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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/12/2024, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dr Daniela Ronzani presidente dr Susanna Menegazzi giudice relatore dr Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3361/2024 in data 12/07/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. LA SPINA CRISTINA e DOTTA
MATTEO
parte ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
parte convenuta contumace
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
rimessa in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“come da ricorso”; e quindi:
“ Nel merito: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale, sita a Cappella Maggiore
(TV), Borgo Masotto n. 45 alla ricorrente Parte_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia Persona_1
in quanto maggiorenne portatrice di handicap grave;
Disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti di eventualmente, se ritenuto necessario, Persona_1
previa audizione di quest'ultima, secondo i desideri di quest'ultima, con facoltà del padre di trascorrere del tempo con fuori dall'abitazione di via Borgo Masotto Per_1
n. 45, previo contatto telefonico e assenso di quest'ultima;
- Prevedersi in capo a l'obbligo di CP_1
concorrere al versamento delle spese straordinarie in favore della figlia in misura pari al 75%; - Persona_1
- Disporre in favore della ricorrente il Parte_2
versamento, da parte del marito di un CP_1
assegno di mantenimento pari ad € 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi
Pag. 2 di 8 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN [...];
-Disporre che l'assegno unico che la legge riserva ai nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di figli disabili maggiorenni venga percepito in misura pari al 100%
dalla ricorrente . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
24.02.1968 a San Vendemiano;
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Vendemiano al n.4, parte II, Serie A, Anno 1968.
La ricorrente ha esposto che dal matrimonio sono nati i figli il 2/7/1968, e il 2/5/1969. Mentre Per_1 ER
ha lasciato l'abitazione familiare da oltre 20 anni, ER
vive invece ancora con i genitori perché, a causa Per_1
delle patologie da cui è affetta fin dalla nascita, è
invalida civile permanente al 100%, inabile al lavoro e impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
la figlia percepisce una pensione di invalidità civile e gode di indennità di accompagnamento.
Pag. 3 di 8 La ricorrente ha dedotto che il marito, pur non facendo mancare nulla alla famiglia dal punto di vista materiale,
si è sempre disinteressato della prole e della organizzazione della vita familiare;
ella ha mantenuto in vita il matrimonio per il bene dei figli, nonostante la condotta vessatoria e denigratoria del marito nei suoi confronti;
ha però scoperto che da circa un anno il marito ha intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna e ha perciò deciso di separarsi dal marito.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare (di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno) per continuare ad abitarci con la figlia ha chiesto che Per_1
venga posto a carico del marito un assegno di mantenimento di euro 800, essendo ella priva di entrate;
l'assegnazione integrale dell'assegno unico per la figlia (pari a circa euro 130) ; che il marito (il quale gode di entrata mensile pari a circa euro 2.000) contribuisca al mantenimento della figlia partecipando alle spese straordinarie al 75% (per il mantenimento ordinario sono sufficienti la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento).
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26/11/2024 sono comparsi la ricorrente e il suo difensore;
è comparso personalmente anche il convenuto,
pur non costituito in giudizio.
Il procuratore ha illustrato il ricorso e ha precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Pag. 4 di 8 Il giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, si è
quindi riservato di riferire al collegio.
***
1. Sulla separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni di causa e nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 26/11/2024; il coniuge, invece, ha ritenuto di non costituirsi.
2. Sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento della figlia Per_1
Dalla documentazione allegata al ricorso (v in particolare i documenti 3 e 4) risulta che la figlia è Per_1
portatrice di handicap grave;
ai sensi dell'art. 337
septies c.p.c. alla stessa si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Ne deriva che la casa familiare va assegnata alla signora perché continui ad abitarvi con la figlia disabile, Pt_1
alla quale ha sempre prestato assistenza, e che, se necessario, i genitori debbono provvedere al suo mantenimento. Poiché percepisce pensione di Per_1
invalidità e indennità di accompagnamento che le consentono di mantenersi autonomamente (ella percepisce la somma
Pag. 5 di 8 mensile di euro 1.230, oltre ad un “assegno di cura” di euro 720 che le viene corrisposto due volte l'anno: così si legge in ricorso a pagina 4) nulla si dispone sul punto –
né per l'ordinario, né per le spese straordinarie.
3.Il sig potrà frequentare la figlia nei Per_1 Per_1
tempi e modi che questa sceglierà.
4. Sull'assegno in favore della ricorrente
La signora è priva di reddito da lavoro e di Pt_1
pensione; dai documenti allegati al ricorso (ISEE doc. 8;
estratto conto corrente doc. 13) risulta che il sig Per_1
percepisce una pensione di circa euro 2.000 mensili.
La ricorrente chiede un assegno mensile di euro 800,
riferendo che questa è la somma mensile che attualmente il marito le mette a disposizione;
oltre all'assegno unico per la figlia (euro 123 ; v doc. 13).
Considerato che il sig una volta uscito da casa Per_1
dovrà pagare un canone di locazione;
considerato che
la signora divide con la figlia convivente le spese di Pt_1
vitto e bollette, che ella indica in euro 500 mensili;
visto il risparmio del (al 2022, oltre 120.000 in Per_1
titoli e conto corrente), tutto ciò valutato si reputa equo porre a carico del un assegno mensile di Per_1
mantenimento in favore della moglie pari ad euro 600 (ove l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora
) o ad euro 720 (ove l'assegno unico venga diviso tra Pt_1
i coniugi al 50%); oltre rivalutazione annuale.
Pag. 6 di 8
4. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, non essendosi il opposto all'accoglimento delle domande Per_1
della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa di separazione giudiziale RG nr. 3361/2024, così provvede:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
nata a [...] il [...] , CF:
[...]
, e nato a [...] C.F._3 CP_1
(Treviso) il 23/12/1943 , C.F.: ; uniti in C.F._2
matrimonio il 24.02.1969, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Vendemiano (TV)
dell'anno 1968, al n. 4, Parte II;
Serie A;
2.assegna la casa familiare alla signora perché Parte_1
ci abiti con la figlia assegna al sig Persona_1 CP_1
termine di due mesi dalla presente sentenza per
[...]
lasciare la casa familiare;
3.la figlia potrà vedere e stare con il padre quando Per_1
questa lo vorrà;
4. pone a carico di a far data dalla CP_1
presente sentenza, un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 600 (ove Parte_1
l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora
Pag. 7 di 8 ) o ad euro 720 (ove l'assegno unico venga diviso tra Pt_1
i coniugi al 50%); oltre rivalutazione annuale in base agli indici nazionali ISTAT;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
3/12/2024
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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