Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 237
Articolo 2
Versione
12 aprile 1968
Art. 1.
La pensione indiretta, prevista dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , e' accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori gia' iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6 .
Entrata in vigore il 12 aprile 1968