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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Gionata Bonuccelli e Parte_1 C.F._1
Duilio Cuoci, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Viareggio (LU), via S. Carlo
Borromeo 24, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti Katia UR Controparte_1 C.F._2
e RK UR, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cantù (CO), via Giulio
Carcano 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore
nato a [...] il [...]; in ogni caso, disporre la domiciliazione prevalente presso la Persona_1 madre del figlio disporre che il padre frequenterà il figlio in contesto protetto secondo le modalità Persona_1 e per il tempo che il Tribunale riterrà di giustizia, subordinando altresì gli incontri alla documentata intrapresa da parte del padre di un percorso di disintossicazione, con obbligo di esibire certificazione medica che attesti l'estraneità all'assunzione di qualsivoglia sostanza stupefacente;
disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio mediante corresponsione mensile in favore Persona_1 della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie senza obbligo di preventivo accordo, il tutto con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
vinti compensi oltre esborsi, spese generali e fiscalità di legge”.
Per il resistente: “In via principale e nel merito - Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Persona_1Controparte_ i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. , prevedendo che lo stesso possa tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordarsi o, in difetto, da stabilirsi da codesto Ill.mo Tribunale, garantendo pernotti e frequentazioni libere e non in ambiente protetto, dando la propria disponibilità a vedere il figlio tutti i pomeriggi dopo le ore 16,00 durante la settimana lavorativa e il sabato e la domenica tutto il giorno oltre che nelle festività e vacanze estive;
-Determinare a carico del Sig. un contributo per il mantenimento del figlio in una misura non superiore ad Controparte_1 Per_1
€ 200,00 mensili, da versarsi direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, con condivisione al 50% dell'Assegno Unico;
- Rigettare ogni altra domanda formulata dalla ricorrente. In via istruttoria: - Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ematologica e genetica al fine di accertare la paternità biologica del Sig.
nei confronti del minore - Ammettere il Sig. a sottoporsi a test tossicologici Controparte_1 Persona_1 Per_1 presso struttura pubblica o ente accreditato dal SSN. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024 e regolarmente notificato, premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1 [...]
(16.11.2023), ha domandato: l'affidamento esclusivo del figlio , con Persona_1 Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
incontri padre-figlio in modalità protetta e solo dopo che il resistente avrà intrapreso un percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti;
un assegno a carico del padre di €500 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda ha dedotto che: la relazione era stata inizialmente intrattenuta a distanza, in quanto il resistente viveva all'epoca nel comasco ed era entrata in crisi sin dai primi giorni successivi alla nascita del figlio;
il resistente, appresa la notizia della gravidanza, aveva messo in dubbio la sua paternità, avanzando richiesta di effettuare il test del DNA, ancorché successivamente avesse regolarmente riconosciuto il figlio minore;
dopo un periodo di brevissima convivenza presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, a causa delle condotte del resistente, il quale abusava di cannabis e non voleva realmente assumersi le responsabilità connesse alla genitorialità, la convivenza si era definitivamente interrotta nel giugno 2024 e, da allora, il resistente non aveva mai provveduto né al mantenimento né alla cura del figlio . Per_1
All'udienza del 21.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che: il resistente aveva visto il figlio saltuariamente, circa una volta ogni due mesi;
non contribuiva con regolarità al mantenimento del minore, avendo versato solo una volta €350; erano emerse difficoltà nella comunicazione con il resistente, anche in relazione alle necessarie autorizzazioni inerenti l'iscrizione del minore all'asilo nido.
Il Collegio, sentita la ricorrente, ha così disposto in via temporanea ed urgente: affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione prevalente presso la sua abitazione;
incontri padre-figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali di SA, alla presenza di un educatore, rimettendo al
Servizio Sociale di svolgere una relazione di monitoraggio delle condizioni abitative del minore e delle capacità di ciascun genitore di prendersene cura, all'uopo dando incarico anche al Servizio
Sociale NI, luogo di residenza del padre (Pescia); a carico del padre un contributo di mantenimento del minore nella misura di €300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale. Ha inoltre autorizzato la madre all'iscrizione del minore presso l'asilo nido G. Del Magro di SA, anche in difetto del consenso del padre.
Si è costituito , il quale preliminarmente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, chiedendo di essere rimesso in termini ed, inoltre, ha domandato la modifica dei provvedimenti provvisori adottati, nella sua contumacia, con ordinanza collegiale del 21.3.2025, chiedendo: l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
di poter vedere e tenere il figlio con sé secondo un calendario da concordarsi o stabilito dal
Tribunale, compatibile con i propri orari lavorativi;
un contributo al mantenimento del figlio nella misura di €200 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, con ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Nella comparsa di risposta, ha inoltre insistito affinché fosse disposta una consulenza volta ad accertare la paternità del minore, rappresentando comunque di essersi stabilmente trasferito a Pescia, dal febbraio 2025, acquistando un immobile ed intraprendendo un'attività lavorativa, ciò allo scopo di essere più vicino al figlio;
ha aggiunto di dover sopportare esborsi mensili per mutuo e per noleggio auto tali da non consentirgli un contributo al mantenimento del figlio superiore ad €200; ha inoltre rappresentato di aver fatto solo occasionalmente uso di cannabis, comunque abitudine condivisa con la madre del minore e di essersi comunque sottoposto a test tossicologici per ragioni di lavoro, che avevano dato esito negativo.
Il Collegio, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica, ha rimesso in termini il resistente.
Nel frattempo, quest'ultimo ha avanzato un'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza collegiale del 21.3.2025, di talché è stata fissata all'uopo l'udienza del 30.7.2025, acquisendo relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale di SA e NI.
All'esito, il Collegio ha confermato i provvedimenti provvisori evidenziando quanto segue:
“ - il resistente nel costituirsi in giudizio spiega una difesa contraddittoria, nella misura in cui da un lato afferma di non essere certo (e lo ha ribadito anche in udienza dinanzi al Giudice istruttore) della paternità del minore, chiedendo peraltro che vengano disposti accertamenti istruttori in proposito, pur a fronte del pacifico riconoscimento del minore risultante dall'atto di nascita, dall'altro domanda l'affido condiviso del minore e chiede di poterlo liberamente incontrare, senza
l'intermediazione del Servizio Sociale;
- il Servizio Sociale, sentito dal giudice istruttore all'udienza del 30.7.2025, non ha rilevato particolari criticità nel rapporto padre-figlio, rappresentando che il minore identifica il resistente come padre, ma al contempo sottolineato -e la considerazione è condivisa da questo Collegio-
l'opportunità che i dubbi avanzati dal padre circa la sua paternità vengano da costui adeguatamente risolti, nell'interesse del figlio, data la necessità di tutelare quanto più possibile il minore;
- al contempo, il resistente ha confermato di aver in passato fatto uso di cannabinoidi e sostiene che analoga condotta sarebbe riferibile alla madre del minore, precisando tuttavia che entrambi avrebbero interrotto l'assunzione;
- in tale situazione, l'intermediazione di un soggetto esterno al nucleo familiare, cui è deputata la tutela del minore, appare assolutamente necessaria, mentre l'affido condiviso risulta allo stato impraticabile;
- allo stato, stante la prevalente collocazione presso la madre e la ridotta contribuzione in via diretta del resistente, in ragione degli incontri in forma osservata, l'assegno di mantenimento come quantificato in via provvisoria risulta equo alla luce dei redditi delle parti (il resistente afferma che, al netto degli impegni economici, le entrate mensili sono pari ad €1.300)”
Alla successiva udienza del 3.10.2025, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale
NI e SA, le parti sono comparse personalmente:
La ricorrente ha sottolineato le perplessità del resistente nello svolgere il proprio ruolo genitoriale, come rilevato anche dal Servizio Sociale e precisato che il padre ometteva ancora di versare il contributo di mantenimento per il minore.
Il resistente ha insistito nella nomina di un curatore speciale del minore, chiedendo la modifica del provvedimento di frequentazione padre-figlio.
Il Collegio, ritenuta ex art. 473bis22 c.4 c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere ulteriori mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In via istruttoria, non si è proceduto all'ascolto del minore, considerata la tenera età di che Per_1 depone nel senso di ritenere che lo stesso sia ancora privo di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione-, né è stata ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, considerato che, anche sulla base dell'osservazione svolta con il Servizio Sociale, non sono emersi elementi che dimostrino che il minore non sia sereno, tranquillo, o che comunque, allo stato, non si trovi in un ambiente adeguato alla sua crescita ed idoneo a consentirgli di svolgere positivamente le sue attività.
Si ribadisce inoltre che, nella fattispecie, è deferito al Collegio il compito di decidere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore il quale risulta Persona_1 regolarmente riconosciuto dal padre e dalla madre e, dunque, è giuridicamente titolare dello status di figlio di entrambi i comparenti. In tal senso, non si apprezzano ragioni per disporre in questo procedimento una consulenza volta ad effettuare un accertamento sulla paternità, trattandosi di incombente istruttorio che presuppone un'azione di contestazione dello status giuridico
(disconoscimento della paternità) che non è qui spiegata.
Correlativamente non vi sono ragioni che conducano alla nomina di un curatore speciale, poiché, come si dirà appresso, la madre risulta pienamente idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale che va confermato, come in via provvisoria, in via esclusiva in capo alla stessa, con prevalente collocazione del minore presso di lei.
Invero, con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009). Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
Sul punto non possono che nuovamente ribadirsi le considerazioni che il Collegio ha già espresso nell'ordinanza del 29.8-2.9.2025, sottolineando che i perduranti e continui dubbi sulla paternità avanzati dal resistente minano fortemente il suo ruolo genitoriale e si pongono in aperta contraddizione con le domande di affido condiviso e di frequentazione libera, che egli pure avanza.
Come sottolineato dal Servizio Sociale di SA che ha osservato la diade padre figlio, se senz'altro va valorizzata la circostanza che il minore ha riconosciuto la figura paterna con naturalezza e il padre si è dimostrato partecipe, mostrando il proprio interesse anche riguardo lo sviluppo del figlio , al contempo è necessario preservare il minore dall'atteggiamento ambiguo ed Per_1 ambivalente del padre che, pur avendolo riconosciuto, continua a non essere certo del proprio ruolo genitoriale.
Tale atteggiamento di marcata ambivalenza (da un lato il dubbio sulla paternità, dall'altro la scelta di vita funzionale ad essere più vicino a ) è stato sottolineato anche dal Servizio Sociale Per_1
NI, che ha anche segnalato l'opportunità che il resistente intraprenda un percorso psicologico volto a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria genitorialità ed a lavorare sull'interazione con il figlio, secondo schemi maggiormente protettivi e rassicuranti.
Parimenti il padre è del tutto inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento del minore.
Al contempo, non vi sono elementi per ritenere che la madre non sia idonea ad occuparsi del minore.
I Servizi Sociali di SA hanno evidenziato che il contesto familiare-abitativo che circonda il minore è adeguato al suo sviluppo ed hanno inoltre valutato positivamente l'ambiente e gli spazi a disposizione della madre e del minore, curati, puliti e ordinati che consentono al minore di muoversi in un ambiente sicuro, alla presenza sia dei nonni materni che degli zii, che risiedono nelle abitazioni limitrofe e costituiscono importanti risorse a supporto.
È stata valutata positivamente la capacità della madre nel garantire al figlio tutto il necessario per una
“crescita sana e serena”, oltremodo dimostrato anche dalla piena disponibilità della stessa nei rapporti con il Servizi Sociali, che comprendono sia il dialogo che l'ascolto, che il chiedere supporto nei casi di necessità.
Per tutte le ragioni anzidette, al momento, è opportuno che gli incontri tra padre e figlio avvengano in forma osservata con l'intermediazione degli educatori. Come suggerito dal Servizio Sociale
NI possono essere intrapresi, in raccordo con il Servizio Sociale di SA, anche incontri osservati presso la casa del padre.
Non ci sono invece ragioni per un percorso di osservazione al SERD del resistente, non risultando evidenza di uso di sostanze stupefacenti, mentre è opportuno invitare lo stesso ad un percorso di supporto psicologico, come suggerito dal Servizio Sociale.
Si confermano inoltre i provvedimenti già adottati anche in punto di statuizioni economiche.
Infatti, stante la prevalente collocazione presso la madre e la ridotta contribuzione in via diretta del resistente, in ragione degli incontri in forma osservata, l'assegno di mantenimento come quantificato in via provvisoria risulta equo, alla luce dei redditi delle parti. Peraltro, il resistente, al netto degli impegni economici, ha entrate mensili pari a circa €1.300, somma che gli consente senz'altro di sopportare l'esborso di €300 mensili.
Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono ripartite al 50% tra le parti. L'assegno unico è attribuito come per legge. Sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti (la ricorrente è soccombente sull'assegno e sulla preliminare eccezione di nullità della notifica, il resistente sull'affido e la frequentazione) e considerata la decisione assunta nel prevalente interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre, con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
- dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente (SA) che si coordinerà con il Servizio Sociale di residenza del padre (NI), in forma osservata alla presenza di un educatore;
possono essere attivati, secondo le valutazioni dei Servizi incaricati, anche incontri osservati presso la casa del padre;
- invita il resistente ad un percorso di supporto percorso psicologico, come suggerito dal
Servizio Sociale;
- i Servizi incaricati relazioneranno ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare, con cadenza semestrale;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di € 300, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
l'assegno unico
è attribuito come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Gionata Bonuccelli e Parte_1 C.F._1
Duilio Cuoci, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Viareggio (LU), via S. Carlo
Borromeo 24, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti Katia UR Controparte_1 C.F._2
e RK UR, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cantù (CO), via Giulio
Carcano 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore
nato a [...] il [...]; in ogni caso, disporre la domiciliazione prevalente presso la Persona_1 madre del figlio disporre che il padre frequenterà il figlio in contesto protetto secondo le modalità Persona_1 e per il tempo che il Tribunale riterrà di giustizia, subordinando altresì gli incontri alla documentata intrapresa da parte del padre di un percorso di disintossicazione, con obbligo di esibire certificazione medica che attesti l'estraneità all'assunzione di qualsivoglia sostanza stupefacente;
disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio mediante corresponsione mensile in favore Persona_1 della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie senza obbligo di preventivo accordo, il tutto con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
vinti compensi oltre esborsi, spese generali e fiscalità di legge”.
Per il resistente: “In via principale e nel merito - Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Persona_1Controparte_ i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. , prevedendo che lo stesso possa tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordarsi o, in difetto, da stabilirsi da codesto Ill.mo Tribunale, garantendo pernotti e frequentazioni libere e non in ambiente protetto, dando la propria disponibilità a vedere il figlio tutti i pomeriggi dopo le ore 16,00 durante la settimana lavorativa e il sabato e la domenica tutto il giorno oltre che nelle festività e vacanze estive;
-Determinare a carico del Sig. un contributo per il mantenimento del figlio in una misura non superiore ad Controparte_1 Per_1
€ 200,00 mensili, da versarsi direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, con condivisione al 50% dell'Assegno Unico;
- Rigettare ogni altra domanda formulata dalla ricorrente. In via istruttoria: - Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ematologica e genetica al fine di accertare la paternità biologica del Sig.
nei confronti del minore - Ammettere il Sig. a sottoporsi a test tossicologici Controparte_1 Persona_1 Per_1 presso struttura pubblica o ente accreditato dal SSN. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024 e regolarmente notificato, premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1 [...]
(16.11.2023), ha domandato: l'affidamento esclusivo del figlio , con Persona_1 Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
incontri padre-figlio in modalità protetta e solo dopo che il resistente avrà intrapreso un percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti;
un assegno a carico del padre di €500 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda ha dedotto che: la relazione era stata inizialmente intrattenuta a distanza, in quanto il resistente viveva all'epoca nel comasco ed era entrata in crisi sin dai primi giorni successivi alla nascita del figlio;
il resistente, appresa la notizia della gravidanza, aveva messo in dubbio la sua paternità, avanzando richiesta di effettuare il test del DNA, ancorché successivamente avesse regolarmente riconosciuto il figlio minore;
dopo un periodo di brevissima convivenza presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, a causa delle condotte del resistente, il quale abusava di cannabis e non voleva realmente assumersi le responsabilità connesse alla genitorialità, la convivenza si era definitivamente interrotta nel giugno 2024 e, da allora, il resistente non aveva mai provveduto né al mantenimento né alla cura del figlio . Per_1
All'udienza del 21.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che: il resistente aveva visto il figlio saltuariamente, circa una volta ogni due mesi;
non contribuiva con regolarità al mantenimento del minore, avendo versato solo una volta €350; erano emerse difficoltà nella comunicazione con il resistente, anche in relazione alle necessarie autorizzazioni inerenti l'iscrizione del minore all'asilo nido.
Il Collegio, sentita la ricorrente, ha così disposto in via temporanea ed urgente: affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione prevalente presso la sua abitazione;
incontri padre-figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali di SA, alla presenza di un educatore, rimettendo al
Servizio Sociale di svolgere una relazione di monitoraggio delle condizioni abitative del minore e delle capacità di ciascun genitore di prendersene cura, all'uopo dando incarico anche al Servizio
Sociale NI, luogo di residenza del padre (Pescia); a carico del padre un contributo di mantenimento del minore nella misura di €300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale. Ha inoltre autorizzato la madre all'iscrizione del minore presso l'asilo nido G. Del Magro di SA, anche in difetto del consenso del padre.
Si è costituito , il quale preliminarmente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, chiedendo di essere rimesso in termini ed, inoltre, ha domandato la modifica dei provvedimenti provvisori adottati, nella sua contumacia, con ordinanza collegiale del 21.3.2025, chiedendo: l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
di poter vedere e tenere il figlio con sé secondo un calendario da concordarsi o stabilito dal
Tribunale, compatibile con i propri orari lavorativi;
un contributo al mantenimento del figlio nella misura di €200 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, con ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Nella comparsa di risposta, ha inoltre insistito affinché fosse disposta una consulenza volta ad accertare la paternità del minore, rappresentando comunque di essersi stabilmente trasferito a Pescia, dal febbraio 2025, acquistando un immobile ed intraprendendo un'attività lavorativa, ciò allo scopo di essere più vicino al figlio;
ha aggiunto di dover sopportare esborsi mensili per mutuo e per noleggio auto tali da non consentirgli un contributo al mantenimento del figlio superiore ad €200; ha inoltre rappresentato di aver fatto solo occasionalmente uso di cannabis, comunque abitudine condivisa con la madre del minore e di essersi comunque sottoposto a test tossicologici per ragioni di lavoro, che avevano dato esito negativo.
Il Collegio, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica, ha rimesso in termini il resistente.
Nel frattempo, quest'ultimo ha avanzato un'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza collegiale del 21.3.2025, di talché è stata fissata all'uopo l'udienza del 30.7.2025, acquisendo relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale di SA e NI.
All'esito, il Collegio ha confermato i provvedimenti provvisori evidenziando quanto segue:
“ - il resistente nel costituirsi in giudizio spiega una difesa contraddittoria, nella misura in cui da un lato afferma di non essere certo (e lo ha ribadito anche in udienza dinanzi al Giudice istruttore) della paternità del minore, chiedendo peraltro che vengano disposti accertamenti istruttori in proposito, pur a fronte del pacifico riconoscimento del minore risultante dall'atto di nascita, dall'altro domanda l'affido condiviso del minore e chiede di poterlo liberamente incontrare, senza
l'intermediazione del Servizio Sociale;
- il Servizio Sociale, sentito dal giudice istruttore all'udienza del 30.7.2025, non ha rilevato particolari criticità nel rapporto padre-figlio, rappresentando che il minore identifica il resistente come padre, ma al contempo sottolineato -e la considerazione è condivisa da questo Collegio-
l'opportunità che i dubbi avanzati dal padre circa la sua paternità vengano da costui adeguatamente risolti, nell'interesse del figlio, data la necessità di tutelare quanto più possibile il minore;
- al contempo, il resistente ha confermato di aver in passato fatto uso di cannabinoidi e sostiene che analoga condotta sarebbe riferibile alla madre del minore, precisando tuttavia che entrambi avrebbero interrotto l'assunzione;
- in tale situazione, l'intermediazione di un soggetto esterno al nucleo familiare, cui è deputata la tutela del minore, appare assolutamente necessaria, mentre l'affido condiviso risulta allo stato impraticabile;
- allo stato, stante la prevalente collocazione presso la madre e la ridotta contribuzione in via diretta del resistente, in ragione degli incontri in forma osservata, l'assegno di mantenimento come quantificato in via provvisoria risulta equo alla luce dei redditi delle parti (il resistente afferma che, al netto degli impegni economici, le entrate mensili sono pari ad €1.300)”
Alla successiva udienza del 3.10.2025, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale
NI e SA, le parti sono comparse personalmente:
La ricorrente ha sottolineato le perplessità del resistente nello svolgere il proprio ruolo genitoriale, come rilevato anche dal Servizio Sociale e precisato che il padre ometteva ancora di versare il contributo di mantenimento per il minore.
Il resistente ha insistito nella nomina di un curatore speciale del minore, chiedendo la modifica del provvedimento di frequentazione padre-figlio.
Il Collegio, ritenuta ex art. 473bis22 c.4 c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere ulteriori mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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In via istruttoria, non si è proceduto all'ascolto del minore, considerata la tenera età di che Per_1 depone nel senso di ritenere che lo stesso sia ancora privo di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione-, né è stata ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, considerato che, anche sulla base dell'osservazione svolta con il Servizio Sociale, non sono emersi elementi che dimostrino che il minore non sia sereno, tranquillo, o che comunque, allo stato, non si trovi in un ambiente adeguato alla sua crescita ed idoneo a consentirgli di svolgere positivamente le sue attività.
Si ribadisce inoltre che, nella fattispecie, è deferito al Collegio il compito di decidere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore il quale risulta Persona_1 regolarmente riconosciuto dal padre e dalla madre e, dunque, è giuridicamente titolare dello status di figlio di entrambi i comparenti. In tal senso, non si apprezzano ragioni per disporre in questo procedimento una consulenza volta ad effettuare un accertamento sulla paternità, trattandosi di incombente istruttorio che presuppone un'azione di contestazione dello status giuridico
(disconoscimento della paternità) che non è qui spiegata.
Correlativamente non vi sono ragioni che conducano alla nomina di un curatore speciale, poiché, come si dirà appresso, la madre risulta pienamente idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale che va confermato, come in via provvisoria, in via esclusiva in capo alla stessa, con prevalente collocazione del minore presso di lei.
Invero, con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009). Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
Sul punto non possono che nuovamente ribadirsi le considerazioni che il Collegio ha già espresso nell'ordinanza del 29.8-2.9.2025, sottolineando che i perduranti e continui dubbi sulla paternità avanzati dal resistente minano fortemente il suo ruolo genitoriale e si pongono in aperta contraddizione con le domande di affido condiviso e di frequentazione libera, che egli pure avanza.
Come sottolineato dal Servizio Sociale di SA che ha osservato la diade padre figlio, se senz'altro va valorizzata la circostanza che il minore ha riconosciuto la figura paterna con naturalezza e il padre si è dimostrato partecipe, mostrando il proprio interesse anche riguardo lo sviluppo del figlio , al contempo è necessario preservare il minore dall'atteggiamento ambiguo ed Per_1 ambivalente del padre che, pur avendolo riconosciuto, continua a non essere certo del proprio ruolo genitoriale.
Tale atteggiamento di marcata ambivalenza (da un lato il dubbio sulla paternità, dall'altro la scelta di vita funzionale ad essere più vicino a ) è stato sottolineato anche dal Servizio Sociale Per_1
NI, che ha anche segnalato l'opportunità che il resistente intraprenda un percorso psicologico volto a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria genitorialità ed a lavorare sull'interazione con il figlio, secondo schemi maggiormente protettivi e rassicuranti.
Parimenti il padre è del tutto inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento del minore.
Al contempo, non vi sono elementi per ritenere che la madre non sia idonea ad occuparsi del minore.
I Servizi Sociali di SA hanno evidenziato che il contesto familiare-abitativo che circonda il minore è adeguato al suo sviluppo ed hanno inoltre valutato positivamente l'ambiente e gli spazi a disposizione della madre e del minore, curati, puliti e ordinati che consentono al minore di muoversi in un ambiente sicuro, alla presenza sia dei nonni materni che degli zii, che risiedono nelle abitazioni limitrofe e costituiscono importanti risorse a supporto.
È stata valutata positivamente la capacità della madre nel garantire al figlio tutto il necessario per una
“crescita sana e serena”, oltremodo dimostrato anche dalla piena disponibilità della stessa nei rapporti con il Servizi Sociali, che comprendono sia il dialogo che l'ascolto, che il chiedere supporto nei casi di necessità.
Per tutte le ragioni anzidette, al momento, è opportuno che gli incontri tra padre e figlio avvengano in forma osservata con l'intermediazione degli educatori. Come suggerito dal Servizio Sociale
NI possono essere intrapresi, in raccordo con il Servizio Sociale di SA, anche incontri osservati presso la casa del padre.
Non ci sono invece ragioni per un percorso di osservazione al SERD del resistente, non risultando evidenza di uso di sostanze stupefacenti, mentre è opportuno invitare lo stesso ad un percorso di supporto psicologico, come suggerito dal Servizio Sociale.
Si confermano inoltre i provvedimenti già adottati anche in punto di statuizioni economiche.
Infatti, stante la prevalente collocazione presso la madre e la ridotta contribuzione in via diretta del resistente, in ragione degli incontri in forma osservata, l'assegno di mantenimento come quantificato in via provvisoria risulta equo, alla luce dei redditi delle parti. Peraltro, il resistente, al netto degli impegni economici, ha entrate mensili pari a circa €1.300, somma che gli consente senz'altro di sopportare l'esborso di €300 mensili.
Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono ripartite al 50% tra le parti. L'assegno unico è attribuito come per legge. Sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti (la ricorrente è soccombente sull'assegno e sulla preliminare eccezione di nullità della notifica, il resistente sull'affido e la frequentazione) e considerata la decisione assunta nel prevalente interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre, con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
- dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente (SA) che si coordinerà con il Servizio Sociale di residenza del padre (NI), in forma osservata alla presenza di un educatore;
possono essere attivati, secondo le valutazioni dei Servizi incaricati, anche incontri osservati presso la casa del padre;
- invita il resistente ad un percorso di supporto percorso psicologico, come suggerito dal
Servizio Sociale;
- i Servizi incaricati relazioneranno ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare, con cadenza semestrale;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di € 300, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
l'assegno unico
è attribuito come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli