Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.ssa Barbara Fabbrini, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4536 del Registro Generale Contenzioso 2022 e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.to MANCA MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'OSPEDALE 5 59100 PRATO presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. LAURA BROGI dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti, all'udienza di precisazione conclusioni del 10/12/2024, hanno così concluso.
Per parte attrice:
“L'Avv. Ciulini contesta nuovamente risultanze CTU richiamando la relazione dei propri CCTTP ed insiste nel merito affinché, accertata la riduzione delle chances di sopravvivenza della sig.ra Part per effetto della condotta della condannare la stessa al risarcimento dei danni da _1 liquidarsi in via equitativa ed in via istruttoria insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e chiede termine ex art 190 cpc.”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1:
pagina 1 di 11
FATTO E DIRITTO
1) I fatti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 13/04/2022, depositato il 20/04/2022, Pt_1 ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis anche per perdita di chance, in relazione alle cure e trattamenti prestati dai sanitari dell'Ospedale di Prato nel periodo 27.09.2018-30.09.2018 nei confronti della madre , all'epoca dei fatti, di anni 78, deducendo l'omessa Parte_3 diagnosi di sepsi e l'inadeguatezza delle cure prestate e della gestione della paziente.
Più precisamente, ha esposto che:
- in data 27/9/2018 la aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato _1 riferendo “scarsa alimentazione negli ultimi giorni, dolore rachide cervicale” e di non evacuare da
5 giorni;
- che all'esame obiettivo la appariva in condizioni sostanzialmente stabili;
_1
- che la stessa veniva sottoposta a plurimi accertamenti diagnostico-strumentali (RX diretto torace- addome;
RX colonna cervicale-dorsale-lombosacrale; TC addome completo …) all'esito dei quali, manifestando stato febbrile, aumento degli indici di flogosi agli esami ematochimici, screzio pancreatico, veniva ricoverata nel reparto di geriatria;
- già il giorno successivo, la paziente manifestava un progressivo peggioramento mostrando alterazioni dello stato di coscienza;
- il 29.09.2018 furono segnalate marezzature con rilievo di acidosi all'EGA;
- il 30.09.2018 si verificò l'arresto cardio-respiratorio che condusse all'exitus fatale.
Secondo parte attrice, avvalendosi delle consulenze dei Dott.ri e Persona_2 Per_3 sarebbero individuabili chiari profili di responsabilità a carico dei sanitari che hanno avuto
[...] in cura la per il pregiudizio subito da quest'ultima, consistenti in evidenti errori nella _1 diagnosi, nella terapia e nella gestione della paziente.
In particolare rilevava con l'ausilio di consulenza di parte che:
a) l'assenza di accertamento autoptico che non avrebbe permesso di definire la fonte infettiva né la fisiopatologia dell'evento che ha condotto all'arresto cardiaco;
b) una ritardata diagnosi di sepsi: dall'esame della documentazione medica, sarebbe emerso che lo stato di sepsi venne diagnosticato per la prima volta soltanto a decesso avvenuto;
c) non sarebbero state effettuate delle emocolture, prima della somministrazione di terapia antibiotica;
d) non risultare inoltre prelevata la procalcitonina che è un indicatore di origine batterica di una infezione che assume anche valore prognostico sulla gravità dell'infezione e dello stato settico;
pagina 2 di 11 e) secondo l'allegata consulenza dei periti di parte attrice, gli indici clinici dovevano far sospettare un'evoluzione verso uno stato di shock settico “che avrebbe imposto misure terapeutiche e gestionali certamente diverse rispetto a quelle poste in essere” le quali dimostrano che i sanitari non avevano neanche ipotizzato la presenza di una sepsi, se non quando la situazione clinica era ormai compromessa;
f) la diagnosi tardiva della patologia in atto avrebbe avuto come conseguenza diretta il difetto di una terapia mirata
Conclude parte attrice sostenendo che “se i sanitari avessero correttamente diagnosticato l'infezione in atto e fossero intervenuti con una terapia adeguata, non vi sarebbe stata alcuna compromissione della possibilità di cura e prognosi come è purtroppo accaduto e non è dato escludere che la sig.ra sarebbe sopravvissuta, certamente o probabilmente, più a lungo e in _1 condizioni fisiche assolutamente buone;
” (cfr. Atto di citazione, pp. 7-8). L' si costituiva in giudizio in data 23.09.22 e contestava la Controparte_1 domanda sostenendo che “nessun errore può essere addebitato ai sanitari dell'Ospedale di Prato, né controparte ha dato prova del contrario”.
Nel merito delle contestazioni si difendeva confutandole con indicazioni di carattere tecnico sulle terapie eseguite e sui protocolli dell'Ospedale di Prato in caso di sepsi. Deduceva che anche sotto il profilo della corretta terapia e gestione della paziente: “A fronte di tali risultanze fu, quindi, intensificato il controllo dei parametri vitali, rimasti sempre sostanzialmente nei limiti della norma.
Tuttavia, nonostante il corretto e puntuale monitoraggio del “rischio sepsi”, il decesso della paziente avvenuto in poche ore non ha permesso al personale sanitario di eseguire ulteriori accertamenti né di definire la reale natura della patologia che ha condotto a morte la SI.ra
Pertanto, in assenza di una diagnosi certa, non è possibile affermare che in presenza di _1 trattamenti sanitari diversi da quelli effettuati, la prognosi sarebbe stata diversa e la paziente avrebbe avuto maggiore possibilità di sopravvivenza. (cfr. Comparsa di costituzione, pp. 2-3)”
La convenuta inoltre sosteneva la rilevanza causale, in termini di sopravvivenza, di fattori legati all'ospite quali l'età e la presenza di comorbidità (“la SI.ra aveva 78 anni e _1 presentava modesta malnutrizione, ipotiroidismoo e ipocorticosurrenalismo secondari, quindi era da ritenersi soggetto in condizione di considerevole gravità” cfr. p. 3) e aggiungeva che “Pertanto, anche qualora fosse stata intrapresa una terapia sostitutiva efficace, è del tutto verosimile che la risposta allo stimolo sarebbe stata ridotta e dunque inefficace, andando a influire negativamente anche in termini prognostici.” (cfr. Comparsa di costituzione, p. 3). Alla luce delle suddette considerazioni concludeva che “l'improvviso e rapido peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, sul piano oggettivo, abbia reso impossibile ogni prestazione e, sul piano soggettivo, abbia escluso qualsiasi efficienza causale della condotta dei sanitari.” (cfr. Comparsa di costituzione, p. 3). In definitiva, la convenuta contesta che l'attore abbia soddisfatto l'onere probatorio sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, non avendo dimostrato l'inadempimento dei sanitari, né la relazione causale con la morte della RP, né avendo fornito prova del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore a causa dell'evento lesivo.
pagina 3 di 11 La causa veniva istruita mediante esame testimoniale su alcuni capitoli indicati da parte attrice e CTU medico legale affidata al dott. e allo specialista dott. Persona_4 Persona_5
.
[...]
La prova testimoniale veniva assunta all'udienza del 19.09.2023, mentre la CTU veniva depositata in data 28.03.2024.
All'udienza del 10.12.24, venivano precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta dal Giudice in decisione.
2) Inquadramento giuridico della responsabilità oggetto di causa
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra. L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge Gelli-
Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “ la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata
… che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”. Quanto premesso non esclude una responsabilità diretta del medico verso il paziente con cui ha già instaurato un rapporto di prestazione professionale, il che incide solo sul tipo di responsabilità, contrattuale, anziché aquiliana, con cui egli risponde verso il paziente. Secondo la normativa vigente in materia di responsabilità medica infatti: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Se la prestazione viene comunque resa in ambito ospedaliero resta ferma la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera a cui si aggiunge la possibilità di rivalersi verso il medico operante in caso di dolo o colpa grave. Dalla natura 'contrattuale' del rapporto discende l'applicazione nei giudizi risarcitori di responsabilità medica della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 1218 c.c. – contrariamente a quanto eccepito sotto diversi aspetti, nelle difese delle parti convenute – cosicché il creditore-paziente danneggiato è chiamato a dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in senso materiale, ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario, mentre il debitore-sanitario sempre in base all'ordinario criterio di riparto, in uno con il principio di vicinanza della prova, per andare esente da responsabilità è chiamato provare o che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis della professione medica) o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta a imprevedibilità, ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento pagina 4 di 11 infausto. (si veda Cass. n. 4864/2021, nonché Cass. n. 12274 del 2011; Cass. sez. III Civ.
18392/2017).
3) Le risultanze della CTU
I CC.TT.UU., incaricati, rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice, dopo attenta valutazione della documentazione clinica e legale, avuto riguardo alla storia clinica della de cuius, discusso ampiamente il caso in contraddittorio con i CC.TT.PP., tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti, hanno – in estrema sintesi:
a) escluso la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, ritenendo “che vi sia stata una sostanziale correttezza nella gestione della malata sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico” (CTU, p. 72);
b) escluso la sussistenza di un nesso causale tra le omissioni riscontrate e il decesso della
(“fu omesso il prelievo per procalcitonina ed emoculture, ma tali scelte, _1 ancorché di fatto non corrette, non poterono incidere in alcun modo sulle scelte terapeutiche, né, tanto meno, sull'evoluzione clinica, che fu quanto mai precipitosa e rapidamente irreversibile.”, CTU p. 72), c) ritenuto “marginale, nonché difficilmente quantificabile” il ruolo che potrebbe aver giocato sulla precipitosa evoluzione della malattia “il mancato adeguamento della terapia steroidea in paziente con iposurrenalismo secondario in terapia sostitutiva”
(CTU, p. 72).
4) Nesso causale rispetto al decesso della e an debeatur. Per_6
Si ritiene di condividere la valutazione finale offerta dall'elaborato peritale per le motivazioni di seguito esposte.
La Consulenza ha correttamente ripercorso l'iter della vicenda sanitaria della Pt_3
dall'accesso in Pronto Soccorso avvenuto in data 27.09.2018 fino all'exitus avvenuto in data
[...]
30.09.2018.
In particolare dalla perizia emerge che la sintomatologia di presentazione della paziente al
Pronto Soccorso (scarsa alimentazione della paziente nei giorni precedente, stipsi, dolore al rachide in nota discopatia) risulta del tutto aspecifica, priva di caratteri di peculiarità rispetto al consueto,
d'insorgenza recente, ed unitamente ai dati ed i rilievi effettuati non definivano un profilo di criticità/gravità in atto o di evolutività del sintomo. Si rileva nell'elaborato peritale che: “I tre disturbi lamentati dalla paziente non rappresentavano di per sé urgenze né, tantomeno, emergenze, non accompagnandosi a severa compromissione delle funzioni vitali (correttamente fu attribuito codice di priorità verde), non erano sostanziati da ulteriori riscontri (esame obiettivo, dati di laboratorio e strumentali …), né presentavano aspetti prevedibilmente evolutivi in senso peggiorativo” (CTU, p. 79).
Tali sintomi, unitamente al rialzo termico che veniva riscontrato occasionalmente e senza correlazione clinica, all'aumento degli indici di flogosi ed alla lieve alterazione degli enzimi pancreatici, indirizzavano al ricovero della paziente, pur in assenza di elementi di criticità che potessero far presumere una evoluzione sfavorevole imminente.
pagina 5 di 11 Ciò nondimeno i Consulenti ritengono che, pur non potendo disporre di tutti gli elementi per integrare in maniera quantitativa il rischio di mortalità, le condizioni cliniche della RP
(comorbidità e politerapia) e l'età della medesima “la ponevano in una fascia di pazienti a potenziale instabilità e minor capacità di risposta ad eventi patologici intercorrenti” (CTU, p. 85).
I consulenti sono poi passati a valutare il trattamento medico complessivo, soffermandosi dapprima sulle indagini strumentali effettuate in Pronto Soccorso1, volte ad approfondire la sintomatologia lamentata all'arrivo, in particolare i disturbi genericamente quali “gastrointestinali”
(ridotta assunzione di cibo, addomino-algie e stipsi da 5 giorni) e la sintomatologia algica al rachide, nonché ad escludere, o eventualmente confermare, aspetti o reperti di maggior rilievo.
La CTU rileva in proposito che i risultati degli esami svolti2“unitamente ai reperti obiettivi ed ai dati di laboratorio, ancorché non portassero ad una completa definizione eziologica delle cause della sintomatologia di presentazione in Pronto Soccorso, consentivano di escludere con ragionevole certezza la sussistenza di patologia acuta di potenziale gravità e permettono di formulare un giudizio di adeguatezza delle prestazioni e di osservanza di buone pratiche nella prima fase di valutazione in PS su questi aspetti”. (CTU, p. 87) Quindi viene ripercorsa brevemente la permanenza della presso l'Ospedale di Prato ed _1 il percorso clinico della medesima, nonché veniva rilevato che alla medesima era effettivamente somministrata sia terapia antibiotica (Ceftriaxone 2 g, iniziata in prima giornata il 27 settembre
2028 alle ore 22.34) che le terapie ormonali (cortone acetato ed eutirox), nonché era stata prevista idratazione della paziente (circa 1 litro di soluzione fisiologia die).
La Consulenza poi si sofferma quindi sugli aspetti maggiormente discussi della vicenda ovvero l'omessa/tardiva diagnosi di sepsi, l'errata stratificazione della gravità e del rischio sepsi, ed i trattamenti messi in opera dai sanitari.
Osservano in proposito i consulenti che “nella Regione hanno trovato ampia CP_1 applicazione nella pratica clinica sia il MEWS prima che il NEWS/NEWS2 poi. Tali punteggi rientravano negli strumenti di valutazione utilizzati all'epoca dei fatti. Applicati alla paziente, questa non si trovava in una condizione di gravità o di rischio tale da far presagire una condizione di sepsi;
viene riscontrato un valore significativo (pari a 5) il giorno 29 settembre 2018, in concomitanza con un peggioramento del quadro clinico, mentre sino ad allora le alterazioni riscontrate risultavano inferiori”. Concludono pertanto i consulenti che: La sintomatologia lamentata dalla signora all'arrivo in PS era del tutto aspecifica e tale da non ingenerare _1 sospetto di un rischio infettivo né, tantomeno, di fatto settico; I parametri vitali furono rilevati in maniera sistematica durante tutta la permanenza della malata in Ospedale e si mantennero nel complesso stabili;
Vi fu adeguata applicazione dei protocolli di stratificazione del rischio di sepsi proposti dalle Società Scientifiche (Quick SOFA e MEWS) ed, in particolare, delle LLGG internazionali e delle procedure previste e adottate da regione Toscana.” (CTU, 101-102).
Sotto il profilo diagnostico, la consulenza censura la rilevanza attribuita alla problematica pancreatica, sia all'atto del ricovero (“febbre e aumento indici di flogosi, screzio pancreatico”), sia nella diagnosi di morte come “pancreatite” nonché l'annotazione effettuata nella scheda ISTAT compilata dal Medico di Guardia (che riporta “Causa iniziale: pancreatite→sepsi→arresto cardiaco … altri stati morbosi rilevanti: Malattia di Addison”), ritenendo che “Tale annotazione risulta non condivisibile, avendo evidentemente recepito in maniera acritica quanto trascritto nel ricovero del 28 settembre e attribuito alla pancreatite un ruolo che non risulta né documentato, né plausibile esaminando l'evoluzione clinica” (CTU, p. 104).
Tali errori, tuttavia, non hanno determinato l'omissione di trattamenti sanitari doverosi, ovvero l'adozione di trattamenti erronei, ma rilevano unicamente ai fini del corretto inquadramento delle cause che hanno portato al decesso della RP.
Sotto il diverso profilo delle condotte omesse dai sanitari, la Consulenza individua l'omissione delle seguenti indagini, ritenute indicate ma la cui omissione/ritardo, ad avviso dei consulenti appare priva di rilevanza causale nel decorso clinico della malattia. Si legge infatti nella
CTU in proposito che:
- Quanto al dosaggio di Procalcitonina: “sarebbe stata indicata l'esecuzione precoce della
Procalcitonina, tuttavia la mancata effettuazione di tale prelievo non ha inciso sul decorso clinico della malattia, in quanto il sospetto di infezione batterica è stato posto ed il problema della durata della terapia antibiotica non è pertinente al caso in esame.” (CTU, p. 106)
- Quanto alla ritardata esecuzione della “In sintesi, l'indicazione ad eseguire Parte_4 emocultura risulta confermata dalla letteratura per pazienti con sintomi e segni di sepsi o di batteriemia e non nel caso di infezioni “minori” e, pertanto, non necessariamente nel caso di semplice rialzo termico. Nel caso specifico abbiamo esaminato come nel corso delle prime due giornate non vi fossero elementi che permettessero di formulare il sospetto di sepsi che, di fatto, fu posto sabato 29 settembre.” (CTU, p. 109). Dunque, fino a tale data mancavano i presupposti per l'indicazione dell'esame in parola e l'emocultura fu eseguita sabato 29 settembre 2018 verso le ore 10.30. In ogni caso, ad avviso dei Consulenti, anche ammettendo un'indicazione precoce dell'esame, difetterebbe la prova controfattuale della rilevanza e utilizzabilità ai fini del trattamento della RP. Si legge nell'elaborato peritale che anche “ipotizzando un'esecuzione più precoce, questa avrebbe potuto ipoteticamente essere effettuata, a prescindere dalla presenza di segni di sepsi, o al momento del primo rialzo termico significativo (h 18.54 del 27 settembre) o la mattina di venerdì 28 settembre, quando vi fu una modifica delle condizioni cliniche (paziente agitata e coinfusa). Nel primo caso il prelievo sarebbe comunque giunto nel laboratorio di microbiologia ed avrebbe iniziato il processo di analisi la mattina di venerdì 28 settembre. È del tutto plausibile che nel caso in questione il dato di un'emocultura, anche se eseguita più precocemente, non sarebbe giunto in tempo, né avrebbe potuto modificare in alcun modo il decorso della malattia, considerando che il 29- ed il 30 settembre 2018 erano comunque giorni festivi (sabato e domenica) e che, pertanto, anche immaginando un'esecuzione di emocultura la mattina di venerdì 28 settembre, non vi sarebbe stato alcun dato utile né di
pagina 7 di 11 isolamento, né di antibiogramma, almeno prima di lunedì-martedì della settimana successiva, ovvero ben oltre il decesso della malata avvenuto, come ricordiamo, nella prima mattinata di domenica 30 settembre.” (CTU, pp. 110-11)
Diverso è invece il ragionamento svolto dai consulenti rispetto all'omesso trattamento dell'insufficienza surrenalica, significativa comorbidità della paziente (secondaria ad un intervento neurochirurgico con asportazione ipofisaria effettuato circa 11 anni prima) ed alla prevenzione della crisi surrenalica nei casi di stress (infezione, trauma, frattura, shock, incoscienza, nausea, vomito) improvviso. In sintesi, secondo i consulenti, appare ragionevole per sopperire ad una ridotta capacità di adattamento del surrene, una somministrazione integrativa profilattica o terapeutica di steroidi nei pazienti con iposurrenalismo, procedura che tuttavia non appare sufficientemente documentata per quanto riguarda la profilassi.
I consulenti osservano sul punto: “sappiamo che fu proseguita la terapia di base sostitutiva con cortone acetato ed eutirox senza un incremento della terapia steroidea;
quindi, non fu attuato
l'adeguamento terapeutico profilattico consigliato. Il quadro clinico che la malata ha presentato il
29 settembre, fino al decesso del 30 settembre, non era peraltro tipico per insufficienza surrenalica acuta, in particolare non fu osservato un quadro di grave ipotensione/shock ipovolemico;
non è, tuttavia, possibile indicare, con elevato grado di probabilità logico-scientifica, se ed in che misura il mancato adeguamento terapeutico alla condizione di stress possa aver giocato un qualche ruolo nella mancata risposta all'infezione contratta dalla malata ed all'evoluzione sfavorevole a cui andò incontro (CTU, p. 116). Ed ancora: “Il trattamento della malattia infettiva fu, difatti, tempestivo ed adeguato il monitoraggio eseguito. Secondo un criterio di maggiore probabilità, il decesso è da ritenersi, invece, ascrivibile ad una condizione complessiva di comorbidità in paziente anziana in cui, a fronte di sintomatologia aspecifica quale causa di presentazione in Pronto Soccorso, è emerso un quadro infettivo, non significativamente correlato con la sintomatologia di presentazione. Tale quadro clinico, dopo circa due giorni dall'arrivo in PS, presentò, tuttavia, un peggioramento (rapidamente ingravescente, tanto da portare la malata all'exitus dopo 67 ore dall'arrivo in PS), sulla cui eziopatogenesi potrebbe aver inciso il mancato adeguamento della terapia steroidea in termini di mancata adeguata risposta.” (CTU, p. 117).
Dunque i consulenti non ritengono possibile formulare un giudizio neppure in termini di chance di sopravvivenza perdute in quanto, per un verso, il quadro clinico osservato prima del decesso non era tipico da insufficienza surrenalica acuta, per altro verso, sembra permanere un'insanabile incertezza sull'evento di danno provocato dall'omissione dei sanitari.
Rilevano a tal proposito come nel caso di specie si configuri “la fattispecie “E)” di cui alla sentenza n. 28993 dell'11.11.2019 della III° Sezione Civile della Corte di Cassazione: “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo …”, la cui quantificazione, perciò, esula dalla sfera di competenza medico-legale, essendo, difatti, eventualmente stabilita in via equitativa dall'Ill.mo SI. Giudice, al quale tuttavia rimarchiamo come nel caso di specie si configuri, a nostro avviso, pur con tutte le difficoltà e le alee del caso, una perdita di chances di
pagina 8 di 11 sopravvivenza modesta e non già, pertanto, “apprezzabile, seria e consistente” così come, invece, indicato dalla Corte di Cassazione.” (CTU, pp. 117-118).
Dall'istruttoria condotta è emerso quindi che non sussistono profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' , poiché la condotta, dei vari operatori in relazione alla diagnosi, Controparte_2 alla gestione clinica e al trattamento terapeutico della paziente, è risultata corretta, adeguata alle circostanze di fatto osservate e conforme alle buone pratiche vigenti all'epoca dei fatti. Le omissioni riscontrate dai Consulenti, per altro verso, non risultano inserite nel decorso causale che ha condotto al decesso della signora _1
In particolare, sintetizzando quanto sopra esposto, i consulenti hanno evidenziato che:
a) La sintomatologia lamentata dalla SI.ra all'arrivo in PS era del tutto aspecifica e _1 tale da non ingenerare sospetto di un rischio infettivo né, tantomeno, di sepsi;
b) Gli accertamenti diagnostici a cui fu sottoposta la paziente consentivano di escludere con ragionevole certezza la sussistenza di patologia acuta di potenziale gravità, tanto che con riguardo alla prima fase di valutazione in PS il giudizio espresso dai consulenti è di adeguatezza delle prestazioni e di osservanza delle buone pratiche;
c) I parametri vitali furono rilevati in maniera sistematica durante tutta la permanenza della malata in Ospedale e si mantennero nel complesso stabili;
d) Vi fu adeguata applicazione dei protocolli di stratificazione del rischio di sepsi proposti dalle Società Scientifiche (Quick SOFA e MEWS) e, in particolare, delle Linee Guida internazionali e delle procedure previste e adottate da Regione Toscana. Sulla base dei parametri rilevati, i valori di MEWS si mantennero bassi o comunque inferiori a 5 per quasi tutta la breve permanenza della presso l'Ospedale di Prato. Solo il giorno 29.09.2018 venne riscontrato un _1 valore significativo, in concomitanza con un repentino peggioramento del quadro clinico.
e) A seguito di un fatto infettivo immediatamente riconosciuto, fu prontamente iniziata una terapia antibiotica empirica.
f) Le omissioni ed errori rilevati dai consulenti con riguardo al prelievo/dosaggio di ed alla ritardata esecuzione della non sembrano aver avuto alcuna Persona_7 Parte_4 rilevanza causale nel decorso clinico della paziente.
g) Secondo i consulenti il decesso della è da ritenersi, invece, ascrivibile ad una _1 condizione complessiva di comorbidità in paziente anziana in cui, a fronte di sintomatologia aspecifica quale causa di presentazione in Pronto Soccorso, è emerso un quadro infettivo, non significativamente correlato con la sintomatologia di presentazione. Tale quadro clinico, dopo circa due giorni dall'arrivo in PS, presentò, tuttavia, un peggioramento (rapidamente ingravescente, tanto da portare la malata all'exitus dopo 67 ore dall'arrivo in PS), sulla cui eziopatogenesi potrebbe aver inciso il mancato adeguamento della terapia steroidea in termini di mancata adeguata risposta.
La Consulenza come sopra analiticamente esaminata ha dunque offerto un quadro approfondito, logico, della vicenda sanitaria del caso di specie. Le osservazioni rispetto ai profili di responsabilità sanitaria imputati alla parte convenuta sono state smentite con argomenti logici e razionali. Non v'è dunque motivo per discostarsene.
pagina 9 di 11 Non è possibile ricostruire un collegamento di nesso causale tra la condotta dei sanitari Per_ dell'ente convenuto e il decesso della di tal chè non è possibile accogliere una domanda risarcitoria connessa a tale evento.
5) Il danno da perdita di chances
Quale ultima precisazione sull'ultimo aspetto analizzato dalla Consulenza, quello relativo alle chance di sopravvivenza perdute, si ritengono necessarie alcune brevi precisazioni ed integrazioni al ragionamento dei consulenti.
Sotto tale profilo deve in primo luogo evidenziarsi il diverso evento dannoso, inteso come mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, intesa tale aspettativa (la maggior sopravvivenza o la guarigione del paziente) come bene, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
Secondo la nozione data dalla suprema Corte con la sentenza nr. 4400/2004 la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma costituisce una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.
La situazione in esame – come correttamente evidenziato dai Consulenti - è quella descritta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28993 del 2019 nel catalogo al punto E) laddove si legge
“La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.” L'elaborato peritale è giunto ad una valutazione in termini di possibilità di sopravvivenza della assolutamente generica ed ipotetica, anche in considerazione dell'elevata mortalità di _1 eventi astrattamente confrontabili con quello in esame, tanto da individuare una perdita di chance
“modesta”. Consegue che non sussiste, nel caso di specie, alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance.
La possibilità per la di sopravvivere alla situazione ingravescente anche se fosse stata _1 curata con adeguamento della terapia steroidea, è talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici e ancor meno, equitativamente quantificata. Nel caso in questione, il contributo causale che avrebbe svolto la mancata profilassi farmacologica cortisonica appare del tutto ipotetico, anche tenuto conto del fatto che tale procedura
è ritenuta dai consulenti stessi “ragionevole … anche se non sufficientemente documentata per
pagina 10 di 11 quanto riguarda la profilassi”. In altre parole, non vi sono evidenze scientificamente solide per affermare che la mancata profilassi avrebbe avuto anche solo la possibilità concreta e tangibile di prolungare la sopravvivenza della paziente di alcune ore (e non certamente di alcuni giorni), proprio perché l'innesco dei processi che hanno portato al decesso era già irreversibile al momento.
Pertanto, deve rigettarsi anche tale domanda, in assenza della dimostrazione di conseguenze pregiudizievoli apprezzabili, serie e consistenti del trattamento omesso.
6) Condanna alle spese.
La particolare complessità della questione dal punto di vista scientifico, dell'evoluzione dei fatti, attestata dai documenti analizzati dalla CTU giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU per contro nella misura liquidata in corso di causa con separato provvedimento sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro : Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta le domande attrici;
2) Dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice nella misura già liquidata in corso di causa
Firenze, 11/04/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella consulenza si dà atto dell'esecuzione dei seguenti esami: RX DIRETTA DELL'ADDOME, RX TORACE (2P).;
RX COLONNA CERVICALE, RX COLONNA DORSALE, RX COLONNA LOMBOSACRALE;
TC DELL'ADDOME COMPLETO. 2 Gli accertamenti strumentali avevano mostrato sia nell'addome diretto che nella TAC la presenza di piccoli livelli idro-aerei, peraltro senza segni di coprostasi, possibile espressione di un rallentato transito intestinale. La radiografia della colonna aveva confermato i segni diretti ed indiretti della nota discopatia con segni di spondilo-disco-artrosi lombare, riduzione di spazi inter-somatici, fenomeni di vacuum discale.
Oltre a ciò, non vi era evidenza di problematiche intestinali di tipo occlusivo/subocclusivo, né il riscontro di significative alterazioni a carico dei parenchimi addominali. pagina 6 di 11