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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NI GIUSI, TO
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7075/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0081317 - 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, la Ricorrente_1 srl, in persona del l.r.p.t., impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'avviso di accertamento l'avviso di accertamento catastale n. 2023CS0081317, atto n. 2023CS0086512, a lui notificato da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Provinciale – Territorio al fine di rettificare i dati di classamento e rendita catastale oggetto della dichiarazione di variazione depositata dall'interessato in data 19.5.2022, con riferimento agli immobili ubicati in Figline Vegliaturo e catastalmente identificati al Indirizzo_1 e fIndirizzo_2 La società ricorrente deduceva, in particolare, che la rettifica di classamento e rendita era avvenuto da parte dell'ufficio senza tenere conto delle caratteristiche concrete degli immobili oggetto della denuncia di variazione (adibiti ad opificio industriale ma inattivi e vandalizzati nel corso della procedura esecutiva nell'ambito della quale erano acquistati dalla stessa Ricorrente_1 srl) e produceva a sostegno delle proprie deduzioni perizia giurata attestante lo stato effettivo e il valore degli immobili.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, difendendo la correttezza del proprio operato, ma dando atto di avere inviato al contribuente proposta di mediazione finalizzata alla rideterminazione al ribasso della rendita attribuita.
Alla pubblica udienza del 19.2.2026, presente il rappresentante di Agenzia delle Entrate, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è limitatamente fondato e può, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.
2. Deve, infatti, osservarsi che ove proceda a variazione di classamento e rendita catastale l'ufficio è tenuto a rendere noto al contribuente le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, specificando, in particolare, le differenze riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dello stesso, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale successiva fase contenziosa rispetto alle ragioni deducibili dall'Ufficio (cfr., tra le tante, Cass. 14987/2018).
E' poi in facoltà del contribuente contrastare le deduzioni dell'ufficio, anche con il deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge (Cass. 8344/2015).
Nel caso di specie, a fronte di un accertamento basato sul confronto tra immobili aventi astratte caratterisiche similiari, il contribuente ha prodotto una consulenza di parte che, tuttavia, non permette una valutazione compiuta dello stato effettivo dell'immobile (a supporto delle considerazioni valutative del consulente di parte), in mancanza di documentazione fotografica o di altri elementi obiettivi, quale poteva essere la perizia di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva in cui aveva luogo la vendita conclusasi con aggiudicazione in favore della medesima ricorrente.
Poiché, tuttavia, Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, riconosce la sussistenza dei presupposti
“per rideterminare in diminuzione la rendita catastale relativa al bene oggetto di controversia”, con abbattimento del 25% dei valori unitari delle sole strutture del capannone, entro tali limiti il ricorso può trovare accoglimento.
3. L'esito del giudizio e le ragioni della decisione legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie limitatamente il ricorso e, per l'effetto ridetermina in euro 8.775,15 la rendita catastale attribuita con l'avviso di accertamento opposto all'immobile in Figline Vegliaturo, catastalmente identificato al Indirizzo_1 fermo il resto;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NI GIUSI, TO
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7075/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0081317 - 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, la Ricorrente_1 srl, in persona del l.r.p.t., impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'avviso di accertamento l'avviso di accertamento catastale n. 2023CS0081317, atto n. 2023CS0086512, a lui notificato da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Provinciale – Territorio al fine di rettificare i dati di classamento e rendita catastale oggetto della dichiarazione di variazione depositata dall'interessato in data 19.5.2022, con riferimento agli immobili ubicati in Figline Vegliaturo e catastalmente identificati al Indirizzo_1 e fIndirizzo_2 La società ricorrente deduceva, in particolare, che la rettifica di classamento e rendita era avvenuto da parte dell'ufficio senza tenere conto delle caratteristiche concrete degli immobili oggetto della denuncia di variazione (adibiti ad opificio industriale ma inattivi e vandalizzati nel corso della procedura esecutiva nell'ambito della quale erano acquistati dalla stessa Ricorrente_1 srl) e produceva a sostegno delle proprie deduzioni perizia giurata attestante lo stato effettivo e il valore degli immobili.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, difendendo la correttezza del proprio operato, ma dando atto di avere inviato al contribuente proposta di mediazione finalizzata alla rideterminazione al ribasso della rendita attribuita.
Alla pubblica udienza del 19.2.2026, presente il rappresentante di Agenzia delle Entrate, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è limitatamente fondato e può, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.
2. Deve, infatti, osservarsi che ove proceda a variazione di classamento e rendita catastale l'ufficio è tenuto a rendere noto al contribuente le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, specificando, in particolare, le differenze riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dello stesso, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale successiva fase contenziosa rispetto alle ragioni deducibili dall'Ufficio (cfr., tra le tante, Cass. 14987/2018).
E' poi in facoltà del contribuente contrastare le deduzioni dell'ufficio, anche con il deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge (Cass. 8344/2015).
Nel caso di specie, a fronte di un accertamento basato sul confronto tra immobili aventi astratte caratterisiche similiari, il contribuente ha prodotto una consulenza di parte che, tuttavia, non permette una valutazione compiuta dello stato effettivo dell'immobile (a supporto delle considerazioni valutative del consulente di parte), in mancanza di documentazione fotografica o di altri elementi obiettivi, quale poteva essere la perizia di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva in cui aveva luogo la vendita conclusasi con aggiudicazione in favore della medesima ricorrente.
Poiché, tuttavia, Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, riconosce la sussistenza dei presupposti
“per rideterminare in diminuzione la rendita catastale relativa al bene oggetto di controversia”, con abbattimento del 25% dei valori unitari delle sole strutture del capannone, entro tali limiti il ricorso può trovare accoglimento.
3. L'esito del giudizio e le ragioni della decisione legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie limitatamente il ricorso e, per l'effetto ridetermina in euro 8.775,15 la rendita catastale attribuita con l'avviso di accertamento opposto all'immobile in Figline Vegliaturo, catastalmente identificato al Indirizzo_1 fermo il resto;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026