Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 703
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Sentenza 22 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, presieduta dalla dott.ssa Stefania Cannavale e con il giudice estensore dott.ssa Maria Luisa Buono. La controversia riguarda un reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato da un creditore, che contestava l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per presunta tardività nell'iscrizione a ruolo del pignoramento. Il creditore sosteneva che il Giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini al termine di iscrizione a ruolo, ritenendo quindi illegittima la dichiarazione di estinzione.

Il Tribunale ha accolto il reclamo, affermando che la sospensione feriale si applica a tutti i termini processuali, inclusi quelli del processo esecutivo. Ha argomentato che, considerando la data di consegna del pignoramento e quella di iscrizione a ruolo, l'operato del creditore era tempestivo. Pertanto, ha disposto la rimessione degli atti al Giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. Le spese di lite sono state compensate, tenendo conto della contumacia delle parti reclamate e della natura processuale della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 703
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 703
    Data del deposito : 22 gennaio 2025

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