Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 987
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità delle ritenute d'acconto operate

    La Corte ha ritenuto che il contribuente avesse documentato in modo sufficiente le ritenute operate dai sostituti, e che l'onere di provare il mancato versamento spettasse all'Ufficio. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il sostituito non è tenuto in solido se le ritenute sono state operate, anche se non versate dal sostituto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36-ter D.P.R. 600/73 e art. 22 Tuir

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse fornito prova sufficiente delle ritenute operate e che la responsabilità solidale del sostituito sia condizionata all'effettivo mancato versamento da parte del sostituto, non all'omessa certificazione. Ha inoltre evidenziato che l'Amministrazione non poteva richiedere documenti già in suo possesso e avrebbe dovuto esaminare i modelli 770 dei sostituti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 987
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 987
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo