Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4395 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 05/08/1976, elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, Via Vincenzo Spinelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Apolloni Giovanni che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/01/1972, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Capaci, Via Roma N. 2, presso lo studio dell'avv. Dragotta Marcella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ • il figlio minore dei contraddittori, rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con dimora prevalente presso la madre ed ampio regime di visita da concordarsi in base alle esigenze del quattordicenne nonché agli impegni lavorativi del padre;
• l'abitazione coniugale sita in Villabate in Via Vincenzo Errante # 6 sarà assegnata alla SI.ra
e di essa il marito continuerà a pagare le rate di mutuo ancora da corrispondere Parte_1 fino ad estinzione;
• il SI. si obbliga a versare alla coniuge la somma di euro 400,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della prole e ciò entro il cinque di ogni mese;
• questi continuerà ad assolvere all'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti della società finanziaria per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie, cui egli illo tempore la regalò, e ai figli;
• le spese straordinarie saranno equamente suddivise tra i genitori alla stregua della previsione del protocollo dell'intestato Tribunale;
• l'assegno unico ed universale sarà interamente percepito dalla mamma dei due fanciulli oppure, ove possibile, la parte di esso che gli spetta verrà direttamente erogata in favore del maggiorenne
AB;
• i costi del giudizio rimangono compensati tra i litisconsorti con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 05/05/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 18 - P. II - serie A - Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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