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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 709/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.02.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 709/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
TROTTA CARMELA ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - contumace;
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte
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al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 18.411,00 a titolo di retribuzione per n. 306,85 ore di lavoro aggiuntivo per il periodo intercorso dal 2018 al 2020. Esponeva, in particolare, di essere stata dirigente medico presso il P.O. AE Fucito di Mercato San Severino e di aver espletato 50 giornate di lavoro aggiuntivo non retribuito, da pagarsi con € 60,00 orarie.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il ricorso non si è rivelato fondato e deve essere respinto.
Come ricordato dalla stessa parte ricorrente, le prestazioni cd. “in
Alpi” sono quelle “richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia” (cfr. art. 55 ccnl di settore, riportato nella
Deliberazione n. 562/18 in atti). De resto, il principio fondamentale in materia di lavoro pubblico è quello secondo cui il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (cfr. Cass. n. 2509/17).
Tornando al caso che qui occupa, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa lavoratrice si ricava che per il 2020 non c'è stata alcuna autorizzazione di lavoro aggiuntivo in Alpi;
per il solo mese di febbraio 2019, l ha autorizzato solamente 86 ore per tutto il reparto CP_1 di Radiologia del P.O. a cui appartiene la ricorrente, senza alcuna Per_1 ripartizione interna delle ore e senza alcuna prova o richiesta di prova che la stessa sia stata l'unica a prestare lavoro in Alpi;
per il 2018, invece, la lavoratrice ha legittimamente effettuato prestazioni aggiuntive autorizzate per 18 ore nel mese di novembre, chi risultano incontestabilmente già
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pagate (del resto, il conteggio versato in atti contempla il pagamento delle ore in Alpi a decorrere da dicembre 2018).
La domanda attorea deve ritenersi, quindi, interamente infondata, restando del tutto superflua la prova testimoniale invocata nell'atto introduttivo.
Non è necessaria la regolamentazione delle spese processuali in quanto la parte resistente è rimasta contumace.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali.
Nocera Inferiore, 27.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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