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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/07/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6189 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Ottavia Locatelli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Emilia De Martinis e Anna Lucia Celentano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 15.12.2023 la ricorrente premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Grumo Nevano, in data 27.07.2022, e che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti patrimoniali tra CP_1 le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e di divorzio Controparte_1 rappresentando che crisi coniugale era da addebitarsi al comportamento della moglie;
chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza del 22.04.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – venivano adottati i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla in punto di assegnazione della casa familiare, trattandosi di provvedimento funzionale alla tutela della prole: esigenza mancante nel caso in esame, non essendo nati figli dall'unione coniugale” e alla successiva udienza del 17.06.2024 le parti dichiaravano di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'ordinanza 23.04.2024, rinunciando alle rispettive domande di addebito.
Con sentenza non definitiva n. 1745/2024, pubblicata il 25.06.2024, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e indicate nel verbale di udienza del
17.06.2024 e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.
Roberto Bianco, fissando l'udienza del 07.07.2025 per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio e onerando le parti del deposito dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
All'udienza del 07 Luglio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti dichiaravano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025; pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi avvenuta per effetto della sentenza n. 1745/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.06.2024, passata in giudicato.
2 Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione.
Dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti nella scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025 sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe generalizzati, in Grumo
Nevano in data 27.07.2022, (atto n. 12, parte I, Anno 2022);
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti e indicate nella scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, in data 15.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6189 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Ottavia Locatelli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Emilia De Martinis e Anna Lucia Celentano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 15.12.2023 la ricorrente premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Grumo Nevano, in data 27.07.2022, e che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti patrimoniali tra CP_1 le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e di divorzio Controparte_1 rappresentando che crisi coniugale era da addebitarsi al comportamento della moglie;
chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza del 22.04.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – venivano adottati i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla in punto di assegnazione della casa familiare, trattandosi di provvedimento funzionale alla tutela della prole: esigenza mancante nel caso in esame, non essendo nati figli dall'unione coniugale” e alla successiva udienza del 17.06.2024 le parti dichiaravano di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'ordinanza 23.04.2024, rinunciando alle rispettive domande di addebito.
Con sentenza non definitiva n. 1745/2024, pubblicata il 25.06.2024, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e indicate nel verbale di udienza del
17.06.2024 e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.
Roberto Bianco, fissando l'udienza del 07.07.2025 per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio e onerando le parti del deposito dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
All'udienza del 07 Luglio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti dichiaravano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025; pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi avvenuta per effetto della sentenza n. 1745/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.06.2024, passata in giudicato.
2 Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione.
Dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti nella scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025 sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe generalizzati, in Grumo
Nevano in data 27.07.2022, (atto n. 12, parte I, Anno 2022);
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti e indicate nella scrittura privata depositata telematicamente l'11.06.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, in data 15.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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