CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 471/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Tisato Giovanni, Parte_1 C.F._1
l'avv. Faccin Marco e l'avv. Zerbaro Maddalena
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Sandonà Paola CP_1 C.F._2
Appellato
Oggetto: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito. Appello avverso la sentenza n.1317/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 25/7/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza qui gravata sia revocato il decreto opposto e comunque siano respinte le domande formulate da parte appellata nei confronti dell'appellante;
2. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati.
Per l'appellato
In via principale: Respingersi siccome inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza impugnata Parte_1
di primo grado n. 1317/2022 resa in data 20.07.2022 e pubblicata in data 25.07.2022 dal
Tribunale di Vicenza nel procedimento rubricato al n. 8670/2018, in ogni sua parte.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove di cui alle memorie di parte opposta ex art. 183 6° comma n. 2 e n. 3 c.p.c. agli atti con particolare riguardo alla istanza di procedimento di verificazione sulle sottoscrizioni apposte al documento prodotto sub 12 fascicolo opposto e istanza di conservazione in cassaforte del documento originale sub 19 fascicolo appellato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e PA come per legge a favore dello Stato persistendo il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato a favore dell'appellato CP_1
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2955/2018 del Tribunale di
Vicenza, notificato in data 25.10.2018 unitamente all'atto di precetto, CP_1
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 99.104,04. Nel ricorso Parte_1
monitorio assumeva di vantare il credito indicato a titolo di regresso quale CP_1
fideiussore escusso in qualità di garante del concordato fallimentare della ditta individuale Filatura La Torre di Passarin Valeria rappresentando che il concordato fallimentare veniva garantito dal padre e dallo zio per la Persona_1 Persona_2
somma complessiva di lire 341.892.187, che aveva provveduto al Persona_1
versamento di lire 21.000.000 e che, dopo il suo decesso, lo stesso , in CP_1
qualità di erede, aveva versato la residua somma a saldo pari a lire 170.892.187 per complessive lire 191.892.187 pari ad euro 99.104,04
Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo la revoca, l'annullamento, la dichiarazione di nullità o di illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2955/2018 del Tribunale di Vicenza,
pag. 2/7 con condanna di al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c.
L'opponente assumeva che non rivestiva la qualifica di fideiussore escusso CP_1
non avendo assunto personalmente alcun obbligo fideiussorio e non avendo specificamente dedotto di agire in qualità di erede del padre defunto. Assumeva la mancanza del titolo in base al quale l'ingiungente avrebbe dovuto corrispondere le somme al curatore e rilevava inoltre la mancanza della prova dell'obbligazione fideiussoria, dell'avvenuta escussione e del pagamento. Rilevava come la documentazione dimessa dava prova di un pagamento spontaneo da parte dei garanti e che dalla documentazione risultava che si era impegnato al versamento Persona_1
delle somme a fronte della cessione a proprio favore dei macchinari della ditta individuale.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto.
Con la sentenza n. 1317/22 pubblicata in data 25 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannava Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Tribunale rilevava che dalla documentazione dimessa (raccomandata dell'08.11.1999 da parte del curatore dott. , lettera del 13.11.1999 da parte degli eredi di Persona_3
, assegni ricevuti dal curatore in data 13.05.1999 da per Persona_1 Persona_1
complessive Lire 21.000.000 e in data 23.03.2000 da per complessive Lire CP_1
170.892.187, estratto conto da cui risultava l'addebito nel conto corrente di CP_1
) risultava provato che l'obbligazione del de cuius quale garante del concordato
[...]
era stata assunta da e che pertanto sussisteva la pretesa creditoria in CP_1
regresso, evidenziando l'irrilevanza dei motivi che avevano spinto a Persona_1
garantire la proposta concordataria.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1317/22 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
pag. 3/7 Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'errata qualificazione di quale CP_1
fideiussore rilevando come e non rivestivano la qualifica Persona_1 Persona_2
di fideiussori di posto che gli stessi avevano provveduto a versare il Parte_1
denaro al concordato all'unico fine di evitare che il fallimento potesse estendersi alle loro società. L'appellante assumeva che risultava mancante la causa tipica di garanzia del pagamento di un debito altrui del contratto di fideiussione essendo il pagamento avvenuto spontaneamente da parte di e configurando un'ipotesi Per_1 Persona_2 di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. senza diritto di regresso nei confronti di . La circostanza che non fosse stata avanzata alcuna pretesa Parte_1 nei vent'anni precedenti provava la consapevolezza da parte dell'ingiungente che non vi era alcun diritto alla restituzione delle somme. Evidenziava inoltre come nella querela presentata da risultava che il padre si era reso disponibile a pagare CP_1 Per_1
le somme necessarie all'esecuzione del concordato a condizione che venissero ceduti alla sua impresa (Ritorcitura Val Leogra s.n.c.) i beni e i macchinari della fallita.
Assumeva, infine, che non risultava depositato in giudizio documenti comprovanti il diritto di regresso non essendo sufficiente a tal fine la testimonianza del curatore.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
L'appellante contesta la decisione ove ha qualificato l'obbligazione assunta da Per_1
quale obbligazione fideiussoria (e conseguentemente il diritto di regresso in
[...] capo all'erede ) assumendo che lo stesso unitamente al CP_1 Persona_1
fratello avrebbe direttamente e spontaneamente versato alla curatela la Persona_2
provvista concordataria con un pagamento qualificabile quale adempimento del terzo ex art.1180 c.c. Censura la sentenza impugnata ove assumeva l'irrilevanza dei “motivi che hanno indotto a garantire la proposta concordataria di ” Persona_1 Parte_1
sottolineando come e quali cognato e marito di Per_1 Persona_2 Parte_1
pag. 4/7 avevano provveduto al pagamento per solidarietà familiare e per evitare che il fallimento venisse esteso alle loro società (la Controparte_2
[...]
Ciò posto va sottolineato come l'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare gli assunti svolti nel giudizio di primo grado.
Pur non potendo ritenersi, come eccepito dall'appellato, che la deduzione in relazione all'adempimento del terzo ex art.1180 c.c. risulti nuova e inammissibile perché proposta per la prima volta in appello posto che tale prospettazione in fatto risultava già evincibile nelle difese svolte in primo grado, la medesima risulta in ogni caso del tutto infondata.
Quanto alla prova dell'esistenza della garanzia personale da parte di e Persona_1
in favore del concordato fallimentare presentato da Parte_2 Parte_1
, è sufficiente richiamare la sentenza n.427/99 del tribunale di Vicenza
[...]
depositata in data 9.9.1999 di omologa del concordato fallimentare ove si legge espressamente che “L'importo necessario per l'esecuzione dell'ipotesi concordataria è stato garantito personalmente da e i quali hanno Persona_1 Parte_2
già consegnato al curatore un libretto di 150.000.000 oltre ad assegni circolari per
21.000.000 a titolo di penale per il caso di inadempimento del concordato.” (cfr. doc. 15 fascicolo primo grado opposto pag. 6).
Inoltre, risulta del pari documentalmente provata l'assunzione da parte degli eredi di dell'obbligazione di garanzia, come agli stessi richiesto con lettera Persona_1 raccomandata dell'8.11.1999 dal curatore fallimentare, che espressamente richiedeva formalmente agli eredi di di confermare l'obbligazione del de cuius al Persona_1
versamento di euro 170.892.187 alla data del 9.3.2000 (doc.11 e 13 opposto).
E, infine risulta documentato il ricevimento da parte del curatore della somma di lire
21.000.000 da parte di (doc.6) e di lire 170.892.187 in assegni circolari Persona_1
tratti dal conto di (doc. 3 e 24). CP_1
pag. 5/7 Va dunque rilevato come l'ingiungente, ha agito monitoriamente facendo CP_1 espressamente valere il diritto di regresso conseguente all'avvenuta escussione della fideiussione concordataria prestata dal de cuius (come provato Persona_1
documentalmente in relazione al pagamento direttamente effettuato da parte del de cuius e dal successivo versamento effettuato da parte dello stesso in CP_1
qualità di erede del primo).
E, in linea generale, va sottolineato come il concordato fallimentare può essere presentato dal fallito unitamente a delle garanzie anche personali aventi caratteristiche di specialità rispetto alle fideiussioni. Infatti pur se il garante del concordato fallimentare è un fideiussore, che garantisce l'obbligo del fallito di pagare i crediti privilegiati, le spese di giustizia e la percentuale stabilita a favore dei creditori chirografari, la fideiussione concordataria assume, secondo quanto osservato dalla
Suprema Corte, “una peculiare struttura e connotazione, in quanto l'obbligo del debitore principale e quello del garante, pur essendo distinti, trovano comune fonte e causa nella sentenza di omologazione, e perciò, nei limiti in cui la garanzia spiega efficacia, le singole obbligazioni in cui si specificano non possono che sussistere, e con identico contenuto, per entrambi gli obbligati” (cfr. Cass. civ.n.5539/1984; per il concordato preventivo cfr. n.2961/2003).
Accertata l'esistenza della fideiussione nei termini suindicati, i versamenti effettuati da e risultano adempimenti del debito fideiussorio e non Persona_1 CP_1
possono essere considerati adempimento del terzo ex art.1180 cod. civ. fattispecie che presuppone un intervento spontaneo ed unilaterale del terzo, non legato a precedenti accordi o convenzioni.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA . Atteso che è stato ammesso CP_1
pag. 6/7 anche nel giudizio di appello al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente va disposto a favore dello Stato ex art. 133 del T.U. in materia di spese di giustizia.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1317/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 25/7/2022 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1
grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA, disponendo il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R.
n. 115 del 2002, del suddetto importo, essendo l'appellato stato ammesso al gratuito patrocinio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 471/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Tisato Giovanni, Parte_1 C.F._1
l'avv. Faccin Marco e l'avv. Zerbaro Maddalena
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Sandonà Paola CP_1 C.F._2
Appellato
Oggetto: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito. Appello avverso la sentenza n.1317/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 25/7/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza qui gravata sia revocato il decreto opposto e comunque siano respinte le domande formulate da parte appellata nei confronti dell'appellante;
2. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati.
Per l'appellato
In via principale: Respingersi siccome inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza impugnata Parte_1
di primo grado n. 1317/2022 resa in data 20.07.2022 e pubblicata in data 25.07.2022 dal
Tribunale di Vicenza nel procedimento rubricato al n. 8670/2018, in ogni sua parte.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove di cui alle memorie di parte opposta ex art. 183 6° comma n. 2 e n. 3 c.p.c. agli atti con particolare riguardo alla istanza di procedimento di verificazione sulle sottoscrizioni apposte al documento prodotto sub 12 fascicolo opposto e istanza di conservazione in cassaforte del documento originale sub 19 fascicolo appellato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e PA come per legge a favore dello Stato persistendo il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato a favore dell'appellato CP_1
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2955/2018 del Tribunale di
Vicenza, notificato in data 25.10.2018 unitamente all'atto di precetto, CP_1
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 99.104,04. Nel ricorso Parte_1
monitorio assumeva di vantare il credito indicato a titolo di regresso quale CP_1
fideiussore escusso in qualità di garante del concordato fallimentare della ditta individuale Filatura La Torre di Passarin Valeria rappresentando che il concordato fallimentare veniva garantito dal padre e dallo zio per la Persona_1 Persona_2
somma complessiva di lire 341.892.187, che aveva provveduto al Persona_1
versamento di lire 21.000.000 e che, dopo il suo decesso, lo stesso , in CP_1
qualità di erede, aveva versato la residua somma a saldo pari a lire 170.892.187 per complessive lire 191.892.187 pari ad euro 99.104,04
Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo la revoca, l'annullamento, la dichiarazione di nullità o di illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2955/2018 del Tribunale di Vicenza,
pag. 2/7 con condanna di al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c.
L'opponente assumeva che non rivestiva la qualifica di fideiussore escusso CP_1
non avendo assunto personalmente alcun obbligo fideiussorio e non avendo specificamente dedotto di agire in qualità di erede del padre defunto. Assumeva la mancanza del titolo in base al quale l'ingiungente avrebbe dovuto corrispondere le somme al curatore e rilevava inoltre la mancanza della prova dell'obbligazione fideiussoria, dell'avvenuta escussione e del pagamento. Rilevava come la documentazione dimessa dava prova di un pagamento spontaneo da parte dei garanti e che dalla documentazione risultava che si era impegnato al versamento Persona_1
delle somme a fronte della cessione a proprio favore dei macchinari della ditta individuale.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto.
Con la sentenza n. 1317/22 pubblicata in data 25 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannava Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Tribunale rilevava che dalla documentazione dimessa (raccomandata dell'08.11.1999 da parte del curatore dott. , lettera del 13.11.1999 da parte degli eredi di Persona_3
, assegni ricevuti dal curatore in data 13.05.1999 da per Persona_1 Persona_1
complessive Lire 21.000.000 e in data 23.03.2000 da per complessive Lire CP_1
170.892.187, estratto conto da cui risultava l'addebito nel conto corrente di CP_1
) risultava provato che l'obbligazione del de cuius quale garante del concordato
[...]
era stata assunta da e che pertanto sussisteva la pretesa creditoria in CP_1
regresso, evidenziando l'irrilevanza dei motivi che avevano spinto a Persona_1
garantire la proposta concordataria.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1317/22 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
pag. 3/7 Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'errata qualificazione di quale CP_1
fideiussore rilevando come e non rivestivano la qualifica Persona_1 Persona_2
di fideiussori di posto che gli stessi avevano provveduto a versare il Parte_1
denaro al concordato all'unico fine di evitare che il fallimento potesse estendersi alle loro società. L'appellante assumeva che risultava mancante la causa tipica di garanzia del pagamento di un debito altrui del contratto di fideiussione essendo il pagamento avvenuto spontaneamente da parte di e configurando un'ipotesi Per_1 Persona_2 di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. senza diritto di regresso nei confronti di . La circostanza che non fosse stata avanzata alcuna pretesa Parte_1 nei vent'anni precedenti provava la consapevolezza da parte dell'ingiungente che non vi era alcun diritto alla restituzione delle somme. Evidenziava inoltre come nella querela presentata da risultava che il padre si era reso disponibile a pagare CP_1 Per_1
le somme necessarie all'esecuzione del concordato a condizione che venissero ceduti alla sua impresa (Ritorcitura Val Leogra s.n.c.) i beni e i macchinari della fallita.
Assumeva, infine, che non risultava depositato in giudizio documenti comprovanti il diritto di regresso non essendo sufficiente a tal fine la testimonianza del curatore.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
L'appellante contesta la decisione ove ha qualificato l'obbligazione assunta da Per_1
quale obbligazione fideiussoria (e conseguentemente il diritto di regresso in
[...] capo all'erede ) assumendo che lo stesso unitamente al CP_1 Persona_1
fratello avrebbe direttamente e spontaneamente versato alla curatela la Persona_2
provvista concordataria con un pagamento qualificabile quale adempimento del terzo ex art.1180 c.c. Censura la sentenza impugnata ove assumeva l'irrilevanza dei “motivi che hanno indotto a garantire la proposta concordataria di ” Persona_1 Parte_1
sottolineando come e quali cognato e marito di Per_1 Persona_2 Parte_1
pag. 4/7 avevano provveduto al pagamento per solidarietà familiare e per evitare che il fallimento venisse esteso alle loro società (la Controparte_2
[...]
Ciò posto va sottolineato come l'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare gli assunti svolti nel giudizio di primo grado.
Pur non potendo ritenersi, come eccepito dall'appellato, che la deduzione in relazione all'adempimento del terzo ex art.1180 c.c. risulti nuova e inammissibile perché proposta per la prima volta in appello posto che tale prospettazione in fatto risultava già evincibile nelle difese svolte in primo grado, la medesima risulta in ogni caso del tutto infondata.
Quanto alla prova dell'esistenza della garanzia personale da parte di e Persona_1
in favore del concordato fallimentare presentato da Parte_2 Parte_1
, è sufficiente richiamare la sentenza n.427/99 del tribunale di Vicenza
[...]
depositata in data 9.9.1999 di omologa del concordato fallimentare ove si legge espressamente che “L'importo necessario per l'esecuzione dell'ipotesi concordataria è stato garantito personalmente da e i quali hanno Persona_1 Parte_2
già consegnato al curatore un libretto di 150.000.000 oltre ad assegni circolari per
21.000.000 a titolo di penale per il caso di inadempimento del concordato.” (cfr. doc. 15 fascicolo primo grado opposto pag. 6).
Inoltre, risulta del pari documentalmente provata l'assunzione da parte degli eredi di dell'obbligazione di garanzia, come agli stessi richiesto con lettera Persona_1 raccomandata dell'8.11.1999 dal curatore fallimentare, che espressamente richiedeva formalmente agli eredi di di confermare l'obbligazione del de cuius al Persona_1
versamento di euro 170.892.187 alla data del 9.3.2000 (doc.11 e 13 opposto).
E, infine risulta documentato il ricevimento da parte del curatore della somma di lire
21.000.000 da parte di (doc.6) e di lire 170.892.187 in assegni circolari Persona_1
tratti dal conto di (doc. 3 e 24). CP_1
pag. 5/7 Va dunque rilevato come l'ingiungente, ha agito monitoriamente facendo CP_1 espressamente valere il diritto di regresso conseguente all'avvenuta escussione della fideiussione concordataria prestata dal de cuius (come provato Persona_1
documentalmente in relazione al pagamento direttamente effettuato da parte del de cuius e dal successivo versamento effettuato da parte dello stesso in CP_1
qualità di erede del primo).
E, in linea generale, va sottolineato come il concordato fallimentare può essere presentato dal fallito unitamente a delle garanzie anche personali aventi caratteristiche di specialità rispetto alle fideiussioni. Infatti pur se il garante del concordato fallimentare è un fideiussore, che garantisce l'obbligo del fallito di pagare i crediti privilegiati, le spese di giustizia e la percentuale stabilita a favore dei creditori chirografari, la fideiussione concordataria assume, secondo quanto osservato dalla
Suprema Corte, “una peculiare struttura e connotazione, in quanto l'obbligo del debitore principale e quello del garante, pur essendo distinti, trovano comune fonte e causa nella sentenza di omologazione, e perciò, nei limiti in cui la garanzia spiega efficacia, le singole obbligazioni in cui si specificano non possono che sussistere, e con identico contenuto, per entrambi gli obbligati” (cfr. Cass. civ.n.5539/1984; per il concordato preventivo cfr. n.2961/2003).
Accertata l'esistenza della fideiussione nei termini suindicati, i versamenti effettuati da e risultano adempimenti del debito fideiussorio e non Persona_1 CP_1
possono essere considerati adempimento del terzo ex art.1180 cod. civ. fattispecie che presuppone un intervento spontaneo ed unilaterale del terzo, non legato a precedenti accordi o convenzioni.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA . Atteso che è stato ammesso CP_1
pag. 6/7 anche nel giudizio di appello al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente va disposto a favore dello Stato ex art. 133 del T.U. in materia di spese di giustizia.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1317/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 25/7/2022 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1
grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA, disponendo il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R.
n. 115 del 2002, del suddetto importo, essendo l'appellato stato ammesso al gratuito patrocinio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7