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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3379/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 111 nello studio dell'avv. Arturo Mazzei che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
E
in persona del procuratore speciale in Controparte_2 Controparte_3
qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, elettivamente domiciliato in Sarno alla via Laudisio n. 37 presso lo studio dell'avv. Ugo D'Angelo , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto.
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 il ricorrente esponeva che in data 10.06.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249006263570000 per l'importo di euro 2.278,19, in riferimento all' avviso di addebito n. 40020150000179213000 , avente ad oggetto contributi IVS e sanzioni per l'anno 2000 .
Il ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto alcuna notifica dell'avviso di addebito sopra indicato e che il credito ad esso relativo risultava prescritto. Tanto esposto, concludeva chiedendo al giudice adito di “In via preliminare, disporre, inaudita altera parte, l'immediata sospensione delle cartelle di pagamento n. 40020150000179213000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi
9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel merito, accertare e dichiarare nulle e/o comunque prive di qualsivoglia efficacia la cartella di pagamento n. 40020150000179213000 essendo le stessa nulle ed inefficacie, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato oltre che l'intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n.689; Dichiararsi
l'estinzione del diritto di credito, sia per contributi che per sanzioni, per intervenuta prescrizione quinquennale. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, disporsi comunque la riduzione delle somme dovute a titolo di sanzioni secondo i parametri dettati dalla legge 23.12.2000 n. 388; Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
Iva e Cnpa”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in via preliminare la sua carenza di legittimazione passiva, atteso tra l'altro
[...] che l'opposizione aveva ad oggetto un avviso di addebito emesso e notificato dall'INPS; in subordine eccepiva la piena sussistenza del credito in quanto l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato interrompendo i termini di prescrizione, ed allo stesso erano seguiti ulteriori atti interruttivi della prescrizione così come previsti dalla legge.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese, specificando che era infondata l'eccezione di prescrizione: l'avviso di addebito era stato notificato il 25.5.2015 e non opposto: il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dopo 40 giorni, ovvero dal termine concesso per effettuare il pagamento della contribuzione dovuta.
Il giudice, con decreto del 1.7.2024, fissava udienza al 16.1.2025 per la trattazione della controversia.
In tale data, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art. 16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_4 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una specifica Controparte_2 doglianza sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva convenendo in giudizio l'ente impositore.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso
.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l'INPS ha documentato di aver ritualmente notificato l'.avviso di addebito n. 40020150000179213000 in data 25.05.2015.
Si evidenzia che a norma dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60 D.P.R. n.600/1973 (Cass. sent. 05.04.2012 n.15746/12, sent. 27.05.2011 n.11708, sent. 19.06.2009 n.14327; Comm. trib. prov.le Salerno sent. n.202/13/10, n.510/18/10 n.576/13/11, n.464/12/11, n.499/08/11, n.104/14/13,
n.108/18/13, n.109/18/13, n.40/2/13, n.110/18/13, n.129/18/13, n.130/18/13, n.131/18/13,
n.272/13/13, n.531/06/13, n.533/06/13, n.3635/8/14, n.4500/13/14, n.1936/6/15, n.2305/13/15,
n.5276/14/16; Comm. trib. prov.le Genova, sez. I°, sent. 16.11.2004, n.496; Comm. Trib. Reg. Napoli
Sez. Salerno sent. n.8805/5/16, n.7986/12/16, n.143/04/12, n.285/01/12, n.391/02/12, n.392/02/13,
n.609/04/12, n.05/04/13, n.175/05/13, n.222/5/13, n.223/5/13, n.225/5/13, n.720/4/13, n.385/09/13, n.386/09/13, n.387/09/13, n.3965/04/14, n.7587/12/14; Comm. trib. centr., sez. IV°, sent. 01.02.1988
n.994).
Infatti “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale, può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. ord. n.31304/18 e n.31305/18, sent. n.4275/18, Ord.
n.16211/18, sent. n.802/18, n.28399/17, n.25219/17, n.1304/17, n.23511/16, n.20497/16, 16.10.15
n.20984, 0rd. 13.05.15 n.9751, sent. 24.3.15 n.5898, 24.7.2014 n.16949, 19.03.2014 n.6395; C.A.
Salerno Sez. Lavoro n.1173/14; Trib. Salerno sez. Lavoro sent. n.3855/15, n.79/15; ez. CP_5
Salerno sent. n.9658/9/14, n.1943/12/15, n.9741/12/15, n.3412/12/16, n.3782/4/16; CP_6
sent. n.608/4/15).
Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica (Trib. Salerno Sez. Lav. sent. 13.10.2011 n.4403; CTR Napoli sez . Salerno n.198/5/13). La possibilità di avvalersi di siffatto mezzo non è lesivo dei diritti del destinatario, tanto che lo stesso è stato ritenuto perfettamente legittimo anche in tema di atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello in materia tributaria (Cass. sent. 19.06.2009 n.
14327).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che l'INPS ha pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che, nell'ipotesi in cui ci si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio di plico chiuso contenente l'avviso di addebito, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26 -comma I°- D.P.R. n.602/73 (Cass.
n.23511/16, n.3254/16, n.21558/15, n.16949/14, n.11708/11).
La normativa, pertanto, non prevede la compilazione di alcun relata di notifica (Cass. sent. n.4275/18,
n.20497/16, n.5898/15; CTR Napoli Sez. Salerno n.242/5/13, 243/5/13) . Inoltre, non può essere invocata la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I° co., II parte, L. n.
890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, disponendo -in deroga a quanto dalla medesima legge dettato- che la notificazione è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme .
Gli avvisi di ricevimento prodotti in atti hanno natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso (Cass. S.U. sent. n.9962/2010, Cass. sent. n.11708/11, Cass. n.15746/12, Cass. ord.
n.2486/18, n.31304/18 e n.31305/18; Trib. Salerno Sez. Lavoro sent. nn.3137/11, 3152/11, 3666/11,
3691/11; Trib. Napoli Sez. Lavoro sent. n.16508/11; Comm. Trib. Reg. Napoli Sez. Salerno sent.
n.609/04/12), e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, perché tale è quello di cui si è avvalso l'INPS, nessun altro adempimento grava a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (Cass. sent. n.17248/17, sent. n.14834/17, ord.
n.14822/17, sent. n.23511/16, n.9246/15, n.11708/11, n.15798/10 e n.26572/07,) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 19.09.2012 n.15746). Ne consegue che nessuna norma impone di indicare le generalità della persona cui è consegnato l'atto né di curare che la firma sia apposta in maniera intellegibile (Cass. 05.04.2012 n.15746, Cass. sent. 27.05.2011 n.11708, Cass. S.U. sent. 27.04.2010
n.9962). La validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale rimane subordinata solo alla consegna nei luoghi del destinatario. Pertanto, dimostrata attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Infondato , inoltre , è anche il motivo di opposizione che investe il merito della pretesa contributiva .
L'opposizione è infatti qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il signor eccepisce l'inesistenza del credito portato nell'avviso di addebito per intervenuta Parte_1
presrizione.
Orbene, nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione. (Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio dell'atto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa dell'ente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti dell'esame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
L'opposizione , tuttavia , va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza anche con riferimento ai motivi che investono la sussistenza stessa del credito .
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass.,
n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale
(comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica dell'avviso di addebito menzionato nell'atto di intimazione, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nei suddetti atti . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che l'avviso addebito menzionato nell'atto di intimazione è stato regolarmente notificato all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica dell'AVA, ma , nella specie , così non è .
Ed infatti , nel costituirsi in giudizio , l' ha documentato di aver Controparte_2
interrotto i termini prescrizionali con la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza in data
21.02.2019, dell'intimazione di pagamento n. 10020189005097847000, relativa all'avviso di addebito n. 40020150000179213000 notificato il 25.05.2015.
Inoltre ha documentato di aver notificato una ulteriore intimazione di pagamento (n.
10020239002327061000), sempre relativa all'avviso di addebito n. 40020150000179213000 in data
04.08.2023 , sicchè alla data di notifica della attuale intimazione di pagamento non risultava maturata alcuna prescrizione .
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 213,00 in favore dell'INPS e in € 213,00 in favore dell' , oltre rimborso spese Controparte_2
generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Salerno, 16 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei OT , dott. Tommaso Amoresano e Stefano De Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3379/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 111 nello studio dell'avv. Arturo Mazzei che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
E
in persona del procuratore speciale in Controparte_2 Controparte_3
qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, elettivamente domiciliato in Sarno alla via Laudisio n. 37 presso lo studio dell'avv. Ugo D'Angelo , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto.
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 il ricorrente esponeva che in data 10.06.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249006263570000 per l'importo di euro 2.278,19, in riferimento all' avviso di addebito n. 40020150000179213000 , avente ad oggetto contributi IVS e sanzioni per l'anno 2000 .
Il ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto alcuna notifica dell'avviso di addebito sopra indicato e che il credito ad esso relativo risultava prescritto. Tanto esposto, concludeva chiedendo al giudice adito di “In via preliminare, disporre, inaudita altera parte, l'immediata sospensione delle cartelle di pagamento n. 40020150000179213000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi
9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel merito, accertare e dichiarare nulle e/o comunque prive di qualsivoglia efficacia la cartella di pagamento n. 40020150000179213000 essendo le stessa nulle ed inefficacie, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato oltre che l'intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n.689; Dichiararsi
l'estinzione del diritto di credito, sia per contributi che per sanzioni, per intervenuta prescrizione quinquennale. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, disporsi comunque la riduzione delle somme dovute a titolo di sanzioni secondo i parametri dettati dalla legge 23.12.2000 n. 388; Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
Iva e Cnpa”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in via preliminare la sua carenza di legittimazione passiva, atteso tra l'altro
[...] che l'opposizione aveva ad oggetto un avviso di addebito emesso e notificato dall'INPS; in subordine eccepiva la piena sussistenza del credito in quanto l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato interrompendo i termini di prescrizione, ed allo stesso erano seguiti ulteriori atti interruttivi della prescrizione così come previsti dalla legge.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese, specificando che era infondata l'eccezione di prescrizione: l'avviso di addebito era stato notificato il 25.5.2015 e non opposto: il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dopo 40 giorni, ovvero dal termine concesso per effettuare il pagamento della contribuzione dovuta.
Il giudice, con decreto del 1.7.2024, fissava udienza al 16.1.2025 per la trattazione della controversia.
In tale data, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art. 16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_4 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una specifica Controparte_2 doglianza sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva convenendo in giudizio l'ente impositore.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso
.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l'INPS ha documentato di aver ritualmente notificato l'.avviso di addebito n. 40020150000179213000 in data 25.05.2015.
Si evidenzia che a norma dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60 D.P.R. n.600/1973 (Cass. sent. 05.04.2012 n.15746/12, sent. 27.05.2011 n.11708, sent. 19.06.2009 n.14327; Comm. trib. prov.le Salerno sent. n.202/13/10, n.510/18/10 n.576/13/11, n.464/12/11, n.499/08/11, n.104/14/13,
n.108/18/13, n.109/18/13, n.40/2/13, n.110/18/13, n.129/18/13, n.130/18/13, n.131/18/13,
n.272/13/13, n.531/06/13, n.533/06/13, n.3635/8/14, n.4500/13/14, n.1936/6/15, n.2305/13/15,
n.5276/14/16; Comm. trib. prov.le Genova, sez. I°, sent. 16.11.2004, n.496; Comm. Trib. Reg. Napoli
Sez. Salerno sent. n.8805/5/16, n.7986/12/16, n.143/04/12, n.285/01/12, n.391/02/12, n.392/02/13,
n.609/04/12, n.05/04/13, n.175/05/13, n.222/5/13, n.223/5/13, n.225/5/13, n.720/4/13, n.385/09/13, n.386/09/13, n.387/09/13, n.3965/04/14, n.7587/12/14; Comm. trib. centr., sez. IV°, sent. 01.02.1988
n.994).
Infatti “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale, può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. ord. n.31304/18 e n.31305/18, sent. n.4275/18, Ord.
n.16211/18, sent. n.802/18, n.28399/17, n.25219/17, n.1304/17, n.23511/16, n.20497/16, 16.10.15
n.20984, 0rd. 13.05.15 n.9751, sent. 24.3.15 n.5898, 24.7.2014 n.16949, 19.03.2014 n.6395; C.A.
Salerno Sez. Lavoro n.1173/14; Trib. Salerno sez. Lavoro sent. n.3855/15, n.79/15; ez. CP_5
Salerno sent. n.9658/9/14, n.1943/12/15, n.9741/12/15, n.3412/12/16, n.3782/4/16; CP_6
sent. n.608/4/15).
Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica (Trib. Salerno Sez. Lav. sent. 13.10.2011 n.4403; CTR Napoli sez . Salerno n.198/5/13). La possibilità di avvalersi di siffatto mezzo non è lesivo dei diritti del destinatario, tanto che lo stesso è stato ritenuto perfettamente legittimo anche in tema di atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello in materia tributaria (Cass. sent. 19.06.2009 n.
14327).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che l'INPS ha pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che, nell'ipotesi in cui ci si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio di plico chiuso contenente l'avviso di addebito, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26 -comma I°- D.P.R. n.602/73 (Cass.
n.23511/16, n.3254/16, n.21558/15, n.16949/14, n.11708/11).
La normativa, pertanto, non prevede la compilazione di alcun relata di notifica (Cass. sent. n.4275/18,
n.20497/16, n.5898/15; CTR Napoli Sez. Salerno n.242/5/13, 243/5/13) . Inoltre, non può essere invocata la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I° co., II parte, L. n.
890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, disponendo -in deroga a quanto dalla medesima legge dettato- che la notificazione è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme .
Gli avvisi di ricevimento prodotti in atti hanno natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso (Cass. S.U. sent. n.9962/2010, Cass. sent. n.11708/11, Cass. n.15746/12, Cass. ord.
n.2486/18, n.31304/18 e n.31305/18; Trib. Salerno Sez. Lavoro sent. nn.3137/11, 3152/11, 3666/11,
3691/11; Trib. Napoli Sez. Lavoro sent. n.16508/11; Comm. Trib. Reg. Napoli Sez. Salerno sent.
n.609/04/12), e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, perché tale è quello di cui si è avvalso l'INPS, nessun altro adempimento grava a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (Cass. sent. n.17248/17, sent. n.14834/17, ord.
n.14822/17, sent. n.23511/16, n.9246/15, n.11708/11, n.15798/10 e n.26572/07,) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 19.09.2012 n.15746). Ne consegue che nessuna norma impone di indicare le generalità della persona cui è consegnato l'atto né di curare che la firma sia apposta in maniera intellegibile (Cass. 05.04.2012 n.15746, Cass. sent. 27.05.2011 n.11708, Cass. S.U. sent. 27.04.2010
n.9962). La validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale rimane subordinata solo alla consegna nei luoghi del destinatario. Pertanto, dimostrata attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Infondato , inoltre , è anche il motivo di opposizione che investe il merito della pretesa contributiva .
L'opposizione è infatti qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il signor eccepisce l'inesistenza del credito portato nell'avviso di addebito per intervenuta Parte_1
presrizione.
Orbene, nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione. (Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio dell'atto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa dell'ente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti dell'esame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
L'opposizione , tuttavia , va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza anche con riferimento ai motivi che investono la sussistenza stessa del credito .
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass.,
n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale
(comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica dell'avviso di addebito menzionato nell'atto di intimazione, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nei suddetti atti . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che l'avviso addebito menzionato nell'atto di intimazione è stato regolarmente notificato all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica dell'AVA, ma , nella specie , così non è .
Ed infatti , nel costituirsi in giudizio , l' ha documentato di aver Controparte_2
interrotto i termini prescrizionali con la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza in data
21.02.2019, dell'intimazione di pagamento n. 10020189005097847000, relativa all'avviso di addebito n. 40020150000179213000 notificato il 25.05.2015.
Inoltre ha documentato di aver notificato una ulteriore intimazione di pagamento (n.
10020239002327061000), sempre relativa all'avviso di addebito n. 40020150000179213000 in data
04.08.2023 , sicchè alla data di notifica della attuale intimazione di pagamento non risultava maturata alcuna prescrizione .
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 213,00 in favore dell'INPS e in € 213,00 in favore dell' , oltre rimborso spese Controparte_2
generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Salerno, 16 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei OT , dott. Tommaso Amoresano e Stefano De Martino