Decreto cautelare 7 agosto 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza breve 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Scuola Paritaria -OMISSIS- S.r.l. – Liceo Scienze Umane Opzione Economico Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
a) degli esiti finali degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione 2023/2024 Commissione: MILI12023 - XXIII commissione liceo scienze umane opz. economico sociale "-OMISSIS-" contenuti in documento denominato “Albo esiti finali”, pubblicato in data 15/7/2024, riportante l’esito “ Non diplomato ”;
b) del verbale n. 23 del 15/7/2024 (acquisito in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 29/7/2024) della Commissione relativo all’attribuzione del voto finale pari a 55/100;
c) dei verbali n. 3 del 18/6/2024 e n. 7 del 20/6/2024 (acquisiti in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 29/7/2024) della Commissione recanti, rispettivamente, l’insediamento e la riunione preliminare della commissione/classe d’esame e le operazioni relative allo svolgimento della seconda prova scritta;
d) dei verbali n. 8 del 22/6/2024 e n. 9 del 24/6/2024 (acquisiti in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 29/7/2024) della Commissione recanti, rispettivamente, l’inizio delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte e la prosecuzione delle operazioni, per la parte di interesse, nonché della griglia di valutazione della seconda prova scritta della studentessa -OMISSIS-;
e) del verbale n. 10 del 24/6/2024 (acquisito in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 29/7/2024) della Commissione: MILI12023 - XXIII COMMISSIONE LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE "-OMISSIS-" riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e valutazione dello stesso, nonché l’eventuale prosecuzione e completamento dell’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati, ivi inclusa la griglia e la tabella di valutazione;
f) dei verbali nn. 13 e 14 del 10/7/2024 (acquisiti in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 29/7/2024) della Commissione: MILI12023 - XXIII COMMISSIONE LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE "-OMISSIS-", recanti, rispettivamente, la predisposizione dei materiali per il colloquio del giorno 10 luglio 2024 e lo svolgimento dei colloqui e l’attribuzione dei punteggi, nonché della “Scheda del candidato” -OMISSIS- e il “Registro dei risultati degli esami” nella parte di interesse;
g) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluso del documento redatto dal Consiglio di classe del 15/5/2024, nella parte di interesse.
Con i motivi aggiunti presentati il 6\11\2024:
h) degli esiti finali degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione 2023/2024 Commissione: MILI12023 - CLASSE 1^, contenuti nel documento denominato “Albo esito finale”, pubblicato in data 1/10/2024, riportante l’esito “ Non diplomata ”;
i) dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (acquisiti in seguito di istanza di accesso agli atti evasa in data 9/10/2024) della Commissione;
j) della Scheda del candidato e della griglia di valutazione prova orale - materiale colloquio, dai quale si ricava che la studentessa -OMISSIS- ha conseguito un punteggio complessivo per la prova orale pari a 4/20 e uno finale pari a 54/100;
k) di tutti gli atti presupposti e/ connessi, ivi inclusi tutti quelli impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio e del decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, U.000221 del 19/9/2024, di convocazione della nuova commissione esaminatrice.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Sentite sul punto le parti, che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
I) La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato il mancato superamento dell’esame di Stato, sostenuto presso il Liceo Scienze umane opzione economico sociale "-OMISSIS-" di Milano.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 926 dell’11 settembre 2024, la domanda cautelare è stata accolta, disponendo “ una nuova valutazione della prova orale espletata alla luce dei principi di cui in motivazione che dovrà essere svolta con una nuova Commissione esaminatrice in diversa composizione”.
In data 21.10.2024 la ricorrente, nel depositare l’esito negativo degli esami, ha quindi proposto motivi aggiunti, avendo ottenuto 4/20 nella prova orale.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024, il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
II) Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato ripetuto l’esame, in ottemperanza all’ordinanza cautelare.
2.1 I motivi aggiunti, proposti avverso l’esito del nuovo esame, sono invece infondati.
La ricorrente deduce l’illegittimità dell’esito negativo della nuova prova articolando tre censure.
Nella prima lamenta la violazione e falsa applicazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale ex art. 1 d.lgs. 104/2010, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, comma 1, d.lgs. 104/2010, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’elusione dell’ordinanza n. 926/2024, in quanto la nuova Commissione non avrebbe tenuto conto delle censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio e, soprattutto, delle motivazioni contenute nella predetta ordinanza cautelare, che dettava direttive da seguire nello svolgimento della nuova prova orale.
Gli atti impugnati sarebbero altresì illegittimi per eccesso di potere, non essendo ammissibile una riedizione del potere svincolata dall’effetto conformativo del provvedimento giurisdizionale.
A tal fine, la ricorrente evidenzia i seguenti profili:
- l’ordinanza n. 926/2024 ha imposto alla nuova Commissione di riesaminare la scelta della precedente Commissione in merito alle misure compensative e dispensative da garantire all’odierna ricorrente, alla luce delle indicazioni emergenti dal piano didattico personalizzato: come emerge dal verbale n. 2 dell’1/10/2024, la Commissione ha invece deliberato per la candidata con DSA “ l’utilizzo di mappe” , ossia lo stesso mediatore didattico già previsto in precedenza, senza in alcun modo motivare le ragioni alla base della conferma di tale unico strumento;
- la Commissione ha previsto di predisporre i materiali per l’avvio del colloquio “ in coerenza con i criteri e le modalità deliberate e riportate nel verbale n. 3 del 18 giugno 2024”, (cfr. verbale n. 3 dell’1/10/2024): quindi il verbale è stato richiamato ma non riesaminato, come richiedeva l’Ordinanza;
- la Commissione ha deliberato “ l’utilizzo della griglia ministeriale di valutazione della prova orale, allegata all’o.m ” (verbale n. 2 dell’1/10/2024), cioè gli stessi criteri valutativi utilizzati indistintamente per tutti gli studenti già nel corso dell’esame ordinario, senza motivare la scelta, nonostante nell’ordinanza si chiedesse un riesame del verbale n. 3 del 18/6/2024 anche rispetto alle modalità di svolgimento;
- il colloquio è stato condotto con la medesima modalità del precedente, nonostante l’ordinanza disponesse di rivalutare le modalità di conduzione dell’esame.
Questi profili portano parte ricorrente a ritenere che l’ordinanza cautelare non sia stata rispettata dall’Istituto scolastico resistente.
Ritiene il Collegio di non condividere la prospettazione della ricorrente.
Dalla documentazione in atti, si deduce che la Commissione ha richiamato nelle premesse l’ordinanza cautelare della Sezione, che disponeva “ di riesaminare, nel termine di venti (20) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura dell’interessato se anteriore, della presente ordinanza, i provvedimenti impugnati alla luce delle censure contenute nel ricorso principale, tramite una nuova valutazione della prova orale espletata alla luce dei principi di cui in motivazione che dovrà essere svolta con una nuova Commissione esaminatrice in diversa composizione ;”.
La convocazione di una nuova commissione, la scelta, discrezionale, delle misure compensative ritenute più idonee, quali la mappa e la griglia ministeriale, l’indicazione di precisi criteri, la ripetizione della prova orale, risultano procedure conformi a quanto disposto dall’ordinanza cautelare, la cui finalità è stata quella di permettere una rivalutazione della candidata, con una Commissione formata da nuovi componenti, nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con Disturbi di apprendimento (DSA).
La Commissione, nella seduta del 1.10.2024, ha elencato precisi e puntuali criteri di conduzione del colloquio nonché criteri di valutazione, assolvendo in tal modo a quanto disposto nella predetta ordinanza: si può ritenere dalla documentazione in atti che la ricorrente sia stata esaminata non solo nel rispetto delle disposizioni ministeriali, ma anche seguendo le prescrizioni contenute nel provvedimento cautelare.
Il solo richiamo al verbale n. 3 del 18 giugno 2024 non costituisce invero un vizio di legittimità del giudizio finale, dal momento che la nuova Commissione ha adottato propri criteri, rispettando le statuizioni dell’ordinanza, in particolare l’obbligo di prevedere misure compensative, di predeterminare appositi criteri di valutazione e di procedere al nuovo esame.
2.2 Con la seconda censura, parte ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento: la Commissione incaricata del riesame si sarebbe limitata a prevedere, quale strumento compensativo, l’uso di mappe concettuali, come nella prova sostenuta in precedenza.
Poiché nel corso dell’anno sono state adottate misure dispensative al fine di non sottoporre la studentessa nello stesso giorno a più interrogazioni, la Commissione avrebbe dovuto individuare modalità e criteri di conduzione idonei a superare per quanto possibile l’intrinseca difficoltà connessa alla prova e alla necessità di operare collegamenti contestuali tra diverse materie.
La mancata adozione di tutte le misure compensative e dispensative ha portato ad accentuare le inabilità che sono connesse ai DSA riscontrati in capo alla ricorrente.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Pur riconoscendo il diritto degli studenti DSA ad un supporto e aiuto anche durante l’esame di maturità, tuttavia la prova orale dell’esame di stato si caratterizza proprio per la concentrazione in un unico colloquio di differenti materie, durante il quale lo studente deve dimostrare la capacità di collegamento tra le materie.
Le misure compensative in sede di esame di maturità non possono “stravolgere” la natura e la tipicità dell’esame orale, il cui superamento presuppone la capacità di sostenere il colloquio affrontando contestualmente più materie di esame.
Si tratta di un obiettivo minimo necessario per il superamento dell’esame di Stato, richiesto anche nei casi di studenti DSA, in quanto, secondo l’orientamento consolidato, il giudizio finale “ si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi” ( ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 616).
La finalità delle misure compensative e dispensative è quella di assicurare all’alunno in condizione di svantaggio il raggiungimento, quantomeno, di obiettivi minimi di apprendimento, che non siano discriminanti o mortificanti rispetto agli altri studenti: nel caso in esame, la Commissione ha permesso durante il colloquio l’uso delle mappe, rispettando l’art. 22 dell’O.M. 55/2024, (che prevede al comma 7 “ Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017”), ma ha anche cercato di supportare la candidata ricorrente durante la prova orale, indirizzandola verso il titolo prescelto.
In tal senso, dal dettagliato verbale dell’esame, si deduce come ogni intervento del Presidente sia stato indirizzato nel senso di orientare la candidata e supportarla nei momenti di difficoltà (cfr. doc. n. 11 verbale n. 5).
2.3 Anche la terza censura verte sulla violazione delle disposizioni in materia di tutela della DSA: lamenta parte ricorrente l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, il difetto di motivazione, in quanto il colloquio non si sarebbe svolto in un clima sereno ed equilibrato.
L’esaminanda non sarebbe stata messa a proprio agio e avrebbe percepito un “ atteggiamento ostile e canzonatorio da parte dei commissari, i quali l’hanno incalzata, interrompendola più volte durante l’esposizione e hanno anche bisbigliato tra loro, celando il labiale e disorientando la candidata ”.
Tale atteggiamento - secondo parte ricorrente - traspare anche dalla verbalizzazione posta in essere, in cui la scelta lessicale disvela un malcelato disprezzo nei confronti della studentessa, la cui trattazione viene giudicata “ confusa e superficiale”, “non pertinente”, “raffazzonata”, “incoerente ”.
Sostiene poi parte ricorrente anche la contraddittorietà del giudizio finale per l’eccessivo divario tra i voti riportati nelle singole materie e il risultato negativo della prova orale, divario che avrebbe imposto una motivazione rafforzata della valutazione fortemente negativa, per l’esiguità del punteggio necessario per il superamento dell’esame da parte dell’interessata.
Anche questi profili non possono essere condivisi, per le ragioni già espresse nel punto precedente.
Pur stigmatizzando l’utilizzo da parte della Commissione di una diversa terminologia lessicale (come l’espressione “ raffazzonata ”), tuttavia è indubbio che non risultano dedotte pertinenti censure avverso il giudizio espresso e il voto numerico attribuiti dalla Commissione alla luce dei criteri dalla stessa predeterminati, anche perché non emerge dalla motivazione un’irragionevolezza o un’illogicità della valutazione, unici profili sindacabili in caso di giudizi connotati da profili di discrezionalità tecnica.
III) In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante l’andamento complessivo della controversia e la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.