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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/08/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.n. 5227/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Unico, dott. ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5227/2019 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta ,
-attori in opposizione-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Carulli, CP_1
-convenuta in opposizione-
****
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 742/2019- RG 3019/ 2019 del
13 maggio 2019 avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della somma di
€.246.085,84, di cui €.199.242,29 per saldo di conto corrente ed €.46.843,55 quale importo residuo del finanziamento chirografario., gli ingiunti quale debitore, Parte_1 nonché i sigg.ri , e quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio la chiedendo, con riferimento al saldo di conto Parte_5 corrente, dichiararsi l'illegittimità/nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del relativo credito, nonché in virtù della nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente e delle aperture di credito connesse relativamente alla determinazione degli interessi debitori, corrispettivi e/o moratori pattuiti e/o applicati nonché alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati rideterminarsi il rapporto senza le dette voci;
con riferimento al contratto di finanziamento, in ragione della ritenuta applicazione di interessi usurari chiedevano, previa declaratoria della relativa nullità, espungersi ogni interesse debitorio ex art 1815 c.c., nonché dichiararsi l'illegittimità della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e rimettersi in termini in rapporto in ragione dei versamenti effettuati.
Deducevano, infine, la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme anticoncorrenziale chiedendo, dichiararsi la nullità delle fideiussioni e, comunque, ritenere valide per il rapporto di fideiussione le medesime doglianze afferenti al merito del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9 settembre 2019 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto Parte_5
e diritto. Rilevava di aver depositato i contratti relativi ai due rapporti dedotti i via monitoria, nonché i documenti di sintesi, e, con riferimento al contratto di finanziamento, anche il piano di ammortamento. Deduceva che le modifiche dei tassi di interesse erano state comunicate al correntista unitamente alle lettere di estratto conto ed accettate per mancata contestazione. Contestava l'illegittimità delle restanti voci indicate da parte opponente poiché tutte adeguatamente pubblicizzate nel rispetto della previsione dell'articolo 116
TULB, contestualmente all'invio degli estratti conto, mai contestati e quindi definitivamente approvati. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettarsi l'opposizione con conferma del medesimo decreto. Quanto alla domanda di nullità della fideiussione eccepiva l'incompetenza del tribunale in favore del tribunale delle imprese.
Alla prima udienza del 17/10/2019 gli opponenti, alla luce della dichiarazione della banca opposta del pagamento ricevuto dal (€.150.789,56), chiedevano Controparte_2 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo Il Giudice, con Controparte_2 successivo provvedimento del 05.05.2020 non autorizzava la chiamata in causa di
[...]
mentre dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 limitatamente alla pretesa creditoria afferente al contratto di mutuo (€.46.843,55), concedendo i termini ex art. 183 comma VI cpc.
Nelle more del procedimento, i deducenti provvedevano in ordine all'istanza di mediazione, il cui procedimento si concludeva negativamente.
Depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc, con provvedimento del 08/04/2021 il Giudice ammetteva ctu contabile
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
18.01.24, con rigetto della richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. formulata dagli opponenti. Precisate le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate in atti, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si rileva quanto segue.
In atti risultano depositati: il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
713/840205 del 1.08.2014 sottoscritto dalle parti unitamente alle condizioni economiche di regolamento del conto e documento di sintesi n. 0/2014 per il conto corrente “db For
Business On-line 25” nonché il contratto di finanziamento a medio/lungo termine del
25/01/2016, sottoscritto dalle parti, per l'importo di € 150.000,00, unitamente al piano di ammortamento.
Il ctu ha accertato l'impiego - per pochi mesi e comunque non oltre il termine del primo semestre dell'anno contabile 2015 - dei conti nn. 505080, 505083, 505084 e 505085 per la gestione di poste di giroconto a titolo di anticipi/sovvenzioni. Per tali conti, non venivano depositate in atti le relative pattuizioni negoziali.
Pur non sussistendo pattuizioni contrattuali scritte, il ctu ha, altresì, accertato la sussistenza di una apertura di credito affidata per euro 30.000,00 ( “Dall'estratto conto al 31.12.2014, nell'ambito del conteggio della banca della Commissione sugli Affidamenti Concessi (CSA), si evince la voce di addebito per “ ”, calcolata con aliquota 0,50% Parte_6 sull'importo di € 190.000,00, che induce a ritenere l'avvenuta concessione di una apertura di credito in favore del correntista. Parimenti, altri elementi che portano a ritenere
l'esistenza di una apertura di credito sono la presenza, negli estratti conto, di riferimenti al tasso intra ed extra-fido e la loro applicazione nel corso dell'evoluzione del rapporto, a partire dalla data del'8.10.2014 … dall'esame degli elementi per il conteggio delle competenze bancarie per Commissione Istruttoria Veloce (CIV) (All. 8), risultava che
l'istituto bancario aveva calcolato le competenze tenendo conto di un fido bancario per la somma di € 30.000,00”) evidenze documentali dalle quali emerge la prova piena della sussistenza di tale affidamento.
In ragione di ciò, poiché dalla documentazione contrattuale afferente al rapporto 840205 non risultavano espressamente convenuti gli interessi debitori ultralegali intra fido ma solo quelli extra fido, ed essendo essi validamente pattuiti solo ove convenuti per iscritto in misura determinata e/o determinabile, va dichiara la nullità degli interessi ultralegali intra fido applicati dalla banca, con conseguente rideterminazione degli stessi facendo applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB.
Stante l'accertata esistenza di un fido concesso, il ctu ha, quindi, correttamente, provveduto a rielaborare il rapporto applicando il tasso sostitutivo di cui all'art 117 tub con riferimento agli interessi sulle somme intrafido, ( “ il tasso minimo dei B.O.T. emessi nell'anno precedente l'apertura del rapporto di conto corrente, fatto salvo l'impiego del tasso d'interesse più favorevole al correntista qualora applicato dall'istituto bancario.”), mantenendo, per il caso di scoperto extra fido, il tasso debitore all'uopo concordato di euro
14,50% ovvero quello più favorevole ove applicato dall'istituto bancario.
Con riferimento ai conti anticipi, in mancanza di pattuizioni sulle condizioni economiche, per tutto il breve periodo di impiego, non potendosi validamente ritenere convenuti i tassi in concreto applicati per violazione del disposto dell'art 1284 c.c., il ctu ha correttamente provveduto a ricalcolare i rapporti applicando anche in questa ipotesi i tassi minimi BOT, come prescritto dall'art. 117 del TUB.
Quanto agli interessi attivi, essendo essi stati validamente pattuiti nel rapporto di conto corrente, si è provveduto a fare applicazione di quanto convenuto o del tasso migliorativo eventualmente applicato dalla banca.
Va accolta la doglianza afferente alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale prevista nel contratto atteso che “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo
a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Il rapporto andrà, quindi, ricalcolato senza l'applicata capitalizzazione trimestrale.
Sussistendo un fido per euro 30.000 ed avendo le parti convenuto una Commissione sugli
Affidamenti (CSA), con aliquota pari allo 0,50%, da applicare trimestralmente sul valore del fido accordato, il rapporto andrà rideterminato conteggiando la detta commissione in ragione del fido per come rilevato.
Il conto andrà rideterminato facendo applicazione dei giorni valuta diversi da quelli solari solo se oggetto di specifica pattuizione, espungendo le spese e le competenze non convenute.
Non merita accoglimento la doglianza afferente alla violazione della normativa di cui alla legge 108/96 avendo il ctu accertato che, al tempo della pattuizione, l'unico interesse convenuto per il contratto di conto corrente n. 840205, sottoscritto in data 01.08.2014 ( ovvero il tasso debitore “Tasso annuo debitore annuo sulle somme utilizzate” per sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido, pattuito nella misura del 14,50%”) non superava il tasso soglia ( pari al 22,862%) Analogamente deve rilevarsi con riferimento al finanziamento ( avendo il cti accertato che
“il tasso di interesse pattuito, pari a 2,01%, non è superiore al tasso soglia previsto per un finanziamento a tasso variabile nel I^ trimestre dell'anno 2016, pari a 17,325%.”) non potendosi in tale calcolo tenere conto della commissione di estinzione anticipata ( cass
7352/2022), quale voce meramente eventuale che non sostanzia “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” sicchè di essa non può tenersi conto al fine del calcolo dell'usura.
In ragione di quanto sopra, facendo applicazione dei suindicati criteri e rideterminando i rapporti alla luce di essi, deve ritenersi che: in relazione al rapporto di conto corrente n.840205, a fronte della somma richiesta da in sede di giudizio monitorio, pari ad € 199.242,29, il saldo ricalcolato Parte_5
è pari ad € 178.719,31 a debito del mutuatario;
in relazione al rapporto di finanziamento del 25/01/2016, a fronte della somma richiesta da
, in sede di monitorio, pari ad euro 46.843,55 , il saldo ricalcolato del Parte_5 contratto di finanziamento è pari ad € 41.205,60 a debito del mutuatario;
importi al cui pagamento la parte opponente va condannata, oltre interessi Parte_1 convenzionali, previa detrazione della somma di euro €.150.789,56 ricevuta dal MCC in relazione al rapporto di conto corrente, e quindi al pagamento di euro 27.929,75 quale residuo del rapporto di conto corrente n.840205, e di euro € 41.205,60 in relazione al rapporto di finanziamento del 25/01/2016, per complessivi euro 69.135,35 oltre interessi di mora come per legge.
Quanto ai fideiussori, avendo essi spiegato domanda volta alla declaratoria della nullità della fideiussione per violazione delle norme concorrenziali , sussistendo la competenza in merito delle sezioni specializzate del Tribunale delle imprese, e non potendosi derogare alla competenza dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto monitorio ( Cass
35661/2022; cass 25146/2024) , va disposta la separazione della domanda di cui al punto sub 8 delle conclusioni della citazione, rimettendo la stessa innanzi al competente Tribunale delle imprese presso il quale parte opponente dovrà riassumere la domanda nei termini di legge. Il presente giudizio, pertanto, dovrà proseguire con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento versi i fideiussori, ferma restando la valutazione della sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione ex art 295 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Gabriella Perrone così provvede:
a) stante la nullità degli interessi ultralegali intra fido, della capitalizzazione trimestrale, e delle condizioni economiche dei conti anticipi, per come indicato in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 742/2019- RG 3019/ 2019 del 13 maggio 2019 emesso dal Tribunale di Lecce;
b) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore della della somma di euro 69.135,35, per le causali di cui Parte_5 alla parte motiva, oltre interessi di mora come per legge.
c) dichiara l'incompetenza del tribunale di Lecce in favore del competente Tribunale delle Imprese relativamente alla domanda di cui al sub 8) della citazione, con conseguente separazione della stessa dal presente giudizio, con onere della parte opponente di riassumerla entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
dispone il proseguio del giudizio come da separata ordinanza
Così deciso in Lecce, 13.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Unico, dott. ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5227/2019 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta ,
-attori in opposizione-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Carulli, CP_1
-convenuta in opposizione-
****
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 742/2019- RG 3019/ 2019 del
13 maggio 2019 avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della somma di
€.246.085,84, di cui €.199.242,29 per saldo di conto corrente ed €.46.843,55 quale importo residuo del finanziamento chirografario., gli ingiunti quale debitore, Parte_1 nonché i sigg.ri , e quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio la chiedendo, con riferimento al saldo di conto Parte_5 corrente, dichiararsi l'illegittimità/nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del relativo credito, nonché in virtù della nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente e delle aperture di credito connesse relativamente alla determinazione degli interessi debitori, corrispettivi e/o moratori pattuiti e/o applicati nonché alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati rideterminarsi il rapporto senza le dette voci;
con riferimento al contratto di finanziamento, in ragione della ritenuta applicazione di interessi usurari chiedevano, previa declaratoria della relativa nullità, espungersi ogni interesse debitorio ex art 1815 c.c., nonché dichiararsi l'illegittimità della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e rimettersi in termini in rapporto in ragione dei versamenti effettuati.
Deducevano, infine, la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme anticoncorrenziale chiedendo, dichiararsi la nullità delle fideiussioni e, comunque, ritenere valide per il rapporto di fideiussione le medesime doglianze afferenti al merito del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9 settembre 2019 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto Parte_5
e diritto. Rilevava di aver depositato i contratti relativi ai due rapporti dedotti i via monitoria, nonché i documenti di sintesi, e, con riferimento al contratto di finanziamento, anche il piano di ammortamento. Deduceva che le modifiche dei tassi di interesse erano state comunicate al correntista unitamente alle lettere di estratto conto ed accettate per mancata contestazione. Contestava l'illegittimità delle restanti voci indicate da parte opponente poiché tutte adeguatamente pubblicizzate nel rispetto della previsione dell'articolo 116
TULB, contestualmente all'invio degli estratti conto, mai contestati e quindi definitivamente approvati. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettarsi l'opposizione con conferma del medesimo decreto. Quanto alla domanda di nullità della fideiussione eccepiva l'incompetenza del tribunale in favore del tribunale delle imprese.
Alla prima udienza del 17/10/2019 gli opponenti, alla luce della dichiarazione della banca opposta del pagamento ricevuto dal (€.150.789,56), chiedevano Controparte_2 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo Il Giudice, con Controparte_2 successivo provvedimento del 05.05.2020 non autorizzava la chiamata in causa di
[...]
mentre dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 limitatamente alla pretesa creditoria afferente al contratto di mutuo (€.46.843,55), concedendo i termini ex art. 183 comma VI cpc.
Nelle more del procedimento, i deducenti provvedevano in ordine all'istanza di mediazione, il cui procedimento si concludeva negativamente.
Depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc, con provvedimento del 08/04/2021 il Giudice ammetteva ctu contabile
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
18.01.24, con rigetto della richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. formulata dagli opponenti. Precisate le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate in atti, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si rileva quanto segue.
In atti risultano depositati: il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
713/840205 del 1.08.2014 sottoscritto dalle parti unitamente alle condizioni economiche di regolamento del conto e documento di sintesi n. 0/2014 per il conto corrente “db For
Business On-line 25” nonché il contratto di finanziamento a medio/lungo termine del
25/01/2016, sottoscritto dalle parti, per l'importo di € 150.000,00, unitamente al piano di ammortamento.
Il ctu ha accertato l'impiego - per pochi mesi e comunque non oltre il termine del primo semestre dell'anno contabile 2015 - dei conti nn. 505080, 505083, 505084 e 505085 per la gestione di poste di giroconto a titolo di anticipi/sovvenzioni. Per tali conti, non venivano depositate in atti le relative pattuizioni negoziali.
Pur non sussistendo pattuizioni contrattuali scritte, il ctu ha, altresì, accertato la sussistenza di una apertura di credito affidata per euro 30.000,00 ( “Dall'estratto conto al 31.12.2014, nell'ambito del conteggio della banca della Commissione sugli Affidamenti Concessi (CSA), si evince la voce di addebito per “ ”, calcolata con aliquota 0,50% Parte_6 sull'importo di € 190.000,00, che induce a ritenere l'avvenuta concessione di una apertura di credito in favore del correntista. Parimenti, altri elementi che portano a ritenere
l'esistenza di una apertura di credito sono la presenza, negli estratti conto, di riferimenti al tasso intra ed extra-fido e la loro applicazione nel corso dell'evoluzione del rapporto, a partire dalla data del'8.10.2014 … dall'esame degli elementi per il conteggio delle competenze bancarie per Commissione Istruttoria Veloce (CIV) (All. 8), risultava che
l'istituto bancario aveva calcolato le competenze tenendo conto di un fido bancario per la somma di € 30.000,00”) evidenze documentali dalle quali emerge la prova piena della sussistenza di tale affidamento.
In ragione di ciò, poiché dalla documentazione contrattuale afferente al rapporto 840205 non risultavano espressamente convenuti gli interessi debitori ultralegali intra fido ma solo quelli extra fido, ed essendo essi validamente pattuiti solo ove convenuti per iscritto in misura determinata e/o determinabile, va dichiara la nullità degli interessi ultralegali intra fido applicati dalla banca, con conseguente rideterminazione degli stessi facendo applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB.
Stante l'accertata esistenza di un fido concesso, il ctu ha, quindi, correttamente, provveduto a rielaborare il rapporto applicando il tasso sostitutivo di cui all'art 117 tub con riferimento agli interessi sulle somme intrafido, ( “ il tasso minimo dei B.O.T. emessi nell'anno precedente l'apertura del rapporto di conto corrente, fatto salvo l'impiego del tasso d'interesse più favorevole al correntista qualora applicato dall'istituto bancario.”), mantenendo, per il caso di scoperto extra fido, il tasso debitore all'uopo concordato di euro
14,50% ovvero quello più favorevole ove applicato dall'istituto bancario.
Con riferimento ai conti anticipi, in mancanza di pattuizioni sulle condizioni economiche, per tutto il breve periodo di impiego, non potendosi validamente ritenere convenuti i tassi in concreto applicati per violazione del disposto dell'art 1284 c.c., il ctu ha correttamente provveduto a ricalcolare i rapporti applicando anche in questa ipotesi i tassi minimi BOT, come prescritto dall'art. 117 del TUB.
Quanto agli interessi attivi, essendo essi stati validamente pattuiti nel rapporto di conto corrente, si è provveduto a fare applicazione di quanto convenuto o del tasso migliorativo eventualmente applicato dalla banca.
Va accolta la doglianza afferente alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale prevista nel contratto atteso che “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo
a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Il rapporto andrà, quindi, ricalcolato senza l'applicata capitalizzazione trimestrale.
Sussistendo un fido per euro 30.000 ed avendo le parti convenuto una Commissione sugli
Affidamenti (CSA), con aliquota pari allo 0,50%, da applicare trimestralmente sul valore del fido accordato, il rapporto andrà rideterminato conteggiando la detta commissione in ragione del fido per come rilevato.
Il conto andrà rideterminato facendo applicazione dei giorni valuta diversi da quelli solari solo se oggetto di specifica pattuizione, espungendo le spese e le competenze non convenute.
Non merita accoglimento la doglianza afferente alla violazione della normativa di cui alla legge 108/96 avendo il ctu accertato che, al tempo della pattuizione, l'unico interesse convenuto per il contratto di conto corrente n. 840205, sottoscritto in data 01.08.2014 ( ovvero il tasso debitore “Tasso annuo debitore annuo sulle somme utilizzate” per sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido, pattuito nella misura del 14,50%”) non superava il tasso soglia ( pari al 22,862%) Analogamente deve rilevarsi con riferimento al finanziamento ( avendo il cti accertato che
“il tasso di interesse pattuito, pari a 2,01%, non è superiore al tasso soglia previsto per un finanziamento a tasso variabile nel I^ trimestre dell'anno 2016, pari a 17,325%.”) non potendosi in tale calcolo tenere conto della commissione di estinzione anticipata ( cass
7352/2022), quale voce meramente eventuale che non sostanzia “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” sicchè di essa non può tenersi conto al fine del calcolo dell'usura.
In ragione di quanto sopra, facendo applicazione dei suindicati criteri e rideterminando i rapporti alla luce di essi, deve ritenersi che: in relazione al rapporto di conto corrente n.840205, a fronte della somma richiesta da in sede di giudizio monitorio, pari ad € 199.242,29, il saldo ricalcolato Parte_5
è pari ad € 178.719,31 a debito del mutuatario;
in relazione al rapporto di finanziamento del 25/01/2016, a fronte della somma richiesta da
, in sede di monitorio, pari ad euro 46.843,55 , il saldo ricalcolato del Parte_5 contratto di finanziamento è pari ad € 41.205,60 a debito del mutuatario;
importi al cui pagamento la parte opponente va condannata, oltre interessi Parte_1 convenzionali, previa detrazione della somma di euro €.150.789,56 ricevuta dal MCC in relazione al rapporto di conto corrente, e quindi al pagamento di euro 27.929,75 quale residuo del rapporto di conto corrente n.840205, e di euro € 41.205,60 in relazione al rapporto di finanziamento del 25/01/2016, per complessivi euro 69.135,35 oltre interessi di mora come per legge.
Quanto ai fideiussori, avendo essi spiegato domanda volta alla declaratoria della nullità della fideiussione per violazione delle norme concorrenziali , sussistendo la competenza in merito delle sezioni specializzate del Tribunale delle imprese, e non potendosi derogare alla competenza dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto monitorio ( Cass
35661/2022; cass 25146/2024) , va disposta la separazione della domanda di cui al punto sub 8 delle conclusioni della citazione, rimettendo la stessa innanzi al competente Tribunale delle imprese presso il quale parte opponente dovrà riassumere la domanda nei termini di legge. Il presente giudizio, pertanto, dovrà proseguire con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento versi i fideiussori, ferma restando la valutazione della sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione ex art 295 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Gabriella Perrone così provvede:
a) stante la nullità degli interessi ultralegali intra fido, della capitalizzazione trimestrale, e delle condizioni economiche dei conti anticipi, per come indicato in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 742/2019- RG 3019/ 2019 del 13 maggio 2019 emesso dal Tribunale di Lecce;
b) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore della della somma di euro 69.135,35, per le causali di cui Parte_5 alla parte motiva, oltre interessi di mora come per legge.
c) dichiara l'incompetenza del tribunale di Lecce in favore del competente Tribunale delle Imprese relativamente alla domanda di cui al sub 8) della citazione, con conseguente separazione della stessa dal presente giudizio, con onere della parte opponente di riassumerla entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
dispone il proseguio del giudizio come da separata ordinanza
Così deciso in Lecce, 13.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone