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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti ha emesso SENTENZA sulla citazione di
(C.F. e P.I. ), con sede legale in TORINO, Parte_1 P.IVA_1 Via San Quintino 28 e sede operativa in BRICHERASIO (TO), via Vittime del Lavoro 7/13, in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, sig.
[...]
(codice fiscale ), con domicilio eletto in TORINO, Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ENRICO PONZONE ( , fax 011.5176811 C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
[...]
[...] (P. IVA e codice fiscale ), corrente in Govone, Frazione Canove CP_1 P.IVA_2 (CN), Via Alcide De Gasperi n. 2/B, in persona del legale rappresentante pro tempore signor
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Stefano Ponchione (codice CP_2 fiscale ), del Foro di Asti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata C.F._3 in Pio-besi d'Alba, Via Canoreto n. 1 (pec: ), Email_1 giusta procura alle liti del 10.10.2023
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia il Tribunale di Asti Ill. mo respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE Respingere la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà in quanto assolutamente infondata, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Annullarsi, dichiarare nullo, inefficace e/o comunque invalido e privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Asti n. 1231/2023 del 14/12/2023 per i motivi tutti evidenziati in atti IN VIA RICONVENZIONALE Dichiarare nullo, annullabile, e comunque invalido ed inefficace tra le parti ed infine risolto per inadempimento della convenuta opposta, per tutti i motivi evidenziati in atti, il contratto, sospeso tra le parti, e per l'effetto liberare parte opponente da ogni obbligazione a riguardo nei confronti della convenuta opposta. Accertare e valutare dichiarandola temeraria l'azione della convenuta sia nella fase monitoria che di merito e condannarla al risarcimento del danno a favore dell'opponente, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa. Con condanna alle spese di lite, contributo forfetario15%, IVA e CPA come per legge.” Conclusioni per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, in via principale, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi;
per le causali tutte di cui in narrativa, respingere l'avversaria opposizione, e le domande tutte ivi contenute, giacché destitui-te di qualsiasi fondamento giuridico-fattuale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, dichiarare l'opponente tenuta, e conseguentemente condannarla al pagamento, in favo-re della convenuta opposta, della capitale somma di euro 10.000,34, oltre interessi di mora di cui al D.leg.vo n. 231/2002 dalla scadenza del credito al saldo, o della veriore altra ritenuta di giustizia, portata dalla fattura n. 608 del 09.102020.”
OSSERVATO
Parte attrice proponeva opposizione al DI n. 1231 del 2023 Tribunale di Asti.
Esponendo ivi:
“FATTO
1) L'esposizione dei fatti non è stata effettuata dalla convenuta opposta al Giudice dell'ingiunzione, ma si è limitata ad azionare una fattura fin da subito contestata da per la sua CP_1 Pt_1 irregolarità, senza aver mai realizzato, la convenuta opposta dal 31/10/2020 ad oggi, alcunché che giustificasse ora tale richiesta. La domanda appare perciò appare alquanto ingannevole e temeraria.
Un abuso del diritto che dovrà portare alla revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto , come ora verrà dettagliatamente spiegato nel merito, ed alla risoluzione contrattuale per fatto e colpa della convenuta
2) In primo luogo, la richiesta avversaria si basa un contratto assolutamente invalido e privo delle connotazioni tecniche che sono state a gran voce ed in più riprese richieste dall'opponente.
Si produce copia del documento sulla base del quale, a distanza di oltre tre anni, controparte vorrebbe essere pagata senza aver eseguito nessuna opera nel frattempo (doc. n.1)
Si tratta. come ben risulta comprensibile di una semplice offerta tecnica per la realizzazione di un'opera, costituente una copertura mobile con struttura in acciaio e teli di copertura, discussa tra le parti, ma mai portata a conclusione né mai è iniziata la sua realizzazione.
Prova ne sono che le condizioni generali non sono state sottoscritte due volte e perciò le clausole vessatorie contenute risultano non applicabili (come il Foro convenzionale indebitamente utilizzato dalla convenuta opposta) ed il contratto si presenta perciò come nullo e/o ineseguibile fin dal primo esame.
Sono inoltre numerose le E-Mail in cui l'opponente, vista l'erroneità della fattura 608/2020 emessa da in violazione di ogni regola contrattuale, richiedeva lo storno e la riemissione di nuova CP_1 fattura per poter procedere al pagamento, ma non ha mai voluto rispettare le procedure. CP_1 3) In particolare, con mail del 5/8/2021 ore15:42 (doc 2) inviava a ordine Persona_1 CP_1 di acquisto (doc.3), richiedendo a espressamente di inviare conferma C.F._4 CP_1
d'ordine e fatture tassativamente con la dicitura: Riferimento POS FESR 14/20 323 – 47.
4) Ciò perché l'ordine faceva parte di un bando regionale, appunto PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE PIEMONTE FESR 2014/2020 a fronte del quale sarebbero stati erogati i finanziamenti per pagare l'opera di (doc. 4). CP_1
5) Del tutto inaspettatamente ed immotivatamente, in pari data dell'invio dell'ordine, per CP_1 rispondeva la signora on e-mail di meno di un'ora dopo, contestando le Testimone_1 modalità richieste (doc.5)
6) Dopo una telefonata di chiarimento, appianate le divergenze, la signora ddetta Testimone_2 all'amministrazione dell'azienda, rispondeva con ulteriore mail delle ore 17.07(doc. n.6).
7) Nonostante ciò, in pari data alle 17:48, Direzione Generale, inviava una nuova mail dove CP_1 perseverava nel voler ricevere il pagamento della fattura prima di aver riemesso il documento con le corrette diciture (evidentemente non comprendendo le spiegazioni ricevute relative al Bando di cui sopra (doc. 7)
8) Pronta è stata la risposta dell'opponente alle ore 18.05 a tale pretestuosa e immotivata risposta
(doc. 8).
9) Nonostante le richieste, la direzione generale il giorno successivo, con email delle 16.07, CP_1 continuava ad ignorare, o a far finta di ignorare, le pur corrette, comprensibili, e normate richieste di e ribadiva di non essere intenzionata ad eseguire correttamente la procedura (doc.9). Pt_1
10) A questo punto, non essendo possibile proseguire nel contratto per , veniva richiesta Pt_1 la sospensione dell'ordine, richiesta che , pur ribadendo di non voler stornare Controparte_3 la fattura emessa, e ciò in data 04.11.2020 (doc. 10)
11) Come si evince chiaramente dall'ordine, motivato dal progetto di finanziamento regionale infatti, tutte le fatture avrebbero dovuto riportare il Rif. POR FESR14/20 323-47, E NON VI è STATO
VERSO DI CONVINCERE . Controparte_4
Come si evince dal doc. n. 4 l'ordine di acquisto è stato emesso proprio per permettere a di CP_1 ottemperare alla realizzazione dell'opera.
avrebbe dovuto effettuare determinate comunicazioni e procedere alla nota di storno della CP_1 fattura utilizzata oggi per l'ingiunzione. Nulla di tutto ciò veniva fatto. Niente conferma d'ordine, niente storno della fattura affrettatamente ed erroneamente emessa.
non intendeva perciò procedere a regolarizzare il contratto e pertanto, su richiesta di CP_1
, l'ordine veniva sospeso, fin dal 10/02/2021 (doc 11) da ed è attualmente ancora Pt_1 CP_1 sospeso. 12) Ci si chiede quale livello di scorrettezza e di lite temeraria abbia portato controparte a richiedere una ingiunzione, dopo tre anni, a fronte di un ordine sospeso e giammai eseguito, neppure in parte…..
13) A questo punto , oltre alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente Pt_1 richiesto ed emesso, in via riconvenzionale, è costretta a richiedere la risoluzione del contratto per totale inadempimento di con il risarcimento del danno da lite temeraria, da liquidarsi in via CP_1 equitativa.
RAGIONI DI DIRITTO
L'ordine d'acquisto è un documento commerciale stabilito tra il venditore (o fornitore) e il cliente. Si usa per definire i dettagli di una vendita/contratto d'opera e per impegnare le parti coinvolte. Esso è emesso dal venditore ed elenca tutti i dettagli di un ordine. In poche parole, l'ordine d'acquisto materializza l'intenzione delle parti di acquistare.
Con la firma un ordine di acquisto, il cliente assume un impegno. In altre parole, anche se l'ordine di acquisto non è di per sé un documento obbligatorio, una volta firmato, esso diventa un contratto che genera obblighi per entrambe le parti:
Da una parte, il venditore o fornitore deve onorare il suo ordine e consegnare la merce secondo i termini del contratto;
Dall'altra, l'acquirente ha l'obbligo di pagamento.
L'ordine d'acquisto differisce anche dal preventivo, in quanto:
Il preventivo è utilizzato principalmente per presentare l'offerta e i prezzi. Si tratta di una proposta commerciale, che viene posta mentre il cliente è ancora in fase di riflessione e ha bisogno di ponderare le sue scelte;
L'uso del preventivo è più che altro associato al commercio di servizi, mentre l'ordine d'acquisto è utilizzato in contesti di compravendita di beni e merci, quale quello in oggetto. In questo caso non pare definibile un contratto completo quello portato dall'offerta tecnica discussa tra le parti e firmata solo sommariamente, non in ogni pagina e non due volte nelle condizioni generali.
Anche se non è obbligatorio, molte aziende e privati come scelgono di vincolarsi agli Parte_1 ordini d'acquisto, perché:
Gli ordini d'acquisto permettono di contrattualizzare e definire tutto il quadro della vendita: viene fissato il prezzo, ma anche definito un certo numero di parametri supplementari, come le condizioni di consegna, ecc.
Una volta che tutte le informazioni sono state registrate e l'ordine d'acquisto viene firmato dal cliente, esso costituisce un accordo formalizzato per proteggersi da eventuali controversie successive.
L'ordine d'acquisto accompagna l'azienda o l'imprenditore nel controllo del flusso di cassa, poiché facilita l'anticipazione delle entrate prima del pagamento della fattura. Nella fattispecie in esame, l'ordine di acquisto era stato emesso, secondo le normali modalità di acquisto di proprio per regolarizzare e mettere in pratica quanto stabilito nella Parte_1 proposta commerciale tecnica di ed inserirla nel programma operativo regionale FESR CP_1
2014/2020 nel quale le opere andavano realizzate.
purtroppo, per immotivate e non fondate ragioni, non si è mai adeguata a quanto richiesto CP_1 da , con riferimento ad una fattura emessa prima dell'ordine di acquisto, e proprio per tale Pt_1 motivo il contratto è stato pacificamente sospeso tra le parti.
Ora il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento del venditore/prestatore d'opera, nel momento in cui questi ha illegittimamente provato ad avvalersi in giudizio di tale fattura invalida in un contratto sospeso, in modo temerario, nascondendo al Giudice del Ricorso per ingiunzione il contratto, ed il materiale probatorio, ma avvalendosi unicamente della registrazione della fattura, mentre il contratto non è mai stato eseguito.
Poiché la convenuta opposta ha azionato in modo illegittimo una fattura contestata in un contratto sospeso tra le parti, dovrà essere ritenuta gravemente inadempiente agli accordi ed il contratto immediatamente risolto per fatto e colpa della convenuta opposta.
La stessa dovrà infine essere condannata al risarcimento del danno da lite temeraria, avendo volontariamente azionato una fattura di un contratto sospeso tra le parti, in modo subdolo e doloso.
Il risarcimento del danno potrà essere liquidato in via equitativa.”
La opposizione non pare accoglibile.
Parte opposta ha invero azionato, a fondamento della pretesa,
il contratto siglato tra le parti, sub doc. 1 della produzione della stessa , testo, per quanto Pt_1 consti, sottoscritto regolarmente dalla opponente: ciò che importa la validità ed esistenza del rapporto negoziale invocato, essendo il documento, ictu oculi, idoneo, attraverso la convergenza delle volontà negoziali contrapposte, a costituire un vincolo immediato – esso infatti reca una precisa, ed analitica, descrizione delle pattuizioni a valere tra i contraenti, di talché, a partire dalla sottoscrizione, apposta da , l'atto è certamente da considerarsi idoneo a vincolare entrambe Pt_1 le parti al suo contenuto.
Ivi compresa, si osserva, la previsione del versamento immediato di € 10.000,00, alla semplice firma, clausola cui , evidentemente, aderiva, nel siglare l'offerta avversaria, pur rimanendo Pt_1 successivamente inadempiente alla obbligazione pecuniaria liberamente assunta.
E dando essa stessa, e non già causa ad uno stallo, nello svolgimento del rapporto, laddove, CP_1 poi, non comprende la ragione, in forza della quale si invochi la inefficacia totale del titolo, con riferimento a presunte clausole vessatorie, che potrebbero al più esser espunte dal testo negoziale, ma non già caducarlo per l'intero.
Le motivazioni poste a fondamento della opposizione appaiono dunque non condivisibili.
Ciò da cui discende la conferma del DI opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma per l'intero il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite avversarie, per il giudizio ex art. 645 cpc, che liquida in € 5.750, per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 3.11.2025
Il gi dott. Perfetti
(C.F. e P.I. ), con sede legale in TORINO, Parte_1 P.IVA_1 Via San Quintino 28 e sede operativa in BRICHERASIO (TO), via Vittime del Lavoro 7/13, in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, sig.
[...]
(codice fiscale ), con domicilio eletto in TORINO, Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ENRICO PONZONE ( , fax 011.5176811 C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
[...]
[...] (P. IVA e codice fiscale ), corrente in Govone, Frazione Canove CP_1 P.IVA_2 (CN), Via Alcide De Gasperi n. 2/B, in persona del legale rappresentante pro tempore signor
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Stefano Ponchione (codice CP_2 fiscale ), del Foro di Asti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata C.F._3 in Pio-besi d'Alba, Via Canoreto n. 1 (pec: ), Email_1 giusta procura alle liti del 10.10.2023
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia il Tribunale di Asti Ill. mo respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE Respingere la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà in quanto assolutamente infondata, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Annullarsi, dichiarare nullo, inefficace e/o comunque invalido e privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Asti n. 1231/2023 del 14/12/2023 per i motivi tutti evidenziati in atti IN VIA RICONVENZIONALE Dichiarare nullo, annullabile, e comunque invalido ed inefficace tra le parti ed infine risolto per inadempimento della convenuta opposta, per tutti i motivi evidenziati in atti, il contratto, sospeso tra le parti, e per l'effetto liberare parte opponente da ogni obbligazione a riguardo nei confronti della convenuta opposta. Accertare e valutare dichiarandola temeraria l'azione della convenuta sia nella fase monitoria che di merito e condannarla al risarcimento del danno a favore dell'opponente, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa. Con condanna alle spese di lite, contributo forfetario15%, IVA e CPA come per legge.” Conclusioni per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, in via principale, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi;
per le causali tutte di cui in narrativa, respingere l'avversaria opposizione, e le domande tutte ivi contenute, giacché destitui-te di qualsiasi fondamento giuridico-fattuale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, dichiarare l'opponente tenuta, e conseguentemente condannarla al pagamento, in favo-re della convenuta opposta, della capitale somma di euro 10.000,34, oltre interessi di mora di cui al D.leg.vo n. 231/2002 dalla scadenza del credito al saldo, o della veriore altra ritenuta di giustizia, portata dalla fattura n. 608 del 09.102020.”
OSSERVATO
Parte attrice proponeva opposizione al DI n. 1231 del 2023 Tribunale di Asti.
Esponendo ivi:
“FATTO
1) L'esposizione dei fatti non è stata effettuata dalla convenuta opposta al Giudice dell'ingiunzione, ma si è limitata ad azionare una fattura fin da subito contestata da per la sua CP_1 Pt_1 irregolarità, senza aver mai realizzato, la convenuta opposta dal 31/10/2020 ad oggi, alcunché che giustificasse ora tale richiesta. La domanda appare perciò appare alquanto ingannevole e temeraria.
Un abuso del diritto che dovrà portare alla revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto , come ora verrà dettagliatamente spiegato nel merito, ed alla risoluzione contrattuale per fatto e colpa della convenuta
2) In primo luogo, la richiesta avversaria si basa un contratto assolutamente invalido e privo delle connotazioni tecniche che sono state a gran voce ed in più riprese richieste dall'opponente.
Si produce copia del documento sulla base del quale, a distanza di oltre tre anni, controparte vorrebbe essere pagata senza aver eseguito nessuna opera nel frattempo (doc. n.1)
Si tratta. come ben risulta comprensibile di una semplice offerta tecnica per la realizzazione di un'opera, costituente una copertura mobile con struttura in acciaio e teli di copertura, discussa tra le parti, ma mai portata a conclusione né mai è iniziata la sua realizzazione.
Prova ne sono che le condizioni generali non sono state sottoscritte due volte e perciò le clausole vessatorie contenute risultano non applicabili (come il Foro convenzionale indebitamente utilizzato dalla convenuta opposta) ed il contratto si presenta perciò come nullo e/o ineseguibile fin dal primo esame.
Sono inoltre numerose le E-Mail in cui l'opponente, vista l'erroneità della fattura 608/2020 emessa da in violazione di ogni regola contrattuale, richiedeva lo storno e la riemissione di nuova CP_1 fattura per poter procedere al pagamento, ma non ha mai voluto rispettare le procedure. CP_1 3) In particolare, con mail del 5/8/2021 ore15:42 (doc 2) inviava a ordine Persona_1 CP_1 di acquisto (doc.3), richiedendo a espressamente di inviare conferma C.F._4 CP_1
d'ordine e fatture tassativamente con la dicitura: Riferimento POS FESR 14/20 323 – 47.
4) Ciò perché l'ordine faceva parte di un bando regionale, appunto PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE PIEMONTE FESR 2014/2020 a fronte del quale sarebbero stati erogati i finanziamenti per pagare l'opera di (doc. 4). CP_1
5) Del tutto inaspettatamente ed immotivatamente, in pari data dell'invio dell'ordine, per CP_1 rispondeva la signora on e-mail di meno di un'ora dopo, contestando le Testimone_1 modalità richieste (doc.5)
6) Dopo una telefonata di chiarimento, appianate le divergenze, la signora ddetta Testimone_2 all'amministrazione dell'azienda, rispondeva con ulteriore mail delle ore 17.07(doc. n.6).
7) Nonostante ciò, in pari data alle 17:48, Direzione Generale, inviava una nuova mail dove CP_1 perseverava nel voler ricevere il pagamento della fattura prima di aver riemesso il documento con le corrette diciture (evidentemente non comprendendo le spiegazioni ricevute relative al Bando di cui sopra (doc. 7)
8) Pronta è stata la risposta dell'opponente alle ore 18.05 a tale pretestuosa e immotivata risposta
(doc. 8).
9) Nonostante le richieste, la direzione generale il giorno successivo, con email delle 16.07, CP_1 continuava ad ignorare, o a far finta di ignorare, le pur corrette, comprensibili, e normate richieste di e ribadiva di non essere intenzionata ad eseguire correttamente la procedura (doc.9). Pt_1
10) A questo punto, non essendo possibile proseguire nel contratto per , veniva richiesta Pt_1 la sospensione dell'ordine, richiesta che , pur ribadendo di non voler stornare Controparte_3 la fattura emessa, e ciò in data 04.11.2020 (doc. 10)
11) Come si evince chiaramente dall'ordine, motivato dal progetto di finanziamento regionale infatti, tutte le fatture avrebbero dovuto riportare il Rif. POR FESR14/20 323-47, E NON VI è STATO
VERSO DI CONVINCERE . Controparte_4
Come si evince dal doc. n. 4 l'ordine di acquisto è stato emesso proprio per permettere a di CP_1 ottemperare alla realizzazione dell'opera.
avrebbe dovuto effettuare determinate comunicazioni e procedere alla nota di storno della CP_1 fattura utilizzata oggi per l'ingiunzione. Nulla di tutto ciò veniva fatto. Niente conferma d'ordine, niente storno della fattura affrettatamente ed erroneamente emessa.
non intendeva perciò procedere a regolarizzare il contratto e pertanto, su richiesta di CP_1
, l'ordine veniva sospeso, fin dal 10/02/2021 (doc 11) da ed è attualmente ancora Pt_1 CP_1 sospeso. 12) Ci si chiede quale livello di scorrettezza e di lite temeraria abbia portato controparte a richiedere una ingiunzione, dopo tre anni, a fronte di un ordine sospeso e giammai eseguito, neppure in parte…..
13) A questo punto , oltre alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente Pt_1 richiesto ed emesso, in via riconvenzionale, è costretta a richiedere la risoluzione del contratto per totale inadempimento di con il risarcimento del danno da lite temeraria, da liquidarsi in via CP_1 equitativa.
RAGIONI DI DIRITTO
L'ordine d'acquisto è un documento commerciale stabilito tra il venditore (o fornitore) e il cliente. Si usa per definire i dettagli di una vendita/contratto d'opera e per impegnare le parti coinvolte. Esso è emesso dal venditore ed elenca tutti i dettagli di un ordine. In poche parole, l'ordine d'acquisto materializza l'intenzione delle parti di acquistare.
Con la firma un ordine di acquisto, il cliente assume un impegno. In altre parole, anche se l'ordine di acquisto non è di per sé un documento obbligatorio, una volta firmato, esso diventa un contratto che genera obblighi per entrambe le parti:
Da una parte, il venditore o fornitore deve onorare il suo ordine e consegnare la merce secondo i termini del contratto;
Dall'altra, l'acquirente ha l'obbligo di pagamento.
L'ordine d'acquisto differisce anche dal preventivo, in quanto:
Il preventivo è utilizzato principalmente per presentare l'offerta e i prezzi. Si tratta di una proposta commerciale, che viene posta mentre il cliente è ancora in fase di riflessione e ha bisogno di ponderare le sue scelte;
L'uso del preventivo è più che altro associato al commercio di servizi, mentre l'ordine d'acquisto è utilizzato in contesti di compravendita di beni e merci, quale quello in oggetto. In questo caso non pare definibile un contratto completo quello portato dall'offerta tecnica discussa tra le parti e firmata solo sommariamente, non in ogni pagina e non due volte nelle condizioni generali.
Anche se non è obbligatorio, molte aziende e privati come scelgono di vincolarsi agli Parte_1 ordini d'acquisto, perché:
Gli ordini d'acquisto permettono di contrattualizzare e definire tutto il quadro della vendita: viene fissato il prezzo, ma anche definito un certo numero di parametri supplementari, come le condizioni di consegna, ecc.
Una volta che tutte le informazioni sono state registrate e l'ordine d'acquisto viene firmato dal cliente, esso costituisce un accordo formalizzato per proteggersi da eventuali controversie successive.
L'ordine d'acquisto accompagna l'azienda o l'imprenditore nel controllo del flusso di cassa, poiché facilita l'anticipazione delle entrate prima del pagamento della fattura. Nella fattispecie in esame, l'ordine di acquisto era stato emesso, secondo le normali modalità di acquisto di proprio per regolarizzare e mettere in pratica quanto stabilito nella Parte_1 proposta commerciale tecnica di ed inserirla nel programma operativo regionale FESR CP_1
2014/2020 nel quale le opere andavano realizzate.
purtroppo, per immotivate e non fondate ragioni, non si è mai adeguata a quanto richiesto CP_1 da , con riferimento ad una fattura emessa prima dell'ordine di acquisto, e proprio per tale Pt_1 motivo il contratto è stato pacificamente sospeso tra le parti.
Ora il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento del venditore/prestatore d'opera, nel momento in cui questi ha illegittimamente provato ad avvalersi in giudizio di tale fattura invalida in un contratto sospeso, in modo temerario, nascondendo al Giudice del Ricorso per ingiunzione il contratto, ed il materiale probatorio, ma avvalendosi unicamente della registrazione della fattura, mentre il contratto non è mai stato eseguito.
Poiché la convenuta opposta ha azionato in modo illegittimo una fattura contestata in un contratto sospeso tra le parti, dovrà essere ritenuta gravemente inadempiente agli accordi ed il contratto immediatamente risolto per fatto e colpa della convenuta opposta.
La stessa dovrà infine essere condannata al risarcimento del danno da lite temeraria, avendo volontariamente azionato una fattura di un contratto sospeso tra le parti, in modo subdolo e doloso.
Il risarcimento del danno potrà essere liquidato in via equitativa.”
La opposizione non pare accoglibile.
Parte opposta ha invero azionato, a fondamento della pretesa,
il contratto siglato tra le parti, sub doc. 1 della produzione della stessa , testo, per quanto Pt_1 consti, sottoscritto regolarmente dalla opponente: ciò che importa la validità ed esistenza del rapporto negoziale invocato, essendo il documento, ictu oculi, idoneo, attraverso la convergenza delle volontà negoziali contrapposte, a costituire un vincolo immediato – esso infatti reca una precisa, ed analitica, descrizione delle pattuizioni a valere tra i contraenti, di talché, a partire dalla sottoscrizione, apposta da , l'atto è certamente da considerarsi idoneo a vincolare entrambe Pt_1 le parti al suo contenuto.
Ivi compresa, si osserva, la previsione del versamento immediato di € 10.000,00, alla semplice firma, clausola cui , evidentemente, aderiva, nel siglare l'offerta avversaria, pur rimanendo Pt_1 successivamente inadempiente alla obbligazione pecuniaria liberamente assunta.
E dando essa stessa, e non già causa ad uno stallo, nello svolgimento del rapporto, laddove, CP_1 poi, non comprende la ragione, in forza della quale si invochi la inefficacia totale del titolo, con riferimento a presunte clausole vessatorie, che potrebbero al più esser espunte dal testo negoziale, ma non già caducarlo per l'intero.
Le motivazioni poste a fondamento della opposizione appaiono dunque non condivisibili.
Ciò da cui discende la conferma del DI opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma per l'intero il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite avversarie, per il giudizio ex art. 645 cpc, che liquida in € 5.750, per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 3.11.2025
Il gi dott. Perfetti