Decreto cautelare 17 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00878/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2025, proposto da
-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
(i) del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS- - -OMISSIS-”, ubicato in Arezzo, -OMISSIS-, per giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di notificazione;
(ii) di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso per quanto occorrere possa la comunicazione prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Questura di Arezzo, con cui l'Amministrazione ha comunicato di avere avviato un procedimento amministrativo avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), con previsione dell'adozione di un provvedimento che potrebbe concludersi con la sospensione, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Arezzo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La ricorrente premette di gestire un pubblico esercizio ubicato all’interno della stazione di Arezzo, suddiviso in due aree adiacenti: l’una, ad insegna “-OMISSIS-”, che offre servizi di caffetteria, l’altro, il -OMISSIS-, che offre servizi di ristorazione veloce; la ricorrente evidenzia come si tratti dell’unico pubblico esercizio all’interno della stazione.
Essa impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, emesso dalla Questura di Arezzo, con cui è stata disposta la sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande per il detto esercizio pubblico, in relazione all’episodio verificatosi in data -OMISSIS-.
In particolare, la Questura dava atto che personale del Posto di Polizia Ferroviaria dello scalo FS di Arezzo aveva riferito, con annotazione di Polizia Giudiziaria, che in tale data “ vi era stata una rissa all’interno del dehors del -OMISSIS- ” tra un gruppo di quattro giovani.
Dalle rilevazioni del sistema di videosorveglianza, e stando alla ricostruzione della Questura, era emerso che “ uno dei giovani impugnava una bottiglia di vetro e la infrangeva su un tavolo dopodiché cominciavano a colpirsi reciprocamente con calci e pugni. Dopo poco i 4 giovani si allontanavano dal dehors del McDonald’s e venivano ripresi sul binario 1 dello scalo ferroviario. Si poteva vedere che uno di essi entrava nel bagno e ne usciva con il piedistallo di un estintore con l’intento di colpire uno degli altri corissanti. Lo stesso giovane rientrava all’interno del bagno e questa volta ne usciva con l’estintore, anche in questo frangente con il chiaro intento fi scagliarsi contro gli altri. Dopo questi accadimenti i 4 giovani si dileguavano in direzione del centro cittadino facendo perdere le proprie tracce …”.
Inoltre la Questura osservava che, nelle date del -OMISSIS-, il personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura aveva effettuato dei controlli degli avventori, all’esito dei quali erano state identificate, la prima volta sei persone, di cui tre gravate da precedenti penali, e la seconda ventisette persone, di cui otto gravate da precedenti penali.
La Questura “ preso atto che l’esercizio pubblico in argomento è ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose, come si evince dai controlli effettuati dalle FF.OO.; visto che l’episodio sopra menzionato si è verificato in un luogo, lo scalo ferroviario, dove quotidianamente transita un numero considerevole di viaggiatori in partenza e in arrivo per i quali risulta fondamentale e di primaria importanza la preservazione della pubblica incolumità e la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica; valutato che l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza mira a dissuadere, attraverso la misura della sospensione della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande, le persone pericolose ad aggregarsi in luoghi di ritrovo potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, pregiudicando la pacifica e serena convivenza nella comunità dei consociati …”, ha dunque ordinato la sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande per l’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS- – McDonald’s”, per 15 giorni a decorrere dalla data di notifica del decreto.
A fondamento dell’impugnazione la ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità ed irragionevolezza manifesta, carenza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ; rilevando come la Questura di Arezzo non avesse valutato le osservazioni dell’esponente in relazione all’assenza dei presupposti previsti per l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., né in alcun modo considerato le proposte della -OMISSIS-finalizzate ad attenuare i rischi legati alla presenza di soggetti socialmente pericolosi nell’ambito della stazione (implementazione del servizio di vigilanza privata e potenziamento dei sistemi di video-sorveglianza di concerto con gli organi di polizia).
2. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. Violazione e/o falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- recante gli “Indirizzi applicativi relativi al potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni per la gestione degli esercizi pubblici di cui all’art. 100 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza”. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità ed irragionevolezza manifesta, carenza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ; non sussistendo le condizioni in presenza delle quali sarebbe possibile azionare il potere di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S. (tumulti o gravi disordini; abitualità del ritrovo dei malviventi; pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini).
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per irragionevolezza dell’applicazione della sanzione nella misura massima e contraddittorietà manifesta ed erroneità della motivazione ; stante l’evidente squilibrio tra gli effetti dissuasivi perseguiti e la gravosa compressione del diritto costituzionalmente garantito all’esercizio dell’attività di impresa.
Con decreto cautelare presidenziale del 17 ottobre 2025 è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato sino alla camera di consiglio collegiale.
Si è costituita la Questura di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, confermando la sospensione del provvedimento della Questura.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
Il Collegio ritiene di confermare il proprio avviso in ordine alla fondatezza del ricorso espresso in sede cautelare.
Occorre tener conto della specificità delle circostanze che caratterizzano il caso di specie.
Si è trattato infatti di un episodio isolato (a partire dal 2009, cioè da quando la società ha iniziato a gestire il detto servizio di ristorazione), verificatosi nei locali di un pubblico esercizio presente all’interno di una stazione e perciò frequentato ogni giorno da migliaia di avventori. Potendosi desumere da tale collocazione che episodi di microcriminalità vi si possano occasionalmente verificare senza che perciò la causa di questi debba essere necessariamente ricondotta alla presenza del locale stesso; la quale, anzi, con la messa in atto di opportune soluzioni (es. implementazione e modernizzazione degli impianti di video sorveglianza) in collaborazione con la Questura, può fungere da deterrente o comunque può contribuire ad evitare il degrado di alcuni locali della stazione, e al riguardo la ricorrente ha offerto la massima disponibilità nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza.
Il ricorso è dunque fondato in particolare nella parte in cui si contesta la sussistenza del requisito di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S., valorizzato nel provvedimento impugnato, dell’abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose presso il locale gestito dalla società ricorrente; dovendosi appunto tener conto del particolare contesto (tipico delle stazioni ferroviarie) in cui è inserita l’attività commerciale oggetto del provvedimento di sospensione, contesto che, tenuto conto dell’unicità dell’episodio, in difetto di risultanze contrarie ed in base all’ id quod plerumque accidit , sembra caratterizzare il locale più come punto di passaggio di una moltitudine eterogenea di persone che come luogo di ritrovo e di aggregazione di una particolare categoria di soggetti.
Piuttosto, sono le stazioni ferroviarie in sé ad essere in genere dei potenziali punti di aggregazione di persone socialmente pericolose e a dar luogo a problemi di ordine pubblico di cui si devono far carico gli enti pubblici preposti.
Né tale requisito dell’abitualità del ritrovo può essere comprovato dalle identificazioni effettuate nell’arco della medesima settimana tra il-OMISSIS- dal personale della Questura, non essendovi alcun dettaglio circa le persone identificate, né alcuna specificazione relativa all’occasionalità o all’abitualità della loro presenza presso i locali del Bar in oggetto, ed essendo d’altra parte, come sopra accennato, altamente probabile trovare, nei pressi delle stazioni ferroviarie, persone gravate da precedenti penali o pregiudizi di polizia di vario genere e gravità.
In conclusione il ricorso deve essere accolto per tale decisiva ragione, con assorbimento delle restanti censure.
Le spese di lite possono rimanere compensate tenuto conto della particolarità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
NI NI, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI NI | CC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.