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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1075/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1075/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Natale;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29420239000965859000 notificata 23/06/2023, con cul l - sede di Enna - ha intimato il pagamento della complessiva Controparte_2
somma di €. 16.711,53 relativamente agli atti ivi indicati, e cioè n. 3 cartella di pagamento della
Direzione Provinciale delle Entrate di Enna e n. 4 avvisi di addebito dell' sede di Enna e CP_1
precisamente: 1) avviso di addebito n. 59420160000149914000 asseritamente notificato il
12/05/2016 pari ad €. 2.461,46 ; 2) avviso di addebito n. 59420160000588125000, asseritamente notificato il 17/05/2017 pari ad €. 2.412,17; 3) avviso di addebito n. 59420170000292225000,
asseritamente notificato il 03/11/2017 pari ad €. 4.612,72; 4) avviso di addebito n.
59420220000173050000, asseritamente notificato il 19/07/2022 pari ad €. 4.329,39.
Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' e l'agente della riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti indicati nella intimazione di pagamento avversata (il ricorso si riferisce ai soli 4 avvisi di addebito).
Invero, l' produce documentazione (docc. da 1 a 6) a suo dire comprovante le avvenuta notifiche CP_1
degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento.
D'altra parte, l'avviso sub 1) risulta notificato presso un indirizzo (via Silvio Pellico n.18) che non coincide con quello di residenza del ricorrente ( via Piave n.12). L'assunto circa il luogo di residenza del e contenuto nelle note del 07.10.2024, non forma oggetto di contestazione da parte Parte_1
dell' nella prima difesa utile e deve pertanto ritenersi pacifico. CP_1
Stesso discorso vale per l'avviso di addebito sub 3) asseritamente notificato per compiuta giacenza,
ma sempre presso un indirizzo errato.
Invece, della supposta notifica ( asseritamente effettuata in data 17.05.2017) dell'avviso sub 2,
l' non produce alcunchè. CP_1
Deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento/avvisi di addebito comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'
Intimazione di pagamento , deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione
Civile sentenza n. 27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo in parte qua.
Perfettamente valida è invece la notifica effettuata via pec in data 19.07.2022 per l'avviso di addebito sub 4. Rispetto a tale avviso, inoltre non è maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi tre avvisi di addebito dovendosi confermare l'intimazione di pagamento per la parte residua.
Le spese di lite vanno compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa agli avvisi di addebito sopra numerati sub 1), 2) e 3) ovvero relativamente ai seguenti avvisi:
1) avviso di addebito n. 59420160000149914000;
2) avviso di addebito n. 59420160000588125000;
3) avviso di addebito n. 59420170000292225000.
Conferma la intimazione di pagamento per la parte relativa all'avviso di addebito sopra numerato sub
4) ovvero per l'avviso n. 59420220000173050000.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Enna, 11.11.2025. Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1075/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Natale;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29420239000965859000 notificata 23/06/2023, con cul l - sede di Enna - ha intimato il pagamento della complessiva Controparte_2
somma di €. 16.711,53 relativamente agli atti ivi indicati, e cioè n. 3 cartella di pagamento della
Direzione Provinciale delle Entrate di Enna e n. 4 avvisi di addebito dell' sede di Enna e CP_1
precisamente: 1) avviso di addebito n. 59420160000149914000 asseritamente notificato il
12/05/2016 pari ad €. 2.461,46 ; 2) avviso di addebito n. 59420160000588125000, asseritamente notificato il 17/05/2017 pari ad €. 2.412,17; 3) avviso di addebito n. 59420170000292225000,
asseritamente notificato il 03/11/2017 pari ad €. 4.612,72; 4) avviso di addebito n.
59420220000173050000, asseritamente notificato il 19/07/2022 pari ad €. 4.329,39.
Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' e l'agente della riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti indicati nella intimazione di pagamento avversata (il ricorso si riferisce ai soli 4 avvisi di addebito).
Invero, l' produce documentazione (docc. da 1 a 6) a suo dire comprovante le avvenuta notifiche CP_1
degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento.
D'altra parte, l'avviso sub 1) risulta notificato presso un indirizzo (via Silvio Pellico n.18) che non coincide con quello di residenza del ricorrente ( via Piave n.12). L'assunto circa il luogo di residenza del e contenuto nelle note del 07.10.2024, non forma oggetto di contestazione da parte Parte_1
dell' nella prima difesa utile e deve pertanto ritenersi pacifico. CP_1
Stesso discorso vale per l'avviso di addebito sub 3) asseritamente notificato per compiuta giacenza,
ma sempre presso un indirizzo errato.
Invece, della supposta notifica ( asseritamente effettuata in data 17.05.2017) dell'avviso sub 2,
l' non produce alcunchè. CP_1
Deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento/avvisi di addebito comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'
Intimazione di pagamento , deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione
Civile sentenza n. 27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo in parte qua.
Perfettamente valida è invece la notifica effettuata via pec in data 19.07.2022 per l'avviso di addebito sub 4. Rispetto a tale avviso, inoltre non è maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi tre avvisi di addebito dovendosi confermare l'intimazione di pagamento per la parte residua.
Le spese di lite vanno compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa agli avvisi di addebito sopra numerati sub 1), 2) e 3) ovvero relativamente ai seguenti avvisi:
1) avviso di addebito n. 59420160000149914000;
2) avviso di addebito n. 59420160000588125000;
3) avviso di addebito n. 59420170000292225000.
Conferma la intimazione di pagamento per la parte relativa all'avviso di addebito sopra numerato sub
4) ovvero per l'avviso n. 59420220000173050000.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Enna, 11.11.2025. Il giudice del lavoro