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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7547/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Giovanni D'Elia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Della Monica e Angela Lodato, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_2
Barbuti, come da procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Senatore, CP_3 come da procura in atti;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
sito in Cava de' Tirreni, faceva opposizione al decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 1585/2016 ad esso notificato unitamente all'atto di precetto in data 17/11/2016 dall' per il Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 pagamento della somma di euro 86.384,75 oltre accessori. sulla base del contratto di appalto in data 15.05.2014 avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria alle parti comuni dell'edificio A CP_4 prova del ricorso monitorio l'impresa aveva prodotto i computi metrici e SAL
a firma del Direttore dei Lavori arch. , fatture ed estratti Controparte_2 autentici dei libri contabili ed integrazione del contratto di appalto del
18.12.2014. L'opponente deduceva a motivi l'insufficienza Parte_1 probatoria della documentazione prodotta inn monitorio e l'inesistenza del credito alla luce degli accertamenti emersi in sede di accertamento tecnico preventivo. L'opponente esponeva, in particolare, che nonostante la regolarità degli importi versati all'impresa da esso condominio committente, l'appaltatrice, in esecuzione della citata scrittura integrativa del contratto di appalto, aveva ripreso i lavori ma con l'ausilio di maestranze in forza ridotta, per poi addivenire, man mano, al completo abbandono del cantiere e ciò dal settembre 2015. A fronte di ciò avvalendosi dell'art. 7 del contratto integrativo, essa parte committente - che dal 15.02.2015 al 15.09.2015 aveva versato la somma mensile di euro 9.000,00 - sospendeva i pagamenti. Alla fine del 2015, aveva poi sostituito il Direttore dei Lavori, scelto dalla stessa committente, con la nomina dell'Arch. , il quale aveva Parte_2 riscontrato gravi responsabilità nella figura del suo predecessore, Arch.
, ex direttore dei Lavori e responsabile della sicurezza, riscontrando CP_2
a suo parere errori di contabilizzazione sui lavori eseguiti. Per tale ragione con nota del 28.04.2016 l'amministratore condominiale aveva manifestato la sua volontà di recedere dal contratto. In buona sostanza parte opponente assumeva che le fatture, autenticate, non costituivano prova scritta del credito preteso;
che gli stati avanzamento lavori (SAL) redatti dal Direttore dei lavori nominato dallo stesso committente non costituivano prova del credito dell'impresa in quanto non approvati dal;
che il contratto di Parte_1 appalto e l'integrazione dello stesso posti alla base del monitorio, costituivano prova dell'inadempimento dell'appaltatrice; che l'accertamento tecnico preventivo espletato provava l'inesistenza del credito dell'opposta.
Argomentava che in contratto il costo del lavoro era stato stimato in euro
260.806,46 oltre iva e che erano stati convenuti una serie di obblighi in capo alla ditta appaltatrice, tra i quali l'installazione dell'impalcatura a sue spese e cura in modo da rendere difficoltoso l'accesso a terzi durante gli orari di chiusura del cantiere e con la custodia del cantiere in ogni suo lato. Deduceva che i lavori avevano avuto inizio senza una data certa (giugno 2014) e che era del tutto mancata la redazione di verbali di sospensione dei lavori e riprese
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 lavori, Inoltre, la presentazione contemporanea nell'agosto del 2014 del sesto SAL da parte del Direttore dei Lavori, aveva creato un'impossibilità materiale dei condomini di fronteggiare i relativi importi, in conseguenza della quale essi condomini avevano subito una incolpevole prima interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, che assumeva vantare un credito di
48.000,00 euro fino al dicembre 2014, mese in cui venne stipulato in data
18.12.2014 l'integrazione del contratto di appalto che prevedeva, previo riconoscimento totale della debitoria, la corresponsione immediata da parte dei condomini di euro 9.000,00 ed alla ripresa dei lavori, l'ulteriore somma di euro 11.000,00. Allegava che esso ebbe a versare dal 15.02.2015 Parte_1 al 15.01.2016 la rata mensile di euro 10.000,00 con le condizioni di cui all'art. VII, per cui l'appaltatrice non avrebbe potuto sospendere i lavori. Con detta integrazione di contratto le parti avevano convenuto poi che i lavori sarebbero stati ultimati il 30.01.2016 e che il saldo sarebbe stato versato dal
15.02.2016 in sette rate mensili successive e che le parti rinunciavano a qualsiasi pretesa per le conseguenze determinanti l'interruzione dei lavori. Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale per la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 40.000,00 per l'illegittima interruzione del cantiere. Costituitasi in giudizio, l' , Controparte_1 deduceva che alcun inadempimento o negligenza era ascrivibile ad essa opposta, la quale si era limitata a mettere in esecuzione la volontà contrattuale espressa dalle parti in ben due incontri di volontà (contratto di appalto e scrittura integrativa). Rilevava che parte opponente aveva ascritto inadempienze alla ditta appaltatrice che in realtà non aveva, originando una confusione di ruoli tra la l'impresa esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori nonché responsabile della sicurezza, dal committente scelto e nominato. Evidenziava come fosse stato il direttore dei lavori arch.
a controllare i lavori, la conformità delle opere con il progetto, la CP_2 conformità normativa, ad effettuare la verifica tecnica e la verifica tecnica contabile, senza che il committente gli avesse contestato alcunchè. Deduceva che nel primo contratto di appalto le parti avevano convenuto espressamente all'art. 14 che in ogni caso l'impresa appaltatrice non avrebbe potuto sospendere per nessun motivo i lavori, neanche in caso di mancato pagamento delle quote dei partecipanti, salvo tale grave caso, cioè alla maturazione di due stati di avanzamento lavori, certificati dal Direttore dei Lavori, non corrisposti e che non fosse stato pagato almeno uno dei due. L'eventuale sospensione dei lavori avrebbe determinato la risoluzione del contratto ed il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 condominio sarebbe stato facultato a sospendere i pagamenti ed a richiedere il risarcimento del danno subito. Nella successiva integrazione del contratto di appalto veniva inoltre precisato, che l'impresa non avrebbe potuto CP_1 sospendere i lavori se il condominio, versava in luogo della rata di euro
10.000,00 mensile compresa iva, la somma di euro 9.000.00 compresa iva.
Quindi la risoluzione del contratto era stata espressamente convenuta dalle parti in favore del committente nella sola ipotesi in cui vi fosse inadempimento (sospensione dei lavori ingiustificata) ascrivibile all'appaltatrice. Nella vicenda contrattuale oggetto di giudizio, invece, alcun inadempimento era ascrivibile ad essa impresa, posto che la stessa, così come convenuto in sede contrattuale, aveva legittimamente sospeso i lavori, stante il grave e profuso inadempimento del committente, come accertato dal suo stesso direttore dei lavori con i S.A.L prodotti in giudizio. Infatti, alla data del
15.09.2015, l'impresa aveva emesso le seguenti fatture in Controparte_1 ossequio ai computi metrici in stato di avanzamento lavori dall'1 al 7: Fatt. n. 4/2014 del 22/05/2014 di € 57.377,43 iva incl.; Fatt. n. 5/2014 del 01/07/2014 di € 26.325,21 iva incl;
Fatt. n. 6/2014 del 16/07/2014 di € 12.857,24 iva incl.; Fatt. n. 11/2014 del 8/10/2014 di € 19.505,21 iva incl;
Fatt. n. 1/2015 del 16/01/2015 di € 24.725,78 iva incl;
Fatt. n. 4/2015 del 26/05/2015 di €
33.717,93 iva incl;
Fatt. n. 12/2015 del 5/10/2015 di € 6.293,66 iva incl.; Fatt. n. 2/2016 del 18/01/2016 di € 47.429,77 iva incl., per un totale fatturato di €
228.232,23. A fronte di detti importi il aveva effettuato Parte_1 versamenti in favore della ditta appaltatrice, tramite bonifici ed assegni bancari, per l'importo complessivo di € 169.277,77, con pagamenti rateali non periodici dal 10.06.2014 al 30.11.2015 e che al computo metrico (S.A.L.
n. 8) del 28/12/2015 di € 27.430,29 iva escl. non seguiva fattura, al fine di non gravare di ulteriori oneri fiscali la ditta appaltatrice, la quale, stante la morosità del committente condominio, era stata costretta nuovamente a sospendere i lavori. Creatasi tale situazione, con lievitazione della morosità accumulata nei confronti della ditta appaltatrice, l'amministratore condominiale, al fine unico di celare ai condomini le proprie mancanze, additava come responsabile della confusione il Direttore dei Lavori, reo, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso amministratore in sede di opposizione, di aver consegnato il sesto SAL nell'agosto del 2014, quando invece, dalle fatture allegate, emergeva che esse erano tutte antecedenti alla presunta data di consegna dei SAL, sostenuta dall'amministratore. D'altra parte, solo in seguito alla sospensione dei lavori, la parte opponente
“morosa” metteva in discussione l'operato del direttore dei lavori, suo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 rappresentante tecnico, lo stesso direttore dei lavori i cui SAL erano stati posti alla base dei pagamenti fino ad allora effettuati. Lo stesso ctu, designato in sede di ATP, aveva precisato che le divergenze insorte erano correlabili a delle inadempienze contrattuali procedurali ed a subentrati imprevisti che avevano imposto interventi aggiuntivi non previsti, con una lievitazione dei costi e dei tempi esecutivi. Inoltre, lo stesso ctu, aveva dichiarato che la documentazione contabile approntata era riferibile alle lavorazioni ed alle prestazioni concluse o iniziate senza ulteriori completamenti fino alla data del
31.12.2015. Peraltro, evidenziava l'opposta, da contratto di appalto del
15.05.2014, il committente si era impegnato a versare il 20% del Parte_1 prezzo convenuto (260.806,46 euro, quindi euro 52.161,29), entro 10 giorni dall'installazione del ponteggio e con la scrittura integrativa del 18.12.2014 aveva riconosciuto un debito di euro 48.065,43 , per cui il condominio si era obbligato al pagamento di euro 9.000,00 nell'immediatezza, di euro
11.000,00 alla ripresa dei lavori e di rate mensili di euro 10.000,00 fino al
15.01.2016. A fronte di tali obbligazioni, il aveva pagato in data Parte_1
10.06.2014 euro 4.000,00, in data 16.06.2014 euro 7.800,00 e in data
26.06.2014 euro 14.000,00 rimanendo inadempiente. Il , quindi, Parte_1 nella ricostruzione degli inadempimenti fornita dall'opposta, nel mese giugno 2014 avrebbe dovuto effettuare versamenti in favore dell'appaltatore per euro 52.161,29 e invece aveva versato l'esigua somma di euro 25.800,00 rimanendo inadempiente della differenza di euro 26.361,29 Successivamente, ad avanzamento lavori il Direttore dei Lavori aveva proceduto all'emissione dei SAL, cui conseguivano le relative richieste di pagamento e l'emissione delle fatture. Con la sottoscrizione della scrittura integrativa lo stesso condominio ebbe poi a riconosce di essere debitore di euro 48.065.43 e dunque ammise che dal giugno 2014 al dicembre stesso anno, aveva accumulato detta debenza. Di qui la scrittura integrativa e la ripresa dei lavori in cui veniva riconosciuto, dal committente condominio, un debito di euro
48.065,43 e convenuto il pagamento di euro 9.000,00 nell'immediatezza,
11.000,00 euro alla ripresa dei lavori e rate mensili di euro 10.000,00 fino al
15.01.2016. Il committente omettendo di considerare che Parte_1
l'appaltatrice dal gennaio 2015 al dicembre dello stesso anno aveva ripreso i lavori, assume di essere stato adempiente rispetto alla scrittura privata, senza considerare che i lavori in corso non erano stati pagati. Ed invero, il aveva effettuato in precedenza i seguenti pagamenti dal gennaio Parte_1
2015 al novembre 2015: nel gennaio 2015 euro 8.800,00 residuando dovuti euro 1.200,00; nel febbraio 2015 euro 9.200,00 residuando dovuti euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 800,00; nel marzo 2015 euro 10.000,00; nell'aprile 2015 euro 9.600,00 residuando dovuti 400.00 euro;
nel maggio 2015 euro 8.422,56 , versate in 4 distinti momenti, residuando dovuti euro 1.577,44; nel giugno 2015 euro
5.505,21 residuando dovuti euro 4.494,79; nel luglio 2015 euro 8.500,00 residuando dovuti euro 1.500,00; nell'agosto 2015 euro 8.000,00 residuando dovuti euro 2.000,00; nel settembre 2015 euro 8.600,00 residuando dovuti euro 1.400,00; nell'ottobre 2015 euro 8.750,00 residuando dovuti 1.250,00; nel novembre 2015 euro 8.500,00 residuando dovuti euro 1.500,00. Il condominio aveva versato dunque un importo di euro 93.877,77 di cui euro
48.065,43 andavano imputati a copertura della scrittura integrativa, per cui residuavano euro 45.812,34 che dovevano coprire i SAL maturati. Se il totale fosse stato di euro 45.812,34 non vi sarebbe stato alcun inadempimento. Pers Invece i anno 2015 ammontavano ad euro 140.125,87, per cui il condominio era inadempiente di ben euro 94.313,53. Di qui il proposto monitorio per un importo ottenuto dalla differenza tra i SAL maturati 2014 e
2015 rispetto ai versamenti effettuati dal nello stesso periodo, del Parte_1 quale il giudice, riconosceva la somma minore di euro 86.384,75 non considerando la differenza per le spese gestione cantiere. L'opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione ed in subordine, per la conferma della provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di euro
42.397,43. Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa e chiamava in causa il
Direttore dei Lavori arch. , essendo stato l'autore dei Controparte_2
SAL nonché il direttore dei lavori e pertanto unico soggetto conoscitore della rispondenza tecnica e contabile e/o responsabile dei presunti errati conteggi assunti dal in sede di opposizione. Parte_1
Costituitosi in giudizio a seguito di atto di chiamata in causa notificato in data 15.06.2017, l'arch. , eccepiva la nullità ex art. 164 Controparte_2
c.p.c. dell'atto di chiamata in causa del terzo per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. per omissione o assoluta incertezza del petitum. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 2 del d.lgs 28/2010.
Nel merito chiedeva la sua estromissione dal giudizio, dal momento che, come si desumeva dagli atti di causa, tanto l'opponente quanto l'opposto, non avevano inteso avanzare alcuna richiesta nei confronti di esso chiamato in causa. Respingeva, in ogni caso, con fermezza qualsivoglia paventata responsabilità nella redazione della contabilità e dei SAL relativi ai lavori eseguiti per il rilevando che nel corso dei lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria, erano necessitati degli interventi ulteriori rispetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 a quelli inizialmente preventivati, interventi senz'altro imprevisti ed imprevedibili come notoriamente accade nelle ristrutturazioni edili e come riconosciuto dall'opponente per il tramite dell'assemblea dei condomini nel verbale assembleare del 10.06.2014. Tali opere erano state preventivamente segnalate, sia informalmente che formalmente, tanto all'amministratore quanto ai condomini, ai quali, nel corso delle assemblee condominiali del
10.06.2014 e del 15.06.2015, a cui aveva preso parte anche il , CP_2 nella qualità, erano state date tutte le spiegazioni tecniche e consegnata la relativa documentazione di riferimento. Senonché, in data 18.12.2014, a causa della persistente morosità del condominio nel pagamento delle spettanze dell'impresa veniva sottoscritta tra l'opposta e l'opponente una scrittura privata ad integrazione del contratto di appalto, con la quale, fermo restando quanto già pattuito in quest'ultimo, veniva concordato il rientro delle somme ancora dovute. Per quel che riguarda il suo operato l'arch. CP_2 evidenziava che mai vi è stata una contestazione circa la contabilizzazione da lui redatta, se non la prima volta a seguito della revoca dell'incarico, ovvero nel 2016, rispetto alla quale il professionista non aveva avuto alcuna difficoltà
a consegnare una relazione tecnica, nella quale evidenziava lo stato di avanzamento dei lavori e la consistenza degli stessi corredato da ampia documentazione fotografica e, quindi, l'infondatezza di quanto rilevato dal nuovo direttore dei lavori, che, forse frettolosamente e senza le dovute verifiche, era giunto a delle considerazioni errate e prive di riscontri fattuali, che avevano condotto il a sollevare delle infondate eccezioni. Per Parte_1 quel che, infine, riguarda la consulenza a firma del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico d'ufficio, evidenziava come esso arch. non aveva mai preso parte, in quanto non CP_2 chiamato a partecipare al citato giudizio, e conseguentemente lo stesso benché autore materiale della contabilità oggetto di accertamento, era stato privato della possibilità di controdedurre alle osservazioni tecniche sollevate dal ctu. Ragion per cui di nessuna rilevanza aveva il compiuto accertamento tecnico nei confronti di esso terzo chiamato in causa, che ribadiva, comunque, con fermezza la bontà e correttezza della contabilità dallo stesso redatta per conto del e l'esattezza dei relativi SAL versati agli atti del Parte_1 giudizio, respingendo con forza eventuali dubbi e presunte e non dimostrate responsabilità sul suo operato.
Con comparsa dell'1.3.2017 interveniva volontariamente nel giudizio
, il quale deduceva che in data 28/01/2017 l' CP_3 Controparte_1 gli aveva notificato, quale condomino, atto di precetto dell'importo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 complessivo di euro 6.764,61 avverso il quale aveva proposto opposizione con atto del 17/02/2017, chiedendo anche la sospensione l'efficacia esecutiva del titolo dal momento che egli era in regola con i pagamenti dovuti e che controparte aveva accettato di agire solo nei confronti dei condomini effettivamente morosi, come regolato dall'art. 13 del contratto di appalto.
Allegava, inoltre, che dalle risultanze del procedimento di A.T.P., già pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, con R.G. n. 4307/2016, era risultata chiara l'esistenza di errori di contabilizzazione per l'importo tutt'altro che modico di euro 43.987,32 , per cui la somma ingiunta al condominio era notevolmente superiore a quella effettivamente dovuta.
Evidenziava, infine, che in data 29/12/2016 l'amministratore condominiale aveva comunicato a mezzo pec i nominativi dei condomini morosi, invitando l'opposta impresa a desistere dall'intraprendere azioni esecutive in danno di tutti i condomini e, quindi, aveva manifestato anche la disponibilità a versare la differenza tra l'importo ingiunto dall'Impresa e la somma risultante dall'A.T.P., unitamente alle spese legali. Per tale motivo, espletando intervento adesivo all'opposizione del , chiedeva al giudice di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, data la pendenza del procedimento di opposizione al precetto, regolarmente notificato al creditore.
Il giudice, con ordinanza del 20/03/2017, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il ctu in ATP, secondo cui la somma ancora dovuta dal condominio veniva determinata in euro 42.483,04 (€ 234.915,04 - €
192.432,00), accoglieva in parte la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e riduceva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1585/16 ad euro 42.483,04. Formulava anche una proposta conciliativa, che non veniva accettata da tutte la parti.
Quindi, espletata una ctu con l'ing. ritenuta la causa matura Persona_2 per la decisione in base alla documentazione prodotta e dei fatti non contestati, rigettate quindi correttamente le richieste di prove dichiarative perché inammissibili ed irrilevanti per la decisione, in quanto generiche, valutative e da provare con documenti o perché in contrasto con i documenti prodotti in causa, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione è solo in minima parte fondata. Da rigettare è invece la domanda riconvenzionale di condanna proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Invero la vicenda contrattuale va ricostruita secondo la documentata e più logica versione dei fatti fornita dall'opposta, confermata sia dal direttore dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 lavori arch. , sia dal ctu Invero, se vi furono CP_2 Persona_2 ritardi nell'esecuzione dei lavori essi furono dovuti non a colpa dell'impresa
, ma all'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti e ordinati dal CP_1 direttore dei lavori ed autorizzati dall'assemblea condominiale. Determinante dei ritardi fu anche la confusionaria gestione dei rapporti tra impresa, direttore dei lavori e condominio, fatta dall'amministratore condominiale dell'epoca, il quale non fu in grado di gestire le casse condominiali in modo da poter eseguire puntualmente i pagamenti all'impresa, secondo la tempistica indicata nel contratto di appalto. Peraltro l'inadempimento del risulta riconosciuto nella stessa scrittura integrativa del Parte_1
18.12.2014 a cui, ciò nonostante, seguirono ulteriori inadempimenti dell'opponente . Quindi, opportunamente e conformemente Parte_1 all'art. 1460 c.c. e all'art. 14 del contratto di appalto, l'opposta impresa appaltatrice, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, ebbe a sospendere in alcuni periodi i lavori.
Il ctu ing. con relazione di consulenza che questo Persona_2 giudice condivide in fatto e in diritto e che qui richiama ad integrazione della presente motivazione, ha accertato che il costo delle opere e dei ponteggi di servizio, tutti comprensivi dell'IVA al 10%, ammonta a complessivi euro
246.872,97 di cui euro 28.798,48 per costo dei ponteggi. Considerate le somme già versate dal alla Parte_1 Controparte_1 pari a complessivi euro 211.760,81, che risultano dalla somma degli importi versati durante l'esecuzione dei lavori (euro 169.277,77 ) e nel corso del presente giudizio (euro 42.483,04), l'opponente deve, quindi, corrispondere all'opposta impresa edile l'ulteriore importo di euro 35.112,16 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Alla luce del contenuto del contratto di appalto, non vi è, infatti, alcun motivo di escludere dal corrispettivo dovuto il costo dei ponteggi, di norma calcolato a parte rispetto alla contabilità dei lavori e al computo metrico delle opere eseguite.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e sostituito dalla condanna del condominio opponente al pagamento della minor somma di euro 35.112,36 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Riguardo al chiamato in causa arch. , va preso atto come nei CP_2 suoi confronti né l'opposta, né l'opponente hanno proposto domande giudiziali dichiarative o di condanna, essendo egli peraltro risultato di aver
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 puntualmente e correttamente adempiuto alla propria prestazione professionale, messa in dubbio, invero, dal solo condominio opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, nel rapporto tra il soccombente opponente e l'opposta, in relazione ad un valore tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Le spese seguono la soccombenza anche nel rapporto tra chiamante in causa e chiamato in causa, ma compensando le spese di giudizio del 50%, in quanto, seppure costretto a costituirsi in giudizio per difendersi, nei confronti dell'arch. l'impresa non ha proposto alcuna domanda. CP_2 CP_1
Riguardo all'intervento volontario adesivo del condomino CP_3
, atteso che non ha proposto alcuna autonoma domanda nei confronti
[...] dell'impresa opposta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in minima parte l'opposizione e, per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti effettuati nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare in favore Parte_1 dell'opposta la ulteriore somma di euro 35.112,36 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'opposta e il chiamato in causa e condanna l'opposta al pagamento al chiamato in causa della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 7.05150 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Compensa le spese di giudizio tra l'opposta e l'interventore volontario
Così deciso in data 20/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7547/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Giovanni D'Elia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Della Monica e Angela Lodato, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_2
Barbuti, come da procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Senatore, CP_3 come da procura in atti;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
sito in Cava de' Tirreni, faceva opposizione al decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 1585/2016 ad esso notificato unitamente all'atto di precetto in data 17/11/2016 dall' per il Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 pagamento della somma di euro 86.384,75 oltre accessori. sulla base del contratto di appalto in data 15.05.2014 avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria alle parti comuni dell'edificio A CP_4 prova del ricorso monitorio l'impresa aveva prodotto i computi metrici e SAL
a firma del Direttore dei Lavori arch. , fatture ed estratti Controparte_2 autentici dei libri contabili ed integrazione del contratto di appalto del
18.12.2014. L'opponente deduceva a motivi l'insufficienza Parte_1 probatoria della documentazione prodotta inn monitorio e l'inesistenza del credito alla luce degli accertamenti emersi in sede di accertamento tecnico preventivo. L'opponente esponeva, in particolare, che nonostante la regolarità degli importi versati all'impresa da esso condominio committente, l'appaltatrice, in esecuzione della citata scrittura integrativa del contratto di appalto, aveva ripreso i lavori ma con l'ausilio di maestranze in forza ridotta, per poi addivenire, man mano, al completo abbandono del cantiere e ciò dal settembre 2015. A fronte di ciò avvalendosi dell'art. 7 del contratto integrativo, essa parte committente - che dal 15.02.2015 al 15.09.2015 aveva versato la somma mensile di euro 9.000,00 - sospendeva i pagamenti. Alla fine del 2015, aveva poi sostituito il Direttore dei Lavori, scelto dalla stessa committente, con la nomina dell'Arch. , il quale aveva Parte_2 riscontrato gravi responsabilità nella figura del suo predecessore, Arch.
, ex direttore dei Lavori e responsabile della sicurezza, riscontrando CP_2
a suo parere errori di contabilizzazione sui lavori eseguiti. Per tale ragione con nota del 28.04.2016 l'amministratore condominiale aveva manifestato la sua volontà di recedere dal contratto. In buona sostanza parte opponente assumeva che le fatture, autenticate, non costituivano prova scritta del credito preteso;
che gli stati avanzamento lavori (SAL) redatti dal Direttore dei lavori nominato dallo stesso committente non costituivano prova del credito dell'impresa in quanto non approvati dal;
che il contratto di Parte_1 appalto e l'integrazione dello stesso posti alla base del monitorio, costituivano prova dell'inadempimento dell'appaltatrice; che l'accertamento tecnico preventivo espletato provava l'inesistenza del credito dell'opposta.
Argomentava che in contratto il costo del lavoro era stato stimato in euro
260.806,46 oltre iva e che erano stati convenuti una serie di obblighi in capo alla ditta appaltatrice, tra i quali l'installazione dell'impalcatura a sue spese e cura in modo da rendere difficoltoso l'accesso a terzi durante gli orari di chiusura del cantiere e con la custodia del cantiere in ogni suo lato. Deduceva che i lavori avevano avuto inizio senza una data certa (giugno 2014) e che era del tutto mancata la redazione di verbali di sospensione dei lavori e riprese
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 lavori, Inoltre, la presentazione contemporanea nell'agosto del 2014 del sesto SAL da parte del Direttore dei Lavori, aveva creato un'impossibilità materiale dei condomini di fronteggiare i relativi importi, in conseguenza della quale essi condomini avevano subito una incolpevole prima interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, che assumeva vantare un credito di
48.000,00 euro fino al dicembre 2014, mese in cui venne stipulato in data
18.12.2014 l'integrazione del contratto di appalto che prevedeva, previo riconoscimento totale della debitoria, la corresponsione immediata da parte dei condomini di euro 9.000,00 ed alla ripresa dei lavori, l'ulteriore somma di euro 11.000,00. Allegava che esso ebbe a versare dal 15.02.2015 Parte_1 al 15.01.2016 la rata mensile di euro 10.000,00 con le condizioni di cui all'art. VII, per cui l'appaltatrice non avrebbe potuto sospendere i lavori. Con detta integrazione di contratto le parti avevano convenuto poi che i lavori sarebbero stati ultimati il 30.01.2016 e che il saldo sarebbe stato versato dal
15.02.2016 in sette rate mensili successive e che le parti rinunciavano a qualsiasi pretesa per le conseguenze determinanti l'interruzione dei lavori. Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale per la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 40.000,00 per l'illegittima interruzione del cantiere. Costituitasi in giudizio, l' , Controparte_1 deduceva che alcun inadempimento o negligenza era ascrivibile ad essa opposta, la quale si era limitata a mettere in esecuzione la volontà contrattuale espressa dalle parti in ben due incontri di volontà (contratto di appalto e scrittura integrativa). Rilevava che parte opponente aveva ascritto inadempienze alla ditta appaltatrice che in realtà non aveva, originando una confusione di ruoli tra la l'impresa esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori nonché responsabile della sicurezza, dal committente scelto e nominato. Evidenziava come fosse stato il direttore dei lavori arch.
a controllare i lavori, la conformità delle opere con il progetto, la CP_2 conformità normativa, ad effettuare la verifica tecnica e la verifica tecnica contabile, senza che il committente gli avesse contestato alcunchè. Deduceva che nel primo contratto di appalto le parti avevano convenuto espressamente all'art. 14 che in ogni caso l'impresa appaltatrice non avrebbe potuto sospendere per nessun motivo i lavori, neanche in caso di mancato pagamento delle quote dei partecipanti, salvo tale grave caso, cioè alla maturazione di due stati di avanzamento lavori, certificati dal Direttore dei Lavori, non corrisposti e che non fosse stato pagato almeno uno dei due. L'eventuale sospensione dei lavori avrebbe determinato la risoluzione del contratto ed il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 condominio sarebbe stato facultato a sospendere i pagamenti ed a richiedere il risarcimento del danno subito. Nella successiva integrazione del contratto di appalto veniva inoltre precisato, che l'impresa non avrebbe potuto CP_1 sospendere i lavori se il condominio, versava in luogo della rata di euro
10.000,00 mensile compresa iva, la somma di euro 9.000.00 compresa iva.
Quindi la risoluzione del contratto era stata espressamente convenuta dalle parti in favore del committente nella sola ipotesi in cui vi fosse inadempimento (sospensione dei lavori ingiustificata) ascrivibile all'appaltatrice. Nella vicenda contrattuale oggetto di giudizio, invece, alcun inadempimento era ascrivibile ad essa impresa, posto che la stessa, così come convenuto in sede contrattuale, aveva legittimamente sospeso i lavori, stante il grave e profuso inadempimento del committente, come accertato dal suo stesso direttore dei lavori con i S.A.L prodotti in giudizio. Infatti, alla data del
15.09.2015, l'impresa aveva emesso le seguenti fatture in Controparte_1 ossequio ai computi metrici in stato di avanzamento lavori dall'1 al 7: Fatt. n. 4/2014 del 22/05/2014 di € 57.377,43 iva incl.; Fatt. n. 5/2014 del 01/07/2014 di € 26.325,21 iva incl;
Fatt. n. 6/2014 del 16/07/2014 di € 12.857,24 iva incl.; Fatt. n. 11/2014 del 8/10/2014 di € 19.505,21 iva incl;
Fatt. n. 1/2015 del 16/01/2015 di € 24.725,78 iva incl;
Fatt. n. 4/2015 del 26/05/2015 di €
33.717,93 iva incl;
Fatt. n. 12/2015 del 5/10/2015 di € 6.293,66 iva incl.; Fatt. n. 2/2016 del 18/01/2016 di € 47.429,77 iva incl., per un totale fatturato di €
228.232,23. A fronte di detti importi il aveva effettuato Parte_1 versamenti in favore della ditta appaltatrice, tramite bonifici ed assegni bancari, per l'importo complessivo di € 169.277,77, con pagamenti rateali non periodici dal 10.06.2014 al 30.11.2015 e che al computo metrico (S.A.L.
n. 8) del 28/12/2015 di € 27.430,29 iva escl. non seguiva fattura, al fine di non gravare di ulteriori oneri fiscali la ditta appaltatrice, la quale, stante la morosità del committente condominio, era stata costretta nuovamente a sospendere i lavori. Creatasi tale situazione, con lievitazione della morosità accumulata nei confronti della ditta appaltatrice, l'amministratore condominiale, al fine unico di celare ai condomini le proprie mancanze, additava come responsabile della confusione il Direttore dei Lavori, reo, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso amministratore in sede di opposizione, di aver consegnato il sesto SAL nell'agosto del 2014, quando invece, dalle fatture allegate, emergeva che esse erano tutte antecedenti alla presunta data di consegna dei SAL, sostenuta dall'amministratore. D'altra parte, solo in seguito alla sospensione dei lavori, la parte opponente
“morosa” metteva in discussione l'operato del direttore dei lavori, suo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 rappresentante tecnico, lo stesso direttore dei lavori i cui SAL erano stati posti alla base dei pagamenti fino ad allora effettuati. Lo stesso ctu, designato in sede di ATP, aveva precisato che le divergenze insorte erano correlabili a delle inadempienze contrattuali procedurali ed a subentrati imprevisti che avevano imposto interventi aggiuntivi non previsti, con una lievitazione dei costi e dei tempi esecutivi. Inoltre, lo stesso ctu, aveva dichiarato che la documentazione contabile approntata era riferibile alle lavorazioni ed alle prestazioni concluse o iniziate senza ulteriori completamenti fino alla data del
31.12.2015. Peraltro, evidenziava l'opposta, da contratto di appalto del
15.05.2014, il committente si era impegnato a versare il 20% del Parte_1 prezzo convenuto (260.806,46 euro, quindi euro 52.161,29), entro 10 giorni dall'installazione del ponteggio e con la scrittura integrativa del 18.12.2014 aveva riconosciuto un debito di euro 48.065,43 , per cui il condominio si era obbligato al pagamento di euro 9.000,00 nell'immediatezza, di euro
11.000,00 alla ripresa dei lavori e di rate mensili di euro 10.000,00 fino al
15.01.2016. A fronte di tali obbligazioni, il aveva pagato in data Parte_1
10.06.2014 euro 4.000,00, in data 16.06.2014 euro 7.800,00 e in data
26.06.2014 euro 14.000,00 rimanendo inadempiente. Il , quindi, Parte_1 nella ricostruzione degli inadempimenti fornita dall'opposta, nel mese giugno 2014 avrebbe dovuto effettuare versamenti in favore dell'appaltatore per euro 52.161,29 e invece aveva versato l'esigua somma di euro 25.800,00 rimanendo inadempiente della differenza di euro 26.361,29 Successivamente, ad avanzamento lavori il Direttore dei Lavori aveva proceduto all'emissione dei SAL, cui conseguivano le relative richieste di pagamento e l'emissione delle fatture. Con la sottoscrizione della scrittura integrativa lo stesso condominio ebbe poi a riconosce di essere debitore di euro 48.065.43 e dunque ammise che dal giugno 2014 al dicembre stesso anno, aveva accumulato detta debenza. Di qui la scrittura integrativa e la ripresa dei lavori in cui veniva riconosciuto, dal committente condominio, un debito di euro
48.065,43 e convenuto il pagamento di euro 9.000,00 nell'immediatezza,
11.000,00 euro alla ripresa dei lavori e rate mensili di euro 10.000,00 fino al
15.01.2016. Il committente omettendo di considerare che Parte_1
l'appaltatrice dal gennaio 2015 al dicembre dello stesso anno aveva ripreso i lavori, assume di essere stato adempiente rispetto alla scrittura privata, senza considerare che i lavori in corso non erano stati pagati. Ed invero, il aveva effettuato in precedenza i seguenti pagamenti dal gennaio Parte_1
2015 al novembre 2015: nel gennaio 2015 euro 8.800,00 residuando dovuti euro 1.200,00; nel febbraio 2015 euro 9.200,00 residuando dovuti euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 800,00; nel marzo 2015 euro 10.000,00; nell'aprile 2015 euro 9.600,00 residuando dovuti 400.00 euro;
nel maggio 2015 euro 8.422,56 , versate in 4 distinti momenti, residuando dovuti euro 1.577,44; nel giugno 2015 euro
5.505,21 residuando dovuti euro 4.494,79; nel luglio 2015 euro 8.500,00 residuando dovuti euro 1.500,00; nell'agosto 2015 euro 8.000,00 residuando dovuti euro 2.000,00; nel settembre 2015 euro 8.600,00 residuando dovuti euro 1.400,00; nell'ottobre 2015 euro 8.750,00 residuando dovuti 1.250,00; nel novembre 2015 euro 8.500,00 residuando dovuti euro 1.500,00. Il condominio aveva versato dunque un importo di euro 93.877,77 di cui euro
48.065,43 andavano imputati a copertura della scrittura integrativa, per cui residuavano euro 45.812,34 che dovevano coprire i SAL maturati. Se il totale fosse stato di euro 45.812,34 non vi sarebbe stato alcun inadempimento. Pers Invece i anno 2015 ammontavano ad euro 140.125,87, per cui il condominio era inadempiente di ben euro 94.313,53. Di qui il proposto monitorio per un importo ottenuto dalla differenza tra i SAL maturati 2014 e
2015 rispetto ai versamenti effettuati dal nello stesso periodo, del Parte_1 quale il giudice, riconosceva la somma minore di euro 86.384,75 non considerando la differenza per le spese gestione cantiere. L'opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione ed in subordine, per la conferma della provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di euro
42.397,43. Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa e chiamava in causa il
Direttore dei Lavori arch. , essendo stato l'autore dei Controparte_2
SAL nonché il direttore dei lavori e pertanto unico soggetto conoscitore della rispondenza tecnica e contabile e/o responsabile dei presunti errati conteggi assunti dal in sede di opposizione. Parte_1
Costituitosi in giudizio a seguito di atto di chiamata in causa notificato in data 15.06.2017, l'arch. , eccepiva la nullità ex art. 164 Controparte_2
c.p.c. dell'atto di chiamata in causa del terzo per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. per omissione o assoluta incertezza del petitum. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 2 del d.lgs 28/2010.
Nel merito chiedeva la sua estromissione dal giudizio, dal momento che, come si desumeva dagli atti di causa, tanto l'opponente quanto l'opposto, non avevano inteso avanzare alcuna richiesta nei confronti di esso chiamato in causa. Respingeva, in ogni caso, con fermezza qualsivoglia paventata responsabilità nella redazione della contabilità e dei SAL relativi ai lavori eseguiti per il rilevando che nel corso dei lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria, erano necessitati degli interventi ulteriori rispetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 a quelli inizialmente preventivati, interventi senz'altro imprevisti ed imprevedibili come notoriamente accade nelle ristrutturazioni edili e come riconosciuto dall'opponente per il tramite dell'assemblea dei condomini nel verbale assembleare del 10.06.2014. Tali opere erano state preventivamente segnalate, sia informalmente che formalmente, tanto all'amministratore quanto ai condomini, ai quali, nel corso delle assemblee condominiali del
10.06.2014 e del 15.06.2015, a cui aveva preso parte anche il , CP_2 nella qualità, erano state date tutte le spiegazioni tecniche e consegnata la relativa documentazione di riferimento. Senonché, in data 18.12.2014, a causa della persistente morosità del condominio nel pagamento delle spettanze dell'impresa veniva sottoscritta tra l'opposta e l'opponente una scrittura privata ad integrazione del contratto di appalto, con la quale, fermo restando quanto già pattuito in quest'ultimo, veniva concordato il rientro delle somme ancora dovute. Per quel che riguarda il suo operato l'arch. CP_2 evidenziava che mai vi è stata una contestazione circa la contabilizzazione da lui redatta, se non la prima volta a seguito della revoca dell'incarico, ovvero nel 2016, rispetto alla quale il professionista non aveva avuto alcuna difficoltà
a consegnare una relazione tecnica, nella quale evidenziava lo stato di avanzamento dei lavori e la consistenza degli stessi corredato da ampia documentazione fotografica e, quindi, l'infondatezza di quanto rilevato dal nuovo direttore dei lavori, che, forse frettolosamente e senza le dovute verifiche, era giunto a delle considerazioni errate e prive di riscontri fattuali, che avevano condotto il a sollevare delle infondate eccezioni. Per Parte_1 quel che, infine, riguarda la consulenza a firma del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico d'ufficio, evidenziava come esso arch. non aveva mai preso parte, in quanto non CP_2 chiamato a partecipare al citato giudizio, e conseguentemente lo stesso benché autore materiale della contabilità oggetto di accertamento, era stato privato della possibilità di controdedurre alle osservazioni tecniche sollevate dal ctu. Ragion per cui di nessuna rilevanza aveva il compiuto accertamento tecnico nei confronti di esso terzo chiamato in causa, che ribadiva, comunque, con fermezza la bontà e correttezza della contabilità dallo stesso redatta per conto del e l'esattezza dei relativi SAL versati agli atti del Parte_1 giudizio, respingendo con forza eventuali dubbi e presunte e non dimostrate responsabilità sul suo operato.
Con comparsa dell'1.3.2017 interveniva volontariamente nel giudizio
, il quale deduceva che in data 28/01/2017 l' CP_3 Controparte_1 gli aveva notificato, quale condomino, atto di precetto dell'importo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 complessivo di euro 6.764,61 avverso il quale aveva proposto opposizione con atto del 17/02/2017, chiedendo anche la sospensione l'efficacia esecutiva del titolo dal momento che egli era in regola con i pagamenti dovuti e che controparte aveva accettato di agire solo nei confronti dei condomini effettivamente morosi, come regolato dall'art. 13 del contratto di appalto.
Allegava, inoltre, che dalle risultanze del procedimento di A.T.P., già pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, con R.G. n. 4307/2016, era risultata chiara l'esistenza di errori di contabilizzazione per l'importo tutt'altro che modico di euro 43.987,32 , per cui la somma ingiunta al condominio era notevolmente superiore a quella effettivamente dovuta.
Evidenziava, infine, che in data 29/12/2016 l'amministratore condominiale aveva comunicato a mezzo pec i nominativi dei condomini morosi, invitando l'opposta impresa a desistere dall'intraprendere azioni esecutive in danno di tutti i condomini e, quindi, aveva manifestato anche la disponibilità a versare la differenza tra l'importo ingiunto dall'Impresa e la somma risultante dall'A.T.P., unitamente alle spese legali. Per tale motivo, espletando intervento adesivo all'opposizione del , chiedeva al giudice di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, data la pendenza del procedimento di opposizione al precetto, regolarmente notificato al creditore.
Il giudice, con ordinanza del 20/03/2017, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il ctu in ATP, secondo cui la somma ancora dovuta dal condominio veniva determinata in euro 42.483,04 (€ 234.915,04 - €
192.432,00), accoglieva in parte la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e riduceva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1585/16 ad euro 42.483,04. Formulava anche una proposta conciliativa, che non veniva accettata da tutte la parti.
Quindi, espletata una ctu con l'ing. ritenuta la causa matura Persona_2 per la decisione in base alla documentazione prodotta e dei fatti non contestati, rigettate quindi correttamente le richieste di prove dichiarative perché inammissibili ed irrilevanti per la decisione, in quanto generiche, valutative e da provare con documenti o perché in contrasto con i documenti prodotti in causa, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione è solo in minima parte fondata. Da rigettare è invece la domanda riconvenzionale di condanna proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Invero la vicenda contrattuale va ricostruita secondo la documentata e più logica versione dei fatti fornita dall'opposta, confermata sia dal direttore dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 lavori arch. , sia dal ctu Invero, se vi furono CP_2 Persona_2 ritardi nell'esecuzione dei lavori essi furono dovuti non a colpa dell'impresa
, ma all'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti e ordinati dal CP_1 direttore dei lavori ed autorizzati dall'assemblea condominiale. Determinante dei ritardi fu anche la confusionaria gestione dei rapporti tra impresa, direttore dei lavori e condominio, fatta dall'amministratore condominiale dell'epoca, il quale non fu in grado di gestire le casse condominiali in modo da poter eseguire puntualmente i pagamenti all'impresa, secondo la tempistica indicata nel contratto di appalto. Peraltro l'inadempimento del risulta riconosciuto nella stessa scrittura integrativa del Parte_1
18.12.2014 a cui, ciò nonostante, seguirono ulteriori inadempimenti dell'opponente . Quindi, opportunamente e conformemente Parte_1 all'art. 1460 c.c. e all'art. 14 del contratto di appalto, l'opposta impresa appaltatrice, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, ebbe a sospendere in alcuni periodi i lavori.
Il ctu ing. con relazione di consulenza che questo Persona_2 giudice condivide in fatto e in diritto e che qui richiama ad integrazione della presente motivazione, ha accertato che il costo delle opere e dei ponteggi di servizio, tutti comprensivi dell'IVA al 10%, ammonta a complessivi euro
246.872,97 di cui euro 28.798,48 per costo dei ponteggi. Considerate le somme già versate dal alla Parte_1 Controparte_1 pari a complessivi euro 211.760,81, che risultano dalla somma degli importi versati durante l'esecuzione dei lavori (euro 169.277,77 ) e nel corso del presente giudizio (euro 42.483,04), l'opponente deve, quindi, corrispondere all'opposta impresa edile l'ulteriore importo di euro 35.112,16 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Alla luce del contenuto del contratto di appalto, non vi è, infatti, alcun motivo di escludere dal corrispettivo dovuto il costo dei ponteggi, di norma calcolato a parte rispetto alla contabilità dei lavori e al computo metrico delle opere eseguite.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e sostituito dalla condanna del condominio opponente al pagamento della minor somma di euro 35.112,36 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Riguardo al chiamato in causa arch. , va preso atto come nei CP_2 suoi confronti né l'opposta, né l'opponente hanno proposto domande giudiziali dichiarative o di condanna, essendo egli peraltro risultato di aver
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 puntualmente e correttamente adempiuto alla propria prestazione professionale, messa in dubbio, invero, dal solo condominio opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, nel rapporto tra il soccombente opponente e l'opposta, in relazione ad un valore tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Le spese seguono la soccombenza anche nel rapporto tra chiamante in causa e chiamato in causa, ma compensando le spese di giudizio del 50%, in quanto, seppure costretto a costituirsi in giudizio per difendersi, nei confronti dell'arch. l'impresa non ha proposto alcuna domanda. CP_2 CP_1
Riguardo all'intervento volontario adesivo del condomino CP_3
, atteso che non ha proposto alcuna autonoma domanda nei confronti
[...] dell'impresa opposta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in minima parte l'opposizione e, per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti effettuati nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare in favore Parte_1 dell'opposta la ulteriore somma di euro 35.112,36 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'opposta e il chiamato in causa e condanna l'opposta al pagamento al chiamato in causa della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 7.05150 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Compensa le spese di giudizio tra l'opposta e l'interventore volontario
Così deciso in data 20/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10