TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2184/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MUZZUPAPPA GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NASTASI NICOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita trasmesso alla Procura il
25/06/2021 e provvedimento del PM di data 29/06/2021;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
03/04/2009 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 09/03/2024 e cioè “1. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: la figlia a fine settimana alternati, Per_2
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
il figlio IC due domeniche al mese, nel pomeriggio,
con riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
2. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente, con decorrenza dalla domanda (novembre
2023), e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”;
e come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore con ordinanza di data 21/02/2025 e cioè “1. confermarsi i provvedimenti provvisori a modifica delle condizioni divorzili, fermo il resto, anche dal punto di vista economico;
2. concordarsi la prosecuzione del sostegno e monitoraggio del Consultorio
incaricato, per un periodo di 12/18 mesi;
3. spese di lite compensate” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/02/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 ha avanzato una Parte_1
2 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio chiedendo che il padre versi,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori IC e in Per_2
atti generalizzati, la somma pari ad euro 500,00 mensili (250,00 a figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso codesto
Tribunale, essendo aumentate le spese relative ai minori dalla data del divorzio ad oggi, nonché essendo, altresì, peggiorata la situazione economica della ricorrente e avendo dichiarato, inoltre, che il padre non sta rispettando quanto accordato in sede di divorzio in merito al calendario di visita dei minori, disinteressandosi, inoltre, alla vita scolastica, sportiva e sociale dei figli;
ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore prevalentemente collocatario.
nel costituirsi nel procedimento il 25/01/2024, Controparte_1
contestando integralmente quanto dichiarato dalla ricorrente nel suo ricorso,
ha chiesto a codesto Tribunale di ritenere e dichiarare infondate tutte le domande, anche quelle di carattere istruttorio, formulate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
ha chiesto che alla ricorrente, in via istruttoria, venga ordinato ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio: tutte le fatture e/o ricevute di spese per la ristrutturazione dell'immobile ove risiede unitamente ai figli per il quale nell'anno 2022 ha richiesto un finanziamento;
il contratto di locazione degli immobili siti in Zoppola (PN) ed identificati al
Catasto Fabbricati al foglio 37, particella 254, sub 5-8-9; in subordine, ha chiesto di poter essere autorizzato a richiedere il rilascio di copia del contratto de quo alla territorialmente competente Agenzia delle Entrate;
con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti nei termini di legge e con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 26/02/2024 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Dispone che il padre CP_1
possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità:
[...]
3 la figlia a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di Per_2
scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
il figlio IC
due domeniche al mese, nel pomeriggio, con riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
2. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente,
con decorrenza dalla domanda (novembre 2023), e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”. Il
Giudice relatore ha, inoltre, ordinato alle parti di depositare entro il
30/06/2024, se non già depositati in atti, documentazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022; documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. E ancora, il Giudice relatore ha incaricato il Consultorio familiare competente per il territorio di Zoppola di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali Distretto del Noncello, già
4 intervenuti nell'interesse del figlio, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità e per una incrementazione della frequentazione tra il padre e i figli. Infine, il
Giudice relatore ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al 19/07/2024.
In data 12/07/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emersa la permanenza della conflittualità della coppia, apparsa bloccata e ancorata alle situazioni del passato;
si è sottolineato il rifiuto del resistente ad effettuare un incontro in presenza della ricorrente a causa del disagio e della intollerabilità palesati dallo stesso in seguito alle modalità
comunicative della ricorrente percepite dal resistente come accusatorie,
intimidatorie ed impositive, tanto da recargli sintomatologia anche di tipo fisico, riscontrata persino dagli operatori del Consultorio;
è emersa la delusione palesata dalla ricorrente nei confronti del resistente, con una netta svalutazione del suo comportamento, non riconoscendogli neppure alcune criticità avanzatele;
si è evinto una ferma indisponibilità ad aprire un dialogo favorente un cambiamento e/o un avvicinamento, non potendo attuare, altresì,
un intervento di riflessione e affievolimento del conflitto. Gli operatori hanno,
dunque, proposto alle parti l'intervento di un “Agente terzo”, quale regolatore della comunicazione, che possa garantire ai figli minori di accedere ad entrambi i genitori in modo più equilibrato malgrado la loro incapacità di rapportarsi in modo costruttivo. E ancora, è emerso come le parti, di fronte all'ipotesi di concludere gli incontri con una proposta di affido dei minori all'Ente locale per sostegno e controllo, dopo essersi confrontatesi privatamente, hanno ripreso i contatti con gli operatori consultoriali palesando in forma scritta la loro intenzione ad avviare subito un dialogo
5 rispettoso e collaborativo nell'interesse primario dei loro figli. Infine, gli operatori hanno proposto una prosecuzione del loro operato, continuando a monitorare il nucleo, in quanto consapevoli della fragilità di tale accordo ma,
allo stesso tempo, si sono manifestati positivi per l'impegno sottoscritto delle parti nel cercare di migliorare le dinamiche famigliari, in particolare il rapporto padre-figli, in quanto tale accordo è parso agli operatori come un primo passaggio alla mediazione del conflitto. Gli operatori hanno, quindi,
convenuto con le parti di mantenere il monitoraggio del nucleo al fine primario di migliorare il rapporto con i figli.
All'esito dell'udienza del 19/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'incarico da parte del
Consultorio e dei Servizi sociali già incaricati, al fine di privilegiare il primario interesse dei figli e di permettere agli operatori di verificare la tenuta delle parti rispetto all'impegno preso, con il Consultorio incaricato, di mantenere un dialogo rispettoso e collaborativo nell'interesse dei figli e, infine, ha rinviato la causa al 24/01/2025.
In data 17/01/2025 è stata acquisita la relazione di aggiornamento del
Consultorio dalla quale è emerso che le parti hanno dimostrato un crescente impegno nel prestare attenzione ai segnali di disagio dei figli, in particolare di
IC. Si è rilevato che, rispetto alle dinamiche precedenti, i genitori hanno cercato di collaborare e di avviare un confronto che non fosse meramente accusatorio rispetto alle mancanze dell'altro. Si è sottolineato, inoltre, che entrambi supervisionano l'andamento scolastico dei figli e hanno cercato delle strategie per trovare delle risoluzioni senza necessità di un'indicazione specifica da parte degli operatori scriventi. Gli operatori hanno sottolineato,
inoltre, che permane una certa diffidenza nel riconoscere all'altro di essere un genitore adeguato, continuando a privilegiare una comunicazione diretta con i figli anziché fra genitori, questo atteggiamento è affiorato soprattutto nel
6 resistente. E ancora, è emerso che entrambi i genitori tendono a rinforzare i virtuosi comportamenti scolastici con la promessa di beni materiali, pur consapevoli che questo potrebbe innescare comportamenti adeguati ma solo in chiave strumentale;
rispetto ai supporti scolastici per IC, entrambi si sono parimenti impegnati nel cercare delle soluzioni con il supporto del
Servizio Sociale e hanno mantenuto gli impegni assunti. Gli operatori hanno specificato, altresì, che permangono divergenze di vedute riguardo alle spese economiche per le necessità dei figli e la ricorrente ha dichiarato che a volte si trova a dover compiere delle scelte in autonomia perché non ha riscontri dall'ex marito;
dunque, per gli operatori, un maggior dialogo genitoriale permetterebbe loro di pianificare le scelte più opportune e vantaggiose per rispondere ai bisogni dei figli senza innescare discussioni a scelte ed azioni svolte, che talvolta coinvolgono anche i minori come spettatori.
Gli operatori hanno evidenziato che la ricorrente ha riferito che il percorso consultoriale le ha permesso di distinguere le questioni economiche dal piano della genitorialità, da questo è conseguito un suo atteggiamento più sereno e ha preso consapevolezza delle ricadute positive di tale cambiamento sui figli.
Il Consultorio ha caratterizzato un miglioramento nel rapporto Persona_3
descrivendolo “gradualmente più sostanzioso”, contraddistinto da un
[...]
dialogo che va oltre i bisogni materiali e contraddistinto dal trascorrere più
tempo insieme con rispetto, anche delle necessità dettate dall'età di IC.
E' emersa nuovamente l'ipotesi del resistente che una collocazione differenziata dei figli presso ciascun genitore potrebbe favorire un ruolo paterno più incisivo con IC;
tuttavia, la madre non acconsente perché
ritiene sia più protettivo che i due fratelli vivano insieme nella casa familiare di Zoppola.
In conclusione, gli operatori, precisata la loro disponibilità per il nucleo qualora in futuro lo stesso sentisse la necessità di un ulteriore supporto in
7 ambito della genitorialità, hanno ritenuto opportuno confermare un affido congiunto dei minori ai genitori, con collocamento prevalente dalla madre e,
rispetto ai tempi di frequentazione con il padre, hanno osservato che l'attuale assetto pare essere rispondente al loro benessere;
riguardo alle divergenze su questioni economiche che impattano negativamente sulle dinamiche familiari,
è apparso opportuno proporre di inserire una funzione di monitoraggio e controllo da parte del SSC di residenza, quale Ente che si occupa della tutela dei minori. Le parti hanno riferito di una positiva esperienza del contatto avuto col Servizio sociale per il supporto educativo al figlio IC e per la gestione dei rapporti tra gli adulti del nucleo familiare allargato.
In data 20/01/2025 è stata acquisita la relazione del Servizio sociale incaricato,
il quale compito è stato particolarmente incentrato sulle difficoltà scolastiche del figlio IC, questo in accordo con il Consultorio incaricato, il quale invece avrebbe trattato maggiormente il tema della genitorialità condivisa. Il
Servizio ha conosciuto il nucleo ad inizio ottobre 2023 e la situazione risultava particolarmente complessa. Nel corso dei mesi (estate 2024) si è avuta una svolta positiva, specialmente sul rendimento scolastico e comportamentale di
IC, testimoniato anche dalla vicepreside della scuola frequentata dal ragazzo. In conclusione, gli operatori hanno dichiarato essere prematuro, ad oggi, affermare che le criticità fra le parti siano tutte e definitivamente superate, però hanno osservato una fase nuova rispetto a qualche mese fa in cui gli stessi sembrano in grado di una forma di collaborazione, per quanto l'equilibrio sia ancora precario. Per i Servizi, dunque, parrebbe essere opportuno mantenere una forma di monitoraggio ancora per qualche tempo,
al fine di accompagnare e consolidare l'attuale fase di allentamento dei contrasti nella coppia genitoriale.
All'esito dell'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite,
8 secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di udienza del
24/02/2025.
Con ordinanza del 24/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le parti avevano convenuto, con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita – autorizzato dalla Procura della repubblica presso questo Tribunale
in data 29/06/2021 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, i tempi di frequentazione tra padre e figli e determinando in euro
300,00 mensili (euro 150,00 a figlio) il mantenimento ordinario dovuto dal padre nell'interesse dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie e assegni familiari alla madre, salvo diverse future normative in materia
(assegno unico universale).
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che, rispetto a tale accordo, parte ricorrente ha dedotto la sopravvenienza delle seguenti circostanze:
la riduzione delle frequentazioni tra il padre e figli, le aumentate esigenze dei figli e il peggioramento delle condizioni economiche della madre, per aver la stessa assunto nel 2022 l'obbligazione di restituire una somma ricevuta per la ristrutturazione dell'immobile ove vive unitamente ai figli, con rata mensile di euro 300,00; inoltre, la stessa ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.650,00 circa, di aver acquistato nel novembre 2021
l'immobile sottostante la casa familiare ed ha dichiarato di aver contratto un mutuo che viene adempiuto mediante la percezione di rendita locatizia dallo stesso immobile;
ha dichiarato anche di essere comproprietaria, per la quota di
9 ¼, di altro immobile in provincia di Messina;
ha confermato, in udienza di prima comparizione delle parti, di sostenere, per la restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo, un esborso di euro 300,00 mensili e di percepire un canone di locazione da altro immobile, di cui è proprietaria, pari ad euro
500,00 mensili.
Parte resistente, inizialmente insistendo per il mantenimento di quanto statuito con accordo di divorzio, ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.700,00; ha documentato di essersi obbligato per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario, con rata mensile pari ad euro 427,00 e ha documentato di aver contratto un finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile ove vive, con rata mensile pari ad euro 220,00.
Considerato, infine, l'esito positivo degli incontri avvenuti in Consultorio e presso i Servizi sociali incaricati, portando le parti a sottoscrivere un accordo in cui si sono impegnati ad avere un dialogo rispettoso e collaborativo nell'interesse primario dei loro figli, il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti hanno aderito,
risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica dell'accordo di divorzio raggiunto a seguito di negoziazione assistita – autorizzato dalla Procura della repubblica presso questo Tribunale
in data 29/06/2021,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da
10 intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
Si comunichi al Consultorio familiare di Pordenone.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2184/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MUZZUPAPPA GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NASTASI NICOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita trasmesso alla Procura il
25/06/2021 e provvedimento del PM di data 29/06/2021;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
03/04/2009 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 09/03/2024 e cioè “1. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: la figlia a fine settimana alternati, Per_2
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
il figlio IC due domeniche al mese, nel pomeriggio,
con riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
2. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente, con decorrenza dalla domanda (novembre
2023), e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”;
e come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore con ordinanza di data 21/02/2025 e cioè “1. confermarsi i provvedimenti provvisori a modifica delle condizioni divorzili, fermo il resto, anche dal punto di vista economico;
2. concordarsi la prosecuzione del sostegno e monitoraggio del Consultorio
incaricato, per un periodo di 12/18 mesi;
3. spese di lite compensate” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/02/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 ha avanzato una Parte_1
2 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio chiedendo che il padre versi,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori IC e in Per_2
atti generalizzati, la somma pari ad euro 500,00 mensili (250,00 a figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso codesto
Tribunale, essendo aumentate le spese relative ai minori dalla data del divorzio ad oggi, nonché essendo, altresì, peggiorata la situazione economica della ricorrente e avendo dichiarato, inoltre, che il padre non sta rispettando quanto accordato in sede di divorzio in merito al calendario di visita dei minori, disinteressandosi, inoltre, alla vita scolastica, sportiva e sociale dei figli;
ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore prevalentemente collocatario.
nel costituirsi nel procedimento il 25/01/2024, Controparte_1
contestando integralmente quanto dichiarato dalla ricorrente nel suo ricorso,
ha chiesto a codesto Tribunale di ritenere e dichiarare infondate tutte le domande, anche quelle di carattere istruttorio, formulate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
ha chiesto che alla ricorrente, in via istruttoria, venga ordinato ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio: tutte le fatture e/o ricevute di spese per la ristrutturazione dell'immobile ove risiede unitamente ai figli per il quale nell'anno 2022 ha richiesto un finanziamento;
il contratto di locazione degli immobili siti in Zoppola (PN) ed identificati al
Catasto Fabbricati al foglio 37, particella 254, sub 5-8-9; in subordine, ha chiesto di poter essere autorizzato a richiedere il rilascio di copia del contratto de quo alla territorialmente competente Agenzia delle Entrate;
con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti nei termini di legge e con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 26/02/2024 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Dispone che il padre CP_1
possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità:
[...]
3 la figlia a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di Per_2
scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
il figlio IC
due domeniche al mese, nel pomeriggio, con riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
2. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente,
con decorrenza dalla domanda (novembre 2023), e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”. Il
Giudice relatore ha, inoltre, ordinato alle parti di depositare entro il
30/06/2024, se non già depositati in atti, documentazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022; documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. E ancora, il Giudice relatore ha incaricato il Consultorio familiare competente per il territorio di Zoppola di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali Distretto del Noncello, già
4 intervenuti nell'interesse del figlio, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità e per una incrementazione della frequentazione tra il padre e i figli. Infine, il
Giudice relatore ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al 19/07/2024.
In data 12/07/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emersa la permanenza della conflittualità della coppia, apparsa bloccata e ancorata alle situazioni del passato;
si è sottolineato il rifiuto del resistente ad effettuare un incontro in presenza della ricorrente a causa del disagio e della intollerabilità palesati dallo stesso in seguito alle modalità
comunicative della ricorrente percepite dal resistente come accusatorie,
intimidatorie ed impositive, tanto da recargli sintomatologia anche di tipo fisico, riscontrata persino dagli operatori del Consultorio;
è emersa la delusione palesata dalla ricorrente nei confronti del resistente, con una netta svalutazione del suo comportamento, non riconoscendogli neppure alcune criticità avanzatele;
si è evinto una ferma indisponibilità ad aprire un dialogo favorente un cambiamento e/o un avvicinamento, non potendo attuare, altresì,
un intervento di riflessione e affievolimento del conflitto. Gli operatori hanno,
dunque, proposto alle parti l'intervento di un “Agente terzo”, quale regolatore della comunicazione, che possa garantire ai figli minori di accedere ad entrambi i genitori in modo più equilibrato malgrado la loro incapacità di rapportarsi in modo costruttivo. E ancora, è emerso come le parti, di fronte all'ipotesi di concludere gli incontri con una proposta di affido dei minori all'Ente locale per sostegno e controllo, dopo essersi confrontatesi privatamente, hanno ripreso i contatti con gli operatori consultoriali palesando in forma scritta la loro intenzione ad avviare subito un dialogo
5 rispettoso e collaborativo nell'interesse primario dei loro figli. Infine, gli operatori hanno proposto una prosecuzione del loro operato, continuando a monitorare il nucleo, in quanto consapevoli della fragilità di tale accordo ma,
allo stesso tempo, si sono manifestati positivi per l'impegno sottoscritto delle parti nel cercare di migliorare le dinamiche famigliari, in particolare il rapporto padre-figli, in quanto tale accordo è parso agli operatori come un primo passaggio alla mediazione del conflitto. Gli operatori hanno, quindi,
convenuto con le parti di mantenere il monitoraggio del nucleo al fine primario di migliorare il rapporto con i figli.
All'esito dell'udienza del 19/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'incarico da parte del
Consultorio e dei Servizi sociali già incaricati, al fine di privilegiare il primario interesse dei figli e di permettere agli operatori di verificare la tenuta delle parti rispetto all'impegno preso, con il Consultorio incaricato, di mantenere un dialogo rispettoso e collaborativo nell'interesse dei figli e, infine, ha rinviato la causa al 24/01/2025.
In data 17/01/2025 è stata acquisita la relazione di aggiornamento del
Consultorio dalla quale è emerso che le parti hanno dimostrato un crescente impegno nel prestare attenzione ai segnali di disagio dei figli, in particolare di
IC. Si è rilevato che, rispetto alle dinamiche precedenti, i genitori hanno cercato di collaborare e di avviare un confronto che non fosse meramente accusatorio rispetto alle mancanze dell'altro. Si è sottolineato, inoltre, che entrambi supervisionano l'andamento scolastico dei figli e hanno cercato delle strategie per trovare delle risoluzioni senza necessità di un'indicazione specifica da parte degli operatori scriventi. Gli operatori hanno sottolineato,
inoltre, che permane una certa diffidenza nel riconoscere all'altro di essere un genitore adeguato, continuando a privilegiare una comunicazione diretta con i figli anziché fra genitori, questo atteggiamento è affiorato soprattutto nel
6 resistente. E ancora, è emerso che entrambi i genitori tendono a rinforzare i virtuosi comportamenti scolastici con la promessa di beni materiali, pur consapevoli che questo potrebbe innescare comportamenti adeguati ma solo in chiave strumentale;
rispetto ai supporti scolastici per IC, entrambi si sono parimenti impegnati nel cercare delle soluzioni con il supporto del
Servizio Sociale e hanno mantenuto gli impegni assunti. Gli operatori hanno specificato, altresì, che permangono divergenze di vedute riguardo alle spese economiche per le necessità dei figli e la ricorrente ha dichiarato che a volte si trova a dover compiere delle scelte in autonomia perché non ha riscontri dall'ex marito;
dunque, per gli operatori, un maggior dialogo genitoriale permetterebbe loro di pianificare le scelte più opportune e vantaggiose per rispondere ai bisogni dei figli senza innescare discussioni a scelte ed azioni svolte, che talvolta coinvolgono anche i minori come spettatori.
Gli operatori hanno evidenziato che la ricorrente ha riferito che il percorso consultoriale le ha permesso di distinguere le questioni economiche dal piano della genitorialità, da questo è conseguito un suo atteggiamento più sereno e ha preso consapevolezza delle ricadute positive di tale cambiamento sui figli.
Il Consultorio ha caratterizzato un miglioramento nel rapporto Persona_3
descrivendolo “gradualmente più sostanzioso”, contraddistinto da un
[...]
dialogo che va oltre i bisogni materiali e contraddistinto dal trascorrere più
tempo insieme con rispetto, anche delle necessità dettate dall'età di IC.
E' emersa nuovamente l'ipotesi del resistente che una collocazione differenziata dei figli presso ciascun genitore potrebbe favorire un ruolo paterno più incisivo con IC;
tuttavia, la madre non acconsente perché
ritiene sia più protettivo che i due fratelli vivano insieme nella casa familiare di Zoppola.
In conclusione, gli operatori, precisata la loro disponibilità per il nucleo qualora in futuro lo stesso sentisse la necessità di un ulteriore supporto in
7 ambito della genitorialità, hanno ritenuto opportuno confermare un affido congiunto dei minori ai genitori, con collocamento prevalente dalla madre e,
rispetto ai tempi di frequentazione con il padre, hanno osservato che l'attuale assetto pare essere rispondente al loro benessere;
riguardo alle divergenze su questioni economiche che impattano negativamente sulle dinamiche familiari,
è apparso opportuno proporre di inserire una funzione di monitoraggio e controllo da parte del SSC di residenza, quale Ente che si occupa della tutela dei minori. Le parti hanno riferito di una positiva esperienza del contatto avuto col Servizio sociale per il supporto educativo al figlio IC e per la gestione dei rapporti tra gli adulti del nucleo familiare allargato.
In data 20/01/2025 è stata acquisita la relazione del Servizio sociale incaricato,
il quale compito è stato particolarmente incentrato sulle difficoltà scolastiche del figlio IC, questo in accordo con il Consultorio incaricato, il quale invece avrebbe trattato maggiormente il tema della genitorialità condivisa. Il
Servizio ha conosciuto il nucleo ad inizio ottobre 2023 e la situazione risultava particolarmente complessa. Nel corso dei mesi (estate 2024) si è avuta una svolta positiva, specialmente sul rendimento scolastico e comportamentale di
IC, testimoniato anche dalla vicepreside della scuola frequentata dal ragazzo. In conclusione, gli operatori hanno dichiarato essere prematuro, ad oggi, affermare che le criticità fra le parti siano tutte e definitivamente superate, però hanno osservato una fase nuova rispetto a qualche mese fa in cui gli stessi sembrano in grado di una forma di collaborazione, per quanto l'equilibrio sia ancora precario. Per i Servizi, dunque, parrebbe essere opportuno mantenere una forma di monitoraggio ancora per qualche tempo,
al fine di accompagnare e consolidare l'attuale fase di allentamento dei contrasti nella coppia genitoriale.
All'esito dell'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite,
8 secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di udienza del
24/02/2025.
Con ordinanza del 24/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le parti avevano convenuto, con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita – autorizzato dalla Procura della repubblica presso questo Tribunale
in data 29/06/2021 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, i tempi di frequentazione tra padre e figli e determinando in euro
300,00 mensili (euro 150,00 a figlio) il mantenimento ordinario dovuto dal padre nell'interesse dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie e assegni familiari alla madre, salvo diverse future normative in materia
(assegno unico universale).
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che, rispetto a tale accordo, parte ricorrente ha dedotto la sopravvenienza delle seguenti circostanze:
la riduzione delle frequentazioni tra il padre e figli, le aumentate esigenze dei figli e il peggioramento delle condizioni economiche della madre, per aver la stessa assunto nel 2022 l'obbligazione di restituire una somma ricevuta per la ristrutturazione dell'immobile ove vive unitamente ai figli, con rata mensile di euro 300,00; inoltre, la stessa ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.650,00 circa, di aver acquistato nel novembre 2021
l'immobile sottostante la casa familiare ed ha dichiarato di aver contratto un mutuo che viene adempiuto mediante la percezione di rendita locatizia dallo stesso immobile;
ha dichiarato anche di essere comproprietaria, per la quota di
9 ¼, di altro immobile in provincia di Messina;
ha confermato, in udienza di prima comparizione delle parti, di sostenere, per la restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo, un esborso di euro 300,00 mensili e di percepire un canone di locazione da altro immobile, di cui è proprietaria, pari ad euro
500,00 mensili.
Parte resistente, inizialmente insistendo per il mantenimento di quanto statuito con accordo di divorzio, ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.700,00; ha documentato di essersi obbligato per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario, con rata mensile pari ad euro 427,00 e ha documentato di aver contratto un finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile ove vive, con rata mensile pari ad euro 220,00.
Considerato, infine, l'esito positivo degli incontri avvenuti in Consultorio e presso i Servizi sociali incaricati, portando le parti a sottoscrivere un accordo in cui si sono impegnati ad avere un dialogo rispettoso e collaborativo nell'interesse primario dei loro figli, il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti hanno aderito,
risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica dell'accordo di divorzio raggiunto a seguito di negoziazione assistita – autorizzato dalla Procura della repubblica presso questo Tribunale
in data 29/06/2021,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da
10 intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
Si comunichi al Consultorio familiare di Pordenone.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11