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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA LUIGI, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA REGGIO N. 32, REGGIO NELL'EMILIA, presso il difensore avv. ZACCARIA LUIGI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PISANELLO CARMEN e dell'avv. D'ANNA CP_2
VINCENZA, elettivamente domiciliata in VIALE TIMAVO 16, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio ad Agrigento in data 29.08.2007, e dalla loro unione sono nati, in data 02.07.2008, i due figli ed che oggi hanno l'età di 16 anni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ha chiesto dichiararsi la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 09/12/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha opposto le proprie CP_2
condizioni come meglio specificate nella memoria difensiva.
Entrambe le parti sono concordi sulla pronuncia di una sentenza non definitiva sul vincolo.
Invero, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche: la separazione tra i coniugi è stata infatti già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.
1055/2019 pubblicata il 09/07/2019, ed è ampiamente decorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice relatore all'udienza di comparizione delle parti del 09/01/2025, dall'alta conflittualità tra i coniugi ancora oggi persistente, emergente tra l'altro con tutta evidenza dal contenuto dei contrapposti atti difensivi.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni accessorie alla pronuncia di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza, essendo peraltro già pendente una CTU.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento in data 29 agosto
2007 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 CP_2 del Comune di Agrigento dell'anno 2007, Parte II, Serie A, Numero 236;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere all' annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA LUIGI, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA REGGIO N. 32, REGGIO NELL'EMILIA, presso il difensore avv. ZACCARIA LUIGI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PISANELLO CARMEN e dell'avv. D'ANNA CP_2
VINCENZA, elettivamente domiciliata in VIALE TIMAVO 16, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio ad Agrigento in data 29.08.2007, e dalla loro unione sono nati, in data 02.07.2008, i due figli ed che oggi hanno l'età di 16 anni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ha chiesto dichiararsi la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 09/12/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha opposto le proprie CP_2
condizioni come meglio specificate nella memoria difensiva.
Entrambe le parti sono concordi sulla pronuncia di una sentenza non definitiva sul vincolo.
Invero, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche: la separazione tra i coniugi è stata infatti già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.
1055/2019 pubblicata il 09/07/2019, ed è ampiamente decorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice relatore all'udienza di comparizione delle parti del 09/01/2025, dall'alta conflittualità tra i coniugi ancora oggi persistente, emergente tra l'altro con tutta evidenza dal contenuto dei contrapposti atti difensivi.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni accessorie alla pronuncia di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza, essendo peraltro già pendente una CTU.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento in data 29 agosto
2007 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 CP_2 del Comune di Agrigento dell'anno 2007, Parte II, Serie A, Numero 236;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere all' annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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