Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6033 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste, rispettivamente, dalle leggi 30 aprile 1969, n. 153, e 25 maggio 1970, n. 364 .
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso, di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6033 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste, rispettivamente, dalle leggi 30 aprile 1969, n. 153, e 25 maggio 1970, n. 364 .
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso, di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.