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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a civil e di cess azione degli effet ti civili del m atri monio prom ossa con ri cors o congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 30.10.2024
da
(C .F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RG AL DO (PC ) , rappresentat a e di fesa dall 'Avv.
Chiara Dagradi , presso l a qual e ha el ett o dom ici lio t el em ati co , in virt ù di del ega in cal ce al ricorso su fogli o separat o.
- RICO RRENTE - E
(C.F. ), nat o il 5.3.1971 a Controparte_1 C.F._2
RG AL Ti ON (PC ) , rappresentato e di feso dall'Avv. Wall y
Salvagnini , presso l a qual e ha elet to domi cilio t el ematico , in virtù di del ega i n calce al ri cors o su fogli o separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott .ss a Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personal ment e sottoscritto e deposit ato dai coni ugi i n data 30.10.2024 , con il quale hanno congi unt am ente chiesto di ott enere la pronunci a di cessazion e degli effetti ci vili del mat rim onio alle seguenti
CONDIZIO NI
1. i genitori manterranno l'affido condiviso della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre nella casa di quest'ultima, sita in RG V.T. (PC) – Via 2 Giugno n°42/D, ove già tuttora risiede;
2. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della figlia, per preservarne la serenità ed il benessere;
3. La frequentazione di con i genitori avverrà secondo il seguente Per_1
schema, già consolidato: Settimana 1) week-end con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì pomeriggio, cena dal papà presso il quale resterà fino al mercoledì mattina, con la mamma dall'uscita da scuola sino al venerdì pomeriggio;
Settimana 2) week-end con il padre dal venerdì alle 19 sino al mattino del lunedì, poi dall'uscita da scuola del lunedì sino mercoledì alle 19,00 con la madre, dal mercoledì a cena sino alla mattina del venerdì con il papà; e così a settimane alterne.
4. Nel periodo di sospensione dell'attività scolastica lo schema sarà il seguente: Settimana 1) week-end con la madre dalle 19,00 del venerdì al pomeriggio del lunedì, dalle 19,00 del lunedì sino al pomeriggio del mercoledì con il papà e dalle 19,00 del mercoledì sino al pomeriggio del venerdì con la mamma;
Settimana 2) week-end con il padre dal venerdì sera alle 19,00 sino al lunedì pomeriggio in cui verrà affidata alla madre sino al pomeriggio del mercoledì, poi dalle 19,00 del mercoledì sino al pomeriggio del venerdì con il padre.
5. I genitori potranno eventualmente modificare i giorni e orari di permanenza di con ciascuno di loro in base a impegni lavorativi, Per_1
urgenze o mutate esigenze della figlia, cercando di mantenere comunque il numero di giorni di frequentazione come da punti precedenti;
6. La figlia trascorrerà le festività (Natale, Pasqua etc.) ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore;
a tal fine, ogni anno i genitori si accorderanno su tale suddivisione tenendo conto dei desideri della figlia;
inoltre, i genitori concorderanno i rispettivi periodi di vacanza estiva da trascorrere con la figlia in base ai loro impegni lavorativi e tenuto conto dei desideri di;
Per_1
7. il padre contribuirà al co-mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo di € Pt_1
300,00 (trecento/00) mensili, sino alla completa autosufficienza economica della ragazza;
a tal riguardo, i genitori concordano che detta somma a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore non sarà soggetta a rivalutazione Istat;
8. i genitori concordano inoltre di suddividere al 50% ciascuno tutte le spese relative all'abbigliamento e all'acquisto di farmaci da banco per la figlia;
il rimborso avverrà al genitore che le avrà anticipate previa Per_1
esibizione delle relative fatture, scontrini etc.;
9. i ricorrenti concordano che le spese straordinarie, da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del CNF, di cui hanno preso visione e copia, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro il mese successivo a quello in cui sono state sostenute, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi;
10. l'assegno unico figli verrà percepito, come tuttora avviene, al 100% dalla sig.ra Pt_1
11. la detrazione per i figli a carico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti si impegnano ad utilizzare il codice fiscale della minore per ogni spesa a lei riferita;
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni altro loro rapporto patrimoniale, rinunciando pertanto ad ogni pretesa l'uno nei confronti dell'altro, per qualunque ragione e titolo;
13. I coniugi concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alla figlia minore;
14. Spese del presente procedimento compensate.
Considerato che l e part i hanno chi est o di sostitui re l 'udi enza con il deposit o di not e s crit te .
Le parti hanno dichi arat o di non vol ersi riconcil iare.
Con successi ve note scritt e deposi tat e t el emat icam ente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazi one è cessat a ogni com uni one m at eri al e e spiritual e e che non int endono concili arsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
dell a Legge 01.12.1970 n. 898 e successive m odi fiche;
Dat a comuni cazione al P.M. degli att i del procedim ent o ex art t.70 e
71 c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del m at rimonio dei coniugi di cui è causa , con t utt e l e conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda di retta ad ott enere la cessazione degli effetti ci vili del mat rimonio m eri ta di ess ere accolt a in quanto, com e di chi arato dai coniugi dall a s eparazione è cessat a ogni comunione m at erial e e spiri tuale e che non i ntendono conci liarsi;
Il Tribuna le, valut at a la ris pondenza del le condizi oni dell 'interesse dell a prole e ravvis at o che le cl ausol e relative al l a figlia non sono i n contrast o con gli int eres si de lla st ess a, riti ene sussi stenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi ista nze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congi unta dei coni ugi può pertanto essere recepit a in quanto regol am ent a le condizioni inerenti all a prol e e ai rapport i economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Piacenza, in composi zione coll egi al e, defi nitivam ent e pronunciando, ai sensi dell'art. 473 -bis51 c.p.c. così decide:
- Dichi ara l a ces sazi one degli effetti ci vili del m atrimoni o contratto tra e , matrim oni o Parte_1 Controparte_1
celebrato i n data 30.8.2003 in RG AL DO (PC ) e trascritt o nei regist ri dell o Stato Civile del l 'anzi detto C omune al n. 8, part e 2, s eri e A, anno 2003 all e condizi oni così
convenut e dall e parti in dom anda e da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
- Dispone che a cura dell a C ancell eria sia dispost a copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza passat a in giudicat o all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RG AL
DO(PC ) perché provveda all 'annotazi one dell a sent enza e agli ul teriori incom benti previsti dall a legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successi ve modifi che.
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti.
COSI'DECISO in cam era di Consigl io il 23.5.2025 su rel azione del Giudice Dott.ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a civil e di cess azione degli effet ti civili del m atri monio prom ossa con ri cors o congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 30.10.2024
da
(C .F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RG AL DO (PC ) , rappresentat a e di fesa dall 'Avv.
Chiara Dagradi , presso l a qual e ha el ett o dom ici lio t el em ati co , in virt ù di del ega in cal ce al ricorso su fogli o separat o.
- RICO RRENTE - E
(C.F. ), nat o il 5.3.1971 a Controparte_1 C.F._2
RG AL Ti ON (PC ) , rappresentato e di feso dall'Avv. Wall y
Salvagnini , presso l a qual e ha elet to domi cilio t el ematico , in virtù di del ega i n calce al ri cors o su fogli o separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott .ss a Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personal ment e sottoscritto e deposit ato dai coni ugi i n data 30.10.2024 , con il quale hanno congi unt am ente chiesto di ott enere la pronunci a di cessazion e degli effetti ci vili del mat rim onio alle seguenti
CONDIZIO NI
1. i genitori manterranno l'affido condiviso della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre nella casa di quest'ultima, sita in RG V.T. (PC) – Via 2 Giugno n°42/D, ove già tuttora risiede;
2. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della figlia, per preservarne la serenità ed il benessere;
3. La frequentazione di con i genitori avverrà secondo il seguente Per_1
schema, già consolidato: Settimana 1) week-end con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì pomeriggio, cena dal papà presso il quale resterà fino al mercoledì mattina, con la mamma dall'uscita da scuola sino al venerdì pomeriggio;
Settimana 2) week-end con il padre dal venerdì alle 19 sino al mattino del lunedì, poi dall'uscita da scuola del lunedì sino mercoledì alle 19,00 con la madre, dal mercoledì a cena sino alla mattina del venerdì con il papà; e così a settimane alterne.
4. Nel periodo di sospensione dell'attività scolastica lo schema sarà il seguente: Settimana 1) week-end con la madre dalle 19,00 del venerdì al pomeriggio del lunedì, dalle 19,00 del lunedì sino al pomeriggio del mercoledì con il papà e dalle 19,00 del mercoledì sino al pomeriggio del venerdì con la mamma;
Settimana 2) week-end con il padre dal venerdì sera alle 19,00 sino al lunedì pomeriggio in cui verrà affidata alla madre sino al pomeriggio del mercoledì, poi dalle 19,00 del mercoledì sino al pomeriggio del venerdì con il padre.
5. I genitori potranno eventualmente modificare i giorni e orari di permanenza di con ciascuno di loro in base a impegni lavorativi, Per_1
urgenze o mutate esigenze della figlia, cercando di mantenere comunque il numero di giorni di frequentazione come da punti precedenti;
6. La figlia trascorrerà le festività (Natale, Pasqua etc.) ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore;
a tal fine, ogni anno i genitori si accorderanno su tale suddivisione tenendo conto dei desideri della figlia;
inoltre, i genitori concorderanno i rispettivi periodi di vacanza estiva da trascorrere con la figlia in base ai loro impegni lavorativi e tenuto conto dei desideri di;
Per_1
7. il padre contribuirà al co-mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo di € Pt_1
300,00 (trecento/00) mensili, sino alla completa autosufficienza economica della ragazza;
a tal riguardo, i genitori concordano che detta somma a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore non sarà soggetta a rivalutazione Istat;
8. i genitori concordano inoltre di suddividere al 50% ciascuno tutte le spese relative all'abbigliamento e all'acquisto di farmaci da banco per la figlia;
il rimborso avverrà al genitore che le avrà anticipate previa Per_1
esibizione delle relative fatture, scontrini etc.;
9. i ricorrenti concordano che le spese straordinarie, da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del CNF, di cui hanno preso visione e copia, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro il mese successivo a quello in cui sono state sostenute, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi;
10. l'assegno unico figli verrà percepito, come tuttora avviene, al 100% dalla sig.ra Pt_1
11. la detrazione per i figli a carico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti si impegnano ad utilizzare il codice fiscale della minore per ogni spesa a lei riferita;
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni altro loro rapporto patrimoniale, rinunciando pertanto ad ogni pretesa l'uno nei confronti dell'altro, per qualunque ragione e titolo;
13. I coniugi concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alla figlia minore;
14. Spese del presente procedimento compensate.
Considerato che l e part i hanno chi est o di sostitui re l 'udi enza con il deposit o di not e s crit te .
Le parti hanno dichi arat o di non vol ersi riconcil iare.
Con successi ve note scritt e deposi tat e t el emat icam ente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazi one è cessat a ogni com uni one m at eri al e e spiritual e e che non int endono concili arsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
dell a Legge 01.12.1970 n. 898 e successive m odi fiche;
Dat a comuni cazione al P.M. degli att i del procedim ent o ex art t.70 e
71 c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del m at rimonio dei coniugi di cui è causa , con t utt e l e conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda di retta ad ott enere la cessazione degli effetti ci vili del mat rimonio m eri ta di ess ere accolt a in quanto, com e di chi arato dai coniugi dall a s eparazione è cessat a ogni comunione m at erial e e spiri tuale e che non i ntendono conci liarsi;
Il Tribuna le, valut at a la ris pondenza del le condizi oni dell 'interesse dell a prole e ravvis at o che le cl ausol e relative al l a figlia non sono i n contrast o con gli int eres si de lla st ess a, riti ene sussi stenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi ista nze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congi unta dei coni ugi può pertanto essere recepit a in quanto regol am ent a le condizioni inerenti all a prol e e ai rapport i economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Piacenza, in composi zione coll egi al e, defi nitivam ent e pronunciando, ai sensi dell'art. 473 -bis51 c.p.c. così decide:
- Dichi ara l a ces sazi one degli effetti ci vili del m atrimoni o contratto tra e , matrim oni o Parte_1 Controparte_1
celebrato i n data 30.8.2003 in RG AL DO (PC ) e trascritt o nei regist ri dell o Stato Civile del l 'anzi detto C omune al n. 8, part e 2, s eri e A, anno 2003 all e condizi oni così
convenut e dall e parti in dom anda e da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
- Dispone che a cura dell a C ancell eria sia dispost a copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza passat a in giudicat o all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RG AL
DO(PC ) perché provveda all 'annotazi one dell a sent enza e agli ul teriori incom benti previsti dall a legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successi ve modifi che.
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti.
COSI'DECISO in cam era di Consigl io il 23.5.2025 su rel azione del Giudice Dott.ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti