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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8096/2024, pubblicata in data 24.9.2024, iscritto al n. 5579/2024 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), già con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
Michele Del Bene (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato CodiceFiscale_1 presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di
Napoli,
- appellante -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 direttore generale, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Salomone Controparte_2
(c.f. ) e Massimo La Rocca (c.f. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 dell'avvocatura interna, domiciliati presso l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli, Via Cardarelli
n. 9,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 8096/2024, pubblicata in data 24.9.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_2 [...]
per il pagamento dell'importo di 11.284,57 € a Controparte_3
titolo di importo capitale, oltre interessi moratori da ritardato pagamento, e ulteriori interessi e spese anche in relazione a fatture pagate in ritardo, in relazione a prestazioni effettuate da
Curium, Zimmer, e Telecom, dei cui crediti si era resa cessionaria. CP_4
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti i rapporti tra le parti, come puntualmente eccepito dalla convenuta;
che nei rapporti con la pubblica amministrazione il contratto scritto non poteva essere sostituito da equipollenti, quali le fatture, il comportamento processuale delle parti o il riconoscimento del diritto;
che la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile per difetto di sussidiarietà, ben potendo l'appellante agire nei confronti della propria cedente il credito ai sensi dell'art. 1266 c.c., e comunque per non essere stata fornita la prova dell'impoverimento.
Con atto notificato in data 11.12.2024 detta sentenza veniva impugnata dalla Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito deduceva l'appellante l'erroneità della
[...]
sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto la necessità della stipula di un contratto scritto in contrasto con le direttive comunitarie n. 2000/35/EC, recepita in Italia con il d. lgs. n.
231/2002, e n. 2011/7/EU, recepita con il d. lgs. n. 192/12, che non richiedevano la forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, per cui si richiedeva anche la rimessione della questione alla Corte di giustizia europea.
Con il secondo e terzo motivo di appello la sentenza veniva censurata per aver ritenuto che la prova scritta non potesse essere sostituita da equipollenti, quali comportamenti concludenti o riconoscimento della controparte, come invece ritenuto da parte della giurisprudenza di merito,
o ancora la non contestazione. Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello e la condanna della controparte al pagamento degli interessi di mora sulla sorta capitale azionata con la citazione e pagata in ritardo, pari a 684,27 €, agli interessi anatocistici pari a 190,63 €, alle spese per 240,00 €, ad ulteriori interessi anatocistici pari a 232,00 € e ulteriori spese pari a 560,00 €.
Si costituiva in giudizio l'appellata, instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.9.2025 fissata per la discussione, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione e la Corte deliberava di emettere la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
E' infondato il primo motivo con cui si deduce la contrarietà alle direttive comunitarie indicate del principio di necessità della forma scritta per i contratti con la pubblica amministrazione. Nelle direttive comunitarie richiamate non risulta statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo in ordine alle conseguenze dell'inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione;
di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto.
Sono infondati il secondo e terzo motivo di appello, nella parte in cui si sostiene che la prova scritta ad substantiam dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione possa essere sostituita da equipollenti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento, nonostante l'eccezione fosse stata espressamente sollevata dalla convenuta.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata nè dai documenti prodotti in giudizio, nè dai comportamenti processuali della convenuta, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso, e a nulla rilevando l'eventuale pagamento nelle more dell'importo capitale.
Deve pertanto essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8096/2024, in contraddittorio con Parte_1
l' disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione e istanza, così provvede: -----Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 1.100,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa..
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 24.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo