TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 1547/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 23.01.2025 mentre parte resistente non depositava note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1547/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
TARANTINO ERASMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
14.08.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, mentre non sussistono i requisiti sanitari per la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento chieste in via principale, né per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento e in subordine assegno mensile di invalidità civile, benefici di cui all'art. 3, comma 3 o comma
1, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici di cui all'art. 3, L. n. 104/1992 e per le prestazioni di invalidità civile neppure di quella chiesta in subordine dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, confermando la relazione del C.T.U. della fase di A.T.P., che aveva riconosciuto quella del 68%.
Quest'ultima conclusione del C.T.U., tuttavia, a differenze delle altre che si condividono e richiamano, non appare corretta, sulla scorta delle Tabelle di legge.
In particolare, se va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., “Diabete Mellito tipo
2 in terapia con IGO. Ipertensione arteriosa. Spondilodiscoartrosi lombare con limitazione funzionale in soggetto Obeso”, sia pure con la precisazione che dalla documentazione in atti (certificazioni ed esiti analisi cliniche) in relazione al diabete mellito risulta presente dislipidemia a labile compenso glico-metabolico (evidenziata anche nella diagnosi del C.T.U. della fase di A.T.P.), non lo è la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, non avendo valutato in modo separato rispetto all'obesità con complicanze artrosiche la “Spondilodiscoartrosi lombare con limitazione funzionale”, la quale è concorrente con la prima, sicché va valutata separatamente attribuendole una percentuale di invalidità, che va poi “aggiunta” alla percentuale attribuita all'obesità operando il calcolo salomonico oppure va almeno valutata nell'attribuzione del punteggio all'obesità, ove invece il CTU certamente non lo ha fatto, attribuendo all'obesità con complicanze artrosiche – nonostante le limitazioni funzionali derivanti dalla spondiloartrosi – il minimo della percentuale di invalidità prevista dal range per il cod. 7105, dal 31 al 40%, valutando entrambe le patologie con il punteggio del 31%.
Alle due patologie predette, quindi, va almeno attribuita la percentuale massima di invalidità prevista dal cod. 7105, del 40%, per tenere conto della incidenza funzionale in diagnosi della spondiloartrosi.
Pur potendosi poi condividere il codice assegnato al diabete mellito, 9309, trattandosi di diabete trattato con IGO e non insulinodipendente, e anche attribuendo la percentuale minima del 41% prevista dal range 41 – 50% - nonostante la dislipidemia a labile compenso glico-metabolico avrebbe giustificato l'assegnazione di una percentuale superiore a quella minima nell'ambito del range -, detta percentuale di invalidità non può essere valutata insieme a quella dell'obesità con l'applicazione della formula riduzionistica, trattandosi di patologie concorrenti, perché a carico del medesimo apparato
(apparato endocrino), bensì applicando la formula salomonica.
Dall'applicazione alle predette percentuali di invalidità del 40% per l'obesità con complicanze artrosiche e del 41% assegnato dal C.T.U. (pure riduttivamente) per il diabete mellito della formula salomonica consegue una percentuale complessiva di invalidità del 72,80% (+o- 5 in relazione all'incidenza sulla capacità specifica).
Va poi aggiunta l'invalidità valutata dal C.T.U. per l'ipertensione arteriosa, che va condivisa, cod. 6445 (11-20%) per analogia con attribuzione del 15%, questa con l'applicazione del calcolo riduzionistico previsto dalle Tabelle.
L'applicazione del cd. calcolo a scalare alle percentuali del 73% (per arrotondamento attribuita alle due patologie concorrenti) e del 15% attribuita all'ipertensione porta a determinare una percentuale complessiva di invalidità civile del 77%, che costituisce requisito sanitario per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto valutato dai due C.T.U. in relazione alla pur inferiore percentuale erroneamente riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al solo assegno mensile di assistenza, non riconoscendo il requisito sanitario per le altre prestazioni di invalidità e per i benefici ex art. 3 L. n. 104/1992, con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, atteso che parte ricorrente non è mai stata convocata a visita medica e si è trovata costretta ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'invalidità, che non le era stata riconosciuta in sede amministrativa in relazione a nessuna delle prestazioni richieste, seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario CP_1
dello Stato in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 18.03.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 1547/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 23.01.2025 mentre parte resistente non depositava note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1547/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
TARANTINO ERASMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
14.08.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, mentre non sussistono i requisiti sanitari per la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento chieste in via principale, né per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento e in subordine assegno mensile di invalidità civile, benefici di cui all'art. 3, comma 3 o comma
1, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici di cui all'art. 3, L. n. 104/1992 e per le prestazioni di invalidità civile neppure di quella chiesta in subordine dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 67%, sin dalla data della domanda amministrativa, confermando la relazione del C.T.U. della fase di A.T.P., che aveva riconosciuto quella del 68%.
Quest'ultima conclusione del C.T.U., tuttavia, a differenze delle altre che si condividono e richiamano, non appare corretta, sulla scorta delle Tabelle di legge.
In particolare, se va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., “Diabete Mellito tipo
2 in terapia con IGO. Ipertensione arteriosa. Spondilodiscoartrosi lombare con limitazione funzionale in soggetto Obeso”, sia pure con la precisazione che dalla documentazione in atti (certificazioni ed esiti analisi cliniche) in relazione al diabete mellito risulta presente dislipidemia a labile compenso glico-metabolico (evidenziata anche nella diagnosi del C.T.U. della fase di A.T.P.), non lo è la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, non avendo valutato in modo separato rispetto all'obesità con complicanze artrosiche la “Spondilodiscoartrosi lombare con limitazione funzionale”, la quale è concorrente con la prima, sicché va valutata separatamente attribuendole una percentuale di invalidità, che va poi “aggiunta” alla percentuale attribuita all'obesità operando il calcolo salomonico oppure va almeno valutata nell'attribuzione del punteggio all'obesità, ove invece il CTU certamente non lo ha fatto, attribuendo all'obesità con complicanze artrosiche – nonostante le limitazioni funzionali derivanti dalla spondiloartrosi – il minimo della percentuale di invalidità prevista dal range per il cod. 7105, dal 31 al 40%, valutando entrambe le patologie con il punteggio del 31%.
Alle due patologie predette, quindi, va almeno attribuita la percentuale massima di invalidità prevista dal cod. 7105, del 40%, per tenere conto della incidenza funzionale in diagnosi della spondiloartrosi.
Pur potendosi poi condividere il codice assegnato al diabete mellito, 9309, trattandosi di diabete trattato con IGO e non insulinodipendente, e anche attribuendo la percentuale minima del 41% prevista dal range 41 – 50% - nonostante la dislipidemia a labile compenso glico-metabolico avrebbe giustificato l'assegnazione di una percentuale superiore a quella minima nell'ambito del range -, detta percentuale di invalidità non può essere valutata insieme a quella dell'obesità con l'applicazione della formula riduzionistica, trattandosi di patologie concorrenti, perché a carico del medesimo apparato
(apparato endocrino), bensì applicando la formula salomonica.
Dall'applicazione alle predette percentuali di invalidità del 40% per l'obesità con complicanze artrosiche e del 41% assegnato dal C.T.U. (pure riduttivamente) per il diabete mellito della formula salomonica consegue una percentuale complessiva di invalidità del 72,80% (+o- 5 in relazione all'incidenza sulla capacità specifica).
Va poi aggiunta l'invalidità valutata dal C.T.U. per l'ipertensione arteriosa, che va condivisa, cod. 6445 (11-20%) per analogia con attribuzione del 15%, questa con l'applicazione del calcolo riduzionistico previsto dalle Tabelle.
L'applicazione del cd. calcolo a scalare alle percentuali del 73% (per arrotondamento attribuita alle due patologie concorrenti) e del 15% attribuita all'ipertensione porta a determinare una percentuale complessiva di invalidità civile del 77%, che costituisce requisito sanitario per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto valutato dai due C.T.U. in relazione alla pur inferiore percentuale erroneamente riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al solo assegno mensile di assistenza, non riconoscendo il requisito sanitario per le altre prestazioni di invalidità e per i benefici ex art. 3 L. n. 104/1992, con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, atteso che parte ricorrente non è mai stata convocata a visita medica e si è trovata costretta ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'invalidità, che non le era stata riconosciuta in sede amministrativa in relazione a nessuna delle prestazioni richieste, seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario CP_1
dello Stato in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 18.03.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino