CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1625 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e GUIDOTTI MARIA GRAZIA - NQ EREDE DI OR OR e
(CONTUMACE) Controparte_1
e NQ EREDE Controparte_2 Controparte_3
NQ EREDE Controparte_4 Controparte_3
Q EREDE Controparte_5 Controparte_3
Avv. PANEBIANCO SILVANA Avv. Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza parziale n. 13654 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex artt. 615 Controparte_3
e 617 c.p.c. avverso le cartella di pagamento n. 097200190185272380000, dell'importo di euro 50.299,96, e n. 09720190172887616000, dell'importo di euro 22.504,81, e relative a crediti della per Parte_1 redditi di beni immobili. L'opponente eccepiva la nullità e l'inesistenza della notifica degli atti presupposti, che i crediti relativi ai canoni non potevano essere portati ad esecuzione per carenza del requisito della certezza e del titolo esecutivo, che la rideterminazione del canone avveniva in modo unilaterale e discrezionale, l'assenza di contraddittorio, che non erano rispettate le norme in materia di rivalutazione dei canoni demaniali ex art. 32 legge n. 724/94 ed ex art. 5, commi, 6, 7, 7 bis e 7 ter d.l. 415/95, convertito in legge 507/1995, che la determinazione del canone era errata, il difetto di motivazione, la mancata specificazione del credito e la prescrizione quinquennale. Si costituiva la ”, rilevando la inammissibilità Parte_1 dell'opposizione, la corretta notifica degli atti presupposti, la loro omessa impugnazione, che le richieste di pagamento erano emesse ai sensi dell'art. 1, comma 274, legge n. 311/04, che le cartelle potevano essere impugnate ex art. 19 del d.l.vo n. 546/92 solo per vizi propri, che l'immobile era occupato senza titolo, la corretta determinazione dell'indennità, che non sussisteva alcun difetto di motivazione e che non si era verificata alcuna prescrizione, nonché proponendo, in via subordinata, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 72.804,77, oltre interessi e rivalutazione. La “ , Agente della Riscossione” restava Controparte_1 contumace. All'udienza del 4.3.2022 l'opponente concludeva per l'annullamento delle cartelle esattoriali, parte convenuta per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie. DIRITTO L'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, dispone che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti Parte_1 gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Dunque, l'amministrazione ha chiesto il pagamento della indennità di occupazione avvalendosi della procedura esattoriale e dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta della Parte_1
risulta la regolare notifica delle richieste di pagamento per
[...] entrambe le cartelle ed il successivo decorso dei novanta giorni dalla notificazione, richieste che hanno anche interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
pag. 2/6 Tutto ciò premesso, l'opposizione è accolta per un motivo che si presenta assorbente rispetto ad ogni altra questione e rappresentato dall'assenza di un titolo esecutivo. Nel caso in esame, trattando di canone per occupazione di immobile, ovvero di indennità di occupazione, viene in rilievo un rapporto di diritto privato e l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Dunque, a prescindere dalla circostanza che il credito non è comunque neanche certo nella sua quantificazione, l'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628). Nella fattispecie questo titolo esecutivo manca e, conseguentemente, l'amministrazione non poteva agire con le cartelle esattoriali: “In materia di canone per l'occupazione di aree pubbliche, il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999, è subordinato dall'art. 21 del medesimo Decreto al previo conseguimento da parte dell' di un titolo esecutivo, secondo CP_6 le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati. Ne consegue che anche in caso di occupazione di aree pubbliche senza valido titolo concessorio, l'Ente, ai fini del recupero mediante riscossione coattiva della relativa indennità di occupazione senza titolo, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/03/2022, n. 7188). Peraltro, parte convenuta avanza anche domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 72.804,77 a titolo di indennità di occupazione. Poiché non è contestato che parte attrice occupa l'immobile situato in Roma, Via Luigi Ungarelli n. 15, la presente sentenza è limitata all'accoglimento dell'opposizione, all'annullamento delle cartelle esattoriali ed al rigetto dell'eccezione di prescrizione, mentre con separata pag. 3/6 ordinanza in pari data è disposta l'ulteriore prosecuzione del processo per svolgere una C.T.U. tecnica per determinare l'importo dell'indennità di occupazione dalla scadenza del contratto di locazione ad oggi.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c., parzialmente pronunciando: a) accoglie l'opposizione; b) annulla le cartelle opposte;
c) rigetta l'eccezione di prescrizione;
d) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo.” Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. La Corte rileva che gli appellati, costituitisi in qualità di eredi di
, parte opponente del giudizio esitato nella sentenza Controparte_3 parziale gravata, hanno eccepito la nullità/inesistenza della notifica dell'atto d'appello. Osserva la Corte che, vertendosi, semmai, in ipotesi di nullità della notifica, la costituzione in giudizio degli appellati è di per sé sufficiente a sanare il vizio, anche nell'ipotesi in cui esso sia stato fatto valere. Ed invero, in applicazione del principio relativo al raggiungimento dello scopo, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “La Corte di appello afferma sul punto (sempre a pag. 4) che non può “attribuirsi alcun rilievo, sotto il profilo dell'efficacia sanante…alla costituzione dell'appellata.”. Va, in contrario, affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024). Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta “al solo fine di” far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, come questa Corte ha condivisibilmente già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018;
pag. 4/6 Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità.” (Cass.8919 del 2025). Ebbene, va aggiunto che nel caso in esame gli appellati si sono costituiti ma non al solo fine di eccepire la nullità della notifica, come dimostra il fatto che la loro ampia difesa si è estesa al merito della questione. Il che impedisce il rilievo della nullità richiesto. Ciò premesso, occorre rilevare che l'appello è fondato. Ed invero, trattandosi di materia relativa ad occupazione di immobile di proprietà dello STATO, va fatta applicazione dei principi che seguono:
“L'art. 17 dispone: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ». L'art 21 dispone che «1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva». L'art. 1, comma 274, primo periodo, prescrive che: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia ovvero degli enti gestori, Parte_1 della seconda richiesta di paga-mento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Ora, dal combinato disposto delle citate norme è possibile inferire la ricognizione del principio di diritto applicabile nella fattispecie: invero, le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato, tra cui l'indennità dovuta all'erario a titolo d'occupazione di fatto per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva e senza necessità d'esercitare la diversa potestà amministrativa d'ingiungere al contravventore la messa in pristino, purché siano decorsi novanta giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento, e avverso tale pag. 5/6 richiesta non si propone l'opposizione all'ingiunzione fiscale di cui all'art. 3 del RD 639/1910. Infatti, la ratio sottesa al predetto comma 274 è di dotare gli enti gestori delle entrate dello Stato - tra cui l Parte_1 oltre che gli altri enti gestori quali i Comuni preposti al recupero
[...] dei proventi derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo degli immobili di proprietà dello Stato - di uno strumento più efficace di esazione di tali crediti, che consenta di procedere alla riscossione mediante ruolo anche in assenza di un previo titolo esecutivo a carattere giudiziario, in un'ottica di più celere realizzazione del credito erariale e di stabilizzazione finanziaria delle entrate pubbliche. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni normative si evince, dunque, che è stato attribuito all'amministrazione gestrice il potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo le somme dovute allo Stato per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato anche a titolo di occupazione sine titulo, senza preventivo accertamento giudiziale di quanto dovuto e, quindi, senza un titolo esecutivo. Va altresì rilevato che il debito è stato azionato mediante ordinanza ingiunzione che rappresenta comunque il titolo esecutivo, di cui ha discorso la Corte territoriale, formato in conformità al dettato dell'art. 17 dlgs 46/99. Giova ancora rilevare che, anche volendo ipotizzare, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resterebbe comunque il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi avrebbero dovuto essere oggetto d'impugnativa della prima o della seconda richiesta di pagamento, e che la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivavano dal fatto che la richiesta non fosse stata contestata (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).” (Cass. 28872 del 2025). L'opposizione, pertanto, va respinta. Le spese di lite, attesa la peculiarità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello; respinge l'opposizione. Compensa le spese di lite.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1625 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e GUIDOTTI MARIA GRAZIA - NQ EREDE DI OR OR e
(CONTUMACE) Controparte_1
e NQ EREDE Controparte_2 Controparte_3
NQ EREDE Controparte_4 Controparte_3
Q EREDE Controparte_5 Controparte_3
Avv. PANEBIANCO SILVANA Avv. Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza parziale n. 13654 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex artt. 615 Controparte_3
e 617 c.p.c. avverso le cartella di pagamento n. 097200190185272380000, dell'importo di euro 50.299,96, e n. 09720190172887616000, dell'importo di euro 22.504,81, e relative a crediti della per Parte_1 redditi di beni immobili. L'opponente eccepiva la nullità e l'inesistenza della notifica degli atti presupposti, che i crediti relativi ai canoni non potevano essere portati ad esecuzione per carenza del requisito della certezza e del titolo esecutivo, che la rideterminazione del canone avveniva in modo unilaterale e discrezionale, l'assenza di contraddittorio, che non erano rispettate le norme in materia di rivalutazione dei canoni demaniali ex art. 32 legge n. 724/94 ed ex art. 5, commi, 6, 7, 7 bis e 7 ter d.l. 415/95, convertito in legge 507/1995, che la determinazione del canone era errata, il difetto di motivazione, la mancata specificazione del credito e la prescrizione quinquennale. Si costituiva la ”, rilevando la inammissibilità Parte_1 dell'opposizione, la corretta notifica degli atti presupposti, la loro omessa impugnazione, che le richieste di pagamento erano emesse ai sensi dell'art. 1, comma 274, legge n. 311/04, che le cartelle potevano essere impugnate ex art. 19 del d.l.vo n. 546/92 solo per vizi propri, che l'immobile era occupato senza titolo, la corretta determinazione dell'indennità, che non sussisteva alcun difetto di motivazione e che non si era verificata alcuna prescrizione, nonché proponendo, in via subordinata, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 72.804,77, oltre interessi e rivalutazione. La “ , Agente della Riscossione” restava Controparte_1 contumace. All'udienza del 4.3.2022 l'opponente concludeva per l'annullamento delle cartelle esattoriali, parte convenuta per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie. DIRITTO L'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, dispone che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti Parte_1 gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Dunque, l'amministrazione ha chiesto il pagamento della indennità di occupazione avvalendosi della procedura esattoriale e dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta della Parte_1
risulta la regolare notifica delle richieste di pagamento per
[...] entrambe le cartelle ed il successivo decorso dei novanta giorni dalla notificazione, richieste che hanno anche interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
pag. 2/6 Tutto ciò premesso, l'opposizione è accolta per un motivo che si presenta assorbente rispetto ad ogni altra questione e rappresentato dall'assenza di un titolo esecutivo. Nel caso in esame, trattando di canone per occupazione di immobile, ovvero di indennità di occupazione, viene in rilievo un rapporto di diritto privato e l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Dunque, a prescindere dalla circostanza che il credito non è comunque neanche certo nella sua quantificazione, l'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628). Nella fattispecie questo titolo esecutivo manca e, conseguentemente, l'amministrazione non poteva agire con le cartelle esattoriali: “In materia di canone per l'occupazione di aree pubbliche, il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999, è subordinato dall'art. 21 del medesimo Decreto al previo conseguimento da parte dell' di un titolo esecutivo, secondo CP_6 le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati. Ne consegue che anche in caso di occupazione di aree pubbliche senza valido titolo concessorio, l'Ente, ai fini del recupero mediante riscossione coattiva della relativa indennità di occupazione senza titolo, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/03/2022, n. 7188). Peraltro, parte convenuta avanza anche domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 72.804,77 a titolo di indennità di occupazione. Poiché non è contestato che parte attrice occupa l'immobile situato in Roma, Via Luigi Ungarelli n. 15, la presente sentenza è limitata all'accoglimento dell'opposizione, all'annullamento delle cartelle esattoriali ed al rigetto dell'eccezione di prescrizione, mentre con separata pag. 3/6 ordinanza in pari data è disposta l'ulteriore prosecuzione del processo per svolgere una C.T.U. tecnica per determinare l'importo dell'indennità di occupazione dalla scadenza del contratto di locazione ad oggi.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c., parzialmente pronunciando: a) accoglie l'opposizione; b) annulla le cartelle opposte;
c) rigetta l'eccezione di prescrizione;
d) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo.” Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. La Corte rileva che gli appellati, costituitisi in qualità di eredi di
, parte opponente del giudizio esitato nella sentenza Controparte_3 parziale gravata, hanno eccepito la nullità/inesistenza della notifica dell'atto d'appello. Osserva la Corte che, vertendosi, semmai, in ipotesi di nullità della notifica, la costituzione in giudizio degli appellati è di per sé sufficiente a sanare il vizio, anche nell'ipotesi in cui esso sia stato fatto valere. Ed invero, in applicazione del principio relativo al raggiungimento dello scopo, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “La Corte di appello afferma sul punto (sempre a pag. 4) che non può “attribuirsi alcun rilievo, sotto il profilo dell'efficacia sanante…alla costituzione dell'appellata.”. Va, in contrario, affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024). Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta “al solo fine di” far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, come questa Corte ha condivisibilmente già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018;
pag. 4/6 Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità.” (Cass.8919 del 2025). Ebbene, va aggiunto che nel caso in esame gli appellati si sono costituiti ma non al solo fine di eccepire la nullità della notifica, come dimostra il fatto che la loro ampia difesa si è estesa al merito della questione. Il che impedisce il rilievo della nullità richiesto. Ciò premesso, occorre rilevare che l'appello è fondato. Ed invero, trattandosi di materia relativa ad occupazione di immobile di proprietà dello STATO, va fatta applicazione dei principi che seguono:
“L'art. 17 dispone: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ». L'art 21 dispone che «1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva». L'art. 1, comma 274, primo periodo, prescrive che: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia ovvero degli enti gestori, Parte_1 della seconda richiesta di paga-mento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Ora, dal combinato disposto delle citate norme è possibile inferire la ricognizione del principio di diritto applicabile nella fattispecie: invero, le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato, tra cui l'indennità dovuta all'erario a titolo d'occupazione di fatto per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva e senza necessità d'esercitare la diversa potestà amministrativa d'ingiungere al contravventore la messa in pristino, purché siano decorsi novanta giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento, e avverso tale pag. 5/6 richiesta non si propone l'opposizione all'ingiunzione fiscale di cui all'art. 3 del RD 639/1910. Infatti, la ratio sottesa al predetto comma 274 è di dotare gli enti gestori delle entrate dello Stato - tra cui l Parte_1 oltre che gli altri enti gestori quali i Comuni preposti al recupero
[...] dei proventi derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo degli immobili di proprietà dello Stato - di uno strumento più efficace di esazione di tali crediti, che consenta di procedere alla riscossione mediante ruolo anche in assenza di un previo titolo esecutivo a carattere giudiziario, in un'ottica di più celere realizzazione del credito erariale e di stabilizzazione finanziaria delle entrate pubbliche. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni normative si evince, dunque, che è stato attribuito all'amministrazione gestrice il potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo le somme dovute allo Stato per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato anche a titolo di occupazione sine titulo, senza preventivo accertamento giudiziale di quanto dovuto e, quindi, senza un titolo esecutivo. Va altresì rilevato che il debito è stato azionato mediante ordinanza ingiunzione che rappresenta comunque il titolo esecutivo, di cui ha discorso la Corte territoriale, formato in conformità al dettato dell'art. 17 dlgs 46/99. Giova ancora rilevare che, anche volendo ipotizzare, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resterebbe comunque il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi avrebbero dovuto essere oggetto d'impugnativa della prima o della seconda richiesta di pagamento, e che la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivavano dal fatto che la richiesta non fosse stata contestata (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).” (Cass. 28872 del 2025). L'opposizione, pertanto, va respinta. Le spese di lite, attesa la peculiarità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello; respinge l'opposizione. Compensa le spese di lite.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6