Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 06/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trieste, via Trenta Ottobre n. 14 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare
del provvedimento -OMISSIS- del 17.12.2025, notificato a mezzo pec in data 19.12.2025, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”;
di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto dalla resistente nella sola parte relativa all’assegnazione presso la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”;
della determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 17.12.2025, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”;
nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”;
E per la condanna della P.A. resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa UD MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, con attuale sede di servizio presso il III Reggimento Genio - Guastatori di Udine, con il verbale della Commissione Medica Ospedaliera 1^ Sezione del Dipartimento militare di medicina legale di Padova dd 7.8.2025 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al s.m.i. e reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
2. Il predetto ha proposto il 12.8.2025 istanza di transito nei ruoli civili della P.A., producendo in pari data una memoria in cui ha evidenziato le proprie gravi condizioni psico-fisiche conseguenti ad una patologia oncologica per cui è seguito con controlli periodici dall’Ospedale di Udine, di essere affetto da handicap grave (invalidità minima 80%) ai sensi della L. 104/1992, in possesso di causa di servizio per lesioni in servizio, nonchè la propria situazione familiare, con due figli minori di cui uno affetto da disabilità.
Ha pertanto richiesto al Ministero intimato di valutare la possibilità di una assegnazione ad una sede di servizio situata nell’ambito del Comune di Udine, in quanto la propria residenza è a -OMISSIS- e l’ultima sede di servizio a Udine.
3. Con il provvedimento dd 17.12.2025 il Ministero, premessa l’intervenuta attribuzione al ricorrente da parte della Commissione sui transiti del profilo professionale di “ Assistente amministrativo – cod. FA 1 della famiglia professionale ‘Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale – Area Assistenti, ex fascia retributiva F3”, ne ha disposto l’assegnazione presso la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso, per svolgervi il predetto incarico.
4. Tale determinazione è stata impugnata nel presente giudizio, per quanto specificamente attiene alla sede di servizio assegnata dall’Amministrazione, deducendo a sostegno della domanda:
1) violazione della L. n. 241/1990;
2) violazione del D.Lgs 66/2010 e del DPR 90/2010;
3) violazione delle circolari n. 43267/B1 del 21.06.2011 e n. 51229 del 25.07.2023;
4) violazione dell’art. 2087 c.c. e della correlata normativa relativa alla sicurezza sul lavoro;
5) violazione legge n. 104/92;
6) violazione artt. 3, 24, 29, 32 e 97 Costituzione;
7) eccesso di potere;
8) carenza di istruttoria; erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta;
9) carenza/vizio di motivazione;
Il ricorrente deduce in particolare l’incompatibilità tra la destinazione prescelta, situata in un’altra Regione e distante circa 115 km dal luogo di residenza e dall’ultima sede di servizio, e le gravi patologie sofferte, rilevando come il Ministero intimato non abbia posto in essere una adeguata valutazione di destinazioni alternative più facilmente raggiungibili, essendosi limitato ad affermare genericamente che “ presso gli Enti dell’EI nella regione Friuli non vi sono vacanze organiche nei profili professionali attribuibili”.
Evidenzia altresì che una idonea valutazione della propria peculiare situazione familiare e medica, anche in deroga ai criteri ordinari, risulterebbe imposta anche dalle circolari 43267/B1 dd 21.6.2011 e 51229 del 25.7.2023, che dettano la disciplina di dettaglio in ordine alle fattispecie di cui trattasi, le quali in ogni caso prevedono una riassegnazione in via prioritaria “ nella regione di ultimo servizio”.
5. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza e con memoria prodotta il 22.1.2026 ha argomentato per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
5.1 Il ricorrente ha prodotto in pari data memoria difensiva con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza camerale del 27.1.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento gravato, di cui ai punti 8) e 9) delle censure articolate da parte ricorrente.
7.1 Va infatti rilevato che il provvedimento della CMO che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare, ha precisato che sono “ Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico ”, in ragione del quadro patologico sofferto, per cui risulta non giustificata e anzi contraddetta dagli stessi atti istruttori la scelta del Ministero intimato di assegnare il ricorrente ad una sede distante circa 115 km dal luogo di residenza e dalla precedente sede di servizio), con percorrenza di oltre 200 km al giorno tra andata e ritorno, per svariate ore di viaggio, considerando anche il fatto che il ricorrente ha difficoltà nella deambulazione come da referto dell’Istituto Oncologico della Regione Veneto dd 21.2.2025, ove è evidenziato che “ alla valutazione clinica il paziente presenta ‘Marcia cauta per instabilità’”.
7.2 E pertanto, come nei precedenti di questo Tar, va rilevato che “ la determinazione si pone (…) in palese contrasto con la condizione psicofisica dell’interessato, indubbiamente meritevole di considerazione e tutela, senza che siano al contempo valorizzati profili di particolare interesse pubblico, idonei a giustificare tale scelta sul piano del bilanciamento di interessi”, senza contare che “l’assegnazione del ricorrente ad una sede più prossima alla residenza, risponderebbe anche all’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica amministrazione” valorizzato anche dalle circolari , “potendo meglio garantirne il benessere lavorativo e quindi la qualità e continuità del suo servizio” (Tar FVG n. 3/2024; n. 541/2022; n. 613/2025; n. 6/2026).
Tanto più che, come indicato nel provvedimento gravato, il medico del lavoro ha indicato la compatibilità con mansioni sia amministrative, che tecniche e pertanto con un ventaglio assai ampio di mansioni.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento gravato nella parte di interesse del ricorrente.
8.1 Resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale del Ministero intimato, che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione, il che porta ad escludere una statuizione di condanna a carico del Ministero stesso nei termini auspicati dal ricorrente.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
10. Ai sensi di legge, il Ministero sarà tenuto a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
UD MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.