Articolo 1 della Legge 8 aprile 1976, n. 184
Articolo 2
Versione
25 maggio 1976
Art. 1.
I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio gia' espletati o indetti ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, con le stesse modalita' previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.
I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , in base a graduatorie da compilarsi dall'amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.
Entrata in vigore il 25 maggio 1976