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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferruzzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016631329000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016631329000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5478/2025 depositato il
25/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 901 6631329/000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 04 marzo 2025, riferita alla TARES
2013 e alla TARI 2015 del Comune di Ferruzzano.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti, cioè la cartella di pagamento n. 094 2015 000
2435656000 (data di presunta notifica 15.10.2015) e la cartella di pagamento n. 094 2016
0028079274000 (data di presunta notifica 21.03.2017; inoltre eccepisce la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la regolare notifica delle cartelle, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale: in data 06/09/2018 il preavviso di fermo n. 09480201800000047000 e in data 28/01/2023 l'avviso di intimazione n.
09480201800000047000.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ferruzzano.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato (con produzione poi non contestata da parte ricorrente) la previa notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui
è infondata la censura sull'omessa notifica delle cartelle, né è maturata la prescrizione per effetto dell'interruzione del termine.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferruzzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016631329000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016631329000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5478/2025 depositato il
25/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 901 6631329/000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 04 marzo 2025, riferita alla TARES
2013 e alla TARI 2015 del Comune di Ferruzzano.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti, cioè la cartella di pagamento n. 094 2015 000
2435656000 (data di presunta notifica 15.10.2015) e la cartella di pagamento n. 094 2016
0028079274000 (data di presunta notifica 21.03.2017; inoltre eccepisce la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la regolare notifica delle cartelle, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale: in data 06/09/2018 il preavviso di fermo n. 09480201800000047000 e in data 28/01/2023 l'avviso di intimazione n.
09480201800000047000.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ferruzzano.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato (con produzione poi non contestata da parte ricorrente) la previa notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui
è infondata la censura sull'omessa notifica delle cartelle, né è maturata la prescrizione per effetto dell'interruzione del termine.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).