TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente est
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1186/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/11/2024, vertente tra , nata a [...] Parte_1
Stabia (NA) il 21/12/1977, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C.F._1
Zonfrillo, e , nato a [...] l'[...], c.f. difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Sirianni Notaro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/5/2024 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1
il 25/9/2012 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da costui Controparte_1 le gemelle e (nate il 12/2/2012), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1 Per_2 giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 25/11/2024, il signor non si è opposto alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 27/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni seguenti: “Pronuncia della separazione.
Affidamento congiunto delle figlia e ai due genitori, con domicilio preferenziale presso Per_1 Per_2 la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé, salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana (o per tre giorni nelle settimane in cui il sabato e la domenica saranno con la madre) da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
(o, in alternativa, il martedì e il giovedì) dalle 17.00 alle 22.00, a settimane alterne dalle 09.00 del sabato alle 22.00 della domenica, per il periodo estivo fino alle 23.00, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione dei compleanni, a Pasqua o il lunedì successivo e per trenta giorni, anche non consecutivi, a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi sarà riconosciuto alla madre. Rinuncia della signora alla casa coniugale di , Pt_1 CP_2 avendo intenzione di trasferirsi con le figlie presso la casa della nonna materna, sita a Roccasecca, in Via Molise n. 1/B. Trasferimento, di conseguenza, della residenza delle figlie presso la nuova abitazione. Impegno della ricorrente a comunicare eventuali cambi di domicilio. Determinazione in
€ 500,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario delle figlie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese. Ripartizione a metà delle spese straordinarie inerenti alla prole, così come stabilite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale. Suddivisione a metà degli assegni unici dovuti per le figlie. Accollo del mutuo sulla casa di in capo al signor . Obbligo per il CP_2 CP_1 signor di farsi carico di tutti gli oneri e delle rate dei finanziamenti accesi per l'acquisto Parte_2 delle auto Fiat 500 e Ford Puma in uso alle parti. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1186/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Gaeta (LT) dell'anno 2010, al numero 116 parte II, serie A, deleg 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 Controparte_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente est
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1186/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/11/2024, vertente tra , nata a [...] Parte_1
Stabia (NA) il 21/12/1977, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C.F._1
Zonfrillo, e , nato a [...] l'[...], c.f. difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Sirianni Notaro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/5/2024 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1
il 25/9/2012 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da costui Controparte_1 le gemelle e (nate il 12/2/2012), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1 Per_2 giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 25/11/2024, il signor non si è opposto alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 27/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni seguenti: “Pronuncia della separazione.
Affidamento congiunto delle figlia e ai due genitori, con domicilio preferenziale presso Per_1 Per_2 la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé, salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana (o per tre giorni nelle settimane in cui il sabato e la domenica saranno con la madre) da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
(o, in alternativa, il martedì e il giovedì) dalle 17.00 alle 22.00, a settimane alterne dalle 09.00 del sabato alle 22.00 della domenica, per il periodo estivo fino alle 23.00, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione dei compleanni, a Pasqua o il lunedì successivo e per trenta giorni, anche non consecutivi, a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi sarà riconosciuto alla madre. Rinuncia della signora alla casa coniugale di , Pt_1 CP_2 avendo intenzione di trasferirsi con le figlie presso la casa della nonna materna, sita a Roccasecca, in Via Molise n. 1/B. Trasferimento, di conseguenza, della residenza delle figlie presso la nuova abitazione. Impegno della ricorrente a comunicare eventuali cambi di domicilio. Determinazione in
€ 500,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario delle figlie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese. Ripartizione a metà delle spese straordinarie inerenti alla prole, così come stabilite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale. Suddivisione a metà degli assegni unici dovuti per le figlie. Accollo del mutuo sulla casa di in capo al signor . Obbligo per il CP_2 CP_1 signor di farsi carico di tutti gli oneri e delle rate dei finanziamenti accesi per l'acquisto Parte_2 delle auto Fiat 500 e Ford Puma in uso alle parti. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1186/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Gaeta (LT) dell'anno 2010, al numero 116 parte II, serie A, deleg 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 Controparte_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari