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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/05/2024, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2472/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIOSI SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 14 20100 MILANO presso il difensore Avv. FRANCIOSI SIMONA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA PETRARCA 20 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI
BENEDETTA MARTA,
pagina 1 di 32 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIA PETRARCA 20 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI
BENEDETTA MARTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. TE
), elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 20 20123 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI BENEDETTA MARTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1448/2023 emessa dal
Tribunale di Milano all'esito del procedimento R.G.NR. 36516/2019 depositata in cancelleria in data 23.02.2023, contrariis rejectis, così giudicare
IN RITO IN VIA PREGIUDIZIALE:
accertata la tardività dell'opposizione a D.I. proposta dagli Avv.ti e CP_1 CP_2
personalmente e quali legali rappresentanti di , TE CP_3
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente, dichiarare
[...]
definitivo il D.I. del Tribunale di Milano N. 11448/2019 e, condannare gli Appellati alla restituzione all'Avv. della somma corrisposta da quest'ultima in Parte_1
esecuzione della Sentenza di I grado a titolo di spese legali pari a € 6.272,84
(corrispondente all'importo di € 8.000,00 oltre spese e oneri, riconosciuto dalla Sentenza
pagina 2 di 32 del Tribunale a titolo di spese legali a favore di , detratti € 2.970,42 oltre CP_3
interessi, credito riconosciuto a favore dell'Avv. ). Pt_1
Nel denegato caso in cui l'eccezione su esposta non dovesse essere accolta,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Milano N. 1448/2023 pubbl. il
23.02.2023 all'esito del procedimento R.G.NR. 36516/2019 ex art. 102 c.p.c. per omessa pronuncia del Giudice circa la domanda di inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente: respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, confermare il D.I. N.
11448/2019 e rigettare l'opposizione proposta dagli Avv.ti e in qualità di CP_1 CP_2
soci e legali rappresentanti di , in TE TE
quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare gli Appellati alla restituzione all'Avv. della somma Parte_1
corrisposta da quest'ultima in esecuzione della Sentenza di I grado a titolo di spese legali pari a € 6.272,84 (corrispondente all'importo di € 8.000,00 oltre spese e oneri, riconosciuto dalla Sentenza del Tribunale a titolo di spese legali a favore di , CP_3
detratti € 2.970,42 oltre interessi, credito riconosciuto a favore dell'Avv. ). Pt_1
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di revoca del D.I. N. 11448/2019, accertare che l'Avv.
è creditrice nei confronti dell'Avv. (C.F. Parte_1 Controparte_1
), sia in proprio sia in qualità di ex socio e legale rappresentante C.F._4
di ora denominato TE [...]
dell'Avv. (C.F. ), TE Controparte_2 C.F._3
sia in proprio sia in qualità di socio e legale rappresentante di TE
, ora denominato
[...] TE TE
nonché pagina 3 di 32 di , ora denominato TE TE [...]
(P. Iva ), in persona dei soci e legali TE P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, dell'importo di € 32.308,61 oneri inclusi oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare l'Avv. (C.F. ), sia in proprio sia Controparte_1 C.F._4
in qualità di ex socio e legale rappresentante di TE
ora denominato l'Avv.
[...] TE
(C.F. ), sia in proprio sia in qualità di socio e Controparte_2 C.F._3
legale rappresentante di ora TE TE
denominato nonché di TE [...]
ora denominato TE TE
(P. Iva ), in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, a P.IVA_1
corrisponderle l'importo di € 32.308,61 oneri inclusi o la maggiore o minore somma dovesse accertarsi in corso di causa,
IN OGNI CASO condannare l'Avv. (C.F. ), sia in proprio sia Controparte_1 C.F._4
in qualità di ex socio e legale rappresentante di , TE [...]
ora denominato l'Avv. CP_3 TE
(C.F. ), sia in proprio sia in qualità di socio e Controparte_2 C.F._3
legale rappresentante di ora TE
denominato nonché TE TE
ora denominato
[...] CP_3 TE
(P. Iva , in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, stante la P.IVA_1
temerarietà dell'azione, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Avv.
, da liquidarsi anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. Parte_1
pagina 4 di 32 Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, anche del presente giudizio. con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, i seguenti capitoli di prova per testi, già contenuti nella Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e nel foglio di precisazione delle conclusioni: Organi 1) È vero o non è vero che nel periodo dal 2013 a marzo 2017 , Org_2 [...]
e sono stati clienti proveniente da Per_1 Org_3 Org_4 CP_3 [...]
(testi: , , , CP_4 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
. Tes_5
Organi Org 2) È vero o non è vero che , e Org_2 Persona_1 Org_3
[...]
sono clienti che l'Avv. gestiva congiuntamente a (testi: Org_4 Pt_1 CP_3 Tes_1
, , , ).
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4
Contro 3) È vero o non è vero che nel periodo dal 2013 a marzo 2017 , CP_5
[...]
, e sono stati clienti acquisititi in autonomia CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
dall'Avv. (testi: , Pt_1 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, . Tes_4 Tes_5
4) È vero o non è vero che ad ottobre 2016 l'Avv. (ai tempi Partner dello Tes_6 CP_3
) contattava l'Avv. per informarla che tramite un suo cliente storico (
[...] Pt_1 [...]
Org di Milano) avrebbe avuto l'opportunità di entrare in gara per assistere Org_6
( ) che faceva parte di Organizzazione_7 Organizzazione_8
fondo inglese che aveva appena acquistato 5 scuole private1, chiedendo all'Avv.
[...]
di affiancarlo nella negoziazione dei termini dell'incarico oltre che nella sua Pt_1
pagina 5 di 32 gestione (testi: , , 1 in Italia, Tes_1 Testimone_2 Organizzazione_7
compresso ). Org_6 Testimone_3 Testimone_6
5) È vero o non è vero che l'Avv. conduceva i vari contatti con il socio fondatore Pt_1
Org di del quale faceva parte (cfr. doc. n. 26), portando Org_8 Persona_2 CP_3
ad entrare in gara al primo round (testi: , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
).
[...] Testimone_6
6)È vero o non è vero che a metà novembre 2016 con suo il team veniva Persona_2
in Italia per una riunione con che veniva diretta dall'Avv. con la CP_3 Pt_1
partecipazione degli Avv.ti e (testi: , Tes_6 Tes_1 Tes_1 Testimone_2
). Testimone_3 Testimone_6
7) È vero o non è vero che le rassicurazioni che sarebbe stata l'Avv. a seguire e Pt_1
coordinare il team, consentiva a di ottenere l'incarico che in soli tre mesi CP_3
portava allo un fatturato di circa € 80.000,00 (testi: , CP_3 Tes_1 Tes_2
, , ).
[...] Testimone_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
8) È vero o non è vero che dopo l'uscita dallo Studio dell'Avv. , ha perso Pt_1 CP_3
Org il cliente perché non vi era alcuno altro professionista in grado di gestirlo (testi:
, , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
9) È vero o non è vero che il conferimento di incarico a da parte dei clienti CP_3
prevedeva il pagamento dei corrispettivi richiesti entro 30 giorni (testi: Tes_3
, , ).
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
10) È vero o non è vero che per quanto concerne il compenso variabile, l'Avv. Pt_1
provvedeva progressivamente a documentare a nei timesheets le prestazioni CP_3
professionali rese dal suo team - formato dai professionisti Avv. (MTE), Tes_1
Avv. (EC), Avv. (CPE) - (LC) fino a Testimone_3 Testimone_2 Tes_5
giugno 2014 e Claudio Chiarella (CC) fino giugno 2015 per i singoli clienti;
timesheets sulla base dei quali , una volta approvata la quantificazione ivi contenuta, CP_3
pagina 6 di 32 emetteva la relativa fattura ai clienti ( testi: , , Tes_1 Testimone_3
, , e ). Testimone_7 Testimone_8 Tes_5 Testimone_4
11) È vero o non è vero che, sulla base dei timesheets, - una volta approvata dai CP_3
soci e la quantificazione ivi contenuta - emetteva le relative fatture nei CP_2 CP_1
confronti dei clienti (testi: , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
12) È vero o non è vero che, una volta ricevuto il saldo dai clienti, lo Studio versava alla
Professionista la percentuale spettante secondo la pattuizione concordata (cfr. docc. n. 2
e 3, fasc. mon.), come emerge dalle fatture emesse dalla ricorrente da gennaio 2013 a febbraio 2017 (cfr. doc. n. 5, fasc. mon.): tutte regolarmente saldate da (testi: CP_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
13) È vero o non è vero che l'Avv. , come concordato con i Soci, trasmetteva ogni Pt_1
fattura in amministrazione per il controllo unitamente ad una mail di accompagnamento, indicando le pratiche e le rispettive percentuali (testi: , Testimone_7 [...]
). Tes_8
14) È vero o non è vero che ogni pratica che proveniva da era siglata in CP_4
come (cfr. doc. n. 20 e 21) (testi: CP_11 Controparte_12 Testimone_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
15) È vero o non è vero che le fatture dei Professionisti prima di essere saldate da venivano i) controllate dall'amministrazione e dalla contabilità dello Studio, CP_3
nelle persone di e , e ii) visualizzate e approvate da Testimone_7 Testimone_8
parte dell'Avv. (testi: , ). CP_1 Testimone_7 Testimone_8
16) È vero o non è vero che sino a quando l'Avv. ha collaborato con alla Pt_1 CP_3
stessa è sempre stato riconosciuto il 15 % del fatturato generato dai Clienti provenienti dall (testi: , ). Controparte_13 Testimone_7 Testimone_8
17) È vero o non è vero che fin dell'inizio della collaborazione nel 2013 con CP_3
l'Avv. nell'esercizio della sua attività quale avvocato e in piena autonomia si è Pt_1
occupata di creare rapporti con il team di a Bruxelles e con i vari soci sparsi CP_4
pagina 7 di 32 Contro per il mondo, incontrando i soci a Londra, New York, Berlino, San Francisco, partecipando - spesso quale relatore - ai loro convegni, creando in tal modo le opportunità per la crescita del flusso di lavoro tra e (testi: CP_4 CP_3 Tes_1
, , , .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
18) È vero o non è vero che l'Avv. ha creato all'interno di il dipartimento Pt_1 CP_3
internazionale formato dai Professionisti , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sino a giugno 2015, sino a giugno 2014 (testi:
[...] Testimone_4 Tes_5
, , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
19) È vero o non è vero che già a marzo 2013 (solo due mesi dopo il suo arrivo nello
Studio), è stato l'Avv. a rappresentare al Consiglio di Amministrazione Pt_1 CP_3
annuale di ad Amsterdam (testi: CP_4 Testimone_2 Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
20) È vero o non è vero che è stata prevalentemente l'Avv. a gestire il rapporto Pt_1
con l'Alliance (congresso annuale, conference calls, referrals, webinars, strategy meetings, etc) (testi: , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, . Tes_4 Tes_5
21) È vero o non è vero che per la sua esperienza, preparazione e conoscenza della lingua inglese, l'Avv. era il referente ogni qualvolta aveva un Pt_1 CP_4
incarico da conferire a , gestendo personalmente il rapporto con i clienti (testi: CP_3
, , , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
22) È vero o non è vero che l'Avv. ha acquisito la maggior parte dei clienti Pt_1
tramite la sua rete di contatti consolidata, con riconoscimento di una percentuale del
25% , Org_9 Organizzazione_10 Org_11 Org_12 Org_13
, , ,
[...] Org_14 Org_15 Org_16 Org_17 [...]
, , , , Org_18 CP_8 Org_19 Organizzazione_20 Org_21 [...]
, , Org_22 CP_9 Org_23 Organizzazione_24 Org_25 Org_26 Org_27
, .) e alcuni clienti insieme a anche tramite
[...] CP_3 CP_4 Org_28
pagina 8 di 32 Orga
, , Organizzazione_30 Organizzazione_31 Org_32 [...]
Organi Org
, , e tramite Org_4 Org_33 Org_2 Org_34 Org_35 Tes_6
(testi: , ,
[...] Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
, . Testimone_4 Tes_5
23) È vero o non è vero che durante i 4 anni in cui ha collaborato con , l'Avv. CP_3
ha acquisito e gestito un volume di business di circa € 1.780.000,00, come emerge Pt_1
dal riepilogo delle note proforma e delle fatture al 2.03.2017 (cfr. doc. n. 17) (testi:
, , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
24) È vero o non è vero che dopo l'Avv. e l'Avv. era l'Avv. il CP_1 CP_2 Pt_1
maggior portatore di clienti, soprattutto clientela internazionale di alto livello (cfr. doc n.
17) (testi: , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
25) È vero o non è vero che il fatturato medio mensile dell'”internazionale” per gli anni
2015 e 2016 è stato di circa € 46.000,00 (cfr. doc n. 17) (testi: Testimone_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
26) È vero o non è vero che l'Avv. , su incarico conferitole direttamente dai Pt_1
clienti, svolgeva attività di assistenza e consulenza legale nelle aree di sua competenza, in piena autonomia: si occupava della definizione dell'incarico anche in termini economici, della gestione dell'attività e della stessa fatturazione (testi: , Tes_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
, ). Testimone_7 Testimone_8
27) È vero o non è vero che l'Avv. si occupava personalmente dell'attività, Pt_1
controllando il lavoro del team e che nulla veniva consegnato al Cliente senza essere stato previamente dalla stessa controllato(testi: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, , .
[...] Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
28) È vero o non è vero che l'Avv. era l'unica all'interno dello a Pt_1 CP_3
gestire i clienti anglosassoni in autonomia (testi: , Tes_1 Testimone_2
, , . Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
pagina 9 di 32 29) È vero o non è vero che la procura veniva conferita dal Cliente alla stessa Avv.
(testi: ). Pt_1 Testimone_3 Testimone_6
30) È vero o non è vero che lo utilizzava come sistema gestionale CP_3
“Easylex”: per ogni pratica c'era una scheda con la sintesi delle principali informazioni e l'indicazione della persona responsabile (testi: , Tes_1 Testimone_2
, , , Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5 Testimone_7
). Testimone_8
31) È vero o non è vero che per quanto concerne la clientela internazionale l'Avv. Pt_1
è sempre stata indicata quale professionista responsabile della pratica (testi: Tes_1
, , , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
, ).
[...] Testimone_7 Testimone_8
32) È vero o non è vero che l'Avv. ha dato visibilità a grazie soprattutto Pt_1 CP_3
Org Org ai clienti di altissimo livello portati (spesso società quotate in borsa o (testi:
, , , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
33) È vero o non è vero che l'Avv. ha introdotto negli studi più Pt_1 CP_3
prestigiosi al mondo;
ha portato la dentro Organizzazione_37 Org_38
ospitandone in studio diversi Consigli di Amministrazione oltre ad un seminario CP_3
durante con il governo scozzese;
ha presentato all'Avv. i vertici della Org_39 CP_1
e altri importanti personaggi della Organizzazione_37 [...]
di Milano (testi: Org_40 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Si insta, altresì, sin d'ora per l'interpello dei legali rappresentanti di , Avv.ti CP_3
e sulle suddette circostanze. CP_1 CP_2
ordinare a o all'Istituto di credito l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. CP_3
dell'estratto del conto corrente n. 1113521 intestato a in essere TE
presso la da dicembre 2016 a maggio 2019, momento del Organizzazione_41 Pt_2
pagina 10 di 32 deposito del ricorso per D.I., al fine di verificare i pagamenti ivi pervenuti dai clienti a saldo delle fatture di cui al compenso in percentuale;
ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto autentico del CP_3
libro IVA da marzo 2016 a oggi al fine di verificare l'emissione delle fatture nei confronti del cliente CP_9
Per Per Per Controparte_1 Controparte_2 [...]
, TE TE
In via preliminare: rigettare l'avversaria richiesta di sospensione ex artt. 283 e 351 co. 2 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 1448/2023 pubbl. il 23/02/20l23 - Repert. n. 1529/2023 del 24/02/2023, e per l'effetto confermare l'esecutività del titolo;
Nel merito: rigettare integralmente l'appello di controparte, ogni contraria deduzione ed eccezione formulata, sia in via pregiudiziale che nel merito, e, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi di entrambi i gradi di giudizio, per l'effetto CONFERMARE la
Sentenza n. 1448/2023 pubbl. il 23/02/20l23 - Repert. n. 1529/2023 del 24/02/2023, emessa a definizione del giudizio n. 36516/2019 RG – Sez. V Tribunale Ordinario di
Milano, dott.ssa Bruni;
In ogni caso, sempre nel merito, in via ulteriormente gradata: condannare l'Avv. al risarcimento del danno subìto dallo Parte_1 [...]
anche ex art. 96 c.p.c. per aver nuovamente intrapreso un'azione CP_3
temeraria, pur nella consapevolezza dell'erroneità delle proprie tesi difensive, nella misura si riterrà di giustizia, rimettendosi sin da ora alla valutazione equitativa dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita.
In via istruttoria (nella denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria): si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG 36516/2019;
pagina 11 di 32 - si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture incassate dall'Avv. quantomeno nell'anno 2017 nonché di Parte_1
produrre copia delle dichiarazioni IVA dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, al fine di valutare il danno cagionato allo per lo storno della clientela CP_3
dall'opposta effettuato;
- si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dal num. 1 al num. 15 con i testi specificamente individuati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. del primo grado di giudizio, e precisamente:
1) Vero che il cliente “ (precedentemente Organizzazione_42
denominata “ ) è sempre stato un cliente storico e consolidato del Org_6
Partner di Avv. , a far data dal 2013, e quest'ultimo fatturava CP_3 Testimone_6
direttamente al proprio cliente?
Si indica quale teste:
l'Avv. c/o con sede in Milano, via Borgogna n. 3 Testimone_6 CP_14
Organi 2) Vero che è un cliente dello Studio, inviato a dallo CP_3 Org_43
(partner di ancora prima che l'Avv. fosse Partner di CP_4 Parte_1
? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8
3) Vero che è un cliente dello , che arriva dall Org_2 CP_3 Controparte_13
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
pagina 12 di 32 n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
4) Vero che è un cliente dello Studio, arrivato a ben prima CP_15 CP_3
dell'arriv dell'Avv. dallo Studio francese partner dell' Pt_1 Controparte_13
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8
5) Vero che è un cliente dello , arrivato a ben prima dell'arrivo Org_3 CP_3 CP_3
dell'Avv. dallo Studio USA Jackson Lewis partner dell di Pt_1 Controparte_13
cui è socio Parte_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
6) Vero che è il partner tedesco dell' di cui è socio Org_4 Controparte_13
fondatore unitamente a ? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
pagina 13 di 32 7) Vero che così come gli altri partner dell' inviano Org_4 Controparte_13
regolarmente a loro clienti per assistenza legale in Italia ? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
8) Vero che l'Avv. già dall'anno 2014 trasmetteva direttamente Parte_1
all'Amministrazione le proprie fatture da pagare, senza il preventivo controllo e CP_1 benestare dei Soci , Avv. e Avv. Rotondi? CP_3 CP_1
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largoAugusto n. 8 Testimone_7 TE
dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
9) Vero che una volta ricevute, la contabilità di pagava in automatico le fatture CP_3
trasmesse dell'Avv. , ritenendo che fossero già state concordate dall'Avv. Pt_1 Pt_1
con gli Avv.ti e CP_1 CP_2
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
10) Vero che nella giornata di lunedì 13 marzo 2017, l'Avv. – senza alcuna Pt_1
autorizzazione da parte dello – si è impossessata indebitamente di TE
un ingente numero di pratiche di clienti dello , portandosele materialmente via CP_3
con sé?
Si indicano quali testi: pagina 14 di 32 Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8 Avv. Sabrina Zagar c/o , con sede in Milano, largo TE
Augusto n. 8 residente in [...] CP_17 CP_18
residente in [...] dott.
[...] Per_3
, in Milano, via Soperga n. 2
[...]
11) Vero che prima di lasciare l'Avv. si è procurata, all'insaputa di CP_3 Pt_1
, alcune c.d. liberatorie dai clienti, in relazione ad alcuni dei fascicoli CP_3
materialmente sottratti allo , e precisamente 5, e tali liberatorie sono state CP_3
dalla stessa ottenute soltanto in data successiva rispetto a quella dell'illecito impossessamento? Circostanza per cui lo Studio ha ricevuto ben cinque revoche di mandati (in precedenza conferiti a ) da parte di clienti riconducibili alle CP_3
pratiche asportate dall'Avv. , e tutte a far data dall'aprile 2017, ossia successive Pt_1
alla fuoriuscita dell'Avv. da ? Pt_1 CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8 Avv. Sabrina Zagar c/o , con sede in Milano, largo TE
Augusto n. 8 residente in [...] CP_17 CP_18
residente in [...] dott.
[...] Per_3
, in Milano, via Soperga n. 2
[...]
12) Vero che, ad oggi, l'Avv. non ha ancora provveduto a restituire le pratiche e i Pt_1
fascicoli sottratti a , con evidente ingente danno per lo , il quale CP_3 CP_3
non è stato in grado di effettuare la fatturazione a carico dei clienti per l'attività resa fino alla data di permanenza dell'Avv. presso lo Studio? Pt_1
Si indicano quali testi:
pagina 15 di 32 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Avv. Giuseppina Cimmarusti c/o Persona_3
Studio Legale Brusa Spagnolo Tosoni Carelli, con sede in Milano, viale Piave n. 11
13) Vero che nel periodo 1 gennaio/13 marzo 2017 (data di effettiva uscita dallo Studio
Legale) l'Avv. risulta avere registrato attività per almeno € 100.000,00 in meno Pt_1
rispetto allo stesso periodo (1 gennaio/13 marzo) dell'anno precedente? Come da documento sub doc. 13 che si rammostra al teste.
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
14) Vero che l'Avv. utilizzava la carta di credito dello Studio Legale, alla stessa Pt_1
affidata, anche per spese personali non autorizzate per importi di diverse decine di migliaia di euro?
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 CP_3 CP_3
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
15) E' vero che l'Avv. ha iniziato la propria collaborazione Parte_1
immediatamente appena uscita da , ossia a far data dal 13 marzo 2017? CP_3
Sul punto, si indica a teste l'Avv. Olimpio Cesare Stucchi, con Studio in Milano, Foro
Buonaparte n. 12
- ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari ed alla richiesta prova per testi formulata da controparte e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione dei pagina 16 di 32 capitoli di prova avversari, si chiede la concessione della prova contraria con i seguenti testi:
l'Avv. c/o con sede in Milano, via Borgogna n. 3 Avv. Testimone_6 CP_14
c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_3 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Avv. Sabrina Zagar c/o Persona_3 [...]
, con sede in Milano, largo Augusto n. 8 residente in CP_3 CP_17
Milano, viale Lucania n. 28 residente in [...]
Don Mario Cerri n. 14.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, anche per testi e di essere ammessi a fornire prova contraria sui capitoli di prova avversari denegatamente ammessi, in caso di rimessione in termini del giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre al 15% L.P. ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato in data 16.07.2019 gli Avv.ti
[...]
e in proprio e quali soci e legali rappresentanti di CP_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio avanti il TE
Tribunale di Milano l'Avv. opponendosi al D.I. N. 11448/2019 (R.G.NR. Parte_1
21218/2019) emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano in data 23.05.2019 e notificato in data 4.06.2019 presso lo , in data 5.06.2019 all'Avv. e CP_3 CP_1
in data 6.06.2019 all'Avv. CP_2
pagina 17 di 32 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.02.2020 si è costituita l'Avv. Pt_1
, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendo il
[...]
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 12.01.2021, con provvedimento del 3.04.2021, il Giudice ha concesso i termini richiesti da entrambe le parti per il deposito di memorie istruttorie.
Assunte prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza N. 1448/2023, il Tribunale di Milano ha così statuito:
“A) REVOCA il D.I. n.11448/2019 - RG.21218/2019 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 23.05.2019;
B) Condanna , in proprio e in Controparte_1 Controparte_2
qualità di soci e legali rappresentanti di , TE
a corrispondere a la somma TE Parte_1
di € 2.970,42 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
C) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
, n proprio e in qualità di soci e legali rappresentanti
[...] Controparte_2
di le spese di lite, che TE TE
si liquidano in € 286,00 per spese, € 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
Appella la sentenza allegando i seguenti motivi: Parte_1
-VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC PER OMESSA PRONUNCIA DEL
PRIMO GIUDICE CIRCA LA DOMANDA DI INAMMISSIBILITÀ
DELL'OPPOSIZIONE, nonostante la sua reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni oltre che in sede di note conclusive.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1366 E 1367 C.C.
pagina 18 di 32 -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115, 116 E 132 C. 4 C.P.C.
Si costituiscono gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 16.01.2024, stante nelle more l'intervenuto pagamento delle spese processuali di primo grado, l'Appellante Avv. ha rinunciato all'istanza di Pt_1
sospensiva. All'esito dell'udienza - presenti entrambe le Parti che si sono riportati ai propri atti ed hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande - la Corte, invitando preliminarmente le Parti a valutare la possibilità di un'ipotesi transattiva, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha rinviato all'udienza del 16.04.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso riguarda gli importi richiesti dall'Avv. a a titolo di Pt_1 CP_3
compenso per l'opera dalla prima, prestata a favore di parte opponente in primo grado, sino al 13.03.2017.
L'Avv. ha, infatti, agito in via monitoria a tutela del proprio credito Parte_1
precisamente:
di € 2.970,42 (oltre oneri) a titolo di compenso fisso relativo all'attività prestata nel periodo dall'1 al 13 marzo 2017 (13/31 di € 7.083,00); di € 27.134,00 (oltre oneri), a titolo di compenso variabile in percentuale sulla base dell'attività svolta sino al momento della cessazione della collaborazione e documentata nei timesheets relativamente alle pratiche fatturate e incassate da (cfr. doc. n. 8 CP_3
a-z fasc. mon.).
pagina 19 di 32 Con il primo motivo di appello lamenta la VIOLAZIONE Parte_1
DELL'ART. 112 CPC PER OMESSA PRONUNCIA DEL PRIMO GIUDICE
CIRCA LA DOMANDA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE, nonostante la sua reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni oltre che in sede di note conclusive.
Spiega l'appellante che:
-il D.I. N. 11448/2019 è stato notificato in data il 4.06.2019 allo , il CP_3
5.06.2019 all'Avv. ed il 6.06.2019 all'Avv. CP_1 CP_2
-la controversia in esame è assoggettabile al rito del lavoro ex art. 409 c.p.c.;
-l'atto di citazione in opposizione a D.I. è stato notificato all'Avv. presso il Pt_1
domicilio eletto in data 16.07.2019;
-il procedimento di opposizione a è stato iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Pt_4
Milano in data 23.07.2019 (doc. n. 15);
-ne consegue che l'opposizione introdotta da è tardiva essendo stata iscritta a CP_3
ruolo oltre il termine di 40 gg. (scaduto il 16.07.2019).
Ciò premesso, l'appellante chiede a questa Corte di pronunciarsi sull'inammissibilità dell'opposizione, stante la sua tardività.
La prima questione posta all'attenzione della Corte concerne la qualificazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti e, in particolare, se lo stesso possa ritenersi di lavoro subordinato o parasubordinato, oppure un rapporto di lavoro di collaborazione professionale.
Scrive l'appellante, per descrivere la propria posizione lavorativa, che “Come descritto nel “project proposal”, a cui peraltro fa riferimento l'accordo economico del 2013 (cfr. doc. n. 16, fasc. I grado), fin dell'inizio l'Avv. nell'esercizio della sua attività Pt_1
Contro quale avvocato e in piena autonomia si è occupata di creare rapporti con il team di pagina 20 di 32 Contro a Bruxelles e con i vari soci sparsi per il mondo, incontrando i soci a CP_4
Londra”; “si ribadisce come fosse l'Avv. , personalmente ed in piena autonomia, a Pt_1
concordare l'incarico, le tariffe, la tempistica e le modalità di consegna del lavoro, coordinando l'attività, partecipando a tutte le riunioni e le calls con il cliente, assegnando il lavoro ai membri del team secondo la complessità del caso”; “per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività, come già sopra evidenziato l'Avv.
, su incarico conferitole direttamente dai clienti, svolgeva attività di assistenza e Pt_1
consulenza legale nelle aree di sua competenza, in piena autonomia: si occupava della definizione dell'incarico anche in termini economici, della gestione dell'attività e della stessa fatturazione”.
A parere di questa Corte, le allegazioni della stessa parte appellante risultano contrastare con quelle tipiche di un lavoro subordinato, laddove il lavoratore esegue l'attività in base ad ordini ed indicazioni del datore di lavoro, rispettando le sue direttive.
Inoltre l'Avv. neppure allega (tantomeno chiede di provare) le circostanze che Pt_1
consentirebbero a questa Corte di ritenere il lavoro, dalla stessa svolto per gli appellati, di tipo subordinato.
In conclusione, non risulta provato che il lavoro della parte opposta in primo grado possa essere inquadrato nella disciplina del lavoro dipendente, stante anche la peculiarità dell'organizzazione all'interno dello studio, nonché la previsione della Legge
Professionale che impedisce che l'attività forense - eccetto alcuni casi specifici (art. 19,
L. 31.12. 2012, n. 247) - venga svolta nelle forme della subordinazione e anche della parasubordinazione” .
Da ciò consegue che, trattandosi di “contratto di prestazione d'opera intellettuale” la competenza è del giudice ordinario e il relativo giudizio di opposizione risulta tempestivamente proposto nelle forme del rito ordinario.
pagina 21 di 32 La censura proposta con il primo motivo di appello non può perciò trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello l'Avv. lamenta VIOLAZIONE DEGLI Pt_1
ARTT. 1362, 1363, 1366 E 1367 C.C.
L'accordo economico fra le Parti prevedeva dal 2014 la corresponsione da in CP_3
favore della Professionista di:
-un compenso annuo fisso di € 85.000,00 con pagamento a cadenza mensile e, in aggiunta,
-un compenso variabile determinato come segue: i) il 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. e ii) il 15 % sul fatturato dei clienti acquisiti e Pt_1
gestiti congiuntamente dall'Avv. e da (cfr. doc. n. 3 fasc. mon.). Pt_1 CP_3
Le parti controvertono, in estrema sintesi, sul significato della clausola concernente il compenso variabile ed, in particolare, se il 15% sia dovuto (solo) sul fatturato dei
“NUOVI” clienti “acquisiti e gestiti congiuntamente dall'Avv. e da ” o su Pt_1 CP_3
tutti i clienti (vecchi e nuovi) gestiti dalle parti in causa.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue:“…Dirimente, nel caso di specie, è anche
l'interpretazione letterale della parole usate negli accordi in particolare nella lettera del 9.01.2014 che prevede oltre al compenso fisso, un variabile di 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia da te ed un variabile di 15% sul fatturato dei clienti acquisiti e gestiti congiuntamente da lablaw/sharon. Nonostante l'infelice resa è evidente che vada sottinteso, anche nel secondo caso, la connotazione di novità dell' acquisizione, diversamente non avrebbe senso la differenziazione ed ancor di più la previsione di una parte fissa codificata. In tal senso, l'interpretazione soggettiva, valutando le clausole complessivamente e confrontandole, in modo tale da riuscire a trovare un senso complessivo ed attribuendo un significato che risulta dall'insieme
pagina 22 di 32 dell'atto. Soccorrono l'art. 1362 c.c., secondo il quale l'interpretazione deve accertare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale che emerge dalle parole adoperate e l' art. 1363 c.c. in base al quale le clausole del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso dell'atto. (pag. 7)”.
Preliminarmente, sotto il profilo dell'onere della prova, occorre sottolineare che l'Avv.
agisce nel presente giudizio in forza di un titolo contrattuale (prodotto in atti), Pt_1
sostenendo che la variabile del 15% sul fatturato dei clienti acquisiti e gestititi congiuntamente da sia alla stessa dovuta contrattualmente, in ogni caso, CP_19
senza alcuna limitazione ai L'onere della prova del titolo azionato Parte_5
non vi è dubbio gravi, perciò, sulla creditrice.
A sostegno della propria tesi, l'Avv. : Pt_1
a) richiama il contenuto del doc. 3 fasc. monitorio;
b) sottolinea che fino a quando la stessa ha fatto parte di , non vi sia mai CP_3
stato alcun dubbio in relazione a quali fossero i clienti su cui aveva diritto al 25%
e quelli su cui invece aveva diritto al 15% sul fatturato: dal documento
“prospectus clienti 2015 e 2016” elaborato dallo il Pt_1 CP_3
16.01.2017 lo stesso Studio indicava espressamente il nome dei clienti e la rispettiva percentuale riconosciuta all'Avv. per gli anni 2015 e 2016 (cfr. Pt_1
doc. n. 19, I grado). In particolare, dalla lettura del documento emerge
Organi chiaramente come per i clienti , e – clienti Org_44 Org_3 Org_2
provenienti dall - venisse riconosciuta all'Avv. la percentuale CP_4 Pt_1
del 15%. Per quanto concerne il compenso variabile l'Avv. provvedeva Pt_1
progressivamente a documentare a nei timesheets le prestazioni CP_3
professionali rese dal suo team per i singoli clienti;
che inviava a CP_20
sulla base dei quali lo emetteva le relative fatture nei confronti dei CP_3 CP_3
clienti; una volta ricevuto il saldo da questi ultimi, lo Studio versava alla pagina 23 di 32 Professionista la percentuale a lei spettante secondo la pattuizione concordata (cfr. docc. n. 2 e 3, fasc. mon.). Ciò emerge dall'esame delle fatture emesse dall' opposta in primo grado da gennaio 2013 a febbraio 2017 (cfr. doc. n. 5, fasc. mon.): tutte regolarmente saldate da;
pertanto, a detti pagamenti non può CP_3
attribuirsi altro significato che quello di dar corso all'accordo economico e, quindi, di adesione allo stesso.
c) Richiama il contenuto della mail dell'Avv. all'Avv. del 4.03.2017 CP_1 Pt_1
ove, formulando la proposta di collaborazione che avrebbe voluto intraprendere, precisa “da marzo basta percentuale su clienti le global pfavore” (cfr. doc. n. 24, fasc. I grado), riconoscendo espressamente come sino ad allora l'accordo prevedesse la percentuale del 15% anche sui clienti CP_4
L'interpretazione letterale di detta comunicazione porta -secondo l'appellante- a concludere che il 15% fosse pacificamente riconosciuto all'Avv. per la Pt_1
gestione da sola e unitamente a dei clienti provenienti da CP_3 CP_4
d) Evidenzia il contenuto della mail del 14.2.2017 di , Testimone_7
dell'amministrazione dello studio professionale, ove -ad un sollecito dei pagamenti da parte dell'Avv. espressamente risponde: “come ti ho detto e Pt_1
ben sai il fisso viene pagato di default dall'amministrazione. Per la parte variabile abbiamo necessità della firma del socio per procedere” (cfr. doc. n. 22, fasc. I grado), il cui contenuto conferma -sempre secondo l'appellante- il previo assenso dei soci al pagamento del compenso variabile, smentendo la dichiarazione resa dal teste escussa all'udienza del 22.09.2022, allorchè la stessa ha Testimone_7
dichiarato che le fatture dell'Avv. venivano automaticamente pagate. Pt_1
La Corte osserva.
Il rapporto professionale iniziò tra le parti nel 2013, con il seguente scritto.
pagina 24 di 32 Risulta pacifico in atti (doc. 3 v. mail del 9 gennaio 2014 dall'Avv. CP_1
all'appellante), che dopo un incontro tra i professionisti, l'intesa economica concordata fra le Parti prevedeva, dal 2014, la corresponsione da parte di a favore della CP_3
Professionista di:
• un compenso annuo fisso di € 85.000,00 con pagamento a cadenza mensile e, in aggiunta,
• un compenso variabile determinato come segue: i) il 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. e ii) il 15 % sul fatturato dei clienti acquisiti e Pt_1
gestiti congiuntamente dall'Avv. e da (cfr. doc. n. 3 fasc. mon.). Pt_1 CP_3
Quindi, come spiegato nella mail, il nuovo accordo in punto quantum prevedeva un aumento del fisso e una diversificazione nelle competenze variabili di cui all'originario punto b), distinguendole nella percentuale del 15% o del 25%.
pagina 25 di 32 L'interpretazione dell'accordo contestato deve necessariamente prendere le mosse da quello originario, dove era previsto un compenso fisso e un unico compenso variabile, punto b), per le nuove acquisizioni.
Secondo una lettura di buona fede del contratto è indubbio che la previsione di un compenso fisso pari a Euro 85.000,00, per la collaborazione su clienti già acquisiti dallo studio pare un compenso congruo, così come la percentuale del 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. . Pt_1
Sotto un profilo logico, prima che giuridico, ciò che rimaneva senza particolare riconoscimento erano proprio i nuovi clienti “acquisiti e gestiti” dalle parti congiuntamente. Con il nuovo accordo è ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto riconoscere all'appellante la percentuale del 15% sui nuovi clienti che venivano congiuntamente acquisiti e gestiti.
Questa interpretazione consente anche di dare un significato, logico prima che giuridico, alla previsione di un compenso fisso verosimilmente idoneo a compensare la professionista per la prestazione d'opera finalizzata ai clienti dello studio associato, ma non dalla stessa acquisiti. In altri termini, non avrebbe avuto alcun senso -nell'ambito del bilanciamento delle prestazioni- per le parti appellate riconoscere una percentuale del 15%, ulteriore rispetto al fisso, per la medesima prestazione.
In ogni caso, si evidenzia che il compenso variabile, già previsto nel 2013, concerneva al punto b) solo i “NUOVI CLIENTI”.
E' ragionevole ritenere che laddove il nuovo accordo del 2014 avesse voluto prevedere una terza differente ipotesi, lo avrebbe espressamente fatto. Conseguentemente, è verosimile che la percentuale del 15% dovesse necessariamente rientrare nell'ipotesi di cui al punto b), concernente i “nuovi clienti”.
Parte appellante ha provato che a partire dall'anno 2014 la stessa ha emesso fatture applicando il 15% su tutti i clienti internazionali (anche bensì già Parte_6
clienti dello , ovvero provenienti da contatti diretti di , ovvero dell'Avv. CP_3 CP_3
pagina 26 di 32 ) solo in quanto da lei gestiti (ma non acquisiti), anche su clienti acquisiti e CP_1
Org gestiti da altri collaboratori dello , come nel caso del cliente dell'Avv. CP_3
Org
[si vedano al riguardo le fatture dell'Avv. al cliente e Tes_6 Tes_6
[...]
– prodotte sub doc. 21), nonché le dichiarazioni testimoniali degli Org_7
Avv. ed all'udienza del 20.09.2022 e del teste di Testimone_6 Testimone_3
parte opposta in primo grado Avv. all'udienza del 4.10.2022]. Testimone_2
E' pacifico in atti che le fatture emesse dall'Avv. , furono tutte pagate. Pt_1
Da tale comportamento l'appellante fa discendere la prova dell'accordo economico, nel senso dalla stessa prospettato.
Tale circostanza, seppure assume rilievo indiziario nel presente procedimento, non appare dirimente.
Risulta dalla documentazione prodotta che le fatture (con l' applicazione delle percentuali variabili anche su clienti di altri collaboratori dello studio) venivano trasmesse unitamente ad una mail di accompagnamento direttamente all'amministrazione (che non poteva sapere quali clienti fossero stati acquisiti dall'Avv.
e conseguentemente le pagava). Pt_1
Parte appellata ha sostenuto che tali pagamenti venivano effettuati senza alcun controllo degli odierni appellati.
Parte appellante ha sostenuto che per procedura dello Studio, consolidata e conosciuta da tutti, nessuna fattura veniva saldata senza: il controllo dell'amministrazione e della contabilità dello Studio, nelle persone di e e la Testimone_7 Testimone_8
visualizzazione e approvazione da parte dell'Avv. , come confermato nella mail di CP_1
cui al doc. 22 fasc. primo grado.
Tale ricostruzione è stata contestata fermamente dalla parte appellata che ha provato tramite l'escussione - all'udienza del 20.09.2022- della teste , addetta Testimone_7
alla contabilità dello Studio Legale, quali fossero le concrete modalità di pagamento delle fatture. La teste ha testualmente riferito al primo giudice: “ Cap.8: Testimone_7
pagina 27 di 32 le fatture all'epoca ancora cartacee arrivavano all'amministrazione direttamente alla casella Non so o meglio non ricordo se vi era un Email_1
preventivo controllo delle fatture da parte dei soci.
Cpa.9 (Vero che una volta ricevute, la contabilità di pagava in automatico le CP_3
fatture trasmesse dell'Avv. , ritenendo che fossero già state concordate dall'Avv. Pt_1
con gli Avv.ti e ): confermo. Pt_1 CP_1 CP_2
ADR: viene richiesta conferma del contenuto del doc. 22 di parte opposta.
Confermo il contenuto della mail in quanto si tratta dell'ultimo periodo di collaborazione dell'Avv. e mi preoccupavo di chiedere conferma visti i rapporti non più sereni Pt_1
tra l'Avv. e lo studio. Le regole generali dello studio erano che i partner Pt_1
comunicassero i bonus da pagare ai collaboratori annualmente. Mentre per l'Avv. Pt_1
era diverso. La fatturazione era mensile ed a volte ricomprendeva anche le percentuali sui clienti. Ribadisco che l'autorevolezza dell'Avv. , partner dello studio, mi faceva Pt_1
pagare in automatico le fatture, tranne nell'ultimo periodo in cui sapevo che i rapporti erano cambiati”.
Questa testimonianza coerente e puntuale, spiega che in forza dell'autorevolezza della professionista, le fatture dell'appellante venivano pagate di prassi senza controllo degli altri professionisti, salvo quanto accaduto per l'ultima richiesta -due settimane prima della cessazione del rapporto- rispetto alla quale venne inviata la mail di cui al doc. 22, tenuto conto dei rapporti critici e tesi tra le parti (ben evidenziati dai toni della mail).
La mail di cui al doc. 22 del 14.02.2017 di dell'amministrazione era la Testimone_7
risposta ad un sollecito dei pagamenti da parte dell'Avv. , sulle fatture inviate da Pt_1
quest'ultima il “7 febbraio alle 19.46”, come scritto nella mail.
espressamente risponde “come ti ho detto e ben sai il fisso viene pagato Testimone_7
di default dall'amministrazione. Per la parte variabile abbiamo necessità della firma del socio per procedere” .
pagina 28 di 32 Leggendo la mail di sollecito e la risposta, così come confermata e spiegata dalla stessa teste escussa all'udienza del 22.09.2022, pare ragionevole ritenere - Testimone_7
proprio per la posizione di “partner” (come si evince dalla carta intestata dello studio) e per lo stretto rapporto di fiducia che legava tutti i professionisti- che le sue fatture pagate in automatico, come riferito dalle teste. Così come appare verosimile Parte_7
che a ridosso della cessazione dei rapporti, con modalità a dir poco “conflittuali”,
l'amministrazione chiedesse “la firma del socio per procedere”.
In conclusione, questa Corte ritiene credibile la ricostruzione in fatto dei rapporti economici per i periodi antecedenti a quello oggetto di contenzioso da parte della teste
. Tale ricostruzione, unitamente al significato dell'accordo contrattuale, Testimone_7
conferma la tesi di parte opponente in primo grado, svuotando di significato sia la mail del 14.2.2017, inviata dalla teste all'appellante, sia il pagamento da parte dello studio delle fatture antecedenti all'emissione del D.I..
Infine, secondo questa Corte il contenuto della mail dell'Avv. all'Avv. del CP_1 Pt_1
4.03.2017 risulta privo di rilevanza. Nella mail del 4.3.2017 l'Avv. formulando CP_1
la proposta di collaborazione che avrebbe voluto intraprendere, precisa alla fine della lettera: “PS ho autorizzato ieri la tua proforma di febbraio sebbene avesse dentro % su
Psh Whalig. Da marzo basta percentuale su clienti le global p favore” (cfr. doc. n. 24)
L'interpretazione letterale di detta comunicazione non porta -come ritenuto dall'appellante- a concludere che il 15% fosse pacificamente riconosciuto all'Avv.
per la gestione da sola e unitamente a dei clienti provenienti da Pt_1 CP_3 [...]
ma, al contrario, appare una “concessione” da parte del socio di studio rispetto al CP_4
pattuito, con espressa previsione di escludere per il futuro -laddove le parti avessero rinnovato la collaborazione- percentuali sui clienti , al fine di evitare CP_3
contestazioni e spiacevoli incomprensioni.
pagina 29 di 32 Con il terzo motivo parte appellante lamenta: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113,
115, 116 E 132 C. 4 C.P.C.
L'appellante evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto del riepilogo elaborato dallo
, con espressa indicazione delle pratiche e relative percentuali spettanti CP_3
all'Avv. (cfr. doc. n. 33, fasc. I grado), in relazione al quale nella mail Pt_1
accompagnatoria risulta espressamente indicato “ ti allego il riepilogo dei CP_21
tuoi compensi sui clienti e i costi”, comunicazione inviata dalla Studio che vede in copia conoscenza lo stesso Avv. . CP_1
La Corte osserva che il suddetto documento, effettivamente inviato dalla contabilità dello Studio ( , all'appellante -in data 16.1.2017- vede indicate le Testimone_8
percentuali del 15% e 25% a fianco del nome di alcuni clienti (anche non e le Pt_5
somme dovute a titolo di compensi.
Peraltro questa Corte ha ritenuto, per i motivi sopra spiegati, che: 1) contrattualmente all'appellante doveva essere riconosciuta una variabile del 15% sul fatturato dei clienti
“ che la stessa acquisiva e gestiva “insieme a ”, ad esempio in occasione Pt_5 CP_3
di eventi o convegni italiani ovvero internazionali cui la stessa partecipava per iniziativa ed in rappresentanza di , che ne sosteneva integralmente gli ingenti costi;
2) il CP_3
comportamento tenuto dal 2014 in poi dall'Amministrazione e dal Settore Contabilità di
(che pagava le fatture direttamente inviate dall'appellante, senza controllo, CP_3
trattandosi di fatture emesse da un Partner) non appare dirimente ai fini della decisione.
Conseguentemente, anche il doc. 33, proveniente dalla contabilità dello , CP_3
conferma l'estrema fiducia nel partner Avv. che inviava fatture computando la Pt_1
componente variabile erroneamente, inserendo anche importi non dovuti, indicando nominativi di clienti rispetto ai quali (cfr. doc. 6) non era contrattualmente prevista la percentuale del 15%, essendo l'attività ricompresa nell'importo fisso di € 7.083,00 mensile. La contabilità dello Studio, nel tempo, faceva proprie le indicazioni fornite pagina 30 di 32 dall'appellante, partner degli altri professionisti, fidandosi delle richieste dell'Avv.
. Pt_1
Conseguentemente, quanto inviato dallo studio, su richiesta dell'Avv. , non Pt_1
costituisce prova del credito azionato in monitorio in quanto risulta -per i motivi illustrati- difforme dal titolo contrattuale.
In altri termini, quand'anche si volesse ritenere i doc. 33 e il doc. 22 una sorta di
“riconoscimento” del credito azionato, risulta acclarato che l'appellato, tramite prova testimoniale e documentale (pattuizioni contrattuali del 2013, come modificate nel
2014) ha fornito prova di quali fossero i reali rapporti contrattuali.
Da quanto premesso consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, risultando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, come dichiarato dall'appellante (pari a Euro 32.308,61), nei valori medi, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
Sentenza n. 1448/2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento
R.G.NR. 36516/2019 depositata in cancelleria in data 23.02.2023, che per l'effetto conferma;
pagina 31 di 32 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, CP_1 Controparte_2 TE
, in via solidale, delle spese processuali del
[...] TE
presente procedimento liquidate in Euro 6.946,00 oltre, IVA (se dovuta), CPA e
15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 23.4.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2472/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIOSI SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 14 20100 MILANO presso il difensore Avv. FRANCIOSI SIMONA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA PETRARCA 20 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI
BENEDETTA MARTA,
pagina 1 di 32 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIA PETRARCA 20 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI
BENEDETTA MARTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. TE
), elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 20 20123 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MAGGIONI BENEDETTA MARTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1448/2023 emessa dal
Tribunale di Milano all'esito del procedimento R.G.NR. 36516/2019 depositata in cancelleria in data 23.02.2023, contrariis rejectis, così giudicare
IN RITO IN VIA PREGIUDIZIALE:
accertata la tardività dell'opposizione a D.I. proposta dagli Avv.ti e CP_1 CP_2
personalmente e quali legali rappresentanti di , TE CP_3
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente, dichiarare
[...]
definitivo il D.I. del Tribunale di Milano N. 11448/2019 e, condannare gli Appellati alla restituzione all'Avv. della somma corrisposta da quest'ultima in Parte_1
esecuzione della Sentenza di I grado a titolo di spese legali pari a € 6.272,84
(corrispondente all'importo di € 8.000,00 oltre spese e oneri, riconosciuto dalla Sentenza
pagina 2 di 32 del Tribunale a titolo di spese legali a favore di , detratti € 2.970,42 oltre CP_3
interessi, credito riconosciuto a favore dell'Avv. ). Pt_1
Nel denegato caso in cui l'eccezione su esposta non dovesse essere accolta,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Milano N. 1448/2023 pubbl. il
23.02.2023 all'esito del procedimento R.G.NR. 36516/2019 ex art. 102 c.p.c. per omessa pronuncia del Giudice circa la domanda di inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente: respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, confermare il D.I. N.
11448/2019 e rigettare l'opposizione proposta dagli Avv.ti e in qualità di CP_1 CP_2
soci e legali rappresentanti di , in TE TE
quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare gli Appellati alla restituzione all'Avv. della somma Parte_1
corrisposta da quest'ultima in esecuzione della Sentenza di I grado a titolo di spese legali pari a € 6.272,84 (corrispondente all'importo di € 8.000,00 oltre spese e oneri, riconosciuto dalla Sentenza del Tribunale a titolo di spese legali a favore di , CP_3
detratti € 2.970,42 oltre interessi, credito riconosciuto a favore dell'Avv. ). Pt_1
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di revoca del D.I. N. 11448/2019, accertare che l'Avv.
è creditrice nei confronti dell'Avv. (C.F. Parte_1 Controparte_1
), sia in proprio sia in qualità di ex socio e legale rappresentante C.F._4
di ora denominato TE [...]
dell'Avv. (C.F. ), TE Controparte_2 C.F._3
sia in proprio sia in qualità di socio e legale rappresentante di TE
, ora denominato
[...] TE TE
nonché pagina 3 di 32 di , ora denominato TE TE [...]
(P. Iva ), in persona dei soci e legali TE P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, dell'importo di € 32.308,61 oneri inclusi oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare l'Avv. (C.F. ), sia in proprio sia Controparte_1 C.F._4
in qualità di ex socio e legale rappresentante di TE
ora denominato l'Avv.
[...] TE
(C.F. ), sia in proprio sia in qualità di socio e Controparte_2 C.F._3
legale rappresentante di ora TE TE
denominato nonché di TE [...]
ora denominato TE TE
(P. Iva ), in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, a P.IVA_1
corrisponderle l'importo di € 32.308,61 oneri inclusi o la maggiore o minore somma dovesse accertarsi in corso di causa,
IN OGNI CASO condannare l'Avv. (C.F. ), sia in proprio sia Controparte_1 C.F._4
in qualità di ex socio e legale rappresentante di , TE [...]
ora denominato l'Avv. CP_3 TE
(C.F. ), sia in proprio sia in qualità di socio e Controparte_2 C.F._3
legale rappresentante di ora TE
denominato nonché TE TE
ora denominato
[...] CP_3 TE
(P. Iva , in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, stante la P.IVA_1
temerarietà dell'azione, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Avv.
, da liquidarsi anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. Parte_1
pagina 4 di 32 Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, anche del presente giudizio. con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, i seguenti capitoli di prova per testi, già contenuti nella Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e nel foglio di precisazione delle conclusioni: Organi 1) È vero o non è vero che nel periodo dal 2013 a marzo 2017 , Org_2 [...]
e sono stati clienti proveniente da Per_1 Org_3 Org_4 CP_3 [...]
(testi: , , , CP_4 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
. Tes_5
Organi Org 2) È vero o non è vero che , e Org_2 Persona_1 Org_3
[...]
sono clienti che l'Avv. gestiva congiuntamente a (testi: Org_4 Pt_1 CP_3 Tes_1
, , , ).
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4
Contro 3) È vero o non è vero che nel periodo dal 2013 a marzo 2017 , CP_5
[...]
, e sono stati clienti acquisititi in autonomia CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
dall'Avv. (testi: , Pt_1 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, . Tes_4 Tes_5
4) È vero o non è vero che ad ottobre 2016 l'Avv. (ai tempi Partner dello Tes_6 CP_3
) contattava l'Avv. per informarla che tramite un suo cliente storico (
[...] Pt_1 [...]
Org di Milano) avrebbe avuto l'opportunità di entrare in gara per assistere Org_6
( ) che faceva parte di Organizzazione_7 Organizzazione_8
fondo inglese che aveva appena acquistato 5 scuole private1, chiedendo all'Avv.
[...]
di affiancarlo nella negoziazione dei termini dell'incarico oltre che nella sua Pt_1
pagina 5 di 32 gestione (testi: , , 1 in Italia, Tes_1 Testimone_2 Organizzazione_7
compresso ). Org_6 Testimone_3 Testimone_6
5) È vero o non è vero che l'Avv. conduceva i vari contatti con il socio fondatore Pt_1
Org di del quale faceva parte (cfr. doc. n. 26), portando Org_8 Persona_2 CP_3
ad entrare in gara al primo round (testi: , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
).
[...] Testimone_6
6)È vero o non è vero che a metà novembre 2016 con suo il team veniva Persona_2
in Italia per una riunione con che veniva diretta dall'Avv. con la CP_3 Pt_1
partecipazione degli Avv.ti e (testi: , Tes_6 Tes_1 Tes_1 Testimone_2
). Testimone_3 Testimone_6
7) È vero o non è vero che le rassicurazioni che sarebbe stata l'Avv. a seguire e Pt_1
coordinare il team, consentiva a di ottenere l'incarico che in soli tre mesi CP_3
portava allo un fatturato di circa € 80.000,00 (testi: , CP_3 Tes_1 Tes_2
, , ).
[...] Testimone_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
8) È vero o non è vero che dopo l'uscita dallo Studio dell'Avv. , ha perso Pt_1 CP_3
Org il cliente perché non vi era alcuno altro professionista in grado di gestirlo (testi:
, , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
9) È vero o non è vero che il conferimento di incarico a da parte dei clienti CP_3
prevedeva il pagamento dei corrispettivi richiesti entro 30 giorni (testi: Tes_3
, , ).
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
10) È vero o non è vero che per quanto concerne il compenso variabile, l'Avv. Pt_1
provvedeva progressivamente a documentare a nei timesheets le prestazioni CP_3
professionali rese dal suo team - formato dai professionisti Avv. (MTE), Tes_1
Avv. (EC), Avv. (CPE) - (LC) fino a Testimone_3 Testimone_2 Tes_5
giugno 2014 e Claudio Chiarella (CC) fino giugno 2015 per i singoli clienti;
timesheets sulla base dei quali , una volta approvata la quantificazione ivi contenuta, CP_3
pagina 6 di 32 emetteva la relativa fattura ai clienti ( testi: , , Tes_1 Testimone_3
, , e ). Testimone_7 Testimone_8 Tes_5 Testimone_4
11) È vero o non è vero che, sulla base dei timesheets, - una volta approvata dai CP_3
soci e la quantificazione ivi contenuta - emetteva le relative fatture nei CP_2 CP_1
confronti dei clienti (testi: , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
12) È vero o non è vero che, una volta ricevuto il saldo dai clienti, lo Studio versava alla
Professionista la percentuale spettante secondo la pattuizione concordata (cfr. docc. n. 2
e 3, fasc. mon.), come emerge dalle fatture emesse dalla ricorrente da gennaio 2013 a febbraio 2017 (cfr. doc. n. 5, fasc. mon.): tutte regolarmente saldate da (testi: CP_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
13) È vero o non è vero che l'Avv. , come concordato con i Soci, trasmetteva ogni Pt_1
fattura in amministrazione per il controllo unitamente ad una mail di accompagnamento, indicando le pratiche e le rispettive percentuali (testi: , Testimone_7 [...]
). Tes_8
14) È vero o non è vero che ogni pratica che proveniva da era siglata in CP_4
come (cfr. doc. n. 20 e 21) (testi: CP_11 Controparte_12 Testimone_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
15) È vero o non è vero che le fatture dei Professionisti prima di essere saldate da venivano i) controllate dall'amministrazione e dalla contabilità dello Studio, CP_3
nelle persone di e , e ii) visualizzate e approvate da Testimone_7 Testimone_8
parte dell'Avv. (testi: , ). CP_1 Testimone_7 Testimone_8
16) È vero o non è vero che sino a quando l'Avv. ha collaborato con alla Pt_1 CP_3
stessa è sempre stato riconosciuto il 15 % del fatturato generato dai Clienti provenienti dall (testi: , ). Controparte_13 Testimone_7 Testimone_8
17) È vero o non è vero che fin dell'inizio della collaborazione nel 2013 con CP_3
l'Avv. nell'esercizio della sua attività quale avvocato e in piena autonomia si è Pt_1
occupata di creare rapporti con il team di a Bruxelles e con i vari soci sparsi CP_4
pagina 7 di 32 Contro per il mondo, incontrando i soci a Londra, New York, Berlino, San Francisco, partecipando - spesso quale relatore - ai loro convegni, creando in tal modo le opportunità per la crescita del flusso di lavoro tra e (testi: CP_4 CP_3 Tes_1
, , , .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
18) È vero o non è vero che l'Avv. ha creato all'interno di il dipartimento Pt_1 CP_3
internazionale formato dai Professionisti , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sino a giugno 2015, sino a giugno 2014 (testi:
[...] Testimone_4 Tes_5
, , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
19) È vero o non è vero che già a marzo 2013 (solo due mesi dopo il suo arrivo nello
Studio), è stato l'Avv. a rappresentare al Consiglio di Amministrazione Pt_1 CP_3
annuale di ad Amsterdam (testi: CP_4 Testimone_2 Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
20) È vero o non è vero che è stata prevalentemente l'Avv. a gestire il rapporto Pt_1
con l'Alliance (congresso annuale, conference calls, referrals, webinars, strategy meetings, etc) (testi: , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, . Tes_4 Tes_5
21) È vero o non è vero che per la sua esperienza, preparazione e conoscenza della lingua inglese, l'Avv. era il referente ogni qualvolta aveva un Pt_1 CP_4
incarico da conferire a , gestendo personalmente il rapporto con i clienti (testi: CP_3
, , , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
22) È vero o non è vero che l'Avv. ha acquisito la maggior parte dei clienti Pt_1
tramite la sua rete di contatti consolidata, con riconoscimento di una percentuale del
25% , Org_9 Organizzazione_10 Org_11 Org_12 Org_13
, , ,
[...] Org_14 Org_15 Org_16 Org_17 [...]
, , , , Org_18 CP_8 Org_19 Organizzazione_20 Org_21 [...]
, , Org_22 CP_9 Org_23 Organizzazione_24 Org_25 Org_26 Org_27
, .) e alcuni clienti insieme a anche tramite
[...] CP_3 CP_4 Org_28
pagina 8 di 32 Orga
, , Organizzazione_30 Organizzazione_31 Org_32 [...]
Organi Org
, , e tramite Org_4 Org_33 Org_2 Org_34 Org_35 Tes_6
(testi: , ,
[...] Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
, . Testimone_4 Tes_5
23) È vero o non è vero che durante i 4 anni in cui ha collaborato con , l'Avv. CP_3
ha acquisito e gestito un volume di business di circa € 1.780.000,00, come emerge Pt_1
dal riepilogo delle note proforma e delle fatture al 2.03.2017 (cfr. doc. n. 17) (testi:
, , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
24) È vero o non è vero che dopo l'Avv. e l'Avv. era l'Avv. il CP_1 CP_2 Pt_1
maggior portatore di clienti, soprattutto clientela internazionale di alto livello (cfr. doc n.
17) (testi: , ). Testimone_3 Testimone_7 Testimone_8
25) È vero o non è vero che il fatturato medio mensile dell'”internazionale” per gli anni
2015 e 2016 è stato di circa € 46.000,00 (cfr. doc n. 17) (testi: Testimone_3
, ). Testimone_7 Testimone_8
26) È vero o non è vero che l'Avv. , su incarico conferitole direttamente dai Pt_1
clienti, svolgeva attività di assistenza e consulenza legale nelle aree di sua competenza, in piena autonomia: si occupava della definizione dell'incarico anche in termini economici, della gestione dell'attività e della stessa fatturazione (testi: , Tes_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
, ). Testimone_7 Testimone_8
27) È vero o non è vero che l'Avv. si occupava personalmente dell'attività, Pt_1
controllando il lavoro del team e che nulla veniva consegnato al Cliente senza essere stato previamente dalla stessa controllato(testi: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, , .
[...] Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
28) È vero o non è vero che l'Avv. era l'unica all'interno dello a Pt_1 CP_3
gestire i clienti anglosassoni in autonomia (testi: , Tes_1 Testimone_2
, , . Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
pagina 9 di 32 29) È vero o non è vero che la procura veniva conferita dal Cliente alla stessa Avv.
(testi: ). Pt_1 Testimone_3 Testimone_6
30) È vero o non è vero che lo utilizzava come sistema gestionale CP_3
“Easylex”: per ogni pratica c'era una scheda con la sintesi delle principali informazioni e l'indicazione della persona responsabile (testi: , Tes_1 Testimone_2
, , , Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5 Testimone_7
). Testimone_8
31) È vero o non è vero che per quanto concerne la clientela internazionale l'Avv. Pt_1
è sempre stata indicata quale professionista responsabile della pratica (testi: Tes_1
, , , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_5
, ).
[...] Testimone_7 Testimone_8
32) È vero o non è vero che l'Avv. ha dato visibilità a grazie soprattutto Pt_1 CP_3
Org Org ai clienti di altissimo livello portati (spesso società quotate in borsa o (testi:
, , , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
33) È vero o non è vero che l'Avv. ha introdotto negli studi più Pt_1 CP_3
prestigiosi al mondo;
ha portato la dentro Organizzazione_37 Org_38
ospitandone in studio diversi Consigli di Amministrazione oltre ad un seminario CP_3
durante con il governo scozzese;
ha presentato all'Avv. i vertici della Org_39 CP_1
e altri importanti personaggi della Organizzazione_37 [...]
di Milano (testi: Org_40 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Si insta, altresì, sin d'ora per l'interpello dei legali rappresentanti di , Avv.ti CP_3
e sulle suddette circostanze. CP_1 CP_2
ordinare a o all'Istituto di credito l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. CP_3
dell'estratto del conto corrente n. 1113521 intestato a in essere TE
presso la da dicembre 2016 a maggio 2019, momento del Organizzazione_41 Pt_2
pagina 10 di 32 deposito del ricorso per D.I., al fine di verificare i pagamenti ivi pervenuti dai clienti a saldo delle fatture di cui al compenso in percentuale;
ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto autentico del CP_3
libro IVA da marzo 2016 a oggi al fine di verificare l'emissione delle fatture nei confronti del cliente CP_9
Per Per Per Controparte_1 Controparte_2 [...]
, TE TE
In via preliminare: rigettare l'avversaria richiesta di sospensione ex artt. 283 e 351 co. 2 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 1448/2023 pubbl. il 23/02/20l23 - Repert. n. 1529/2023 del 24/02/2023, e per l'effetto confermare l'esecutività del titolo;
Nel merito: rigettare integralmente l'appello di controparte, ogni contraria deduzione ed eccezione formulata, sia in via pregiudiziale che nel merito, e, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi di entrambi i gradi di giudizio, per l'effetto CONFERMARE la
Sentenza n. 1448/2023 pubbl. il 23/02/20l23 - Repert. n. 1529/2023 del 24/02/2023, emessa a definizione del giudizio n. 36516/2019 RG – Sez. V Tribunale Ordinario di
Milano, dott.ssa Bruni;
In ogni caso, sempre nel merito, in via ulteriormente gradata: condannare l'Avv. al risarcimento del danno subìto dallo Parte_1 [...]
anche ex art. 96 c.p.c. per aver nuovamente intrapreso un'azione CP_3
temeraria, pur nella consapevolezza dell'erroneità delle proprie tesi difensive, nella misura si riterrà di giustizia, rimettendosi sin da ora alla valutazione equitativa dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita.
In via istruttoria (nella denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria): si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG 36516/2019;
pagina 11 di 32 - si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture incassate dall'Avv. quantomeno nell'anno 2017 nonché di Parte_1
produrre copia delle dichiarazioni IVA dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, al fine di valutare il danno cagionato allo per lo storno della clientela CP_3
dall'opposta effettuato;
- si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dal num. 1 al num. 15 con i testi specificamente individuati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. del primo grado di giudizio, e precisamente:
1) Vero che il cliente “ (precedentemente Organizzazione_42
denominata “ ) è sempre stato un cliente storico e consolidato del Org_6
Partner di Avv. , a far data dal 2013, e quest'ultimo fatturava CP_3 Testimone_6
direttamente al proprio cliente?
Si indica quale teste:
l'Avv. c/o con sede in Milano, via Borgogna n. 3 Testimone_6 CP_14
Organi 2) Vero che è un cliente dello Studio, inviato a dallo CP_3 Org_43
(partner di ancora prima che l'Avv. fosse Partner di CP_4 Parte_1
? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8
3) Vero che è un cliente dello , che arriva dall Org_2 CP_3 Controparte_13
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
pagina 12 di 32 n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
4) Vero che è un cliente dello Studio, arrivato a ben prima CP_15 CP_3
dell'arriv dell'Avv. dallo Studio francese partner dell' Pt_1 Controparte_13
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8
5) Vero che è un cliente dello , arrivato a ben prima dell'arrivo Org_3 CP_3 CP_3
dell'Avv. dallo Studio USA Jackson Lewis partner dell di Pt_1 Controparte_13
cui è socio Parte_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
6) Vero che è il partner tedesco dell' di cui è socio Org_4 Controparte_13
fondatore unitamente a ? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
pagina 13 di 32 7) Vero che così come gli altri partner dell' inviano Org_4 Controparte_13
regolarmente a loro clienti per assistenza legale in Italia ? CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. , c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8
8) Vero che l'Avv. già dall'anno 2014 trasmetteva direttamente Parte_1
all'Amministrazione le proprie fatture da pagare, senza il preventivo controllo e CP_1 benestare dei Soci , Avv. e Avv. Rotondi? CP_3 CP_1
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largoAugusto n. 8 Testimone_7 TE
dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
9) Vero che una volta ricevute, la contabilità di pagava in automatico le fatture CP_3
trasmesse dell'Avv. , ritenendo che fossero già state concordate dall'Avv. Pt_1 Pt_1
con gli Avv.ti e CP_1 CP_2
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
10) Vero che nella giornata di lunedì 13 marzo 2017, l'Avv. – senza alcuna Pt_1
autorizzazione da parte dello – si è impossessata indebitamente di TE
un ingente numero di pratiche di clienti dello , portandosele materialmente via CP_3
con sé?
Si indicano quali testi: pagina 14 di 32 Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8 Avv. Sabrina Zagar c/o , con sede in Milano, largo TE
Augusto n. 8 residente in [...] CP_17 CP_18
residente in [...] dott.
[...] Per_3
, in Milano, via Soperga n. 2
[...]
11) Vero che prima di lasciare l'Avv. si è procurata, all'insaputa di CP_3 Pt_1
, alcune c.d. liberatorie dai clienti, in relazione ad alcuni dei fascicoli CP_3
materialmente sottratti allo , e precisamente 5, e tali liberatorie sono state CP_3
dalla stessa ottenute soltanto in data successiva rispetto a quella dell'illecito impossessamento? Circostanza per cui lo Studio ha ricevuto ben cinque revoche di mandati (in precedenza conferiti a ) da parte di clienti riconducibili alle CP_3
pratiche asportate dall'Avv. , e tutte a far data dall'aprile 2017, ossia successive Pt_1
alla fuoriuscita dell'Avv. da ? Pt_1 CP_3
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 TE
Augusto n. 8 Avv. Sabrina Zagar c/o , con sede in Milano, largo TE
Augusto n. 8 residente in [...] CP_17 CP_18
residente in [...] dott.
[...] Per_3
, in Milano, via Soperga n. 2
[...]
12) Vero che, ad oggi, l'Avv. non ha ancora provveduto a restituire le pratiche e i Pt_1
fascicoli sottratti a , con evidente ingente danno per lo , il quale CP_3 CP_3
non è stato in grado di effettuare la fatturazione a carico dei clienti per l'attività resa fino alla data di permanenza dell'Avv. presso lo Studio? Pt_1
Si indicano quali testi:
pagina 15 di 32 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Avv. Giuseppina Cimmarusti c/o Persona_3
Studio Legale Brusa Spagnolo Tosoni Carelli, con sede in Milano, viale Piave n. 11
13) Vero che nel periodo 1 gennaio/13 marzo 2017 (data di effettiva uscita dallo Studio
Legale) l'Avv. risulta avere registrato attività per almeno € 100.000,00 in meno Pt_1
rispetto allo stesso periodo (1 gennaio/13 marzo) dell'anno precedente? Come da documento sub doc. 13 che si rammostra al teste.
Si indicano quali testi:
Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_3 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto Testimone_8 TE
n. 8 sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Testimone_7 CP_3 CP_3
Augusto n. 8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
14) Vero che l'Avv. utilizzava la carta di credito dello Studio Legale, alla stessa Pt_1
affidata, anche per spese personali non autorizzate per importi di diverse decine di migliaia di euro?
Si indicano quali testi: sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 CP_3 CP_3
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Persona_3
15) E' vero che l'Avv. ha iniziato la propria collaborazione Parte_1
immediatamente appena uscita da , ossia a far data dal 13 marzo 2017? CP_3
Sul punto, si indica a teste l'Avv. Olimpio Cesare Stucchi, con Studio in Milano, Foro
Buonaparte n. 12
- ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari ed alla richiesta prova per testi formulata da controparte e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione dei pagina 16 di 32 capitoli di prova avversari, si chiede la concessione della prova contraria con i seguenti testi:
l'Avv. c/o con sede in Milano, via Borgogna n. 3 Avv. Testimone_6 CP_14
c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_3 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_8 TE
sig.ra c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. Testimone_7 TE
8 Avv. c/o , con sede in Milano, largo Augusto n. 8 Testimone_9 TE
dott. , in Milano, via Soperga n. 2 Avv. Sabrina Zagar c/o Persona_3 [...]
, con sede in Milano, largo Augusto n. 8 residente in CP_3 CP_17
Milano, viale Lucania n. 28 residente in [...]
Don Mario Cerri n. 14.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, anche per testi e di essere ammessi a fornire prova contraria sui capitoli di prova avversari denegatamente ammessi, in caso di rimessione in termini del giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre al 15% L.P. ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato in data 16.07.2019 gli Avv.ti
[...]
e in proprio e quali soci e legali rappresentanti di CP_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio avanti il TE
Tribunale di Milano l'Avv. opponendosi al D.I. N. 11448/2019 (R.G.NR. Parte_1
21218/2019) emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano in data 23.05.2019 e notificato in data 4.06.2019 presso lo , in data 5.06.2019 all'Avv. e CP_3 CP_1
in data 6.06.2019 all'Avv. CP_2
pagina 17 di 32 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.02.2020 si è costituita l'Avv. Pt_1
, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendo il
[...]
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 12.01.2021, con provvedimento del 3.04.2021, il Giudice ha concesso i termini richiesti da entrambe le parti per il deposito di memorie istruttorie.
Assunte prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza N. 1448/2023, il Tribunale di Milano ha così statuito:
“A) REVOCA il D.I. n.11448/2019 - RG.21218/2019 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 23.05.2019;
B) Condanna , in proprio e in Controparte_1 Controparte_2
qualità di soci e legali rappresentanti di , TE
a corrispondere a la somma TE Parte_1
di € 2.970,42 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
C) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
, n proprio e in qualità di soci e legali rappresentanti
[...] Controparte_2
di le spese di lite, che TE TE
si liquidano in € 286,00 per spese, € 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
Appella la sentenza allegando i seguenti motivi: Parte_1
-VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC PER OMESSA PRONUNCIA DEL
PRIMO GIUDICE CIRCA LA DOMANDA DI INAMMISSIBILITÀ
DELL'OPPOSIZIONE, nonostante la sua reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni oltre che in sede di note conclusive.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1366 E 1367 C.C.
pagina 18 di 32 -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115, 116 E 132 C. 4 C.P.C.
Si costituiscono gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 16.01.2024, stante nelle more l'intervenuto pagamento delle spese processuali di primo grado, l'Appellante Avv. ha rinunciato all'istanza di Pt_1
sospensiva. All'esito dell'udienza - presenti entrambe le Parti che si sono riportati ai propri atti ed hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande - la Corte, invitando preliminarmente le Parti a valutare la possibilità di un'ipotesi transattiva, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha rinviato all'udienza del 16.04.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso riguarda gli importi richiesti dall'Avv. a a titolo di Pt_1 CP_3
compenso per l'opera dalla prima, prestata a favore di parte opponente in primo grado, sino al 13.03.2017.
L'Avv. ha, infatti, agito in via monitoria a tutela del proprio credito Parte_1
precisamente:
di € 2.970,42 (oltre oneri) a titolo di compenso fisso relativo all'attività prestata nel periodo dall'1 al 13 marzo 2017 (13/31 di € 7.083,00); di € 27.134,00 (oltre oneri), a titolo di compenso variabile in percentuale sulla base dell'attività svolta sino al momento della cessazione della collaborazione e documentata nei timesheets relativamente alle pratiche fatturate e incassate da (cfr. doc. n. 8 CP_3
a-z fasc. mon.).
pagina 19 di 32 Con il primo motivo di appello lamenta la VIOLAZIONE Parte_1
DELL'ART. 112 CPC PER OMESSA PRONUNCIA DEL PRIMO GIUDICE
CIRCA LA DOMANDA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE, nonostante la sua reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni oltre che in sede di note conclusive.
Spiega l'appellante che:
-il D.I. N. 11448/2019 è stato notificato in data il 4.06.2019 allo , il CP_3
5.06.2019 all'Avv. ed il 6.06.2019 all'Avv. CP_1 CP_2
-la controversia in esame è assoggettabile al rito del lavoro ex art. 409 c.p.c.;
-l'atto di citazione in opposizione a D.I. è stato notificato all'Avv. presso il Pt_1
domicilio eletto in data 16.07.2019;
-il procedimento di opposizione a è stato iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Pt_4
Milano in data 23.07.2019 (doc. n. 15);
-ne consegue che l'opposizione introdotta da è tardiva essendo stata iscritta a CP_3
ruolo oltre il termine di 40 gg. (scaduto il 16.07.2019).
Ciò premesso, l'appellante chiede a questa Corte di pronunciarsi sull'inammissibilità dell'opposizione, stante la sua tardività.
La prima questione posta all'attenzione della Corte concerne la qualificazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti e, in particolare, se lo stesso possa ritenersi di lavoro subordinato o parasubordinato, oppure un rapporto di lavoro di collaborazione professionale.
Scrive l'appellante, per descrivere la propria posizione lavorativa, che “Come descritto nel “project proposal”, a cui peraltro fa riferimento l'accordo economico del 2013 (cfr. doc. n. 16, fasc. I grado), fin dell'inizio l'Avv. nell'esercizio della sua attività Pt_1
Contro quale avvocato e in piena autonomia si è occupata di creare rapporti con il team di pagina 20 di 32 Contro a Bruxelles e con i vari soci sparsi per il mondo, incontrando i soci a CP_4
Londra”; “si ribadisce come fosse l'Avv. , personalmente ed in piena autonomia, a Pt_1
concordare l'incarico, le tariffe, la tempistica e le modalità di consegna del lavoro, coordinando l'attività, partecipando a tutte le riunioni e le calls con il cliente, assegnando il lavoro ai membri del team secondo la complessità del caso”; “per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività, come già sopra evidenziato l'Avv.
, su incarico conferitole direttamente dai clienti, svolgeva attività di assistenza e Pt_1
consulenza legale nelle aree di sua competenza, in piena autonomia: si occupava della definizione dell'incarico anche in termini economici, della gestione dell'attività e della stessa fatturazione”.
A parere di questa Corte, le allegazioni della stessa parte appellante risultano contrastare con quelle tipiche di un lavoro subordinato, laddove il lavoratore esegue l'attività in base ad ordini ed indicazioni del datore di lavoro, rispettando le sue direttive.
Inoltre l'Avv. neppure allega (tantomeno chiede di provare) le circostanze che Pt_1
consentirebbero a questa Corte di ritenere il lavoro, dalla stessa svolto per gli appellati, di tipo subordinato.
In conclusione, non risulta provato che il lavoro della parte opposta in primo grado possa essere inquadrato nella disciplina del lavoro dipendente, stante anche la peculiarità dell'organizzazione all'interno dello studio, nonché la previsione della Legge
Professionale che impedisce che l'attività forense - eccetto alcuni casi specifici (art. 19,
L. 31.12. 2012, n. 247) - venga svolta nelle forme della subordinazione e anche della parasubordinazione” .
Da ciò consegue che, trattandosi di “contratto di prestazione d'opera intellettuale” la competenza è del giudice ordinario e il relativo giudizio di opposizione risulta tempestivamente proposto nelle forme del rito ordinario.
pagina 21 di 32 La censura proposta con il primo motivo di appello non può perciò trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello l'Avv. lamenta VIOLAZIONE DEGLI Pt_1
ARTT. 1362, 1363, 1366 E 1367 C.C.
L'accordo economico fra le Parti prevedeva dal 2014 la corresponsione da in CP_3
favore della Professionista di:
-un compenso annuo fisso di € 85.000,00 con pagamento a cadenza mensile e, in aggiunta,
-un compenso variabile determinato come segue: i) il 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. e ii) il 15 % sul fatturato dei clienti acquisiti e Pt_1
gestiti congiuntamente dall'Avv. e da (cfr. doc. n. 3 fasc. mon.). Pt_1 CP_3
Le parti controvertono, in estrema sintesi, sul significato della clausola concernente il compenso variabile ed, in particolare, se il 15% sia dovuto (solo) sul fatturato dei
“NUOVI” clienti “acquisiti e gestiti congiuntamente dall'Avv. e da ” o su Pt_1 CP_3
tutti i clienti (vecchi e nuovi) gestiti dalle parti in causa.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue:“…Dirimente, nel caso di specie, è anche
l'interpretazione letterale della parole usate negli accordi in particolare nella lettera del 9.01.2014 che prevede oltre al compenso fisso, un variabile di 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia da te ed un variabile di 15% sul fatturato dei clienti acquisiti e gestiti congiuntamente da lablaw/sharon. Nonostante l'infelice resa è evidente che vada sottinteso, anche nel secondo caso, la connotazione di novità dell' acquisizione, diversamente non avrebbe senso la differenziazione ed ancor di più la previsione di una parte fissa codificata. In tal senso, l'interpretazione soggettiva, valutando le clausole complessivamente e confrontandole, in modo tale da riuscire a trovare un senso complessivo ed attribuendo un significato che risulta dall'insieme
pagina 22 di 32 dell'atto. Soccorrono l'art. 1362 c.c., secondo il quale l'interpretazione deve accertare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale che emerge dalle parole adoperate e l' art. 1363 c.c. in base al quale le clausole del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso dell'atto. (pag. 7)”.
Preliminarmente, sotto il profilo dell'onere della prova, occorre sottolineare che l'Avv.
agisce nel presente giudizio in forza di un titolo contrattuale (prodotto in atti), Pt_1
sostenendo che la variabile del 15% sul fatturato dei clienti acquisiti e gestititi congiuntamente da sia alla stessa dovuta contrattualmente, in ogni caso, CP_19
senza alcuna limitazione ai L'onere della prova del titolo azionato Parte_5
non vi è dubbio gravi, perciò, sulla creditrice.
A sostegno della propria tesi, l'Avv. : Pt_1
a) richiama il contenuto del doc. 3 fasc. monitorio;
b) sottolinea che fino a quando la stessa ha fatto parte di , non vi sia mai CP_3
stato alcun dubbio in relazione a quali fossero i clienti su cui aveva diritto al 25%
e quelli su cui invece aveva diritto al 15% sul fatturato: dal documento
“prospectus clienti 2015 e 2016” elaborato dallo il Pt_1 CP_3
16.01.2017 lo stesso Studio indicava espressamente il nome dei clienti e la rispettiva percentuale riconosciuta all'Avv. per gli anni 2015 e 2016 (cfr. Pt_1
doc. n. 19, I grado). In particolare, dalla lettura del documento emerge
Organi chiaramente come per i clienti , e – clienti Org_44 Org_3 Org_2
provenienti dall - venisse riconosciuta all'Avv. la percentuale CP_4 Pt_1
del 15%. Per quanto concerne il compenso variabile l'Avv. provvedeva Pt_1
progressivamente a documentare a nei timesheets le prestazioni CP_3
professionali rese dal suo team per i singoli clienti;
che inviava a CP_20
sulla base dei quali lo emetteva le relative fatture nei confronti dei CP_3 CP_3
clienti; una volta ricevuto il saldo da questi ultimi, lo Studio versava alla pagina 23 di 32 Professionista la percentuale a lei spettante secondo la pattuizione concordata (cfr. docc. n. 2 e 3, fasc. mon.). Ciò emerge dall'esame delle fatture emesse dall' opposta in primo grado da gennaio 2013 a febbraio 2017 (cfr. doc. n. 5, fasc. mon.): tutte regolarmente saldate da;
pertanto, a detti pagamenti non può CP_3
attribuirsi altro significato che quello di dar corso all'accordo economico e, quindi, di adesione allo stesso.
c) Richiama il contenuto della mail dell'Avv. all'Avv. del 4.03.2017 CP_1 Pt_1
ove, formulando la proposta di collaborazione che avrebbe voluto intraprendere, precisa “da marzo basta percentuale su clienti le global pfavore” (cfr. doc. n. 24, fasc. I grado), riconoscendo espressamente come sino ad allora l'accordo prevedesse la percentuale del 15% anche sui clienti CP_4
L'interpretazione letterale di detta comunicazione porta -secondo l'appellante- a concludere che il 15% fosse pacificamente riconosciuto all'Avv. per la Pt_1
gestione da sola e unitamente a dei clienti provenienti da CP_3 CP_4
d) Evidenzia il contenuto della mail del 14.2.2017 di , Testimone_7
dell'amministrazione dello studio professionale, ove -ad un sollecito dei pagamenti da parte dell'Avv. espressamente risponde: “come ti ho detto e Pt_1
ben sai il fisso viene pagato di default dall'amministrazione. Per la parte variabile abbiamo necessità della firma del socio per procedere” (cfr. doc. n. 22, fasc. I grado), il cui contenuto conferma -sempre secondo l'appellante- il previo assenso dei soci al pagamento del compenso variabile, smentendo la dichiarazione resa dal teste escussa all'udienza del 22.09.2022, allorchè la stessa ha Testimone_7
dichiarato che le fatture dell'Avv. venivano automaticamente pagate. Pt_1
La Corte osserva.
Il rapporto professionale iniziò tra le parti nel 2013, con il seguente scritto.
pagina 24 di 32 Risulta pacifico in atti (doc. 3 v. mail del 9 gennaio 2014 dall'Avv. CP_1
all'appellante), che dopo un incontro tra i professionisti, l'intesa economica concordata fra le Parti prevedeva, dal 2014, la corresponsione da parte di a favore della CP_3
Professionista di:
• un compenso annuo fisso di € 85.000,00 con pagamento a cadenza mensile e, in aggiunta,
• un compenso variabile determinato come segue: i) il 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. e ii) il 15 % sul fatturato dei clienti acquisiti e Pt_1
gestiti congiuntamente dall'Avv. e da (cfr. doc. n. 3 fasc. mon.). Pt_1 CP_3
Quindi, come spiegato nella mail, il nuovo accordo in punto quantum prevedeva un aumento del fisso e una diversificazione nelle competenze variabili di cui all'originario punto b), distinguendole nella percentuale del 15% o del 25%.
pagina 25 di 32 L'interpretazione dell'accordo contestato deve necessariamente prendere le mosse da quello originario, dove era previsto un compenso fisso e un unico compenso variabile, punto b), per le nuove acquisizioni.
Secondo una lettura di buona fede del contratto è indubbio che la previsione di un compenso fisso pari a Euro 85.000,00, per la collaborazione su clienti già acquisiti dallo studio pare un compenso congruo, così come la percentuale del 25% sul fatturato dei clienti nuovi acquisiti in autonomia dall'Avv. . Pt_1
Sotto un profilo logico, prima che giuridico, ciò che rimaneva senza particolare riconoscimento erano proprio i nuovi clienti “acquisiti e gestiti” dalle parti congiuntamente. Con il nuovo accordo è ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto riconoscere all'appellante la percentuale del 15% sui nuovi clienti che venivano congiuntamente acquisiti e gestiti.
Questa interpretazione consente anche di dare un significato, logico prima che giuridico, alla previsione di un compenso fisso verosimilmente idoneo a compensare la professionista per la prestazione d'opera finalizzata ai clienti dello studio associato, ma non dalla stessa acquisiti. In altri termini, non avrebbe avuto alcun senso -nell'ambito del bilanciamento delle prestazioni- per le parti appellate riconoscere una percentuale del 15%, ulteriore rispetto al fisso, per la medesima prestazione.
In ogni caso, si evidenzia che il compenso variabile, già previsto nel 2013, concerneva al punto b) solo i “NUOVI CLIENTI”.
E' ragionevole ritenere che laddove il nuovo accordo del 2014 avesse voluto prevedere una terza differente ipotesi, lo avrebbe espressamente fatto. Conseguentemente, è verosimile che la percentuale del 15% dovesse necessariamente rientrare nell'ipotesi di cui al punto b), concernente i “nuovi clienti”.
Parte appellante ha provato che a partire dall'anno 2014 la stessa ha emesso fatture applicando il 15% su tutti i clienti internazionali (anche bensì già Parte_6
clienti dello , ovvero provenienti da contatti diretti di , ovvero dell'Avv. CP_3 CP_3
pagina 26 di 32 ) solo in quanto da lei gestiti (ma non acquisiti), anche su clienti acquisiti e CP_1
Org gestiti da altri collaboratori dello , come nel caso del cliente dell'Avv. CP_3
Org
[si vedano al riguardo le fatture dell'Avv. al cliente e Tes_6 Tes_6
[...]
– prodotte sub doc. 21), nonché le dichiarazioni testimoniali degli Org_7
Avv. ed all'udienza del 20.09.2022 e del teste di Testimone_6 Testimone_3
parte opposta in primo grado Avv. all'udienza del 4.10.2022]. Testimone_2
E' pacifico in atti che le fatture emesse dall'Avv. , furono tutte pagate. Pt_1
Da tale comportamento l'appellante fa discendere la prova dell'accordo economico, nel senso dalla stessa prospettato.
Tale circostanza, seppure assume rilievo indiziario nel presente procedimento, non appare dirimente.
Risulta dalla documentazione prodotta che le fatture (con l' applicazione delle percentuali variabili anche su clienti di altri collaboratori dello studio) venivano trasmesse unitamente ad una mail di accompagnamento direttamente all'amministrazione (che non poteva sapere quali clienti fossero stati acquisiti dall'Avv.
e conseguentemente le pagava). Pt_1
Parte appellata ha sostenuto che tali pagamenti venivano effettuati senza alcun controllo degli odierni appellati.
Parte appellante ha sostenuto che per procedura dello Studio, consolidata e conosciuta da tutti, nessuna fattura veniva saldata senza: il controllo dell'amministrazione e della contabilità dello Studio, nelle persone di e e la Testimone_7 Testimone_8
visualizzazione e approvazione da parte dell'Avv. , come confermato nella mail di CP_1
cui al doc. 22 fasc. primo grado.
Tale ricostruzione è stata contestata fermamente dalla parte appellata che ha provato tramite l'escussione - all'udienza del 20.09.2022- della teste , addetta Testimone_7
alla contabilità dello Studio Legale, quali fossero le concrete modalità di pagamento delle fatture. La teste ha testualmente riferito al primo giudice: “ Cap.8: Testimone_7
pagina 27 di 32 le fatture all'epoca ancora cartacee arrivavano all'amministrazione direttamente alla casella Non so o meglio non ricordo se vi era un Email_1
preventivo controllo delle fatture da parte dei soci.
Cpa.9 (Vero che una volta ricevute, la contabilità di pagava in automatico le CP_3
fatture trasmesse dell'Avv. , ritenendo che fossero già state concordate dall'Avv. Pt_1
con gli Avv.ti e ): confermo. Pt_1 CP_1 CP_2
ADR: viene richiesta conferma del contenuto del doc. 22 di parte opposta.
Confermo il contenuto della mail in quanto si tratta dell'ultimo periodo di collaborazione dell'Avv. e mi preoccupavo di chiedere conferma visti i rapporti non più sereni Pt_1
tra l'Avv. e lo studio. Le regole generali dello studio erano che i partner Pt_1
comunicassero i bonus da pagare ai collaboratori annualmente. Mentre per l'Avv. Pt_1
era diverso. La fatturazione era mensile ed a volte ricomprendeva anche le percentuali sui clienti. Ribadisco che l'autorevolezza dell'Avv. , partner dello studio, mi faceva Pt_1
pagare in automatico le fatture, tranne nell'ultimo periodo in cui sapevo che i rapporti erano cambiati”.
Questa testimonianza coerente e puntuale, spiega che in forza dell'autorevolezza della professionista, le fatture dell'appellante venivano pagate di prassi senza controllo degli altri professionisti, salvo quanto accaduto per l'ultima richiesta -due settimane prima della cessazione del rapporto- rispetto alla quale venne inviata la mail di cui al doc. 22, tenuto conto dei rapporti critici e tesi tra le parti (ben evidenziati dai toni della mail).
La mail di cui al doc. 22 del 14.02.2017 di dell'amministrazione era la Testimone_7
risposta ad un sollecito dei pagamenti da parte dell'Avv. , sulle fatture inviate da Pt_1
quest'ultima il “7 febbraio alle 19.46”, come scritto nella mail.
espressamente risponde “come ti ho detto e ben sai il fisso viene pagato Testimone_7
di default dall'amministrazione. Per la parte variabile abbiamo necessità della firma del socio per procedere” .
pagina 28 di 32 Leggendo la mail di sollecito e la risposta, così come confermata e spiegata dalla stessa teste escussa all'udienza del 22.09.2022, pare ragionevole ritenere - Testimone_7
proprio per la posizione di “partner” (come si evince dalla carta intestata dello studio) e per lo stretto rapporto di fiducia che legava tutti i professionisti- che le sue fatture pagate in automatico, come riferito dalle teste. Così come appare verosimile Parte_7
che a ridosso della cessazione dei rapporti, con modalità a dir poco “conflittuali”,
l'amministrazione chiedesse “la firma del socio per procedere”.
In conclusione, questa Corte ritiene credibile la ricostruzione in fatto dei rapporti economici per i periodi antecedenti a quello oggetto di contenzioso da parte della teste
. Tale ricostruzione, unitamente al significato dell'accordo contrattuale, Testimone_7
conferma la tesi di parte opponente in primo grado, svuotando di significato sia la mail del 14.2.2017, inviata dalla teste all'appellante, sia il pagamento da parte dello studio delle fatture antecedenti all'emissione del D.I..
Infine, secondo questa Corte il contenuto della mail dell'Avv. all'Avv. del CP_1 Pt_1
4.03.2017 risulta privo di rilevanza. Nella mail del 4.3.2017 l'Avv. formulando CP_1
la proposta di collaborazione che avrebbe voluto intraprendere, precisa alla fine della lettera: “PS ho autorizzato ieri la tua proforma di febbraio sebbene avesse dentro % su
Psh Whalig. Da marzo basta percentuale su clienti le global p favore” (cfr. doc. n. 24)
L'interpretazione letterale di detta comunicazione non porta -come ritenuto dall'appellante- a concludere che il 15% fosse pacificamente riconosciuto all'Avv.
per la gestione da sola e unitamente a dei clienti provenienti da Pt_1 CP_3 [...]
ma, al contrario, appare una “concessione” da parte del socio di studio rispetto al CP_4
pattuito, con espressa previsione di escludere per il futuro -laddove le parti avessero rinnovato la collaborazione- percentuali sui clienti , al fine di evitare CP_3
contestazioni e spiacevoli incomprensioni.
pagina 29 di 32 Con il terzo motivo parte appellante lamenta: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113,
115, 116 E 132 C. 4 C.P.C.
L'appellante evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto del riepilogo elaborato dallo
, con espressa indicazione delle pratiche e relative percentuali spettanti CP_3
all'Avv. (cfr. doc. n. 33, fasc. I grado), in relazione al quale nella mail Pt_1
accompagnatoria risulta espressamente indicato “ ti allego il riepilogo dei CP_21
tuoi compensi sui clienti e i costi”, comunicazione inviata dalla Studio che vede in copia conoscenza lo stesso Avv. . CP_1
La Corte osserva che il suddetto documento, effettivamente inviato dalla contabilità dello Studio ( , all'appellante -in data 16.1.2017- vede indicate le Testimone_8
percentuali del 15% e 25% a fianco del nome di alcuni clienti (anche non e le Pt_5
somme dovute a titolo di compensi.
Peraltro questa Corte ha ritenuto, per i motivi sopra spiegati, che: 1) contrattualmente all'appellante doveva essere riconosciuta una variabile del 15% sul fatturato dei clienti
“ che la stessa acquisiva e gestiva “insieme a ”, ad esempio in occasione Pt_5 CP_3
di eventi o convegni italiani ovvero internazionali cui la stessa partecipava per iniziativa ed in rappresentanza di , che ne sosteneva integralmente gli ingenti costi;
2) il CP_3
comportamento tenuto dal 2014 in poi dall'Amministrazione e dal Settore Contabilità di
(che pagava le fatture direttamente inviate dall'appellante, senza controllo, CP_3
trattandosi di fatture emesse da un Partner) non appare dirimente ai fini della decisione.
Conseguentemente, anche il doc. 33, proveniente dalla contabilità dello , CP_3
conferma l'estrema fiducia nel partner Avv. che inviava fatture computando la Pt_1
componente variabile erroneamente, inserendo anche importi non dovuti, indicando nominativi di clienti rispetto ai quali (cfr. doc. 6) non era contrattualmente prevista la percentuale del 15%, essendo l'attività ricompresa nell'importo fisso di € 7.083,00 mensile. La contabilità dello Studio, nel tempo, faceva proprie le indicazioni fornite pagina 30 di 32 dall'appellante, partner degli altri professionisti, fidandosi delle richieste dell'Avv.
. Pt_1
Conseguentemente, quanto inviato dallo studio, su richiesta dell'Avv. , non Pt_1
costituisce prova del credito azionato in monitorio in quanto risulta -per i motivi illustrati- difforme dal titolo contrattuale.
In altri termini, quand'anche si volesse ritenere i doc. 33 e il doc. 22 una sorta di
“riconoscimento” del credito azionato, risulta acclarato che l'appellato, tramite prova testimoniale e documentale (pattuizioni contrattuali del 2013, come modificate nel
2014) ha fornito prova di quali fossero i reali rapporti contrattuali.
Da quanto premesso consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, risultando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, come dichiarato dall'appellante (pari a Euro 32.308,61), nei valori medi, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
Sentenza n. 1448/2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento
R.G.NR. 36516/2019 depositata in cancelleria in data 23.02.2023, che per l'effetto conferma;
pagina 31 di 32 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, CP_1 Controparte_2 TE
, in via solidale, delle spese processuali del
[...] TE
presente procedimento liquidate in Euro 6.946,00 oltre, IVA (se dovuta), CPA e
15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 23.4.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
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