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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2805/2024 promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. LOMBARDI CLAUDIO (CF ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._2
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per CP_3
Accertare e dichiarare che la morosità maturata in favore della ricorrente e derivante dal contratto di locazione del 21/12/1987 è pari ad €. 9.507,00;
- Condannare i resistent e , in solido tra loro, al pagamento della cifra di €. CP_2 CP_1
9.507,00 oltre interessi moratori per ritardato pagamento a conguaglio da quando dovuti al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze professionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso avanzato da è fondato e deve trovare accoglimento. Da evidenziare il Parte_1
comportamento processuale tenuto dai convenuti, i quali, pur ritualmente invitati a comparire alla pagina 1 di 2 procedura di mediazione obbligatoria, non solo hanno omesso di comparire, ma sono rimasti contumaci anche nel presente giudizio. Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, si evince che il convenuto in virtù di un contratto di locazione del 21.12.1987, ha usufruito di un CP_2
alloggio di edilizia popolare sito in Via Messina 143 a Perugia sino al 27.09.2022, data in cui, il predetto immobile è stato rilasciato a seguito dell'esecuzione della convalida di sfratto per morosità
emessa dal Tribunale di Perugia in data 13.11.2007. La morosità, a seguito dell'intimazione di sfratto,
non è stata contestata dal conduttore e avendo lo stesso liberato l'immobile solo in data 27.09.2022,
quella accumulata fino a tale data ammonta ad € 9.507,00, come da attestazione depositata in atti
(all.6). Della condanna al pagamento di tale somma, in virtù delle disposizioni di cui all'art 40 della L.
Regionale n 23/2003 risponde, e chiamato a rispondere, in solido, il IG , quale CP_1
coobligato, in quanto componente del nucleo familiare del IG (all.5) Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara accertato che la morosità maturata da nei CP_2
confronti di in virtù del contratto di locazione del 21.12.1987 intercorrente tra Parte_1
e ammonta ad € 9.507,00; CP_2 CP_3
condanna e , in solido, al pagamento in favore di CP_2 CP_1 Parte_2
della somma di € 9.507,00 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
CP_3
condanna e , in solido, alla rifusione della spese di giudizio, che liquida CP_2 CP_1
in € 289,60 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali
15%
PERUGIA, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2805/2024 promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. LOMBARDI CLAUDIO (CF ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._2
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per CP_3
Accertare e dichiarare che la morosità maturata in favore della ricorrente e derivante dal contratto di locazione del 21/12/1987 è pari ad €. 9.507,00;
- Condannare i resistent e , in solido tra loro, al pagamento della cifra di €. CP_2 CP_1
9.507,00 oltre interessi moratori per ritardato pagamento a conguaglio da quando dovuti al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze professionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso avanzato da è fondato e deve trovare accoglimento. Da evidenziare il Parte_1
comportamento processuale tenuto dai convenuti, i quali, pur ritualmente invitati a comparire alla pagina 1 di 2 procedura di mediazione obbligatoria, non solo hanno omesso di comparire, ma sono rimasti contumaci anche nel presente giudizio. Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, si evince che il convenuto in virtù di un contratto di locazione del 21.12.1987, ha usufruito di un CP_2
alloggio di edilizia popolare sito in Via Messina 143 a Perugia sino al 27.09.2022, data in cui, il predetto immobile è stato rilasciato a seguito dell'esecuzione della convalida di sfratto per morosità
emessa dal Tribunale di Perugia in data 13.11.2007. La morosità, a seguito dell'intimazione di sfratto,
non è stata contestata dal conduttore e avendo lo stesso liberato l'immobile solo in data 27.09.2022,
quella accumulata fino a tale data ammonta ad € 9.507,00, come da attestazione depositata in atti
(all.6). Della condanna al pagamento di tale somma, in virtù delle disposizioni di cui all'art 40 della L.
Regionale n 23/2003 risponde, e chiamato a rispondere, in solido, il IG , quale CP_1
coobligato, in quanto componente del nucleo familiare del IG (all.5) Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara accertato che la morosità maturata da nei CP_2
confronti di in virtù del contratto di locazione del 21.12.1987 intercorrente tra Parte_1
e ammonta ad € 9.507,00; CP_2 CP_3
condanna e , in solido, al pagamento in favore di CP_2 CP_1 Parte_2
della somma di € 9.507,00 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
CP_3
condanna e , in solido, alla rifusione della spese di giudizio, che liquida CP_2 CP_1
in € 289,60 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali
15%
PERUGIA, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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