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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14477/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Meglio, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...], (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Fratello, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 6/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo l'8/7/2019, e che da tale unione è nata Controparte_1 la figlia (il 17/8/2006), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente Per_1
compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge
1 alle condizioni indicate in ricorso.
, costituitosi, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la Controparte_1 ricorrente.
Scaduto il termine del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 6/3/2025. Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“1) La casa coniugale sita in Palermo, Via della Nave 41, di proprietà del sig. viene CP_1 assegnata alla sig.ra che l'abiterà con la figlia fintanto che permarrà la coabitazione e Parte_1 comunque sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) il sig. si impegna a versare, direttamente alla figlia maggiorenne entro il 5 di CP_1 Per_1 ogni mese la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento e ciò sino al mese di settembre 2025, allorquando cesserà l'onere sullo stesso pendente, connesso alla rateizzazione delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per
l'abitazione coniugale;
a far data dal 5.10.2024 lo stesso, pertanto, provvederà a versare alla figlia, al medesimo titolo, la somma di € 300,00 sino al raggiungimento da parte di quest'ultima dell'autosufficienza economica;
4) Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere direttamente nelle mani della figlia CP_1 Per_1
l'intero ammontare dell'assegno unico allo stesso corrisposto dall'INPS;
5) A partire dal prossimo rinnovo dell'assegno unico universale, con espresso assenso da parte del sig. la relativa domanda verrà presentata dalla sig.ra che a sua volta si CP_1 Parte_1 impegna a corrispondere l'intero ammontare dell'assegno unico direttamente nelle mani della figlia
Per_1
6) Il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi CP_1 nell'interesse della figlia All'uopo le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo Per_1 dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo del 2 luglio 2019.
7) Rimangono a carico del sig. le spese relative alla ristrutturazione della casa coniugale CP_1 ancora eventualmente dovute ai fornitori ed alle imprese coinvolte;
8) Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali, che con la
2 loro sottoscrizione rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di rito.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 6/3/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'8/7/2019 da , nata a [...] il Parte_1
25/09/1973, e , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 35, parte I, anno 2019, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14477/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Meglio, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...], (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Fratello, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 6/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo l'8/7/2019, e che da tale unione è nata Controparte_1 la figlia (il 17/8/2006), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente Per_1
compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge
1 alle condizioni indicate in ricorso.
, costituitosi, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la Controparte_1 ricorrente.
Scaduto il termine del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 6/3/2025. Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“1) La casa coniugale sita in Palermo, Via della Nave 41, di proprietà del sig. viene CP_1 assegnata alla sig.ra che l'abiterà con la figlia fintanto che permarrà la coabitazione e Parte_1 comunque sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) il sig. si impegna a versare, direttamente alla figlia maggiorenne entro il 5 di CP_1 Per_1 ogni mese la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento e ciò sino al mese di settembre 2025, allorquando cesserà l'onere sullo stesso pendente, connesso alla rateizzazione delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per
l'abitazione coniugale;
a far data dal 5.10.2024 lo stesso, pertanto, provvederà a versare alla figlia, al medesimo titolo, la somma di € 300,00 sino al raggiungimento da parte di quest'ultima dell'autosufficienza economica;
4) Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere direttamente nelle mani della figlia CP_1 Per_1
l'intero ammontare dell'assegno unico allo stesso corrisposto dall'INPS;
5) A partire dal prossimo rinnovo dell'assegno unico universale, con espresso assenso da parte del sig. la relativa domanda verrà presentata dalla sig.ra che a sua volta si CP_1 Parte_1 impegna a corrispondere l'intero ammontare dell'assegno unico direttamente nelle mani della figlia
Per_1
6) Il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi CP_1 nell'interesse della figlia All'uopo le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo Per_1 dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo del 2 luglio 2019.
7) Rimangono a carico del sig. le spese relative alla ristrutturazione della casa coniugale CP_1 ancora eventualmente dovute ai fornitori ed alle imprese coinvolte;
8) Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali, che con la
2 loro sottoscrizione rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di rito.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 6/3/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'8/7/2019 da , nata a [...] il Parte_1
25/09/1973, e , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 35, parte I, anno 2019, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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