Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27743/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27743/21 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 9/12/2024, e vertente
TRA
(P. IV ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t., con sede a Napoli in via
Pansini n. 5, elett.te domiciliata ad Ottaviano in via Pappalardo n. 27 presso lo studio dell'Avv. Antonio Palazzi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IV , in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., con sede legale a Fisciano in via Mandrizzo, elett.te domiciliata a Salerno in Via S. Baratta n. 26 presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Senatore che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 7572/21, r.g. n. 19969/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 07/10/2021.
CONCLUSIONI: per l'opponente accogliere l'opposizione rigettando la domanda di credito della società opposta con la revoca del D.I. opposto;
dichiarare la prescrizione di tutti i crediti per sorta capitale ed interessi moratori richiesti;
dichiarare non dovuta la somma indicata a titolo di sorte capitale così come richiesta;
dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto, condannare la al Parte_1
pagamento, in favore della società della somma di Controparte_1
€ 54.014,68 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 15/07/2014 all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 fino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa Valletta e dal Gop dott.ssa Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
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motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere
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implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, l' (d'ora in Parte_1 avanti solo “l'azienda opponente”), con atto ritualmente notificato citava in giudizio la (d'ora in avanti solo “la società Controparte_1 opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 7572/21 emesso dal Tribunale di
Napoli il 7/10/2021 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 164.765,43, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.lgs n. 231/02, a titolo di pagamento del corrispettivo per il servizio triennale di manutenzione ed assistenza tecnica full risk, formazione degli utenti ed adeguamento al
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[...]
Parte prestato in favore della Parte_2
compresi gli interessi maturati al 31/5/2021.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione di tutti i crediti, a qualsiasi titolo richiesti ed allegati sia per capitale che per interessi;
contestava nell'an
e nel quantum la somma richiesta per sorta capitale, errata e non dovuta in quanto le fatture indicate in ricorso erano state integralmente pagate;
contestava, in subordine, la richiesta di interessi moratori anche nel merito ritenendola inammissibile ed infondata nell'an e nel quantum.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva, in particolare, la regolarità della richiesta di pagamento del 27/3/2014; eccepiva, ancora, come fossero dovuti gli interessi moratori che seguono le sorti del debito principale, in quanto accessori, rilevando come i pagamenti parziali e tardivi
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dell'opponente dovevano essere imputati dapprima agli interessi moratori maturati e poi al capitale. Con la costituzione in giudizio, a seguito dei pagamenti intervenuti nelle more, riduceva la domanda all'importo di €
68.527,25, di cui € 46.370,43 per sorta capitale ed € 22.156,82 per interessi moratori maturati fino al 31/5/2021.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, veniva ammessa ed espletata la Ctu contabile;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 26/9/2024 (poi differita), riservata in decisione in data 9/12/2024 a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dal contratto, affidamento dell'appalto, fatture, estratto libri contabili e richieste di pagamento.
Tale documentazione, in parte contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a
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sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto
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azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso di specie, anche in virtù della rettifica dell'importo richiesto da parte della società opposta con la costituzione in giudizio, è risultato oltremodo necessario procedere ad istruire pienamente il giudizio al fine di poter valutare la fondatezza, o meno, della domanda di pagamento della società opposta.
E, invero, la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. Civ. 28/5/219 n. 14473).
In via preliminare occorre evidenziare come la nota raccomandata del
27/3/2014 inviata dalla gestione liquidatoria della società opposta il 1/4/2018
a mezzo del servizio di poste private Mail Express (doc.
5-22 allegato al fascicolo di parte opposta) non possa essere considerata quale valido atto interruttivo della prescrizione.
Tanto si rileva sia per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, comprovante l'effettiva ricezione da parte del destinatario ed il giorno della
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consegna (necessario, in generale, ai fini del computo del termine prescrizionale), e sia per la mancanza di prova circa la riferibilità del recapito di Via Bracco 15/A Napoli all'azienda opponente.
La produzione in giudizio di un telegramma (così come di una lettera raccomandata), anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione "iuris et de iure" di avvenuto ricevimento dell'atto (Cass. Civ.
20/06/2011 n. 13488).
Nel caso di specie, come detto, risulta provata dalla società opposta la sola spedizione della missiva del 27/3/2014 mancando l'allegazione dell'avviso di ricevimento, non avendo la società opposta inteso richiedere il rilascio di un duplicato dell'avviso di ricevimento, mentre, a seguito della specifica e tempestiva contestazione dell'azienda opponente circa la mancata riferibilità ad essa del recapito di Via Bracco 15/A a Napoli, nulla in senso contrario ha provato, né chiesto di provare, la società opposta.
Solo per inciso si rileva come tutti i documenti allegati dalle parti e riferiti all'azienda opponente riportino l'indirizzo della sede di Via Pansini 5 Napoli mentre, per contro, in alcun documento è dato rilevare il recapito di Via
Bracco 15/A indicato dalla società opposta nella nota raccomandata del
27/3/2014.
Circa la nota del 26/5/2020 inviata all'azienda opponente a mezzo comunicazione PEC il 27/5/2020, deve rilevarsi come con la stessa sia stato richiesto il pagamento delle fatture 61/sos del 31/3/2011 per l'importo di €
15.000,00; fattura 114/sos del 30/6/2011 per l'importo di € 15.000,00; fattura
168/sos del 16/9/2011 per l'importo di € 20.000,00; fattura 27/sos del
30/12/2011 per l'importo di € 5.041,67 e fattura 117/sos del 31/8/2012 per l'importo di € 515,46.
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Dalla relazione di Ctu redatta dal dott. , depositata il 4/3/2024, Persona_1
che questo Tribunale ritiene di poter condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici ed a cui integralmente si rimanda per ogni dettaglio tecnico/contabile, in assenza di contestazioni circa l'esecuzione della prestazione contrattuale da parte della società opposta e dei pagamenti eseguiti dall'azienda opponente, è risultata provata l'esistenza di un credito a favore della società opposta dell'importo totale di € 19.486,10, di cui €
13.122,97 per sorta capitale ed € 7.384,08 per interessi.
Invero dall'esame degli estratti del libro giornale di contabilità e delle schede di mastro per cliente, si evince inequivocabilmente che la società convenuta, all'atto di ogni singolo pagamento operato da parte dell'azienda attrice, ha sempre imputato le somme ricevute alle singole fatture indicate nei mandati di pagamento. In altri termini, la società convenuta non ha mai contestato una diversa imputazione rispetto a quella operata dall'azienda attrice.
Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che per gli enti pubblici vige il principio che la metodologia di computo degli interessi moratori e la determinazione della residua somma capitale a seguito dei pagamenti, debba avvenire con specifico riferimento alla singola fattura o ragione di credito e non già al totale delle somme che residuano dopo il pagamento.
Orbene, la corretta imputazione dei pagamenti effettuati nel corso del rapporto agli interessi moratori maturati e, successivamente, al capitale, comporta una metodologia di calcolo che è quella prospettata dall'ausiliario, che di seguito si riporta: a) per ciascuna fattura scaduta e pagata in ritardo, vanno dapprima calcolati gli interessi moratori maturati e, successivamente, vanno determinati i debiti in linea capitale residua;
b) successivamente, si calcolano gli interessi moratori che maturano sul capitale residuo come sopra determinato;
c) si determina, infine, l'importo degli interessi prescritti nel periodo ultra quinquennale.
In forza di tale metodologia devono essere considerate prescritte tutte le somme relative alle fatture emesse fino a marzo 2010 e quindi le fatture
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89/sos, 136/sos, 143/sos, 25/sos, 59/sos, 99/sos, 135/sos, 38/sos, in quanto precedenti il decennio dalla comunicazione Pec di messa in mora del
26/05/2020.
Parimenti prescritte devono ritenersi le fatture 111/sos, 208/sos 252/sos che, sebbene emesse nel decennio dalla seconda lettera di messa in mora, non risultano indicate nella predetta comunicazione Pec del 26/05/2020.
Residuano, quindi, le fatture 61/sos, 114/sos, 168/sos e 227/sos, e 117/sos.
La fattura 117/sos, tuttavia, risulta essere stata stornata con nota di credito n.
161/sos, come indicato nelle scritture contabili esibite dalla società convenuta,
e quindi non concorre alla determinazione del credito.
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., e tenendo conto dei debiti in linea capitale che comunque residuano dopo l'imputazione agli interessi, in parziale riforma delle conclusioni rassegnate in sede di primo elaborato peritale, il Ctu ha rideterminato nell'importo di € 19.486,10 il credito della società convenuta.
Deve, in conclusione, accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 7572/21 emesso dal Tribunale di Napoli il 07/10/2021 e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento della società opposta, condannare l'azienda opponente al pagamento dell'importo di € 19.486,10, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda del 27/5/2020 al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00, ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), aggiornato dal DM
n. 147 del 13/08/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
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il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7572/21 emesso dal
Tribunale di Napoli il 07/10/2021;
2) condanna l'azienda opponente al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 19.486,10, oltre interessi come in parte CP_1
motiva;
3) condanna l'azienda opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in € 3.554,00 per competenze Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa;
4) pone le spese di Ctu in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli il 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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