quanto, come chiarito dal Tribunale, ai fini della CP_1 diffusione di materiale altrui suscettibile di fruttamento economico non è necessario che il soggetto che provvede alla pubblicazione abbia provveduto direttamente e materialmente all'estrazione illecita in quanto la diffusione non autorizzata ben può riguardare materiale messo a disposizione da terzi che sia stato pubblicato senza il necessario e doveroso controllo della mancata lesione dei diritti di privativa altrui…” .
L'art. 90, comma 2, stabilisce che, in assenza dell'indicazione dell'autore e della data di produzione, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi, a meno che il fotografo non dimostri la mala fede dell'utilizzatore. Non trova invece applicazione pagina 4 di 8 l'art. 96 della citata legge, il quale riguarda i rapporti tra cliente e fotografo, in particolare il consenso del soggetto ritratto alla esposizione e riproduzione della propria immagine.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie in esame, è risultato provato che le fotografie oggetto di causa appartengono all'archivio riservato dell'agenzia fotografica
. In particolare, tanto è emerso dalla produzione degli screen shot delle foto CP_1 dell'archivio della e delle foto pubblicate nel sito della testata (doc. 2 e 3 CP_1 atto di citazione). La coincidenza tra le immagini è stata confermata dalla teste Tes_2
- della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare né le dichiarazioni appaiono
[...] contraddittorie fra tro loro - (verbale di udienza del 7.07.2022) impiegata della con diritto di accedere all'archivio fotografico e che ha personalmente CP_1 verificato che le foto indicate nel doc. 2 dell'atto di citazione, e presenti nell'archivio di Imago, erano state utilizzate a corredo di articoli giornalistici da parte della Agenzia di stampa convenuta.
Inoltre, è risultato che le suddette foto sono state reperite o su altri siti internet oppure inviate all'agenzia di stampa da terzi (in genere dal soggetto politico rappresentato in foto insieme al comunicato stampa).
Ebbene, l'agenzia di stampa, in quanto soggetto professionale, aveva il dovere di verificare i termini di utilizzabilità delle foto che intendeva pubblicare, anche se facilmente, e in apparenza liberamente, reperibili su internet o ricevute da terzi, a maggior ragione in considerazione del fatto che i motori di ricerca indicavano che “l'immagine potrebbe essere soggetta a copyright”.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 90, in caso di mancanza sulle foto del contrassegno digitale con indicazione dell'autore è necessario che questi provi la mala fede dell'utilizzatore1.
Dal dettato normativo si evince che la mala fede non può essere presunta, né può coincidere con la mera imprudenza del riproduttore nell'utilizzare immagini reperite online senza accertarsi della loro provenienza e del rispetto dei diritti d'autore. Al contrario, è necessario che sia provata la consapevolezza, da parte del riproduttore, dell'altrui diritto sulle fotografie.
pagina 5 di 8 L'agenzia attrice pur avendo dimostrato la titolarità dei diritti sulle fotografie e la loro pubblicazione da parte della convenuta, in assenza di un contrassegno digitale sulle stesse, non ha fornito la prova che quest'ultima avesse agito in mala fede. In particolare, non è stato dimostrato che la testata online fosse a conoscenza della titolarità dei diritti in capo al fotografo al momento della pubblicazione delle immagini. Almeno fino alla comunicazione via mail da parte della del 5.02.2016 (doc. 4 atto di citazione), con la quale CP_1 veniva anche comunicata la password dell'archivio.
Infatti, precedentemente a tale data, sebbene sia riscontrabile un comportamento imprudente da parte dell'agenzia di stampa, questo non può definirsi di mala fede, tenuto conto anche della circolare n. 1 del 9.01.2016 (all. 4 comparsa costituzione primo grado) diffusa dalla direzione della Agenzia di stampa, con la quale si raccomandava la pubblicazione esclusivamente di foto non coperte da diritti di autore. Tanto fa presumere che precedentemente all'avviso e alla possibilità di accedere all'archivio fotografico per verificare la paternità delle foto pubblicate o che si sarebbero in seguito pubblicate, l'agenzia di stampa avesse utilizzato le immagini senza la consapevolezza dell'altrui titolarità.
Risulta invece provata la mala fede dell'agenzia di stampa appellante in relazione alla condotta dalla stessa tenuta successivamente al ricevimento della mail del 5.02.2016. Invero, deve ritenersi che la stessa sia stata correttamente ricevuta in quanto con mail del 24 ottobre
2017 il direttore affermava di aver eseguito “a suo tempo” un lavoro di revisione e CP_2 bonifica generale dell'iconografia utilizzata dalla testata. Nonostante i ripetuti inviti ed avvisi
(tra i quali mail del 17.10.2017, doc. 5 atto di citazione) per ottenere la verifica e la rimozione di foto soggette al diritto di autore, l'agenzia ha perseverato nella pubblicazione di foto contenute nell'archivio della , limitandosi a fornire delle scuse ma CP_1 esimendosi dal rimuovere le immagini.
A partire dalla comunicazione l'agenzia di stampa era sicuramente consapevole che quelle foto erano sottoposte a diritti esclusivi di riproduzione, deve quindi considerarsi come abusivo il loro utilizzo, diretto allo sfruttamento delle immagini senza la dovuta autorizzazione.
Mentre appare inverosimile che eventuali attacchi hacker abbiano colpito proprio le foto che la Imago lamenta essere state illegittimamente pubblicate e, in ogni caso, i fatti denunciati dalla Agenzia di stampa riguardano periodi precedenti (2013 e 2014) o successivi (2028) la pubblicazione delle foto oggetto di causa (all. 8 comparsa costituzione primo grado). Né assume rilievo la circostanza che un articolo è stato manipolato con l'inserimento del logo
“Superman”, in quanto in realtà non viene validamente contestato l'argomento del Giudice di pagina 6 di 8 prime cure secondo cui non è verosimile la tesi dell'hackeraggio in quanto questo avrebbe dovuto consistere nel pubblicare a riscontro dei vari articoli giornalistici proprio le foto che, puntualmente, riproducevano personaggi o fatti attinenti all'articolo.
Non rilevano, inoltre, gli ulteriori elementi in fatto dedotti e richiamati nel primo motivo di appello. In particolare, non rileva la natura né il modus operandi avvalendosi esclusivamente della collaborazione occasionale di professionisti con partita IVA, e/o di agenzie che inviano i loro articoli e/o comunicati stampa già corredati delle relative foto in quanto ciò non esonera l'editore dal controllo.
I file che risultano pubblicati dopo la mail del 5.02.2016 sono: file 390980, il 4.11.2016 e l'8.08.2017; file 799669 il 9.05.2017; file 810073 il 7.05.2016, 16.06.2016, 19.08.2016,16.09.2016, 6.10.2016, 12.06.2017,
22.09.2017;
file 892716 il 6.07.2017;
file 670143 il 4.09.2017;
file 529617 il 9.9.2017;
file 546696 il 6.11.2017;
file 792524 il 5.03.2016;
file 644993 il 3.09.2016;
file 11025 il 3.11.2016, per un totale di 15 pubblicazioni.
Il terzo motivo è infondato.
Considerato che le foto in esame sebbene inquadrabili nella categoria delle foto semplici, sono foto i cui diritti di riproduzione trovano tutela nella legge sul diritto di autore, appare congruo utilizzare come parametro il listino dei prezzi prodotto dall'attrice (doc. 8) che prevede l'importo di euro 150,00 Iva esclusa “per la pubblicazione di foto per il web”. Il titolare ha infatti diritto ad un euro compenso ai sensi dell'art. 91, comma 3, L. n. 633/1941 (“La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”).
L'importo è dovuto per ogni pubblicazione anche della stessa foto, configurandosi un distinto atto di utilizzo dell'immagine.
pagina 7 di 8 Il danno patrimoniale, consistente nella remunerazione che l'Agenzia di stampa sarebbe stata tenuta a pagare alla controparte se avesse ottenuto l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto, è dunque pari ad euro 2.250,00 (150 x 15 pubblicazioni), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali spettanti anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'ultima illecita pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della sentenza.
L'appello va quindi parzialmente accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c. essendo stata la domanda parzialmente accolta.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e dell'accoglimento della domanda attorea per importi ridotti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio per la misura di ½. Il residuo mezzo grava Parte a carico di
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
- condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 2.250,00 oltre iva e rivalutazione monetaria e interessi legali spettanti anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'ultima illecita pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della sentenza.
- compensa tra le parti ½ delle le spese di entrambi i gradi del giudizio, pone il residuo Parte mezzo a carico di liquidato per l'intero quanto al giudizio di primo grado in €
2.552 per compenso professionale ed 474,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e non detraibile, come per legge e quanto al presente grado di giudizio in € 962. per compenso professionale oltre rimborso forfettario per spese, CPA ed IVA, se dovuta e non detraibile, come per legge
Perugia, 25.8.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.Claudio Baglioni
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 90 LdA prevede: Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.