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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nazarena Montuori (C.F. ), presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 133;
ATTORE contro
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Anna Bruno (C.F. ) e C.F._2
LI De VI (C.F. ), con cui elettivamente domicilia in Avellino al Corso C.F._3
Europa n. 41.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
-nel merito:
1. accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per l'anno2019; 2. accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con la fattura n. 612309/O per le ragioni di cui in premessa;
3. e per l'effetto annullare la fattura n. 612309/O.
4. ritenere e dichiarare la nullità della fattura e della richiesta di pagamento per difetto di motivazione stante l'errato calcolo -in mero subordine:
4. ritenere
e dichiarare la nullità assoluta della fattura per difetto di motivazione stante l'abuso del diritto per
pagina 1 di 10 mancanza di specifiche si in merito al criterio del calcolo e sia in merito alla mancata indicazione del periodo trimestrale.
5. annullare e comunque dichiarare inefficace la comunicazione impugnata Prot.n.
5900 contenente la richiesta di pagamento della fattura. -in via istruttoria: si chiede che vengano prodotti in giudizio le fotografie dei contatori nei periodi di presunte letture e presunte eccedenze e con riserva di articolare mezzi istruttori in seguito alla costituzione in giudizio del convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito”.
Con la spiegata domanda, l'odierna società attrice ha contestato la fattura n. 612309/O del 07.09.2021 di € 9.159,00, emessa dall' deducendo l'inadempimento della società convenuta, che Controparte_1 non avrebbe provveduto alla rilevazione dei consumi ed alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto e del misuratore;
ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito azionato, per decorso dei termini previsti dalla legge. Ha, dunque, concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha rappresentato l'assoluta mancanza di Controparte_1 diligenza della società attrice, che giammai si sarebbe attivata per eseguire le riparazioni necessarie a ripristinare la perdita proveniente dalla condotta dell'impianto idrico collegato al misuratore afferente l'utenza intestata alla stessa;
ha, inoltre, contestato ogni avversa eccezione e deduzione, ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruito il giudizio mediante l'espletamento delle prove orali, ammesse con provvedimento del
25.05.2023, ed una consulenza tecnica, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione demandata dal Giudice, all'udienza del 24.09.2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice, occorre osservare che la legge di bilancio 2018, l. n. 205/2017, ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
A fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., l'art. 1, quarto comma, della legge n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio pagina 2 di 10 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi (cfr. provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata).
L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, primo comma, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea n.
2003/361/CE, definisce la microimpresa come “un'attività imprenditoriale che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. Dalla visura camerale in atti, invero, emerge che la società abbia 9 addetti ma non vi sono risultanze dalle quali desumere il fatturato aziendale. Orbene, nel caso di specie, la società attrice non ha provato la propria qualità di microimpresa e come tale possibile beneficiaria del regime di prescrizione breve.
In difetto di documentazione idonea ad accertare la qualità di microimpresa della società attrice, e come tale beneficiaria del regime della prescrizione breve, è applicabile la prescrizione ordinaria quinquennale, non maturata nel caso in lite, trattandosi di consumi in eccedenza riferiti agli anni 2019,
2020 e 2021.
2. Nel merito
L'esistenza del rapporto e la sua esecuzione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni, diversamente, afferiscono alla fatturazione n. 612309/O del 07.09.2021 ed al conguaglio, nella stessa contenuta, avente ad oggetto i consumi eccedenti per gli anni 2019 - 2021.
pagina 3 di 10 Nel dettaglio, la società attrice contesta la modalità di calcolo del suddetto conguaglio avvenuta mediante una rilevazione stimata degli anni precedenti, nonché in violazione dell'annuale obbligo di lettura previsto dalla Carta dei Servizi ed ha proposto azione di accertamento negativo del credito.
Viceversa, la società convenuta ha dedotto la corretta rilevazione dei consumi, individuando, come causa dell'eccessività degli stessi, una perdita d'acqua nell'impianto idrico di proprietà della società attrice, non riparata dalla stessa.
Ciò premesso, si osserva che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. c.c..
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., cioè di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 c.c.
(cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 19154/2018).
In particolare, la disciplina dettata dal Regolamento enuclea sostanzialmente le condizioni generali di contratto che regolano il servizio di acqua potabile, unilateralmente predisposte dall'ente comunale e destinate a quei soggetti che richiedono la relativa prestazione. Gli articoli del regolamento, pertanto, non vengono in evidenza nella loro connotazione normativa, bensì in quella negoziale, caratterizzando il contratto per cui è causa (anche) come contratto per adesione, ex art. 1341, secondo comma, c.c.
(Cassazione Civile, ordinanza n. 19154/2018 cit.).
Peraltro, grava sulle parti del rapporto contrattuale l'obbligo di comportarsi, nel corso dell'esecuzione del rapporto, secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Quanto al riparto dell'onere della prova, la Cassazione ha chiarito che, in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011). Nella specie, tuttavia, è contestato proprio il funzionamento dell'impianto di proprietà dell'attrice, che avrebbe delle perdite tali da giustificare l'esborso. pagina 4 di 10 I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto.
La responsabilità dell'attrice si evincerebbe, in particolare, dall'applicazione delle clausole di cui all'art. 55 del Regolamento Idrico, ai sensi del quale: “L'Utente è responsabile della buona costruzione
e manutenzione degli impianti idraulici a partire dall'apparecchio misuratore e fino alle bocche di erogazione. Egli risponde dei danni, sia verso la Società sia verso terzi, ancorchè verificatisi dopo
l'apparecchio di misura. La Società non risponde né verso l'utente né verso terzi per danni anche dipendenti da perdite che si verificano negli impianti a valle degli apparecchi misuratori. In ogni caso la Società, nel caso dovesse essere condannata a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa. Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà ammessa per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né la
Società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati. L'Utente ha il diritto-dovere di monitorare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi
d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. In caso di perdite occulte ovvero di perdite non visibili usando l'ordinaria diligenza perché causate da rottura di tubazioni incassate nei muri o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili che si verificano agli impianti privati che abbiano generato un consumo anomalo rispetto alla fruizione media rilevata negli ultimi due anni, la Società, per il periodo di consumo anomalo accertato, fatturerà tale consumo applicando la tariffa al minimo vigente. Per ottenere il ricalcolo dei consumi eccedenti la media, causati dalla perdita, l'Utente, appena riscontrato il consumo eccedente la norma dovrà presentare istanza alla
Società avendo cura di trasmettere entro 30 giorni successivi tutta la documentazione utile a comprova dell'avvenuto guasto e conseguente riparazione ovvero: 1) descrizione dell'intervento; 2) documentazione fotografica;
3) fattura emessa dalla Ditta a fronte della riparazione. L'istanza presentata dall'Utente sarà vagliata anche alla luce dei consumi storici registrati. La Società può disporre un sopralluogo a mezzo di proprio personale tecnico per la verifica di quanto addotto dall'Utente. Il ricalcolo della fattura per il motivo suesposto rappresenta un'agevolazione che la
Società concede in via del tutto eccezionale, sempre che non trattasi di casi ripetuti e ricorrenti”.
pagina 5 di 10 Dunque, il cliente ha l'onere di porre la massima cura nella ricerca e nell'immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione d'acqua, effettuando anche la c.d. autolettura del contatore per comunicarla al gestore onde evitare conguagli di ingente valore.
Ne deriva che la mancata tempestiva percezione della perdita occulta ed il conseguente consumo anomalo di acqua è, in parte, attribuibile alla condotta del gestore ed, in parte, è causalmente riconducibile all'utente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare
l'aggravamento del danno” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 e Sez. 2 - , Sentenza n.
20540 del 21/07/2025).
§ In particolare, la società convenuta, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione e dell'art. 5 del Regolamento Idrico, non ha provveduto alla lettura periodica del contatore, né ha dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Lo stesso c.t.u., a pag. 26 della propria relazione ha evidenziato che “in circa 4 anni, dal 27/9/2017 al
4/8/2021, il gestore ha effettuato due sole letture (effettive) al contatore, mentre le restanti riportate in bolletta sono tutte relative a valori stimati” e che “Le conseguenze di tale ridotta frequenza di letture effettive da parte del gestore del servizio ha contribuito e non ha consentito di intercettare tempestivamente eventuali perdite occulte cioè quelle non percepibili esternamente a vista, individuabili unicamente attraverso la valutazione di un eccesso di consumo, sebbene al gestore sia imposto dalla regolazione”.
Ed invero, l'art. 5 del Regolamento, “Il consumo d'acqua di ciascun utente, è normalmente accertato da personale della Società mediante lettura del contatore da effettuare, di norma, almeno due volte all'anno. Nelle more, la Società, calcola un consumo stimato sulla base dei consumi effettivi storici rilevati nei periodi precedenti;
l'utente ha preventiva conoscenza della “data e lettura stimata” sulla fattura di pagamento che riceve”.
Nella stessa comparsa di costituzione e risposta, l' ha affermato che la fattura Controparte_1 oggetto di contestazione è stata emessa “a conguaglio, sulla base del consumo effettivo riferito al periodo intercorrente tra la lettura del 09/05/2019, pari a mc. 96 e la lettura del 04/08/2021 pari a mc.
2335 rilevata da un letturista della Società convenuta a mezzo foto. Nel periodo in esame, è stato pagina 6 di 10 prodotto un consumo medio pro die pari a mc. 2,74 equivalente a mc. 246,60 trimestrali, superiore ai mc. 18 trimestrali richiesti dall'utente con mimino impegno. In buona sostanza, sulla fattura citata è stato addebitato il corrispettivo per la differenza tra il consumo effettivo quello impegnato, che nel tempo non è stato corrisposto”.
Seppur non vi è in atti la certificazione relativa alla lettura operata il 04.08.2021, emerge all'evidenza che l'accertamento del consumo di acqua non è stato eseguito “almeno due volte l'anno”, come previsto dal Regolamento.
§ Quanto alla società attrice, quale utente, deve ritenersi che la stessa abbia omesso di controllare, per un lungo periodo, il proprio misuratore idrico ed il proprio impianto idraulico, in violazione dell'art. 55 del Regolamento idrico già citato, non avendo la stessa fornito prova dell'assenza di una propria negligenza.
Invero, è dovere dell'utente quello di custodire l'apparecchio di misura, di monitorare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e di effettuare, con la dovuta diligenza, la manutenzione del proprio impianto idraulico, al fine di prevenire guasti e perdite.
È documentato che la società attrice abbia avanzato richiesta di sgravio o depenalizzazione, dichiarando di aver riscontrato, in data 20.09.2021, una perdita occulta e di aver provveduto alla rimozione della causa della perdita di acqua.
Tale richiesta è stata rigettata da parte dell' in quanto da verifiche effettuate Controparte_1 da un proprio incaricato in data 18.01.2022, non si era ancora provveduto alla riparazione della perdita.
Invero, quanto alla natura della perdita, a pag. 26 della c.t.u. si richiama la nota prot. n. 5900 del
16/3/2022, richiamata nell'allegato 10 di parte convenuta, in riscontro alla nota dell'11/10/2021 dell'utente, con la quale l' ha rappresentato che “La perdita d'acqua di cui trattasi Controparte_1 deve essere derivata da un fatto accidentale, e deve avvenire in una parte dell'impianto interno privato interrata o sepolta nel conglomerato cementizio. Tanto premesso, esaminata la sua richiesta, le comunichiamo che non può essere accolta in quanto da verifica effettuata da un nostro incaricato in data 18/01/2022 non si è provveduto alla riparazione della stessa. La invitiamo pertanto a voler provvedere al versamento entro e non oltre 15g dal ricevimento della presente.”. Contr Con nota prot. n. 2340I del 31/1/2022 i Responsabili Servizio letture e Area commerciale hanno dato atto che “Nonostante i solleciti formulati da parte del Tecnico di zona, sig. , in Parte_2 merito all'intervento di riparazione menzionato in oggetto nulla è stato fatto. Ciò è risultato dall'ulteriore sopralluogo in Montoro Inferiore alla via Leone n. 17/C in data 27/12/2021 (vedi verbale prot. 33472) a cui si riporta integralmente. Nel merito della questione si comunica che è stato pagina 7 di 10 necessario ritornare sul posto onde verificare l'avvenuta riparazione della perdita idrica denunciata dall'utente al quale era già stato intimato di intervenire. Dal nuovo sopralluogo avvenuto il 18/1/2022, alla presenza del proprietario e del tecnico di zona su indicato, si è riscontrato come già sopra riportato, che il misuratore con matricola 1730042623 registra un consumo eccessivo rispetto all'utilizzo [n.d.r. dalla foto allegata alla presente nota risulta una lettura di 2366 mc, coerente con il verbale di verifica misuratore e lettura]. Pertanto, si è determinato alla presenza dell'utente ancora la sussistenza della perdita. Il medesimo utente è stato nuovamente diffidato all'esecuzione, in conto proprio, dell'intervento di riparazione di che trattasi.”. Contr Con nota prot. n. 14705I del 13/7/2022 il Responsabile Area commerciale ha dato atto che “In riscontro alla nota prot. 12011 del 03/06/2022 si comunica che la fatt. n. 612309/0 del 07/09/2021 di euro 9.159,00 rappresenta un documento di conguaglio emesso sulla base del consumo effettivo riferito al periodo intercorrente tra la lettura del 09/05/2019, pari a mc. 96 e la lettura del 04/08/2021 pari a mc. 2335 rilevata da un ns. letturista a mezzo foto allegata alla presente. Nel periodo in esame, è state prodotto un consumo medio pro die pari a mc. 2,74, equivalente a mc. 246,60 trimestrali, superiore ai mc. 18 trimestrali richiesti dall'utente come mimino impegno.
Tali circostanze risultano comprovate all'esito dell'istruttoria orale;
in particolare, i testimoni escussi, dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato di aver verificato, in data 21.12.2021, “che era presente una perdita dell'impianto idrico della in proprietà privata ed a valle del Parte_1 misuratore. Tale verifica è stata effettuata con apertura e chiusura della chiave di arresto del misuratore e di conseguenza dell'impianto privato” e che “la è stata invitata a Parte_1 presentare domanda di depenalizzazione tariffaria, la quale prevede, oltre alla documentazione amministrativa, la comprova con documentazione fotografica pre e post riparazione della tubazione a cura e spese dell'utente” (cfr. dichiarazioni teste arch. udienza 20.12.2023). Testimone_1
Anche il testimone geom. ha confermato che, nel corso del medesimo Testimone_2 sopralluogo, era stata constatata la presenza di una perdita e di aver chiuso la chiave di arresto, onde evitare l'inutile dispersione dell'acqua, invitando la società attrice a presentare la richiesta di depenalizzazione tariffaria (cfr. cfr. dichiarazioni teste geom. , udienza Testimone_2
20.12.2023).
Risulta chiaramente, dunque, l'esistenza di una perdita di acqua in proprietà privata ed a valle del contatore, derivata da un fatto accidentale, avvenuta in una parte dell'impianto interno privato, presumibilmente interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e dunque a fattori esterni al controllo dell'utente. Invero la non immediata riparazione non comporta che la causa della perdita che ha dato luogo ai consumi anomali fosse imputabile all'utente. pagina 8 di 10 Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare la correttezza della misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cassazione Civile, sentenza n. 23699/2016, sulla rilevazione dei consumi idrici;
da ultimo, ordinanza n. 512/2025).
Pertanto, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Nel caso di specie, all'esito delle operazioni peritali, il CTU ha affermato di aver “provveduto a verificare, all'attualità, l'apparecchio di misura presso un laboratorio metrologico che, alla data della verifica (29/4/2024), non ha evidenziato criticità, registrando i consumi entro i limiti delle tolleranze ammesse” (cfr. pag 137 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Il funzionamento all'attualità dell'apparecchio di misurazione presuppone però solo in linea di massima la carenza di criticità anche nel periodo precedente, non potendosi dire del tutto assolto l'onere probatorio incombente in capo alla società convenuta, per non aver prodotto agli atti la certificazione di conformità del misuratore e per non aver effettuato i controlli periodici a cui era tenuta.
Va, al pari, rilevato che la società attrice, se pure non abbia compiutamente dimostrato di aver adottato una attenta custodia dell'impianto, non può essere considerata negligente nella custodia dello stesso, posto che è emerso come la perdita d'acqua di cui trattasi sia derivata da un fatto accidentale, avvenuta in una parte dell'impianto interno privato interrata o sepolta nel conglomerato cementizio tale da rendere non evitabile l'eccessività dei consumi registrati, posto che lo stesso c.t.u. ha registrato come
“L'abnorme consumo posto a base della determinazione dei corrispettivi risulta non coerente con la media dei consumi storici rilevati e registrati al contatore a servizio dell'utenza”.
Contr In presenza di un riscontrato inadempimento a carico dell deve dunque ritenersi fondata la denuncia di consumo abnorme, con la conseguenza che l'utente non possa dirsi liberato dalla obbligazione di corrispondere l'intera somma richiesta, bensì sia tenuto a pagare una somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i probabili consumi effettivi, quali ad esempio i consumi desunti da misure anteriori o posteriori ovvero i consumi delineati per un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso.
pagina 9 di 10 Ne consegue che, ritenendo di dover confermare le eccedenze registrate, la è Parte_1 tenuta al pagamento dell'importo di € 6.481,99, per come determinato dal nominato c.t.u., in applicazione delle tariffe minime vigenti, (0,2 mc/giorno ovvero 6 mc/mese), operando un ricalcolo per gli altri oneri in base al minimo impegno contrattuale dell'utenza in questione, in considerazione dei consumi storici, in ragione dei quali nel periodo dal 27/9/2017 al 9/5/2019, sulla scorta delle letture Contr effettive, risulta un consumo di 96 m3, e quindi con un minor credito a favore di di € 6.481,99
(cfr. pag. 34 relazione peritale). All'importo così determinato sono stati decurtati gli acconti già riscossi.
In definitiva, la domanda deve essere parzialmente accolta, con conseguente annullamento della fattura oggetto di contestazione e accertamento del debito della società attrice, in favore dell'
[...]
dell'importo di € 6.481,99, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo. CP_1
3. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata società attrice, va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave resistere in giudizio.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della lite e della riduzione dell'importo di cui alla fattura contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la fattura n.
612309/O del 07.09.2021;
2. Accerta che la società attrice è tenuta al pagamento, in favore della società convenuta, del minor importo di € 6.481,99, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
3. Compensa integralmente le spese tra le parti in lite;
4. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
AVELLINO, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nazarena Montuori (C.F. ), presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 133;
ATTORE contro
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Anna Bruno (C.F. ) e C.F._2
LI De VI (C.F. ), con cui elettivamente domicilia in Avellino al Corso C.F._3
Europa n. 41.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
-nel merito:
1. accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per l'anno2019; 2. accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con la fattura n. 612309/O per le ragioni di cui in premessa;
3. e per l'effetto annullare la fattura n. 612309/O.
4. ritenere e dichiarare la nullità della fattura e della richiesta di pagamento per difetto di motivazione stante l'errato calcolo -in mero subordine:
4. ritenere
e dichiarare la nullità assoluta della fattura per difetto di motivazione stante l'abuso del diritto per
pagina 1 di 10 mancanza di specifiche si in merito al criterio del calcolo e sia in merito alla mancata indicazione del periodo trimestrale.
5. annullare e comunque dichiarare inefficace la comunicazione impugnata Prot.n.
5900 contenente la richiesta di pagamento della fattura. -in via istruttoria: si chiede che vengano prodotti in giudizio le fotografie dei contatori nei periodi di presunte letture e presunte eccedenze e con riserva di articolare mezzi istruttori in seguito alla costituzione in giudizio del convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito”.
Con la spiegata domanda, l'odierna società attrice ha contestato la fattura n. 612309/O del 07.09.2021 di € 9.159,00, emessa dall' deducendo l'inadempimento della società convenuta, che Controparte_1 non avrebbe provveduto alla rilevazione dei consumi ed alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto e del misuratore;
ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito azionato, per decorso dei termini previsti dalla legge. Ha, dunque, concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha rappresentato l'assoluta mancanza di Controparte_1 diligenza della società attrice, che giammai si sarebbe attivata per eseguire le riparazioni necessarie a ripristinare la perdita proveniente dalla condotta dell'impianto idrico collegato al misuratore afferente l'utenza intestata alla stessa;
ha, inoltre, contestato ogni avversa eccezione e deduzione, ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruito il giudizio mediante l'espletamento delle prove orali, ammesse con provvedimento del
25.05.2023, ed una consulenza tecnica, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione demandata dal Giudice, all'udienza del 24.09.2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice, occorre osservare che la legge di bilancio 2018, l. n. 205/2017, ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
A fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., l'art. 1, quarto comma, della legge n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio pagina 2 di 10 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi (cfr. provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata).
L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, primo comma, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea n.
2003/361/CE, definisce la microimpresa come “un'attività imprenditoriale che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. Dalla visura camerale in atti, invero, emerge che la società abbia 9 addetti ma non vi sono risultanze dalle quali desumere il fatturato aziendale. Orbene, nel caso di specie, la società attrice non ha provato la propria qualità di microimpresa e come tale possibile beneficiaria del regime di prescrizione breve.
In difetto di documentazione idonea ad accertare la qualità di microimpresa della società attrice, e come tale beneficiaria del regime della prescrizione breve, è applicabile la prescrizione ordinaria quinquennale, non maturata nel caso in lite, trattandosi di consumi in eccedenza riferiti agli anni 2019,
2020 e 2021.
2. Nel merito
L'esistenza del rapporto e la sua esecuzione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni, diversamente, afferiscono alla fatturazione n. 612309/O del 07.09.2021 ed al conguaglio, nella stessa contenuta, avente ad oggetto i consumi eccedenti per gli anni 2019 - 2021.
pagina 3 di 10 Nel dettaglio, la società attrice contesta la modalità di calcolo del suddetto conguaglio avvenuta mediante una rilevazione stimata degli anni precedenti, nonché in violazione dell'annuale obbligo di lettura previsto dalla Carta dei Servizi ed ha proposto azione di accertamento negativo del credito.
Viceversa, la società convenuta ha dedotto la corretta rilevazione dei consumi, individuando, come causa dell'eccessività degli stessi, una perdita d'acqua nell'impianto idrico di proprietà della società attrice, non riparata dalla stessa.
Ciò premesso, si osserva che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. c.c..
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., cioè di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 c.c.
(cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 19154/2018).
In particolare, la disciplina dettata dal Regolamento enuclea sostanzialmente le condizioni generali di contratto che regolano il servizio di acqua potabile, unilateralmente predisposte dall'ente comunale e destinate a quei soggetti che richiedono la relativa prestazione. Gli articoli del regolamento, pertanto, non vengono in evidenza nella loro connotazione normativa, bensì in quella negoziale, caratterizzando il contratto per cui è causa (anche) come contratto per adesione, ex art. 1341, secondo comma, c.c.
(Cassazione Civile, ordinanza n. 19154/2018 cit.).
Peraltro, grava sulle parti del rapporto contrattuale l'obbligo di comportarsi, nel corso dell'esecuzione del rapporto, secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Quanto al riparto dell'onere della prova, la Cassazione ha chiarito che, in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011). Nella specie, tuttavia, è contestato proprio il funzionamento dell'impianto di proprietà dell'attrice, che avrebbe delle perdite tali da giustificare l'esborso. pagina 4 di 10 I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto.
La responsabilità dell'attrice si evincerebbe, in particolare, dall'applicazione delle clausole di cui all'art. 55 del Regolamento Idrico, ai sensi del quale: “L'Utente è responsabile della buona costruzione
e manutenzione degli impianti idraulici a partire dall'apparecchio misuratore e fino alle bocche di erogazione. Egli risponde dei danni, sia verso la Società sia verso terzi, ancorchè verificatisi dopo
l'apparecchio di misura. La Società non risponde né verso l'utente né verso terzi per danni anche dipendenti da perdite che si verificano negli impianti a valle degli apparecchi misuratori. In ogni caso la Società, nel caso dovesse essere condannata a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa. Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà ammessa per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né la
Società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati. L'Utente ha il diritto-dovere di monitorare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi
d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. In caso di perdite occulte ovvero di perdite non visibili usando l'ordinaria diligenza perché causate da rottura di tubazioni incassate nei muri o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili che si verificano agli impianti privati che abbiano generato un consumo anomalo rispetto alla fruizione media rilevata negli ultimi due anni, la Società, per il periodo di consumo anomalo accertato, fatturerà tale consumo applicando la tariffa al minimo vigente. Per ottenere il ricalcolo dei consumi eccedenti la media, causati dalla perdita, l'Utente, appena riscontrato il consumo eccedente la norma dovrà presentare istanza alla
Società avendo cura di trasmettere entro 30 giorni successivi tutta la documentazione utile a comprova dell'avvenuto guasto e conseguente riparazione ovvero: 1) descrizione dell'intervento; 2) documentazione fotografica;
3) fattura emessa dalla Ditta a fronte della riparazione. L'istanza presentata dall'Utente sarà vagliata anche alla luce dei consumi storici registrati. La Società può disporre un sopralluogo a mezzo di proprio personale tecnico per la verifica di quanto addotto dall'Utente. Il ricalcolo della fattura per il motivo suesposto rappresenta un'agevolazione che la
Società concede in via del tutto eccezionale, sempre che non trattasi di casi ripetuti e ricorrenti”.
pagina 5 di 10 Dunque, il cliente ha l'onere di porre la massima cura nella ricerca e nell'immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione d'acqua, effettuando anche la c.d. autolettura del contatore per comunicarla al gestore onde evitare conguagli di ingente valore.
Ne deriva che la mancata tempestiva percezione della perdita occulta ed il conseguente consumo anomalo di acqua è, in parte, attribuibile alla condotta del gestore ed, in parte, è causalmente riconducibile all'utente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare
l'aggravamento del danno” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 e Sez. 2 - , Sentenza n.
20540 del 21/07/2025).
§ In particolare, la società convenuta, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione e dell'art. 5 del Regolamento Idrico, non ha provveduto alla lettura periodica del contatore, né ha dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Lo stesso c.t.u., a pag. 26 della propria relazione ha evidenziato che “in circa 4 anni, dal 27/9/2017 al
4/8/2021, il gestore ha effettuato due sole letture (effettive) al contatore, mentre le restanti riportate in bolletta sono tutte relative a valori stimati” e che “Le conseguenze di tale ridotta frequenza di letture effettive da parte del gestore del servizio ha contribuito e non ha consentito di intercettare tempestivamente eventuali perdite occulte cioè quelle non percepibili esternamente a vista, individuabili unicamente attraverso la valutazione di un eccesso di consumo, sebbene al gestore sia imposto dalla regolazione”.
Ed invero, l'art. 5 del Regolamento, “Il consumo d'acqua di ciascun utente, è normalmente accertato da personale della Società mediante lettura del contatore da effettuare, di norma, almeno due volte all'anno. Nelle more, la Società, calcola un consumo stimato sulla base dei consumi effettivi storici rilevati nei periodi precedenti;
l'utente ha preventiva conoscenza della “data e lettura stimata” sulla fattura di pagamento che riceve”.
Nella stessa comparsa di costituzione e risposta, l' ha affermato che la fattura Controparte_1 oggetto di contestazione è stata emessa “a conguaglio, sulla base del consumo effettivo riferito al periodo intercorrente tra la lettura del 09/05/2019, pari a mc. 96 e la lettura del 04/08/2021 pari a mc.
2335 rilevata da un letturista della Società convenuta a mezzo foto. Nel periodo in esame, è stato pagina 6 di 10 prodotto un consumo medio pro die pari a mc. 2,74 equivalente a mc. 246,60 trimestrali, superiore ai mc. 18 trimestrali richiesti dall'utente con mimino impegno. In buona sostanza, sulla fattura citata è stato addebitato il corrispettivo per la differenza tra il consumo effettivo quello impegnato, che nel tempo non è stato corrisposto”.
Seppur non vi è in atti la certificazione relativa alla lettura operata il 04.08.2021, emerge all'evidenza che l'accertamento del consumo di acqua non è stato eseguito “almeno due volte l'anno”, come previsto dal Regolamento.
§ Quanto alla società attrice, quale utente, deve ritenersi che la stessa abbia omesso di controllare, per un lungo periodo, il proprio misuratore idrico ed il proprio impianto idraulico, in violazione dell'art. 55 del Regolamento idrico già citato, non avendo la stessa fornito prova dell'assenza di una propria negligenza.
Invero, è dovere dell'utente quello di custodire l'apparecchio di misura, di monitorare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e di effettuare, con la dovuta diligenza, la manutenzione del proprio impianto idraulico, al fine di prevenire guasti e perdite.
È documentato che la società attrice abbia avanzato richiesta di sgravio o depenalizzazione, dichiarando di aver riscontrato, in data 20.09.2021, una perdita occulta e di aver provveduto alla rimozione della causa della perdita di acqua.
Tale richiesta è stata rigettata da parte dell' in quanto da verifiche effettuate Controparte_1 da un proprio incaricato in data 18.01.2022, non si era ancora provveduto alla riparazione della perdita.
Invero, quanto alla natura della perdita, a pag. 26 della c.t.u. si richiama la nota prot. n. 5900 del
16/3/2022, richiamata nell'allegato 10 di parte convenuta, in riscontro alla nota dell'11/10/2021 dell'utente, con la quale l' ha rappresentato che “La perdita d'acqua di cui trattasi Controparte_1 deve essere derivata da un fatto accidentale, e deve avvenire in una parte dell'impianto interno privato interrata o sepolta nel conglomerato cementizio. Tanto premesso, esaminata la sua richiesta, le comunichiamo che non può essere accolta in quanto da verifica effettuata da un nostro incaricato in data 18/01/2022 non si è provveduto alla riparazione della stessa. La invitiamo pertanto a voler provvedere al versamento entro e non oltre 15g dal ricevimento della presente.”. Contr Con nota prot. n. 2340I del 31/1/2022 i Responsabili Servizio letture e Area commerciale hanno dato atto che “Nonostante i solleciti formulati da parte del Tecnico di zona, sig. , in Parte_2 merito all'intervento di riparazione menzionato in oggetto nulla è stato fatto. Ciò è risultato dall'ulteriore sopralluogo in Montoro Inferiore alla via Leone n. 17/C in data 27/12/2021 (vedi verbale prot. 33472) a cui si riporta integralmente. Nel merito della questione si comunica che è stato pagina 7 di 10 necessario ritornare sul posto onde verificare l'avvenuta riparazione della perdita idrica denunciata dall'utente al quale era già stato intimato di intervenire. Dal nuovo sopralluogo avvenuto il 18/1/2022, alla presenza del proprietario e del tecnico di zona su indicato, si è riscontrato come già sopra riportato, che il misuratore con matricola 1730042623 registra un consumo eccessivo rispetto all'utilizzo [n.d.r. dalla foto allegata alla presente nota risulta una lettura di 2366 mc, coerente con il verbale di verifica misuratore e lettura]. Pertanto, si è determinato alla presenza dell'utente ancora la sussistenza della perdita. Il medesimo utente è stato nuovamente diffidato all'esecuzione, in conto proprio, dell'intervento di riparazione di che trattasi.”. Contr Con nota prot. n. 14705I del 13/7/2022 il Responsabile Area commerciale ha dato atto che “In riscontro alla nota prot. 12011 del 03/06/2022 si comunica che la fatt. n. 612309/0 del 07/09/2021 di euro 9.159,00 rappresenta un documento di conguaglio emesso sulla base del consumo effettivo riferito al periodo intercorrente tra la lettura del 09/05/2019, pari a mc. 96 e la lettura del 04/08/2021 pari a mc. 2335 rilevata da un ns. letturista a mezzo foto allegata alla presente. Nel periodo in esame, è state prodotto un consumo medio pro die pari a mc. 2,74, equivalente a mc. 246,60 trimestrali, superiore ai mc. 18 trimestrali richiesti dall'utente come mimino impegno.
Tali circostanze risultano comprovate all'esito dell'istruttoria orale;
in particolare, i testimoni escussi, dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato di aver verificato, in data 21.12.2021, “che era presente una perdita dell'impianto idrico della in proprietà privata ed a valle del Parte_1 misuratore. Tale verifica è stata effettuata con apertura e chiusura della chiave di arresto del misuratore e di conseguenza dell'impianto privato” e che “la è stata invitata a Parte_1 presentare domanda di depenalizzazione tariffaria, la quale prevede, oltre alla documentazione amministrativa, la comprova con documentazione fotografica pre e post riparazione della tubazione a cura e spese dell'utente” (cfr. dichiarazioni teste arch. udienza 20.12.2023). Testimone_1
Anche il testimone geom. ha confermato che, nel corso del medesimo Testimone_2 sopralluogo, era stata constatata la presenza di una perdita e di aver chiuso la chiave di arresto, onde evitare l'inutile dispersione dell'acqua, invitando la società attrice a presentare la richiesta di depenalizzazione tariffaria (cfr. cfr. dichiarazioni teste geom. , udienza Testimone_2
20.12.2023).
Risulta chiaramente, dunque, l'esistenza di una perdita di acqua in proprietà privata ed a valle del contatore, derivata da un fatto accidentale, avvenuta in una parte dell'impianto interno privato, presumibilmente interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e dunque a fattori esterni al controllo dell'utente. Invero la non immediata riparazione non comporta che la causa della perdita che ha dato luogo ai consumi anomali fosse imputabile all'utente. pagina 8 di 10 Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare la correttezza della misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cassazione Civile, sentenza n. 23699/2016, sulla rilevazione dei consumi idrici;
da ultimo, ordinanza n. 512/2025).
Pertanto, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Nel caso di specie, all'esito delle operazioni peritali, il CTU ha affermato di aver “provveduto a verificare, all'attualità, l'apparecchio di misura presso un laboratorio metrologico che, alla data della verifica (29/4/2024), non ha evidenziato criticità, registrando i consumi entro i limiti delle tolleranze ammesse” (cfr. pag 137 relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Il funzionamento all'attualità dell'apparecchio di misurazione presuppone però solo in linea di massima la carenza di criticità anche nel periodo precedente, non potendosi dire del tutto assolto l'onere probatorio incombente in capo alla società convenuta, per non aver prodotto agli atti la certificazione di conformità del misuratore e per non aver effettuato i controlli periodici a cui era tenuta.
Va, al pari, rilevato che la società attrice, se pure non abbia compiutamente dimostrato di aver adottato una attenta custodia dell'impianto, non può essere considerata negligente nella custodia dello stesso, posto che è emerso come la perdita d'acqua di cui trattasi sia derivata da un fatto accidentale, avvenuta in una parte dell'impianto interno privato interrata o sepolta nel conglomerato cementizio tale da rendere non evitabile l'eccessività dei consumi registrati, posto che lo stesso c.t.u. ha registrato come
“L'abnorme consumo posto a base della determinazione dei corrispettivi risulta non coerente con la media dei consumi storici rilevati e registrati al contatore a servizio dell'utenza”.
Contr In presenza di un riscontrato inadempimento a carico dell deve dunque ritenersi fondata la denuncia di consumo abnorme, con la conseguenza che l'utente non possa dirsi liberato dalla obbligazione di corrispondere l'intera somma richiesta, bensì sia tenuto a pagare una somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i probabili consumi effettivi, quali ad esempio i consumi desunti da misure anteriori o posteriori ovvero i consumi delineati per un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso.
pagina 9 di 10 Ne consegue che, ritenendo di dover confermare le eccedenze registrate, la è Parte_1 tenuta al pagamento dell'importo di € 6.481,99, per come determinato dal nominato c.t.u., in applicazione delle tariffe minime vigenti, (0,2 mc/giorno ovvero 6 mc/mese), operando un ricalcolo per gli altri oneri in base al minimo impegno contrattuale dell'utenza in questione, in considerazione dei consumi storici, in ragione dei quali nel periodo dal 27/9/2017 al 9/5/2019, sulla scorta delle letture Contr effettive, risulta un consumo di 96 m3, e quindi con un minor credito a favore di di € 6.481,99
(cfr. pag. 34 relazione peritale). All'importo così determinato sono stati decurtati gli acconti già riscossi.
In definitiva, la domanda deve essere parzialmente accolta, con conseguente annullamento della fattura oggetto di contestazione e accertamento del debito della società attrice, in favore dell'
[...]
dell'importo di € 6.481,99, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo. CP_1
3. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata società attrice, va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave resistere in giudizio.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della lite e della riduzione dell'importo di cui alla fattura contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la fattura n.
612309/O del 07.09.2021;
2. Accerta che la società attrice è tenuta al pagamento, in favore della società convenuta, del minor importo di € 6.481,99, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
3. Compensa integralmente le spese tra le parti in lite;
4. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
AVELLINO, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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