CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vito Colucci, Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli, Consigliere relatore dott.ssa Rosa D'Apice, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 394 del Ruolo Generale dell'anno
2022 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4
avv. Francesco Sarno e Marco Salerno
APPELLANTI
E
Controparte_1
avv. Maurizio Monina
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
1
[...] avv.Virgilio Vestuti
, , ; Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Parte_5
avv. Giovanni Esposito, , Stefano Tarantino CP_8
, Controparte_9 Controparte_10
avv. Vincenzo Esposito
Controparte_11
avv. Matteo Difino, Massimo Caiafa
, CP_12 CP_13
contumaci
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
n. 3231/2021 - Azione di responsabilità di amministratori e sindaci ex art. 146 LFall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Ed infatti, dopo il rinvio disposto, su richiesta degli appellanti e con l'adesione delle parti appellate, dall'udienza del 10/10/2024 alla successiva udienza del 12/12/2024 per verificare l'esito degli accordi di definizione del giudizio con la Curatela Controparte_14 CP_1 nessuna delle parti è comparsa per cui, ai sensi dell'art. 309 cpc, la causa è stata rinviata al 27/02/2025 e di qui differita d'ufficio al
10/04/2025, ove nuovamente nessuno è comparso nonostante il rituale avviso.
2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 25 giugno 2008, va fatta applicazione dell'articolo 181 del codice di procedura civile nel testo modificato dal decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008, e, di conseguenza, dell'art. 309 cpc, a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento, la Corte, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado ove l'estinzione divenga definitiva, reputa che essa debba essere quella della sentenza, che consente alle parti, se ritenuto necessario, di proporre impugnazione per far valere eventuali vizi.
Ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la
[...] Parte_3 Parte_4 sentenza del Tribunale di Salerno n. 3231/2021, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio n. 394/2022 RG;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
3