Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Stefania Cannavale Presidente dott.ssa Maria Luisa Buono Giudice estensore dott. Guglielmo Manera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26360/2024 R.G., vertente
TRA
(P. Iva Gruppo KR AL , C.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. , C.F._1 C.F._2
giusta procura generale alle liti già in atti reclamante
E
(C.F. ), residente in 80142 – Napoli, VIA SANTA Controparte_1 C.F._3
LUCIA FILIPPINI 12 SC. A reclamato contumace nonché
– p. iva , in persona del l.r.p.t., corrente in Via Cristoforo Controparte_2 P.IVA_3
Colombo n. 163, 00147 Roma, terzo pignorato contumace
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione emessa nella procedura esecutiva n. 10888/2021 RGE
Conclusioni: come da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ingiuntivo n. 1386/2020 RG n. 2746/2020 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, reso esecutivo per mancata opposizione in data 23/10/2020 e munito di formula esecutiva in data 25/02/2021 (cfr. doc.
2).
In data 29.07.2021 ha notificato nei confronti del debitore atto Parte_1 Controparte_1
di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 4), che è stato iscritto a ruolo in data 07/09/2021 con n. R.G.E.
10888/2021.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza comunicata in data 28/11/2024, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ed estinta la procedura esecutiva n. 10888/2021; ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, motivando “che il creditore ha curato la iscrizione a ruolo telematico del pignoramento presso terzi in data 07 09 2021 OLTRE il termine di 30 gg consentitogli dalle disposizioni di legge, tenuto conto della data di consegna dell'atto di pignoramento originale da parte dell'ufficiale giudiziario ( 06 08 2021 ) e che non si applica la sospensione feriale dei termini nel processo di esecuzione considerato, infine, che in questo caso CESSANO tutti gli obblighi posti
a carico del debitore e del terzo”.
Il creditore ha proposto tempestivo reclamo, deducendo l' illegittimità della declaratoria di estinzione della procedura erronea, avendo erroneamente il Giudice dell'esecuzione ritenuto che il termine di iscrizione a ruolo di cui all'art. 543 co.4 c.p.c. non sia soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Il reclamo è fondato.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei reclamati, i quali, pur avendo ricevuto la notifica del decreto del 22.12.2024, non si sono costituiti.
Quanto al merito del reclamo, va osservato che l'art. 1 L 7 ottobre 1969 n. 742 prevede che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989 n. 68 ha ritenuto che tale sospensione "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art.3 della citata legge, in relazione all'art.92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi)” - cfr sul punto anche Cass 4841/1986; Cass.
18652/2013.
Deve, pertanto, ritenersi soggetto alla sospensione feriale anche il termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento.
Ciò chiarito, nel caso di specie va rilevato che il pignoramento è stato consegnato dall' n data CP_3 6.08.2021 (doc.4) ed iscritto a ruolo in data 7.09.2021.
E' evidente che, dovendosi appunto applicare la sospensione feriale anche al termine previsto dall'art. 543 co.4 c.p.c., l'iscrizione a ruolo deve ritenersi tempestiva in quanto avvenuta nel termine di legge di 30 gg dalla consegna del pignoramento da parte dell' CP_3
Ne consegue l'accoglimento del reclamo, con rimessione degli atti al GE per il prosieguo.
Le spese di lite vanno compensate dovendosi tener conto del comportamento delle parti reclamate che non si sono costituite nonché della natura della decisione che riguarda l'erronea interpretazione del G.E. legata ad un profilo strettamente processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il reclamo e per l'effetto rimette gli atti al GE della procedura esecutiva n.
10888/2021 per la prosecuzione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. ssa Maria Luisa Buono dott. ssa Stefania Cannavale