Sentenza 30 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2003, n. 16295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16295 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
V ITALIANA N I Z E BBLICA T ' Z s - O 1 1 a - 1 I D 5 3 d 1 e O IZV N b O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 9 8 6 IO IT SEZIONE1 62 957/03 LA CORTE SUPREMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8714/01 Dott. Giovanni OLLA Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Cron. 33262 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.12/05/03 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: C MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE NE UI;
intimato avverso la sentenza n. 328/00 del Tribunale di COMO, 2003 emessa il 17/03/00; 1227 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/05/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ÷ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 marzo 19 aprile 2000 il Tribunale di Como, pronunciando nella causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da LU De GR e dalla s.a.s. DE nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato centrale repressione frodi di Milano, dichiarava cessata la materia del contendere per essere stata revocata nelle more del giudizio la sanzione amministrativa in oggetto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce l' errore del Tribunale per aver dichiarato cessata la materia del contendere, non tenendo conto che il provvedimento di autotutela emesso nel corso del giudizio aveva archiviato la sanzione irrogata per la violazione della legge n. 898 del 1986, e non quella relativa alla violazione del regolamento CEE n. 643 del 1993. Si osserva al riguardo che, avendo la disciplina comunitaria sostituito quella nazionale, l' atto amministrativo di archiviazione avrebbe dovuto interpretarsi nel senso che l' ordinanza ingiunzione n. 50/99, integrata e coordinata con la successiva 3 ordinanza n. 53/99, era rimasta efficace per la parte relativa alla violazione della normativa comunitaria per indebito percepimento degli aiuti al consumo di olio di oliva negli anni contestati, e che il giudice di merito ha omesso di pronunciare sul punto. 1 Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il ricorso per cassazione offra elementi - pur non contenuti in un' autonoma premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali, ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione- tali da consentire una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno determinato il sorgere della controversia, dell' iter del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato, delle argomentazioni della pronuncia impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. per tutte, più di recente, Cass. 2003 n. 2232; 2002 n. 12905; 2002 n. 12596; 2001 n. 16163; 2001 n. 14728; 2001n. 12681; 2001 n. 8476; 2001 n. 6666; 2001 n. 4743; 2001 n. 88; 2000 n. 12080; 2000 n. 7707; 2000 n. 4937). Nella specie il ricorso per cassazione è privo di ogni riferimento al contenuto dell' ordinanza ingiunzione opposta ed alla violazione ivi specificamente sanzionata, nonché all' oggetto del provvedimento emesso in sede di autotutela, e non consente comunque di desumere dalla sua scarna articolazione complessiva una rappresentazione adeguata della vicenda, con riguardo alla contestata incidenza di quest' ultimo atto sull' ordinanza ingiunzione, così che non è possibile valutare la rilevanza e la idoneità delle censure svolte a contrastare 33 2 : validamente la decisione di cessazione della materia del contendere adottata dal Tribunale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 12 maggio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Jakielle Luccio C. M. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato CANCELLIERE pancelieria Andrea Bianchi 30 OTT 2003 IL CANCELLIERE 3