Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( P. , Parte_1 PartitaIVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Nicola Massafra e Avv. Maria Raffaella Adilardi presso i medesimi elettivamente domiciliata in Roma Viale Bruno Buozzi 59 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( P. IVA Controparte_1
) con il patrocinio degli Avv.ti Giulio Martin Ciccarone e Avv. Cristiana P.IVA_2
Bruognolo elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei medesimi per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
In esito alla trattazione ex art. 127 ter cpc della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2019, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 312/2019, RG 727/2019 ,emesso dal Tribunale di Latina
1
complessivo di € 47.617,91 oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su fatture di fornitura servizi di pulizia.
A sostegno dell'opposizione si deduceva che il non aveva mai inviato il CP_1
dettaglio delle ore lavorate e che gli importi indicati nelle fatture non apparivano corrispondere alle ore effettivamente impiegate per la pulizia degli uffici;
veniva inoltre eccepito che il servizio non risultava correttamente svolto come da contestazioni dell'opponente rimaste prive di riscontro, tanto è vero che non risultavano richieste di pagamento delle fatture emesse. Veniva pertanto contestata la sussistenza di valida prova scritta in ordine al credito azionato monitoriamente ed eccepita la prescrizione almeno con riferimento alle fatture emesse fino al 10 marzo 2014 stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc e la mancanza di atti interruttivi.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendone il carattere generico stante, la regolare esecuzione del rapporto a far data dal 2005, rapporto non contestato dall'opponente.
In particolare si precisava che dal 2005 al 2008 il servizio di pulizie era stato svolto dal in favore della in persona del suo legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante p.t. Sig. coniuge della Sig.ra legale Persona_1 Persona_2
rappresentante della e che dal 2009 al 2014 il servizio di pulizie reso dal Parte_1
proseguiva in favore della attuale opponente, giusta Controparte_1 Parte_1
comunicazione del 30.01.2009 della inviata al Parte_2 CP_1
si esponeva inoltre che dal 2015 il rapporto contrattuale proseguiva fra il
[...]
e la giusta comunicazione del 30.01.2015 inviata dal CP_2 Parte_1 CP_1
alla .
[...] Parte_1
Parte opposta inoltre deduceva che i servizi come indicati in ciascuna delle fatture inviate a venivano resi in due appalti, l'uno presso gli studi televisivi della medesima in Pt_1
Ardea alla Via Laurentina Km. 27,15 l'altro presso altro Studio indicato dalla sito Pt_1
in Tor San Lorenzo e che gli stessi venivano effettuati dal per il tramite Controparte_1
delle sue consorziate e e del personale impiegato Controparte_3 Controparte_4
presso le medesime. Venivano depositati a sostegno gli scambi degli email tra gli uffici amministrativi del e gli uffici amministrativi della avente ad Controparte_1 Pt_1
oggetto la programmazione delle attività, la pattuizione dei servizi di pulizie integrativi nonché quelle con le quali, con cadenza mensile, il inviava a che Controparte_1 Pt_1
non le aveva mai contestate, le fatture relative ai servizi resi. Si precisava inoltre che in
2 allegato a ciascuna delle suddette fatture risultava prospetto riepilogativo contenente il dettaglio dei servizi fatturati quali il luogo del servizio, il nominativo del personale impiegato, le ore lavorate ed il costo applicato, una scheda mensile sottoscritta anche dal referente di presso l'appalto, attestante, per ogni giorno di servizio, l'inizio e la fine Pt_1 delle attività di pulizia presso l'appalto, evidenziando che alcune di tali schede, nel corso degli anni, risultano essere state emesse su carta intestata della opponente e trasmesse a mezzo fax al . CP_1
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc parte opposta chiedeva di condannare l'opponente alla maggior somma, integrata dagli importi di cui alle fatture emesse nell'anno 2011 per Euro 56.225,28 o somma diversa ritenuta di giustizia.
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione ex art. 127 ter cpc della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
3 Quanto al valore probatorio della fattura, secondo i principi generali, ( Cass. 18 aprile
2018 n. 9542; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Deve tuttavia richiamarsi quando da ultimo affermato ( Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio
2024, n. 3581): “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” ( conforme Cass. n.
35870 del 06/12/2022; n. 2211 del 25/01/2022), con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. n. 1444 del 15/01/2024; n. 1972 del 23/01/2023; n. 2514 del 27/01/2022; n. 128 del 04/01/2022;
n. 35171 del 18/11/2021; n. 29176 del 20/10/2021).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale ma si è limitata ad una contestazione generica circa l'entità delle prestazioni e la qualità delle stesse. Risulta contestata dall'opponente la riferibilità alla della Parte_1
corrispondenza mail inviata all'indirizzo da parte del Email_1 CP_1
laddove risulta risulta confermato a mezzo di prova orale ( teste di parte opposta Tes_1
) che risultava quello di riferimento per la opponente, stesso indirizzo dal quale risulta trasmessa la mail del 30 gennaio 2009 con la quale si chiedeva che la fatturazione fino ad allora avvenuta nei confronti del a partire dal 1 gennaio Parte_2
2009 per servizi di pulizia del fosse intestata alla stesso indirizzo CP_1 Parte_1
dal quale venne trasmesso al il contratto per servizi aggiuntivi sottoscritto dalla CP_1
[... del 2 dicembre 2014, con sottoscrizione in calce per l'opponente che non risulta Pt_3
disconosciuta; al medesimo indirizzo risultano trasmesse le fatture per i servizi resi da dicembre 2013 a dicembre 2014 ( come da allegati alla comparsa di costituzione).
Di converso, la parte opposta ha depositato a corredo delle fatture azionate monitoriamente il prospetto riepilogativo con il dettaglio delle ore lavorate tramite il personale delle cooperative incaricate dal , firmato dai lavoratori. CP_1
Ne consegue che debba ritenersi raggiunta la prova del credito ingiunto ma deve tuttavia accogliersi l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente.
Il opposto ha agito monitoriamente per il pagamento di fatture emesse dal 31 CP_1
gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 per servizi di pulizia;
parte opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture emesse fino al 10 marzo 2014 per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 in materia di obbligazioni periodiche o di durata attesa la notifica del decreto ingiuntivo in data 10 marzo 2019.
Esaminando la documentazione in atti, tenuto conto che le prestazioni esposte nelle fatture hanno specifico riferimento a cadenza periodica mensile ovvero ad obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ciò fa ritenere applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi.
Ne consegue che, stante il mancato deposito di atti interrutivi, debba ritenersi prescritto il credito fino alla fattura n. 66 del 28 febbraio 2024, senza che possa annettersi efficacia interruttiva al solo deposito del ricorso per ingiunzione.
Si afferma infatti pacificamente ( da ultimo Cass. 23 settembre 2022 n. 27944) che l'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla
«notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato. Il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice prima e indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può pertanto considerarsi idoneo a produrre il dedotto effetto interruttivo.
Pertanto, risulta non prescritto il credito portato dalle seguenti fatture:
Fattura n. 103 del 31.03.2014 per l'importo di € 911,71 Fattura n. 137 del 30.04.2014 per l'importo di € 888,77 Fattura n. 176 del 31.05.2014 per l'importo di € 865,83 Fattura n.
5 225 del 30.06.2014 per l'importo di € 877,30 Fattura n. 257 del 31.07.2014 per l'importo di € 991,98 Fattura n. 296 del 31.08.2014 per l'importo di € 280,97 Fattura n. 332 del
30.09.2014 per l'importo di € 905,97 Fattura n. 373 del 31.10.2014 per l'importo di €
991,98 Fattura n. 410 del 30.11.2014 per l'importo di € 900,24 Fattura n. 448 del
31.12.2014 per l'importo di € 1.151,44,per un totale di € 8.766,19.
Ne consegue che in accoglimento della opposizione il decreto ingiuntivo opposta debba essere revocato e la condannata al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della minor somma di €8.766,19. oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole fatture al saldo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, le spese di lite devono compensarsi al 50%, stante la soccombenza sulla pretesa creditoria e devono liquidarsi sulla base del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_1
pagamento in favore del della somma di € 8.799,19 oltre Controparte_1
interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole fatture al saldo;
c) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare Parte_1
in favore del al 50% le spese del presente giudizio, con Controparte_1
compensazione della metà, liquidate in tale forma dimidiata, in favore del nella somma di € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario, CPA ed IVA .
Così deciso in Latina, il 1 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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