Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.1258/2020 Reg. Gen. Cont. ed avente ad oggetto: risarcimento danni assegnata in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'05/04/1972 (C.F. ) nella qualità di genitori del minore C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi come da procura in atti dall'Avv. C.F._3
Domenico Siviero (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._4
l'indirizzo pec del predetto - PEC: Email_1
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
rappresentato e in virtù di procura in atti dall'Avv. Gennaro C.F._5
Della Peruta (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._6
l'indirizzo pec del predetto - PEC: Email_2
CONVENUTO
1
NONCHE'
(C.F. , con sede legale in Mogliano Controparte_2 P.IVA_1
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa in virtù di procura dall'Avv. Fabrizio Palmieri (C.F.: ) ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto - PEC:
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Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per la parte attrice il difensore concludeva insistendo nell'accoglimento delle domande proposte, con conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni richiesti conseguenti alle lesioni subite da comprensivi del danno Persona_1 biologico e del danno morale ovvero nell'importo diverso ritenuto di giustizia e quantificati in € 38.948,00, oltre interessi e svalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, vinte le spese di giudizio.
Per il convenuto il procuratore richiedeva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la manleva da parte di in p.l.r.p.t., sulla base della Controparte_2
polizza stipulata e presente agli atti, con conseguente condanna della Compagnia convenuta al risarcimento dei danni in favore delle controparti.
Il procuratore della società convenuta concludeva riportandosi integralmente a tutte le memorie difensive depositate agli atti, richiedendo, pertanto, in via principale il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese di lite, e in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
Ragioni in fatto ed in diritto
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Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/01/2020 gli attori, Parte_1
nella qualità di genitori del minore
[...] Parte_2 Persona_1
nato il [...]5 in Maddaloni, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentirlo condannare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti da (minorenne Persona_1 all'epoca dei fatti) all'esito della caduta verificatasi in data 02/01/2018, alle ore 20:00, presso l'abitazione del predetto.
Gli attori deducevano che nelle predette circostanze di tempo e luogo, il minore, recandosi in bagno scivolava sul gradino di ingresso, in marmo, reso scivoloso per la presenza di acqua e vapore, cadendo a terra. Per effetto della caduta il minore riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il ricovero presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Maddaloni, dove gli veniva refertato: “frattura spiroide III medio distale della tibia e frattura III prossimale di perone dx”. Successivamente, veniva trasferito presso il Presidio Ospedaliero Santobono Pausilipon di Napoli, presso il quale si provvedeva alla riduzione della frattura e sintesi con TEM (chiodi in titanio).
Il minore veniva dimesso in data 06/01/2018 e, dopo un periodo di terapie e riabilitazione, in data 19/10/2018 veniva ricoverato presso il predetto nosocomio per la rimozione dei TEM, con dimissione in data 09/11/2018.
Gli attori avevano inviato a mezzo raccomandata del 17/09/2018 al convenuto invito per un bonario componimento della lite che, però, non aveva sortito alcun effetto, né veniva accolto l'invito alla mediazione preventiva, depositata ed inviata in data
02/07/2019 anche alla Compagnia assicurativa convenuta.
Si costituiva il convenuto, , il quale non contestava il fatto storico Controparte_1
così come allegato dalla controparte e chiedeva in via preliminare di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la con cui il Controparte_2
predetto convenuto in data 13/10/2017 aveva stipulato, una polizza assicurativa per gli eventuali danni a terzi nel proprio appartamento. Il convenuto in via principale chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevato dalla società assicurativa da ogni pretesa e pregiudizio, con vittoria di spese e compensi.
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Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società assicurativa che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, in quanto ai sensi dell'art. 2952 c.c., per denuncia tardiva del sinistro in quanto l'art. 4.1, della sezione “Responsabilità civile” prevedeva che l'assicurato avrebbe dovuto inviare la denuncia de sinistro alla società entro tre giorni dalla data in cui esso era avvenuto, entro sei giorni se avvenuto all'estero, ovvero dal giorno in cui l'assicurato ne era venuto a conoscenza mentre nel caso di specie il convenuto non aveva mai denunciato formalmente detto accadimento se non con la notifica dell'atto di chiamata in causa, notificato il 27/02/2021.
La difesa della società inoltre, impugnava la veridicità del fatto Controparte_2
storico, così come allegato dagli attori contestando la natura, l'entità e la causale dell'infortunio subito dal figlio minore dei predetti;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità del convenuto per il sinistro e sempre nei limiti dell'effettivo pregiudizio economico arrecato, chiedeva l'accoglimento, nei limiti della garanzia assicurativa, della domanda di manleva spiegata dal convenuto e, in tale ipotesi, la compensazione integrale delle spese e competenze di lite con particolare riferimento alla condizione di polizza
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio si procedeva da parte del Dott.
[...]
. Controparte_3
Esaurita l'istruttoria mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medica, all'udienza del 24/04/2025 la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dall'istante debba essere ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ne deriva che il soggetto che detiene una cosa, a qualunque titolo, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, previo accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato.
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La fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto danneggiato che agisce in giudizio l'onere di descrivere con precisione le modalità del sinistro, chiarendo se ed in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamentato.
I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano, infatti, proprio il fatto costitutivo della domanda sul quale si incentra tutto il giudizio. Il soggetto danneggiato deve provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto e descritto nell'atto di citazione,
e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il danno in conseguenza subito (Cass. civ. n.11526/2017).
Corollario di tale regola è che la mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Tanto premesso, nell'atto introduttivo gli attori hanno allegato che il minore era caduto inciampando sul “sul gradino di ingresso del bagno, di marmo, bagnato e reso viscido dalla presenza di acqua e vapore”.
Va rilevato, tuttavia, che il fatto storico così come dedotto in citazione, pertanto, non trova adeguato riscontro nell'unica dichiarazione testimoniale assunta in giudizio, in quanto non c'è corrispondenza tra quanto dichiarato dal testimone e quanto descritto in citazione.
Difatti l'unico teste escusso, sig. , ha riferito che recandosi in bagno Testimone_1 si accorgeva della presenza “ dei bambini che correvano verso il bagno e siccome era bagnato a terra e c'era un dislivello di un gradino, uno di loro…cadde a terra e si fece male alla caviglia non ricorso se a destra o sinistra” . Il teste inoltre ha precisato che “…. appena si entra in bagno c'è un gradino di solo marmo bianco;
il gradino era bagnato perché era stata da poco usato la doccia…c'era un tappetino all'ingresso, quei tappeti che si usano per scendere dalla doccia, il bambino correndo inciampava nel tappeto, il gradino era quasi al livello del tappeto. Anzi, preciso che il bambino inciampava sia sul tappeto che sul gradino”.
Occorre evidenziare che detta precisazione consente di ritenere come il bambino sia scivolato inciampando nel tappetino della doccia, collocato proprio per evitare di scivolare sul pavimento bagnato e poi sul gradino;
tale ricostruzione, come già
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accennato, non solo non coincide con quanto allegato dagli attori per i quali il bambino sarebbe scivolato solamente sul gradino reso bagnato e viscido dalla presenza di acqua e vapore ma evidenzia altresì che in quel frangente il minore ha tenuto una condotta imprudente e non consona ( correndo) al luogo in cui è avvenuto il sinistro ( la stanza del bagno) , in quanto come dichiarato dal teste “ il bambino correndo inciampava nel tappeto”.
Ne discende, pertanto, che la caduta, dunque, non è ascrivibile alla condotta negligente del proprietario di casa, custode dell'immobile, ma è da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta diligente e prudente del minore che non ha agito con ragionevole prudenza e la logica cautela all'interno di una stanza dell'appartamento del convenuto.
Tanto rilevato, si osserva che l'art. 2051 c.c. non solo impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, ma impone, altresì, un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civili”( cfr. Cass. 17443/2019).
Chi entra in contatto con la cosa in custodia ha, pertanto, il dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.); la violazione del dovere di cautela, che si concretizza nella condotta imprudente tenuta dal minore, nel caso in esame, interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento, essendo la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze descritte.
Orbene reputa questo Giudicante che le emergenze istruttorie consentono di escludere, con ragionevole certezza, che lo stato dei luoghi si presentava in condizioni tali, da costituire un potenziale pericolo per i fruitori del bagno e di affermare, invece, che la caduta sia da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta prudente e diligente del minore in considerazione del luogo in cui è stata posta in essere.
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Per quanto appena esposto, mancando la prova dell'an debeatur, la domanda nei confronti del convenuto è infondata e, pertanto, va rigettata ed assorbe, pertanto, il profilo afferente al quantum, nonché la valutazione della fondatezza dell'azione di manleva proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_2
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna degli attori, in virtù del principio processuale della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte convenuta , avv. Gennaro Della Peruta, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese processuali tra il convenuto e la società assicurativa chiamata in causa
A carico della attrice vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata che si liquidano in €.500,00 ( e dalle quali va detratto, se versato, l'acconto).
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella qualità di genitori e Parte_1 Parte_2
legali rappresentati del figlio minore nei confronti di Persona_1 [...]
, nonché nei confronti di in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentate p.t., così decide:
– rigetta la domanda proposta dagli attori;
– condanna gli attori al pagamento nei confronti del convenuto, delle spese processuali, che si liquidano in euro 4.951,70 oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
– compensa le spese di lite tra il convenuto e la società Controparte_2
– condanna, infine, gli attori al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della CTU, come liquidate in parte motiva.
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Così deciso in S. Maria C.V. 23 giugno 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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