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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8180 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 10.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Diddoro che la rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro nella qualità di erede di chiedendo Persona_1
l'annullamento parziale del provvedimento del del Controparte_2
13.2.2025 comunicato in data 25.2.2025 in esito alla definizione amministrativa del ricorso proposto da essa esponente in via di autotutela, quale erede del
Per_1
Esponeva che:
- in data 3.10.2024 le aveva notificato, quale erede del proprio figlio, l'avviso di accertamento n. 980027/2020 del 13.9.2024 relativo ad un indebito di euro 9.535,56 per somme non dovute relative alla PI;
- essa esponente aveva presentato istanza amministrativa al
[...]
per l'annullamento della pretesa restitutoria specificando la CP_2 correttezza e la buona fede del Per_1
- tuttavia il Comitato Provinciale non aveva proceduto al totale annullamento via di autotutela, ma ad un parziale annullamento esprimendo parere favorevole alla rettifica dell'indebito portandolo da euro 9535,56 a euro 4609,41 euro, considerando la novella normativa della Circolare CP_1
36/2025, in applicazione della sentenza Corte Costituzionale 90/2024”. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della pretesa e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa – previo deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. – all'udienza del 10.7.2025.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse. Come noto, il quadro normativo di riferimento è dato dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione. In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, un'indennità mensile di disoccupazione denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI infatti, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (tale requisito non concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° gennaio 2022). Essa è riconosciuta, altresì, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Al fine di favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 consente all'avente diritto al trattamento della NASpI la possibilità di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa. Segnatamente, l'art. 8 citato recita: “1.Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in CP_1 via telematica entro tre iorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della PI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. Dunque il legislatore pone al 4° comma dell'art. 8 cit., un vincolo stringente alla concessione della liquidazione anticipata della PI a titolo di incentivo all'imprenditorialità: l'impossibilità per il lavoratore di accettare, per il periodo in cui la prestazione doveva erogarsi periodicamente, un nuovo lavoro subordinato pena la restituzione integrale dell'anticipo ricevuto, salva l'ipotesi ivi contemplata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2021, ha chiarito sul punto che: “Se da una parte il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d'impresa, dall'altra la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”. La Corte delle Leggi ha quindi ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lg. 4 marzo 2015, n. 22 che dispone la ripetizione integrale dell'incentivo ottenuto anche nel caso in cui il lavoratore abbia costituito in concomitanza con l'attività imprenditoriale svolta, seppur per un periodo estremamente limitato (nella specie quattro giorni), un rapporto di lavoro subordinato percependo la relativa retribuzione. Secondo la Consulta la stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso a detto beneficio che, in ragione della finalità antielusiva del relativo obbligo, non richiede alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata dello stesso. Diversa è la questione affrontata dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 2024, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), la quale ha stabilito invece che : “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata. Nei casi in cui l'attività imprenditoriale sia stata avviata con successo grazie all'anticipo ricevuto come incentivo, la finalità antielusiva della norma viene comunque rispettata. Quindi, se il lavoratore si sia trovato nell'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile, l'obbligo di restituzione deve essere proporzionato alla durata del lavoro subordinato svolto durante il periodo coperto dalla NASpI”. Nell'esaminare la censura di costituzionalità, la Consulta ha rimarcato che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all' autoimprenditorialità ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore, evidenziando come, in linea generale, il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio che ne costituisce una componente intrinseca. La Consulta ha, tuttavia, adeguatamente considerato la possibilità che il percettore, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, non imputabili alle sue scelte organizzative e gestionali e si veda costretto a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI per fare fronte ad esigenze di mera sostentazione, richiamando la precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 c.c. in tema di rapporti obbligatori, aveva affermato che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”. Insomma per evitare che il rigore eccessivo dell'art. 8, comma 4, del D.lgs 22/2015 si traduca in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità è stato, quindi, ritenuto ragionevole riparametrare l'obbligo restitutorio in ragione della durata del rapporto e del fatto sopravvenuto, che abbia comportato l'impossibilità o l'insuperabile oggettiva difficoltà di continuare l'attività autonoma o d'impresa. È stata quindi "dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”. Anche la Cassazione, con la sentenza n. 8422 del 31.03.2025, ha ribadito che l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 2015 comporta la possibilità di ridurre l'obbligo restitutorio “nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitate e delle circostanze concrete di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente disoccupato”. Pertanto alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 90/2024 l' è intervenuto CP_1 con la circolare n. 36 del 4.02.2025 indicando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli eventi di origine naturale e umana, aventi il carattere della straordinarietà e imprevedibilità, che possono qualificarsi come causa di forza maggiore comportanti l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa avviata dal beneficiario della NASpI in forma anticipata, tra cui vengono annoverate le “misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie” e fissando, conseguentemente, la limitazione dell'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato stipulato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta. L' CP_1 chiarisce che: “l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione”. Ciò premesso in termini generali e venendo al caso di specie, è pacifico e documentale che:
- , già dipendente della Chef sia stato licenziato Persona_1 Parte_2
019;
- aveva ottenuto, con provvedimento datato 26 febbraio 2020, l'erogazione di euro 9.535,56 a titolo di anticipazione dell'indennità di disoccupazione PI per l'apertura di un'attività di ristorazione in somministrazione (codice ATECO 561011S);
- vi è stato uno scarso successo dell'attività imprenditoriale ed esiguità dei ricavi per gli anni d'imposta 2020 - 2021;
- l'emergenza pandemica denominata Covid-19 ha condotto alla
“dichiarazione dello stato di emergenza” del 31 gennaio 2020;
- il nesso di causalità tra le misure restrittive adottate per fronteggiare detto evento pandemico e la chiusura dell'attività di ristorazione in oggetto;
- la stipulazione da parte del in data 2.11.2020, di un contratto di Per_1 lavoro a tempo determina dipendente dalla "Idrica Roma Est" quando ancora non si era concluso il periodo teorico per il quale l'indennità NASpI gli era stata corrisposta in via anticipata. Orbene, partendo da detta ricostruzione fattuale e considerando la normativa di riferimento a seguito degli interventi interpretativi e chiarificatori della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, deve ritenersi che le misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e, segnatamente, le chiusure e restrizioni poste in essere nei confronti degli esercizi pubblici si siano tradotte nell'oggettiva difficoltà per il di continuare un'attività di ristorazione che potesse Per_1 sopperire alle proprie esigenze di sostentazione. L'evento pandemico ha costituito, nella fattispecie in esame, una causa sopravvenuta, imprevedibile e sovrastante la volontà del che ha Per_1 condotto alla cessazione dell'attività imprenditoriale, con conseguente riparametrazione dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato svolto in concomitanza con il periodo teorico di erogazione della prestazione, come disposto dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 2015 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla succitata sentenza della Corte delle Leggi nella parte in cui ne prevede l'integrale ripetizione. Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge che l'incentivo all'autoimprenditorialità ricevuto in termini di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI n. 6153843300017 non corrisposta concerneva il periodo dal 1.2.2020 al 28.9.2021. Pertanto, correttamente l'Istituto con il provvedimento di rettifica in autotutela
“Disposizione n° 700900-25-0082 del 10/02/2025”, emesso a seguito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ha rettificato l'importo dell'indebito n° 19323368 riducendolo da euro 9.535,56 a euro 4609,41 e abbandonando la pretesa restitutoria per il periodo intercorrente tra il 1.2.2020 e la rioccupazione per lavoro dipendente del 2.11.2020. L' allega e documenta analiticamente le modalità di calcolo dell'indebito CP_1 rettificato chiarendo che dividendo l'importo iniziale del debito per le giornate complessive di anticipazione NASPI (595 gg) si ottiene l'importo medio netto della prestazione pari ad euro 16,03. L'importo giornaliero della NASpI è stato quindi moltiplicato per il periodo di rioccupazione ossia un totale di 324 giornate. Il risultato prodotto di euro 5.192,47 è stato, infine, ridotto in ragione c.d. decalage della NASpI di cui al comma 3, art. 4, D. Lgs 22/2015 che ha comportato una progressiva diminuzione della misura della prestazione del 3% al mese, determinando un valore dell'indebito richiesto alla di euro 4.609,41. Pt_1
Pertanto appare corretto l'agire dell' e il ricorso deve pertanto essere CP_1 rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, CP_1 iva e cap come per legge.
Roma 10.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 10.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Diddoro che la rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro nella qualità di erede di chiedendo Persona_1
l'annullamento parziale del provvedimento del del Controparte_2
13.2.2025 comunicato in data 25.2.2025 in esito alla definizione amministrativa del ricorso proposto da essa esponente in via di autotutela, quale erede del
Per_1
Esponeva che:
- in data 3.10.2024 le aveva notificato, quale erede del proprio figlio, l'avviso di accertamento n. 980027/2020 del 13.9.2024 relativo ad un indebito di euro 9.535,56 per somme non dovute relative alla PI;
- essa esponente aveva presentato istanza amministrativa al
[...]
per l'annullamento della pretesa restitutoria specificando la CP_2 correttezza e la buona fede del Per_1
- tuttavia il Comitato Provinciale non aveva proceduto al totale annullamento via di autotutela, ma ad un parziale annullamento esprimendo parere favorevole alla rettifica dell'indebito portandolo da euro 9535,56 a euro 4609,41 euro, considerando la novella normativa della Circolare CP_1
36/2025, in applicazione della sentenza Corte Costituzionale 90/2024”. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della pretesa e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa – previo deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. – all'udienza del 10.7.2025.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse. Come noto, il quadro normativo di riferimento è dato dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione. In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, un'indennità mensile di disoccupazione denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI infatti, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (tale requisito non concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° gennaio 2022). Essa è riconosciuta, altresì, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Al fine di favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 consente all'avente diritto al trattamento della NASpI la possibilità di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa. Segnatamente, l'art. 8 citato recita: “1.Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in CP_1 via telematica entro tre iorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della PI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. Dunque il legislatore pone al 4° comma dell'art. 8 cit., un vincolo stringente alla concessione della liquidazione anticipata della PI a titolo di incentivo all'imprenditorialità: l'impossibilità per il lavoratore di accettare, per il periodo in cui la prestazione doveva erogarsi periodicamente, un nuovo lavoro subordinato pena la restituzione integrale dell'anticipo ricevuto, salva l'ipotesi ivi contemplata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2021, ha chiarito sul punto che: “Se da una parte il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d'impresa, dall'altra la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”. La Corte delle Leggi ha quindi ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lg. 4 marzo 2015, n. 22 che dispone la ripetizione integrale dell'incentivo ottenuto anche nel caso in cui il lavoratore abbia costituito in concomitanza con l'attività imprenditoriale svolta, seppur per un periodo estremamente limitato (nella specie quattro giorni), un rapporto di lavoro subordinato percependo la relativa retribuzione. Secondo la Consulta la stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso a detto beneficio che, in ragione della finalità antielusiva del relativo obbligo, non richiede alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata dello stesso. Diversa è la questione affrontata dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 2024, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), la quale ha stabilito invece che : “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata. Nei casi in cui l'attività imprenditoriale sia stata avviata con successo grazie all'anticipo ricevuto come incentivo, la finalità antielusiva della norma viene comunque rispettata. Quindi, se il lavoratore si sia trovato nell'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile, l'obbligo di restituzione deve essere proporzionato alla durata del lavoro subordinato svolto durante il periodo coperto dalla NASpI”. Nell'esaminare la censura di costituzionalità, la Consulta ha rimarcato che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all' autoimprenditorialità ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore, evidenziando come, in linea generale, il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio che ne costituisce una componente intrinseca. La Consulta ha, tuttavia, adeguatamente considerato la possibilità che il percettore, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, non imputabili alle sue scelte organizzative e gestionali e si veda costretto a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI per fare fronte ad esigenze di mera sostentazione, richiamando la precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 c.c. in tema di rapporti obbligatori, aveva affermato che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”. Insomma per evitare che il rigore eccessivo dell'art. 8, comma 4, del D.lgs 22/2015 si traduca in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità è stato, quindi, ritenuto ragionevole riparametrare l'obbligo restitutorio in ragione della durata del rapporto e del fatto sopravvenuto, che abbia comportato l'impossibilità o l'insuperabile oggettiva difficoltà di continuare l'attività autonoma o d'impresa. È stata quindi "dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”. Anche la Cassazione, con la sentenza n. 8422 del 31.03.2025, ha ribadito che l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 2015 comporta la possibilità di ridurre l'obbligo restitutorio “nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitate e delle circostanze concrete di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente disoccupato”. Pertanto alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 90/2024 l' è intervenuto CP_1 con la circolare n. 36 del 4.02.2025 indicando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli eventi di origine naturale e umana, aventi il carattere della straordinarietà e imprevedibilità, che possono qualificarsi come causa di forza maggiore comportanti l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa avviata dal beneficiario della NASpI in forma anticipata, tra cui vengono annoverate le “misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie” e fissando, conseguentemente, la limitazione dell'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato stipulato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta. L' CP_1 chiarisce che: “l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione”. Ciò premesso in termini generali e venendo al caso di specie, è pacifico e documentale che:
- , già dipendente della Chef sia stato licenziato Persona_1 Parte_2
019;
- aveva ottenuto, con provvedimento datato 26 febbraio 2020, l'erogazione di euro 9.535,56 a titolo di anticipazione dell'indennità di disoccupazione PI per l'apertura di un'attività di ristorazione in somministrazione (codice ATECO 561011S);
- vi è stato uno scarso successo dell'attività imprenditoriale ed esiguità dei ricavi per gli anni d'imposta 2020 - 2021;
- l'emergenza pandemica denominata Covid-19 ha condotto alla
“dichiarazione dello stato di emergenza” del 31 gennaio 2020;
- il nesso di causalità tra le misure restrittive adottate per fronteggiare detto evento pandemico e la chiusura dell'attività di ristorazione in oggetto;
- la stipulazione da parte del in data 2.11.2020, di un contratto di Per_1 lavoro a tempo determina dipendente dalla "Idrica Roma Est" quando ancora non si era concluso il periodo teorico per il quale l'indennità NASpI gli era stata corrisposta in via anticipata. Orbene, partendo da detta ricostruzione fattuale e considerando la normativa di riferimento a seguito degli interventi interpretativi e chiarificatori della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, deve ritenersi che le misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e, segnatamente, le chiusure e restrizioni poste in essere nei confronti degli esercizi pubblici si siano tradotte nell'oggettiva difficoltà per il di continuare un'attività di ristorazione che potesse Per_1 sopperire alle proprie esigenze di sostentazione. L'evento pandemico ha costituito, nella fattispecie in esame, una causa sopravvenuta, imprevedibile e sovrastante la volontà del che ha Per_1 condotto alla cessazione dell'attività imprenditoriale, con conseguente riparametrazione dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato svolto in concomitanza con il periodo teorico di erogazione della prestazione, come disposto dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 2015 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla succitata sentenza della Corte delle Leggi nella parte in cui ne prevede l'integrale ripetizione. Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge che l'incentivo all'autoimprenditorialità ricevuto in termini di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI n. 6153843300017 non corrisposta concerneva il periodo dal 1.2.2020 al 28.9.2021. Pertanto, correttamente l'Istituto con il provvedimento di rettifica in autotutela
“Disposizione n° 700900-25-0082 del 10/02/2025”, emesso a seguito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ha rettificato l'importo dell'indebito n° 19323368 riducendolo da euro 9.535,56 a euro 4609,41 e abbandonando la pretesa restitutoria per il periodo intercorrente tra il 1.2.2020 e la rioccupazione per lavoro dipendente del 2.11.2020. L' allega e documenta analiticamente le modalità di calcolo dell'indebito CP_1 rettificato chiarendo che dividendo l'importo iniziale del debito per le giornate complessive di anticipazione NASPI (595 gg) si ottiene l'importo medio netto della prestazione pari ad euro 16,03. L'importo giornaliero della NASpI è stato quindi moltiplicato per il periodo di rioccupazione ossia un totale di 324 giornate. Il risultato prodotto di euro 5.192,47 è stato, infine, ridotto in ragione c.d. decalage della NASpI di cui al comma 3, art. 4, D. Lgs 22/2015 che ha comportato una progressiva diminuzione della misura della prestazione del 3% al mese, determinando un valore dell'indebito richiesto alla di euro 4.609,41. Pt_1
Pertanto appare corretto l'agire dell' e il ricorso deve pertanto essere CP_1 rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, CP_1 iva e cap come per legge.
Roma 10.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace