TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
3730/2024 R.V.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa DE Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3730/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Mazzucco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Gallocchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto;
2. competenze e spese del giudizio compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 27-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto l'8-10-1972 ad Adria (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 128, Parte II, Serie A, anno 1972, e dalla cui unione sono nati i figli DE e , Per_1
1 la prima il 9-3-1978 e prematuramente deceduta il 4-5-2022, il secondo il 22-7- 1973.
Con la sentenza n. 26/2025, depositata il 22-1-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite all'udienza del 22-1-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note in sostituzione dell'udienza del 23-9-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 26/2025, depositata il 22-1-2025 e passata in giudicato il 25-2-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3730/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 8-10-1972 ad Adria (RO), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 128, Parte II, Serie A, anno 1972;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Rovigo, il 23 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
2
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa DE Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3730/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Mazzucco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Gallocchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto;
2. competenze e spese del giudizio compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 27-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto l'8-10-1972 ad Adria (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 128, Parte II, Serie A, anno 1972, e dalla cui unione sono nati i figli DE e , Per_1
1 la prima il 9-3-1978 e prematuramente deceduta il 4-5-2022, il secondo il 22-7- 1973.
Con la sentenza n. 26/2025, depositata il 22-1-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite all'udienza del 22-1-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note in sostituzione dell'udienza del 23-9-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 26/2025, depositata il 22-1-2025 e passata in giudicato il 25-2-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3730/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 8-10-1972 ad Adria (RO), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 128, Parte II, Serie A, anno 1972;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Rovigo, il 23 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
2