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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 9509/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 13.06.2023, proposto da:
CO AN (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso C.F._1
Spada (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. - P.IVA - R.E.A. P.IVA_1 P.IVA_2
511469), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
D'Ercole (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellata
All'udienza cartolare del 10.04.2025 ha discusso la causa e rassegnato le sue conclusioni,
insistendo per la decisione, solo la parte appellata, come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 §1-In primo grado AN CO ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., chiedendo di: “condannare la convenuta al
risarcimento dei danni tutti materiali e fisici, patrimoniali e non - in favore dell'istante
causati dal sinistro n. 195850-2020 nella misura che sarà precisata in corso di causa o
in quella, diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, e comunque nell'ambito della
competenza del giudice adito, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla
svalutazione monetaria, salva ulteriore e più compiuta specificazione all'esito della
espletanda CTU medico-legale della quale sin da ora se ne chiede formale ammissione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore
dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara ex art. 93 cpc antistatario”.
L'attore ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste che: -in data 05.07.2020,
durante una partita di calcetto tenutasi in Roma presso il Tennis Club Parioli, sito in largo
U. de Morpurgo n. 2, a seguito di uno scontro di gioco, avvertiva un improvviso acuto dolore al ginocchio destro, che gli impediva di terminare la partita;
-in data 07.07.2020,
persistendo il dolore al ginocchio, si era sottoposto a risonanza magnetica, presso il centro specialistico radiologico Monte Santo di Roma, il cui esito evidenziava una lesione longitudinale del corpo e corno posteriore del menisco sinistro;
-in data 31.08.2021,
pertanto, si era sottoposto ad intervento chirurgico al menisco destro;
-l'attore è titolare della polizza sanitaria N. n. 4923298, contratta con UnipolSai S.p.A., con copertura di tutti i sinistri anche quelli subiti nel corso di attività sportive;
-tuttavia, la compagnia assicurativa si era rifiutata di corrispondere il chiesto risarcimento nonché di aderire all'invito alla negoziazione assistita.
1.1-Si è costituita UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ha contestato la domanda,
chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile e comunque infondata, mancando la prova
2 del nesso di causalità tra le lesioni e il dedotto infortunio sportivo, nonché dell'assenza di lesioni preesistenti.
1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova testimoniale e, all'esito, il giudice di prime cure ha disposto CTU medico legale.
Acquisito l'elaborato predisposto dall'ausiliario, il tribunale ha deciso con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui, è stata rigettata la domanda proposta dal
AN, per la fondamentale considerazione che: “all'esito della valutazione medico-
legale effettuata dal CTU non può ritenersi che le lesioni lamentate da AN siano in
nesso causale diretto con l'evento traumatico oggetto del presente giudizio”.
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato: “1.- VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 40 E 41 COD. PEN. E DELL'ART. 1223
COD. CIV. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA NATURA DEGENERATIVA DELLA
LESINIONE MENISCALE AI FINI RISARCITORI”.
Assume l'appellante che il primo giudice ha aderito acriticamente alle valutazioni del
CTU senza considerare che prima dell'evento del 5.7.2020 egli non aveva alcuna lesione meniscale e, dunque, lo scontro di gioco avvenuto durante la partita di calcetto ha costituito causa o al più concausa della determinazione della lesione.
Ha quindi errato il tribunale nell'escludere qualsiasi incidenza causale dell'evento traumatico patito, ritenendo che la lesione meniscale sarebbe stata determinata esclusivamente da cause degenerative pregresse, così riducendo la lesione del menisco a mera malattia, mentre, nell'ipotesi più sfavorevole per l'appellante, sarebbe al più
ravvisabile un concorso di più cause – naturali (pregresse e degenerative) ed esterne (lo scontro di gioco, quale causa violenta, esterna ed indipendente dalla volontà del danneggiato) – da valutare ai fini della causalità giuridica (e non materiale) e, quindi, ai
3 fini della determinazione della misura del danno risarcibile, comunque esistente ed accertato.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei suddetti motivi ed in
riforma della sentenza n. 9509/2023 emessa e depositata il 13.6.2023, dal Tribunale di
Roma, Sez. XII Civile, Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate, nel giudizio
di primo grado iscritto al n. R.G. 50107/2021, non notificata, così statuire: 1.- accertare
e dichiarare la fondatezza delle censure del presente atto, sia in fatto che in diritto, e
conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti materiali e
fisici, patrimoniali e non - in favore dell'istante causati dal sinistro n. 195850-2020 nella
misura che sarà precisata in corso di causa o in quella, diversa, maggiore o minore
ritenuta di giustizia, e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito, oltre
agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria, salva ulteriore
e più compiuta specificazione all'esito della rinnovazione della CTU medico-legale della
quale sin da ora se ne chiede formale ammissione;
2.- con vittoria di spese e compensi
professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato
che, a tal fine, si dichiara antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.
§2.1-Si è costituita UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art 342 c.p.c; nel merito ne ha chiesto il rigetto, riproponendo le contestazioni già svolte in primo grado.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.04.2025, per la quale successivamente ha disposto la trattazione scritta;
quindi, constatato il deposito di note scritte solo da parte della compagnia appellata, che in esse ha insistito per la decisione e
4 formulato le conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ha riservato il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§3-Va anzitutto rilevato il mancato deposito da parte dell'appellante delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e successivamente posta in trattazione scritta, con decreto comunicato alle parti il 21.03.2025, per cui devono comunque intendersi qui richiamate tutte le richieste precedentemente formulate dalla detta parte
(cfr. per tutte Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020).
L'appello, ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito.
In effetti, basterebbe al rigetto dell'appello già la considerazione del difetto di decisività
dell'unico articolato motivo di cui innanzi si è detto, siccome l'appellante non minimamente preso in considerazione l'altra ragione per la quale il tribunale ha rigettato la domanda in primo grado proposta: “Deve in ogni modo rilevarsi come in atti non siano
stati allegati né la scheda tecnica (che costituisce parte integrante del contratto) né il
modello T8010B2 richiamato dalla polizza e che pertanto per questo giudice non sarebbe
stato possibile stabilire il massimale previsto dalla polizza, il valore dei punti
eventualmente riconosciuti e l'eventuale franchigia prevista”, nulla avendo dedotto in proposito;
né tanto meno indicati come eventualmente prodotti i documenti segnalati mancanti e indispensabili alla prova delle somme richieste in pagamento.
Ad ogni modo, anche volendo analizzare la censura esposta nell'atto di appello, non si perviene a conclusioni dissimili, rimanendo non scalfita e da confermare la valutazione del primo giudice, ove ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'istante e l'evento traumatico oggetto giudizio.
Premessa la scarsa pertinenza dei riferimenti normativi dei quali parte appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione, deve precisarsi che oggetto di contestazione
5 è, essenzialmente, la condivisione delle valutazioni del CTU da parte del primo giudice,
il quale ha conseguentemente escluso la correlazione causale tra la lesione al menisco patita dal AN e l'evento traumatico che lo stesso adduce quale causa o quanto meno concausa della lesione stessa.
Va anche in questa sede ribadito che l'esame della documentazione prodotta dall'attore/appellante, nonché dell'istruttoria espletata in primo grado, non consente di ritenere che questi abbia assolto l'onere della prova su di sé gravante, in ragione dei principi generali rinvenibili anzitutto nel disposto dell'art. 2697 c.c., quanto alla correlazione tra l'evento e il danno riportato.
Appare al riguardo dirimente quanto evincibile dalla risonanza magnetica effettuata dal
AN il 7.7.2020, in seguito al trauma avvenuto durante la segnalata partita di calcetto,
in data 05.07.2020, correttamente valorizzata dal CTU, il quale, avvalsosi della consulenza specialistica radiologica del dottor Maurizio Tommaselli al fine di considerarne scrupolosamente le risultanze, con valutazione ineccepibile dal punto di vista medico-legale, ha affermato: “appare assolutamente indicativa la consulenza
radiologica effettuata in data 25 gennaio 2023 dal Dott. Maurizio Tommaselli, che ha
evidenziato nell'esame strumentale cui fu sottoposto il AN a due giorni dal riferito
trauma sportivo, la pressoché totale assenza di segni di radiologici di acuzie, sia a livello
osseo dove viene descritta l'assenza di edema della spongiosa ossea, sia attorno alle
fibrocartilagini meniscali, con assenza segni di edema perilesionale. A maggior riprova
di quanto sopra, viene infine segnalata l'assenza di un significativo versamento fluido
intra-articolare. L'assenza di segni radiologici evidenti di un trauma contusivo
significativo, in una indagine radiologica di II livello come la Risonanza Magnetica,
effettuata a 48 ore di distanza dal riferito evento traumatico, permette di affermare con
ragionevole certezza che non sia stato il riferito trauma sportivo a determinare la lesione
6 meniscale che ha portato all'intervento chirurgico ma che l'etiologia di tale lesione sia
di natura degenerativa”.
Sconfessata la rilevanza probatoria dell'esame clinico allegato dall'appellante, che, anzi,
smentisce la ricostruzione dei fatti dallo stesso prospettata, escludendo che lo scontro avvenuto durante la partita di calcetto abbia provocato la lesione al menisco posta a fondamento della domanda risarcitoria, si osserva altresì che l'appellante non ha allegato altre prove utili a fondamento della propria richiesta, neppure nel senso di poter determinare che il ridetto scontro sia stato concausa della lesione.
Difatti, il CTU ha rilevato che “Dopo attenta lettura degli atti presenti all'interno del
fascicolo processuale è possibile affermare come la vicenda clinica del Signor AN,
anche in considerazione dall'esigua documentazione clinica esibita, verta quasi
esclusivamente sulle dichiarazioni della parte attrice, circa il riferito trauma del
ginocchio destro avvenuto nel corso della partita di calcetto del 5 luglio, da cui sarebbe
scaturita la lesione meniscale che lo ha portato al tavolo operatorio. Si sottolinea al
riguardo, infatti, che in assenza di un verbale di Pronto Soccorso, l'unica certificazione
medica presente in atti sia quella specialistica ortopedica (certificato del Dott. Ticca del
09.07.2020) che, non riporta, di fatto, alcuna obiettività clinica”.
Pertanto, l'affermazione dell'appellante, secondo cui egli senza il dedotto evento traumatico non avrebbe subito la lesione del menisco – a prescindere dalla presunta natura degenerativa – e tale lesione non si sarebbe manifestata con le conseguenze correlate al decorso operatorio e clinico documentato in atti, rimane mera asserzione difensiva, non supportata da alcuna prova oggettiva e come tale non idonea a sovvertire la valutazione compiuta in prime cure.
§3.1-L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7 Quanto poi alle spese di lite di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 962,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 9509/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 13.06.2023, proposto da:
CO AN (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso C.F._1
Spada (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. - P.IVA - R.E.A. P.IVA_1 P.IVA_2
511469), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
D'Ercole (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellata
All'udienza cartolare del 10.04.2025 ha discusso la causa e rassegnato le sue conclusioni,
insistendo per la decisione, solo la parte appellata, come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 §1-In primo grado AN CO ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., chiedendo di: “condannare la convenuta al
risarcimento dei danni tutti materiali e fisici, patrimoniali e non - in favore dell'istante
causati dal sinistro n. 195850-2020 nella misura che sarà precisata in corso di causa o
in quella, diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, e comunque nell'ambito della
competenza del giudice adito, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla
svalutazione monetaria, salva ulteriore e più compiuta specificazione all'esito della
espletanda CTU medico-legale della quale sin da ora se ne chiede formale ammissione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore
dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara ex art. 93 cpc antistatario”.
L'attore ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste che: -in data 05.07.2020,
durante una partita di calcetto tenutasi in Roma presso il Tennis Club Parioli, sito in largo
U. de Morpurgo n. 2, a seguito di uno scontro di gioco, avvertiva un improvviso acuto dolore al ginocchio destro, che gli impediva di terminare la partita;
-in data 07.07.2020,
persistendo il dolore al ginocchio, si era sottoposto a risonanza magnetica, presso il centro specialistico radiologico Monte Santo di Roma, il cui esito evidenziava una lesione longitudinale del corpo e corno posteriore del menisco sinistro;
-in data 31.08.2021,
pertanto, si era sottoposto ad intervento chirurgico al menisco destro;
-l'attore è titolare della polizza sanitaria N. n. 4923298, contratta con UnipolSai S.p.A., con copertura di tutti i sinistri anche quelli subiti nel corso di attività sportive;
-tuttavia, la compagnia assicurativa si era rifiutata di corrispondere il chiesto risarcimento nonché di aderire all'invito alla negoziazione assistita.
1.1-Si è costituita UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ha contestato la domanda,
chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile e comunque infondata, mancando la prova
2 del nesso di causalità tra le lesioni e il dedotto infortunio sportivo, nonché dell'assenza di lesioni preesistenti.
1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova testimoniale e, all'esito, il giudice di prime cure ha disposto CTU medico legale.
Acquisito l'elaborato predisposto dall'ausiliario, il tribunale ha deciso con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui, è stata rigettata la domanda proposta dal
AN, per la fondamentale considerazione che: “all'esito della valutazione medico-
legale effettuata dal CTU non può ritenersi che le lesioni lamentate da AN siano in
nesso causale diretto con l'evento traumatico oggetto del presente giudizio”.
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato: “1.- VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 40 E 41 COD. PEN. E DELL'ART. 1223
COD. CIV. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA NATURA DEGENERATIVA DELLA
LESINIONE MENISCALE AI FINI RISARCITORI”.
Assume l'appellante che il primo giudice ha aderito acriticamente alle valutazioni del
CTU senza considerare che prima dell'evento del 5.7.2020 egli non aveva alcuna lesione meniscale e, dunque, lo scontro di gioco avvenuto durante la partita di calcetto ha costituito causa o al più concausa della determinazione della lesione.
Ha quindi errato il tribunale nell'escludere qualsiasi incidenza causale dell'evento traumatico patito, ritenendo che la lesione meniscale sarebbe stata determinata esclusivamente da cause degenerative pregresse, così riducendo la lesione del menisco a mera malattia, mentre, nell'ipotesi più sfavorevole per l'appellante, sarebbe al più
ravvisabile un concorso di più cause – naturali (pregresse e degenerative) ed esterne (lo scontro di gioco, quale causa violenta, esterna ed indipendente dalla volontà del danneggiato) – da valutare ai fini della causalità giuridica (e non materiale) e, quindi, ai
3 fini della determinazione della misura del danno risarcibile, comunque esistente ed accertato.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei suddetti motivi ed in
riforma della sentenza n. 9509/2023 emessa e depositata il 13.6.2023, dal Tribunale di
Roma, Sez. XII Civile, Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate, nel giudizio
di primo grado iscritto al n. R.G. 50107/2021, non notificata, così statuire: 1.- accertare
e dichiarare la fondatezza delle censure del presente atto, sia in fatto che in diritto, e
conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti materiali e
fisici, patrimoniali e non - in favore dell'istante causati dal sinistro n. 195850-2020 nella
misura che sarà precisata in corso di causa o in quella, diversa, maggiore o minore
ritenuta di giustizia, e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito, oltre
agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria, salva ulteriore
e più compiuta specificazione all'esito della rinnovazione della CTU medico-legale della
quale sin da ora se ne chiede formale ammissione;
2.- con vittoria di spese e compensi
professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato
che, a tal fine, si dichiara antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.
§2.1-Si è costituita UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art 342 c.p.c; nel merito ne ha chiesto il rigetto, riproponendo le contestazioni già svolte in primo grado.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.04.2025, per la quale successivamente ha disposto la trattazione scritta;
quindi, constatato il deposito di note scritte solo da parte della compagnia appellata, che in esse ha insistito per la decisione e
4 formulato le conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ha riservato il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§3-Va anzitutto rilevato il mancato deposito da parte dell'appellante delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e successivamente posta in trattazione scritta, con decreto comunicato alle parti il 21.03.2025, per cui devono comunque intendersi qui richiamate tutte le richieste precedentemente formulate dalla detta parte
(cfr. per tutte Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020).
L'appello, ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito.
In effetti, basterebbe al rigetto dell'appello già la considerazione del difetto di decisività
dell'unico articolato motivo di cui innanzi si è detto, siccome l'appellante non minimamente preso in considerazione l'altra ragione per la quale il tribunale ha rigettato la domanda in primo grado proposta: “Deve in ogni modo rilevarsi come in atti non siano
stati allegati né la scheda tecnica (che costituisce parte integrante del contratto) né il
modello T8010B2 richiamato dalla polizza e che pertanto per questo giudice non sarebbe
stato possibile stabilire il massimale previsto dalla polizza, il valore dei punti
eventualmente riconosciuti e l'eventuale franchigia prevista”, nulla avendo dedotto in proposito;
né tanto meno indicati come eventualmente prodotti i documenti segnalati mancanti e indispensabili alla prova delle somme richieste in pagamento.
Ad ogni modo, anche volendo analizzare la censura esposta nell'atto di appello, non si perviene a conclusioni dissimili, rimanendo non scalfita e da confermare la valutazione del primo giudice, ove ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'istante e l'evento traumatico oggetto giudizio.
Premessa la scarsa pertinenza dei riferimenti normativi dei quali parte appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione, deve precisarsi che oggetto di contestazione
5 è, essenzialmente, la condivisione delle valutazioni del CTU da parte del primo giudice,
il quale ha conseguentemente escluso la correlazione causale tra la lesione al menisco patita dal AN e l'evento traumatico che lo stesso adduce quale causa o quanto meno concausa della lesione stessa.
Va anche in questa sede ribadito che l'esame della documentazione prodotta dall'attore/appellante, nonché dell'istruttoria espletata in primo grado, non consente di ritenere che questi abbia assolto l'onere della prova su di sé gravante, in ragione dei principi generali rinvenibili anzitutto nel disposto dell'art. 2697 c.c., quanto alla correlazione tra l'evento e il danno riportato.
Appare al riguardo dirimente quanto evincibile dalla risonanza magnetica effettuata dal
AN il 7.7.2020, in seguito al trauma avvenuto durante la segnalata partita di calcetto,
in data 05.07.2020, correttamente valorizzata dal CTU, il quale, avvalsosi della consulenza specialistica radiologica del dottor Maurizio Tommaselli al fine di considerarne scrupolosamente le risultanze, con valutazione ineccepibile dal punto di vista medico-legale, ha affermato: “appare assolutamente indicativa la consulenza
radiologica effettuata in data 25 gennaio 2023 dal Dott. Maurizio Tommaselli, che ha
evidenziato nell'esame strumentale cui fu sottoposto il AN a due giorni dal riferito
trauma sportivo, la pressoché totale assenza di segni di radiologici di acuzie, sia a livello
osseo dove viene descritta l'assenza di edema della spongiosa ossea, sia attorno alle
fibrocartilagini meniscali, con assenza segni di edema perilesionale. A maggior riprova
di quanto sopra, viene infine segnalata l'assenza di un significativo versamento fluido
intra-articolare. L'assenza di segni radiologici evidenti di un trauma contusivo
significativo, in una indagine radiologica di II livello come la Risonanza Magnetica,
effettuata a 48 ore di distanza dal riferito evento traumatico, permette di affermare con
ragionevole certezza che non sia stato il riferito trauma sportivo a determinare la lesione
6 meniscale che ha portato all'intervento chirurgico ma che l'etiologia di tale lesione sia
di natura degenerativa”.
Sconfessata la rilevanza probatoria dell'esame clinico allegato dall'appellante, che, anzi,
smentisce la ricostruzione dei fatti dallo stesso prospettata, escludendo che lo scontro avvenuto durante la partita di calcetto abbia provocato la lesione al menisco posta a fondamento della domanda risarcitoria, si osserva altresì che l'appellante non ha allegato altre prove utili a fondamento della propria richiesta, neppure nel senso di poter determinare che il ridetto scontro sia stato concausa della lesione.
Difatti, il CTU ha rilevato che “Dopo attenta lettura degli atti presenti all'interno del
fascicolo processuale è possibile affermare come la vicenda clinica del Signor AN,
anche in considerazione dall'esigua documentazione clinica esibita, verta quasi
esclusivamente sulle dichiarazioni della parte attrice, circa il riferito trauma del
ginocchio destro avvenuto nel corso della partita di calcetto del 5 luglio, da cui sarebbe
scaturita la lesione meniscale che lo ha portato al tavolo operatorio. Si sottolinea al
riguardo, infatti, che in assenza di un verbale di Pronto Soccorso, l'unica certificazione
medica presente in atti sia quella specialistica ortopedica (certificato del Dott. Ticca del
09.07.2020) che, non riporta, di fatto, alcuna obiettività clinica”.
Pertanto, l'affermazione dell'appellante, secondo cui egli senza il dedotto evento traumatico non avrebbe subito la lesione del menisco – a prescindere dalla presunta natura degenerativa – e tale lesione non si sarebbe manifestata con le conseguenze correlate al decorso operatorio e clinico documentato in atti, rimane mera asserzione difensiva, non supportata da alcuna prova oggettiva e come tale non idonea a sovvertire la valutazione compiuta in prime cure.
§3.1-L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7 Quanto poi alle spese di lite di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 962,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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