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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2751/2020
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2751 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino II Sezione Civile, resa nel giudizio R.G.
3955/2019, repertorio 1197/2020, depositata in data 22/06/2020, pendente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dagli avv.ti Mariarosaria di Trolio (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: )
[...] C.F._2
Appellante
E
(P.Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 [...] [...]
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società, CP_1
in Grottaminarda (Av), alla via Valle, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.: ), C.F._3
(c.f.: e (c.f.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
), con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in C.F._5 2 Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la in relazione a prestazioni di radiologia CP_1
rese in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, sulla base di rituali contratti per gli anni 2010, 2011, 2012, chiedeva che, accertato che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O della legge 296/2006 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate in favore dell'appellante per gli anni 2010, 2011, Parte_5
Parte 2012 e 2013, relativamente ai quali l' aveva, invece, applicato tale sconto, la resistente venisse condannata al pagamento della somma di € 94.327,86, oltre interessi ex lege 231/2002.
La domanda è stata accolta con l'ordinanza del Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, repertorio 1197/2020, depositata in data 22/06/2020, resa nel giudizio R.G. 3955/2019, che ha così deciso: “condanna la , in persona del suo legale Parte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] della somma di € 94.327,86 oltre interessi ex art. Controparte_1
231/2002 a far data dalla proposizione della domanda;
condanna la in Parte_5
persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 410,00 per spese”.
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, la ha Parte_5
impugnato la citata ordinanza con un unico, lungo motivo, con cui ha insistito sulla questione della applicabilità dello sconto tariffario in via contrattuale, in considerazione dell'espresso tenore dell'art. 5 comma 2 del contratto, riportando brani di diversi precedenti giurisprudenziali.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello. Confermata per la prima comparizione l'udienza indicata in citazione per l'8 agosto
2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 luglio 2021 e in detta udienza introitata in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo per trasferimento del giudice relatore ad altro ufficio, sono seguiti due rinvii d'ufficio, il secondo dei quali al 16.04.2025. 3 Con decreto del 9 gennaio 2025 la causa è stata anticipata all'udienza del 12.02.2025.
Disposta al contempo per detta data la trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
9.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 12.02.2025, depositata il 13.02.2025 e ritualmente comunicata il 15.02.2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 18 febbraio
2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2751 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino II Sezione Civile, resa nel giudizio R.G.
3955/2019, repertorio 1197/2020, depositata in data 22/06/2020, pendente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dagli avv.ti Mariarosaria di Trolio (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: )
[...] C.F._2
Appellante
E
(P.Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 [...] [...]
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società, CP_1
in Grottaminarda (Av), alla via Valle, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.: ), C.F._3
(c.f.: e (c.f.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
), con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in C.F._5 2 Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la in relazione a prestazioni di radiologia CP_1
rese in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, sulla base di rituali contratti per gli anni 2010, 2011, 2012, chiedeva che, accertato che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O della legge 296/2006 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate in favore dell'appellante per gli anni 2010, 2011, Parte_5
Parte 2012 e 2013, relativamente ai quali l' aveva, invece, applicato tale sconto, la resistente venisse condannata al pagamento della somma di € 94.327,86, oltre interessi ex lege 231/2002.
La domanda è stata accolta con l'ordinanza del Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, repertorio 1197/2020, depositata in data 22/06/2020, resa nel giudizio R.G. 3955/2019, che ha così deciso: “condanna la , in persona del suo legale Parte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] della somma di € 94.327,86 oltre interessi ex art. Controparte_1
231/2002 a far data dalla proposizione della domanda;
condanna la in Parte_5
persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 410,00 per spese”.
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, la ha Parte_5
impugnato la citata ordinanza con un unico, lungo motivo, con cui ha insistito sulla questione della applicabilità dello sconto tariffario in via contrattuale, in considerazione dell'espresso tenore dell'art. 5 comma 2 del contratto, riportando brani di diversi precedenti giurisprudenziali.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello. Confermata per la prima comparizione l'udienza indicata in citazione per l'8 agosto
2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 luglio 2021 e in detta udienza introitata in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo per trasferimento del giudice relatore ad altro ufficio, sono seguiti due rinvii d'ufficio, il secondo dei quali al 16.04.2025. 3 Con decreto del 9 gennaio 2025 la causa è stata anticipata all'udienza del 12.02.2025.
Disposta al contempo per detta data la trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
9.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 12.02.2025, depositata il 13.02.2025 e ritualmente comunicata il 15.02.2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 18 febbraio
2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo