Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 470/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CELINE CANNETO;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FORNARINI FEDERICA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “
1) I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione sita in Chiaravalle, Via Puccini 41, dove vivranno insieme alla madre e dove manterranno la propria residenza.
2) I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori, collaboreranno tra loro nella cura, nell'educazione e nell'istruzione degli stessi e si impegneranno a confrontarsi e consultarsi nelle decisioni da prendere per una serena ed equilibrata crescita psico-fisica dei bambini. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla istruzione, educazione ed alla salute di entrambi i bambini saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
1
3) Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue: il padre potrà tenere con sé i minori
_ martedì, mercoledì e venerdì al termine dell'orario di lavoro (presso la nonna materna o il luogo in cui si trovano i minori) sino alle ore 20:30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
_ a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita sino alla domenica alle 16:00;
➢ le festività natalizie ad anni alterni, come segue: I) il 24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro senza pernotto presso il padre della minore sino al compimento dei tre anni;
31 dicembre Per_2 con un genitore e 1 gennaio con l'altro senza pernotto presso il padre della minore sino al Per_2
compimento dei tre anni;
le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro senza pernotto presso il padre della minore sino al Per_2
compimento dei tre anni;
➢ durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due notti consecutive Per_1
concordate con la madre durante il mese di agosto per una volta. Al compimento del terzo anno di età di il padre potrà tenere con se' la minore per due notti di fila da concordare con la madre Per_2
durante il mese di agosto per una volta. entrambi i genitori potranno contattare telefonicamente l'altro genitore nel periodo in cui i minori sono con lui
➢ I minori non potranno uscire dall'Italia
4) Gli assegni familiari saranno versati per intero alla madre dei minori;
5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed al tempo trascorso con ognuno di esse con conseguenti relative spese. A tal fine, tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i ricorrenti d'accordo stabiliscono che il sig. corrisponderà, da CP_1
versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili complessivi per entrambi i minori. Detta somma verrà annualmente rivalutata di anno in anno sulla base della variazione degli indici ISTAT verificatasi nell'anno solare precedente.
6) I Sig.ri e concorreranno nella misura del 50% ciascuno al mantenimento CP_1 Pt_1
straordinario dei figli in relazione a tutte le spese straordinarie come di seguito elencate, rimborsando la quota di propria spettanza al genitore che abbia anticipato per intero tali spese dietro
2 esibizione della relativa ricevuta, intestata ai minori, segnatamente: qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità de1l'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Sono da intendersi spese straordinarie quelle previste dal Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambio dei procedimenti di famiglia, con le eccezioni di cui al punto successivo, siglato il giorno 10.07.2024 e che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare:
SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche — con eventuale acquisto di apparecchi — oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista.
- Supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
3 SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale);
- alloggio universitario;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
4 - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
7)eccezioni alla ripartizione delle spese straordinarie:
- nido interamente a carico della sig.ra Persona_3 Parte_1
- Spesa mensa interamente a carico del sig. Persona_1 CP_1
- Spese baby sitter quando i minori devono stare con la madre interamente a carico di Parte_1
[...]
8) Gli oneri detraibili relativi alle spese sostenute per i figli saranno ripartiti al 50% a favore della
Sig.ra e 50% a favore del sig. ”. Pt_1 CP_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 CP_1
disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e , nati fuori Per_1 Per_2
dal matrimonio rispettivamente il 21.02.2022 e il 15.12.2023.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
Con istanza depositata in data 07.04.2025, il sig. ha richiesto la celebrazione dell'udienza in CP_1
presenza, dando atto della necessità di modificare alcune delle condizioni originariamente concordate dalle parti.
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo ed hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, di cui non si dispone l'ascolto in considerazione della loro età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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